Sentenza — n. 32817/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADeve in primo luogo rilevarsi l'ammissibilità del conflitto, sussistendo le condizioni previste dall'art. 28, connma 1 lett. a), cod. proc. pen., avendo il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia e il Giudice dell'udienza f preliminare del Tribunale di Bari ricusato la trattazione dell'udienza preliminare per i medesimi fatti attribuiti alle stesse persone, in modo da realizzarsi una stasi non superabile senza l'intervento risolutivo demandato alla Corte di cassazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 615-ter cod. pen, art. 328 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32817/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 28, connma 1 lett. a), cod. proc. pen., avendo il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia e il Giudice dell'udienza f preliminare del Tribunale di Bari ricusato la trattazione dell'udienza preliminare per i medesimi fatti attribuiti alle stesse persone, in modo da realizzarsi una stasi non superabile senza l'intervento risolutivo demandato alla Corte di cassazione.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari nei confronti di: Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia n&. con l'ordinanza del 22/02/2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribuna' di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persone del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto di dichiarare la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari; lette le conclusioni dell'Avv.
Christian Ferretti, in difesa degli imputati Buonassisi Mario e Papa Francesco, che ha chiesto di dichiarare la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza emessa all'udienza preliminare in data 7 novembre 2017, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia dichiarava la propria incompetenza alla trattazione del procedimento nei confronti di Donato Cassano, Alessandro Roberto, Antonio Alex, Antonio Martino, Antonio Coccia, Giovanni Di Carlo, Antonio Russo, Vincenzo Pio Catalano, Francesco Paolo Belmonte, Michele Giuffrida, Mario Bonassissi, Francesco Papa, Vincenzo Mastropasqua, Roberto Ciaravella e Antonio Ciaravella, rispettivamente imputati di diversi reati, fra i quali anche quello previsto dall'art. 615-ter cod. pen. tutti commessi a Foggia.
A ragione, rilevava che tale reato rientrando fra quelli elencati nell'art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen., comportava l'applicazione del disposto dell'art. 328, comma 1-quater, cod. proc. pen., ossia l'attribuzione della competenza al giudice dell'udienza preliminare del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito aveva sede il giudice competente, con estensione anche agli altri reati che, pur di maggiore gravità, non comparivano in detto elenco. In ragione di ciò la sentenza rilevava che la competenza apparteneva al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, cui trasmetteva gli atti.
2. Con provvedimento in data 22 febbraio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, celebrando l'udienza preliminare del procedimento di cui sopra, solleva conflitto negativo di competenza, ritenendo che invece essa appartiene al Giudice in precedenza dichiaratosi incompetente. Osserva al riguardo che non può trovare applicazione lo spostamento della competenza derivante dall'addebito del reato di cui l'art. 615-ter cod. pen. richiamato dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., trattandosi di una regola operante solamente nel caso - diverso da quello in trattazione - in cui il reato attribuito alla competenza del Giudice "distrettuale" abbia natura associativa. Rileva, inoltre, che non vi sono elementi per ritenere che la condotta prevista dall'art. 615-ter cod. pen. oggetto di contestazione fosse stata posta in essere di concerto con alcuni altri imputati, al fine di consentire a questi ultimi di commettere le più gravi e successive condotte di cui agli ulteriori addebiti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve in primo luogo rilevarsi l'ammissibilità del conflitto, sussistendo le condizioni previste dall'art. 28, connma 1 lett. a), cod. proc. pen., avendo il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia e il Giudice dell'udienza f preliminare del Tribunale di Bari ricusato la trattazione dell'udienza preliminare per i medesimi fatti attribuiti alle stesse persone, in modo da realizzarsi una stasi non superabile senza l'intervento risolutivo demandato alla Corte di cassazione.
2. Tale conflitto va risolto dichiarando la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, per le ragioni di seguito illustrate.
3. Occorre anzitutto chiarire che i principi che sono stati affermati dalla Corte di cassazione a proposito dell'ambito di applicazione dello spostamento della competenza determinata dai delitti contemplati dall'art. 51, connma 3-bis, cod. proc. pen., debbono incondizionatamente valere anche per i delitti indicati dal connma 3-quater dello stesso articolo (fra i quali vi è quello previsto dall'art. 615-ter cod. pen.), operando per entrambi le categorie dei reati di cui trattasi le disposizioni, allo stesso modo formulate rispettivamente nei comnni 1-bis e 1- quater dell'art. 328 cod. proc. pen., che attribuiscono le funzioni di giudice per le indagini preliminari e quelle di giudice dell'udienza preliminari ai magistrati del tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente.
In tale materia la giurisprudenza di legittimità, al quale il Collegio intende dare continuità, ha chiarito che si tratta di una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri di determinazione della competenza, sicché, ove si proceda per uno qualsiasi dei reati di cui sopra e per altri reati connessi anche più gravi, la competenza territoriale del primo esercita sempre una vis attractiva anche sugli altri (Sez. 1, n. 16123 del 12/11/2018, dep. 2019, Rv. 276391; Sez. 1, n. 43599 del 05/07/2017, n. m.; Sez. 4, n. 4484 del 09/12/2015, dep. 2016, Rv. 265944;
Sez. 2, n. 6783 del 13/11/2008, dep. 2009, El Abbouli, Rv. 243300). E' vero che un'isolata pronunzia citata nel provvedimento che solleva il conflitto ha invece inteso limitare detta deroga, per il catalogo di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., al solo caso di connessione con i reati associativi indicati nel medesimo connma (Sez. 3, n. 52512 del 22/05/2014, Rv. 261511). Ma, come osservato dalle più recenti decisioni di legittimità (in particolare da Sez. 1, n. 16123 del 12/11/2018 cit. e prima da Sez. 1, n. 43599 del 05/07/2017, cit.), si tratta di una tesi che si scontra con la scelta di natura normativa che predetermina i reati, senza alcuna distinzione fra gli stessi, per i quali deve prevalere il particolare criterio di attribuzione prima delle funzioni al pubblico ministero e della competenza del giudice fino all'udienza preliminare.
4. Pertanto, nella specie non può porsi in discussione la vis attractiva della competenza dell'Autorità giudiziaria di Bari esercitata dall'art. 615-ter cod. pen. (ascritto in numerose imputazione) anche per gli altri reati, pur se più gravi.Le ultime osservazioni svolte dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari nel provvedimento di cui sopra non fanno altro che continuare a richiamare criteri legati alla maggiore gravità degli altri reati contestati, in relazione ad un procedimento mantenuto unitario per ragioni di connessione.
5. Va dunque dichiarata la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale, al quale conseguentemente devono essere trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, cui dispone trasmettersi gli atti. Così