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Sentenza — n. 32815/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32815/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32815/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Cuneo - ritenendosi territorialmente incompetente a decidere sull'istanza di ristoro del pregiudizio derivante dalle condizioni inumane e degradanti della detenzione, sotto il profilo della illegittima limitazione delle ore fruibili all'aria aperta, avanzata ai sensi dell'art. 35-ter 01-d. dal detenuto Elio Amato in relazione al periodo di espiazione compreso tra il settembre 2010 e il novembre 2014 - ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del Tribunale di sorveglianza di Trieste, in precedenza investito, in sede di reclamo, della medesima istanza e già dichiaratosi incompetente, e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 677 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32815/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E Amato, nel momento di riproposizione dell'istanza, era appunto ristretto presso la casa circondariale di Tolmezzo, su cui aveva giurisdizione il Tribunale di sorveglianza di Trieste. 2 II giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020.

Parole chiave

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restituzione del termine risarcimento alle vittime di reati riposo compensativo lacuna giurisdizionale risarcimento per errore giudiziario estensione e durata della protezione

Disposizioni normative citate

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art. 677 cod. proc. pen
Tale conclusione è contrastata dai giudice rimettente, secondo il quale si sarebbe a cospetto di un'istanza nuova, avente identico petitum e diversa causa petendi, e non vi sarebbero ragioni per sottrarne la cognizione al giudice di sorveglianza individuato in base ai criteri generali dettati dall'art. 677 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo nei confronti del Tribunale di sorveglianza di Trieste con ordinanza del 30/11/2020 visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di sorveglianza di Trieste.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Cuneo - ritenendosi territorialmente incompetente a decidere sull'istanza di ristoro del pregiudizio derivante dalle condizioni inumane e degradanti della detenzione, sotto il profilo della illegittima limitazione delle ore fruibili all'aria aperta, avanzata ai sensi dell'art. 35-ter 01-d. dal detenuto Elio Amato in relazione al periodo di espiazione compreso tra il settembre 2010 e il novembre 2014 - ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del Tribunale di sorveglianza di Trieste, in precedenza investito, in sede di reclamo, della medesima istanza e già dichiaratosi incompetente, e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30, cod. proc. pen.

Il Tribunale di sorveglianza di Trieste aveva declinato la competenza territoriale in favore del Magistrato di sorveglianza di Cuneo, in quanto quest'ultimo aveva già statuito su precedente istanza ex art. 35-ter Ord. pen. del medesimo detenuto, relativa al medesimo periodo, ancorché fossero stati in allora prospettati profili diversi di doglianza (la ristrettezza dello spazio detentivo all'interno della cella, l'inadeguatezza di servizi igienici e arredi, l'insufficienza delle condizioni di illuminazione, riscaldamento e sicurezza degli ambienti, la scarsa qualità del vitto, le limitazioni riguardanti i colloqui con i familiari e la ricezione di stampati dall'esterno).

La decisione già adottata era stata di accoglimento solo parziale della domanda e su tale statuizione si era formato il giudicato esecutivo. Il riscontro delle condizioni idonee al suo superamento, in senso maggiormente satisfattivo, spettava unicamente al Magistrato di sorveglianza originariamente adito, competente al riesame dei provvedimenti da lui emessi. Tale conclusione è contrastata dai giudice rimettente, secondo il quale si sarebbe a cospetto di un'istanza nuova, avente identico petitum e diversa causa petendi, e non vi sarebbero ragioni per sottrarne la cognizione al giudice di sorveglianza individuato in base ai criteri generali dettati dall'art. 677 cod. proc. pen., ossia, essendo l'interessato detenuto, al giudice di sorveglianza del luogo di detenzione pro-tempore.

E Amato, nel momento di riproposizione dell'istanza, era appunto ristretto presso la casa circondariale di Tolmezzo, su cui aveva giurisdizione il Tribunale di sorveglianza di Trieste. 2 II giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di prendere cognizione dell'istanza risarcitoria avanzata da Elio Amato consegue una stasi procedimentale, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.

2. Nel merito, il conflitto deve essere risolto con l'affermazione della competenza del Tribunale di sorveglianza di Trieste, che per primo l'ha declinata.

3. E' noto che, nel procedimento di sorveglianza, la preclusione da giudicato opera rebus sic stantibus e pertanto non impedisce la rivalutazione di nuovi elementi, di fatto o di diritto, che non abbiano formato oggetto della pregressa cognizione (cfr. Sez. U, n. 34091 del 28/04/2011, S., Rv. 250350-01; Sez. 1, n. 30569 del 07/03/2019, Acquas, Rv. 276604-01). La preclusione in esame non riguarda infatti le sopravvenienze, né si estende alle questioni meramente deducibili ma fa esclusivo riferimento a quelle che sono state dedotte ed effettivamente decise (Sez. l, n. 30496 del 03/06/2010, Nicolini, Rv. 248319- 01).

L'istanza, mediante cui l'interessato sottopone al giudice di sorveglianza una questione che assume non antecedentemente dedotta, né implicitamente valutata (sul punto, Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Pavaglianiti, Rv. 279786- 01), nella precedente decisione definitiva, non dà vita alla riedizione del procedimento ormai esaurito e non può pertanto ritenersi funzionalmente attribuita alla cognizione del giudice che si è già pronunciato. L'istanza è invece idonea all'instaurazione di un procedimento successivo e distinto, in cui le allegazioni dovranno essere scrutinate anzitutto sotto il profilo della loro effettiva novità, da cui dipende anche l'ammissibilità della riproposta iniziativa giudiziaria, e se del caso ulteriormente nel merito, in vista di una decisione che potrà avere contenuto conforme o difforme da quella già adottata.

Le regole di riparto della competenza territoriale, rispetto al procedimento così ex novo introdotto dinanzi alla magistratura di sorveglianza, saranno quelle ordinarie, facenti leva, se l'interessato è detenuto, sul collegamento tra luogo di detenzione e sede giudiziaria (art. 677, comma 1, cod. proc. pen.), quale esistente all'atto della rinnovata domanda (Sez. 1, n. 57954 del 19/09/2018, Iorio, Rv. 275317-01).

4. Il Tribunale di sorveglianza di Trieste deve essere designato quale giudice competente, in applicazione dei principi suesposti.Segue l'immediata trasmissione degli atti al medesimo Tribunale per il seguito.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza di Trieste, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 09/07/2021 Il