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Sentenza — n. 32814/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32814/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32814/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Catanzaro si è pronunciato sulla richiesta di riesame proposta dalla difesa di Antonio Criniti. Questi era sottoposto dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro alla misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato dei delitti di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 9), di detenzione illecita di cocaina (capo 11A), di tentato acquisto finalizzato alla successiva cessione di marijuana e cocaina (capo 11B), di cessione di sostanza stupefacente (capo 12), di tentato acquisto finalizzato alla cessione di marijuana e cocaina (capo 15A), di detenzione illecita di marijuana (capo 15B); oltre che dell'omicidio di Matteo Vinci e del tentato omicidio di Francesco Antonio Vinci, padre del primo, aggravati dalla premeditazione, dai motivi futili e ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (capi 1A e 1B), nonché di detenzione e porto in luogo pubblico di ordigno esplosivo utilizzato per l'esecuzione di detti ultimi delitti (capo 1C) e di tentata estorsione aggravata sempre ai sensi dell'articolo sopra indicato in danno di Francesco Antonio Vinci e Rosaria Scarpulla, finalizzata a costringere i suddetti a cedere il fondo di loro proprietà per il solo fatto di rientrare detto immobile in una zona sottoposta al controllo della famiglia Mancuso (capo 2).

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309 del 1990, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32814/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E ciò sulla scia dell'ordinanza genetica che già difettava di autonoma valutazione rispetto alla richiesta del P.m. Rileva, inoltre, la difesa che: - ai molteplici contatti tra Barbara e De Marco non risultano essere seguiti controlli e riscontri di quanto oggetto di captazione anche al fine di individuare il successivo spaccio e le sostanze stupefacenti oggetto dello stesso; - le conversazioni risultano del tutto generiche e scarne e come tali (pur essendo ammessa dalla giurisprudenza la "droga parlata") necessitavano di riscontri. Lamentano, inoltre, i difensori l'omessa motivazione dell'ordinanza impugnata sulla riqualificazione di tutte le contestazioni di cessione nelle fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Parole chiave

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indagine per omicidio gravi indizi di reato gravi addebiti penali controinterrogatorio del ministero pubblico indizio reato flagrante

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309 del 1990
Lamenta la difesa che con riguardo agli episodi ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990 il Tribunale del riesame si è limitato alla trascrizione delle intercettazioni senza valutare gli elementi di prova raccolti.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di Antonio Criniti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DICATANZARO nel procedimento a carico di: CRINITI ANTONIO nato a CINQUEFRONDI il 16/01/1990 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 24/11/2020 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; ~sentite le conclusioni del PG PIETRO GAETA Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso del PM e dell'imputato. udito il difensore E' presente l'avvocato CICINO VINCENZO del foro di CATANZARO in difesa di: DE MARCO FILIPPO che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso dell'imputato e l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del PM. E' presente l'avvocato VIANELLO ACCORRETTI VALERIO del foro di ROMA in difesa di: DE MARCO FILIPPO, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso dell'imputato ed il rigetto del ricorso del PM.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Catanzaro si è pronunciato sulla richiesta di riesame proposta dalla difesa di Antonio Criniti. Questi era sottoposto dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro alla misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato dei delitti di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 9), di detenzione illecita di cocaina (capo 11A), di tentato acquisto finalizzato alla successiva cessione di marijuana e cocaina (capo 11B), di cessione di sostanza stupefacente (capo 12), di tentato acquisto finalizzato alla cessione di marijuana e cocaina (capo 15A), di detenzione illecita di marijuana (capo 15B); oltre che dell'omicidio di Matteo Vinci e del tentato omicidio di Francesco Antonio Vinci, padre del primo, aggravati dalla premeditazione, dai motivi futili e ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (capi 1A e 1B), nonché di detenzione e porto in luogo pubblico di ordigno esplosivo utilizzato per l'esecuzione di detti ultimi delitti (capo 1C) e di tentata estorsione aggravata sempre ai sensi dell'articolo sopra indicato in danno di Francesco Antonio Vinci e Rosaria Scarpulla, finalizzata a costringere i suddetti a cedere il fondo di loro proprietà per il solo fatto di rientrare detto immobile in una zona sottoposta al controllo della famiglia Mancuso (capo 2).

Il Tribunale del riesame di Catanzaro non ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine a questi ultimi quattro reati, confermando la misura cautelare in atto nei confronti di Criniti in ordine alle residue fattispecie e in particolare concludendo per la sussistenza in relazione alle stesse di un quadro indiziario connotato in termini di gravità e di un pericolo di reiterazione di condotte dello stesso tipo di quelle per cui si procede, salvaguardabile con la sola misura cautelare della custodia in carcere.

2. Avverso la summenzionata ordinanza propone ricorso per cassazione il P.m. presso il Tribunale di Catanzaro. 2.1 Col primo motivo di impugnazione viene dedotto vizio di motivazione in relazione alla parte dell'ordinanza in cui il Tribunale, nel considerare i dati dell'intercettazione del 22.6.18, ritiene che il riferimento a "quel lavoro" non possa essere interpretato come relativo al posizionamento dell'ordigno esplosivo al di sotto dell'autovettura dei Vinci. Il ricorrente evidenzia che la conversazione di rilievo risulta intervenuta tra Vito Barbara e la moglie Lucia Di Grillo, che parlano dell'arresto di Antonio Criniti e Filippo De Marco (avvenuto in quella giornata per detenzione di sostanza stupefacente), individuati da Barbara come "quelli che ci dovevano dare i soldi".

Rileva che Barbara nel dire che uno dei soggetti tratti in arresto avrebbe dovuto portargli del denaro, aggiunge che dalla somma complessiva di cinquemila e settecento euro dovuta dai suddetti si sarebbe dovuta comunque scomputare la somma di euro 1.500, in quanto compenso per aver eseguito "quel lavoro". Lamenta il ricorrente che il Tribunale del riesame, diversamente dal costrutto accusatorio fatto proprio dal G.i.p., reputa che il riferimento a "quel lavoro" non possa essere interpretato come relativo al posizionamento dell'ordigno esplosivo al di sotto dell'autovettura dei Vinci.

E ciò sulla base di quattro argomenti:

1) le conversazioni intercettate nella giornata del 22.6.18 hanno tutte ad oggetto il debito da cessione di stupefacenti vantato da Barbara nei confronti dei due arrestati (senza invece considerare, secondo il ricorrente, che nella stessa giornata interviene una conversazione telefonica tra Vito Barbara e il padre Francesco Barbara nel corso della quale i due alludevano all'omicidio: "Quale omicidio! Che non ha saputo neanche metterla... Loro erano troppo sicuri dei cazzi loro");

2) nella conversazione intrattenuta con Domenico Bertucci nella stessa giornata il riferimento operato da Barbara ad un certo "lavoro" è chiaramente collegato al traffico di stupefacenti (senza invece considerare, secondo il ricorrente, che detto lavoro era stato svolto a favore di terzi, mentre il lavoro di cui parlano i suddetti coniugi era stato chiaramente eseguito nel loro interesse e per questo da loro ricompensato); 3) è assolutamente irragionevole un compenso di soli millecinquecento euro per un omicidio (argomento che non considera, secondo il ricorrente, l'inserimento degli indagati in un contesto di subcultura criminale, di cui dà atto altresì il Tribunale, e la frase di De Marco a Barbara "se tu mi dici...falli morire tutti!... te li uccido io!... tra tre mesi" che dimostra il poco valore da lui riconosciuto alla vita umana);

4) dalle conversazioni intrattenute da Barbara con Domenico Mancuso e Rosaria Mancuso in data 29.5.21 si evince che il primo praticava usura e che gli interessi "abbuonati" erano il corrispettivo di un prestito usuraio e che "quel lavoro", se non legato al traffico di stupefacenti, stava ad indicare un'attività usuraria. Quanto a quest'ultimo argomento, si duole il ricorrente che il Tribunale del riesame abbia male interpretato il contenuto della conversazione citata, in cui Domenico Mancuso fa un discorso generale, sulla possibilità o meno di dimostrare l'estraneità di qualcuno rispetto ad un generico addebito penale, e fa appunto l'esempio di Barbara con l'usura.

Rileva, inoltre, il ricorrente che il Collegio omette di valutare il passaggio della intercettazione nella quale Barbara riferiva alla moglie che il denaro corrisposto per "quel lavoro" era da suddividere tra loro e Rosaria Mancuso; e che proprio nei confronti di Barbara e della Mancuso si è formato il giudicato cautelare in merito alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al concorso nell'organizzazione ovvero co- esecuzione materiale dell'omicidio di Matteo Vinci e del tentato omicidio di Francesco Antonio Vinci. Lamenta, quindi, la contraddittorietà della motivazione rispetto agli elementi investigativi disponibili. 2.2.

Col secondo motivo di ricorso viene dedotto vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata laddove esclude che l'espressione pronunciata da Barbara nella conversazione del 22 giugno 2018, di cui al progr. 7200, intrattenuta con il padre, "non hanno saputo metterla", potesse essere riferita all'ordigno esplosivo, e ritiene che Barbara, stizzito per avere perso ogni possibilità di recuperare il suo credito, abbia voluto indicare De Marco come soggetto inaffidabile perché incapace di nascondere in un posto sicuro lo stupefacente ricevuto per la vendita e lo spaccio.

Ci si duole che la motivazione non tenga conto dell'intero contenuto della conversazione e soprattutto degli stralci "Quale omicidio! Che non ha saputo neanche metterla ... Uno se n'è andato! ..." e "Loro erano troppo sicuri dei cazzi loro". Dai quali, invero, secondo il ricorrente emerge che i due ritenevano che l'attentato omicidiario, portato a compimento solo in parte, a causa della non corretta collocazione dell'ordigno esplosivo, fosse fallito in ragione dell'eccesso di sicurezza degli indagati. Rileva il ricorrente che, lungi dall'offrire una lettura alternativa a quella sposata dal Collegio, intende evidenziare come, nel valutare l'intercettazione in esame, il Tribunale abbia omesso di considerare la parte immediatamente precedente e quella immediatamente successiva allo stralcio analizzato. 2.3.

Col terzo motivo di impugnazione si deduce vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui, nel considerare i dati dell'intercettazione del 14 maggio 2018, conclude che «è plausibile ritenere che la discussione intercettata al progr. n. 2322 fosse riferita proprio a quella mucca...».Ci si duole che il Tribunale del riesame, avendo la difesa documentato attraverso apposita perizia che qualche giorno prima Barbara, De Marco e Criniti, autori della suddetta conversazione, avevano effettivamente commentato lo stato di salute di una mucca che doveva partorire e stava male, abbia ritenuto plausibile che la conversazione si riferisse alla stessa mucca e comunque, anche a ritenerla riferibile, attraverso quel termine, a Vinci, tale da non evidenziare elementi gravemente indiziari a carico di Criniti in ordine all'omicidio e al tentato omicidio contestati.

Si rileva che il Tribunale del riesame non ha tenuto conto del tono sarcastico dei conversanti, tale da escludere che si riferissero a un bovino; e che la seconda parte della conversazione, laddove i tre discutono delle indagini in corso e del possibile coinvolgimento da parte della Polizia giudiziaria anche di tale Mercuri, è incentrata sulla vicenda omicidiaria. 2.4. Col quarto motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza nella parte in cui il Tribunale del riesame, alla luce degli esiti della perizia svolta su incarico dei difensori, ha ritenuto impedito «allo stato di ritenere che De Marco e Criniti si trovassero insieme negli orari di interesse investigativo».

Rileva il ricorrente che dalle tracce GPS dell'autovettura in uso a De Marco e Criniti e dai tabulati del traffico telefonico delle loro utenze è possibile concludere che: - il 9 aprile 2018, giorno dell'evento delittuoso, le due utenze intestate a De Marco e Criniti hanno agganciato le celle BTS serventi i luoghi di interesse investigativo, attestandosi insieme dalle 11.28.5 alle 15.07.16, pertanto in orario compatibile con le fasi preparatorie ed esecutive dell'attentato; - la suddetta autovettura risulta essersi recata nel territorio del Comune di Limbadi nei giorni 7, 8, 11 e 15 gennaio, 2, 5, 21, 25 e 26 febbraio, 10, 15, 16, 19, 23 marzo 2018, sostando nei luoghi ritenuti di interesse investigativo.

Si duole il ricorrente che la valenza indiziaria di detti elementi sia stata esclusa dal Tribunale del riesame con una considerazione manifestamente illogica e contraddittoria, rilevando che l'area di copertura delle celle telefoniche non serviva solo il luogo interessato dall'esplosione, ma un territorio più vasto e che pertanto non è dato ritenere che De Marco e Criniti si trovassero insieme nei luoghi di interesse investigativo. Circostanza, quest'ultima, che potrebbe valere nel caso di rilevamento all'interno di differenti celle di copertura non già della medesima.

Erroneamente il dato indiziario sopra evidenziato, che, considerato il lieve margine di incertezza, andava valutato unitamente ai restanti, viene considerato privo di qualsiasi valenza dimostrativa. A nulla rileva, secondo il ricorrente, per escludere la compresenza dei suddetti il giorno dell'attentato nei luoghi di interesse investigativo e per ritenere che gli stessi quel giorno si approvvigionassero autonomamente di frutta da rivendere, il fatto che Criniti si allontanava da Soriano prima delle 11.28 mentre il coindagato De Marco si attestava nei territori di Limbadi soltanto dalle 11.28. 2.5.

Col quinto motivo di impugnazione si deduce vizio e/o assenza di motivazione per avere i Giudici del riesame proceduto ad una lettura atomistica e parcellizzata degli elementi rivelatori del ruolo svolto da Criniti nella vicenda omicidiaria. Si rileva, inoltre, che l'ordinanza impugnata sminuisce anche altri elementi pure valorizzati dall'ordinanza genetica, quali l'uso del plurale da parte di Barbara nel narrare a Criniti e De Marco della vicenda che vedeva protagonista tale Olivieri Francesco, autore di un plurimo omicidio, e del fatto che se si fossero comportati come lui, avrebbero arrestato anche loro, ovvero la disponibilità manifestata da De Marco ad uccidere i membri superstiti della famiglia Vinci-Scarpulla.

Il Pubblico ministero, alla luce di tali motivi, insiste sull'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Avverso la stessa ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite i propri difensori, Antonio Criniti. 3.1. Col primo motivo di impugnazione la difesa deduce vizio di motivazione e violazione degli artt. 187 e 273 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 9). Ci si duole che con riguardo al delitto associativo ascritto a Criniti l'ordinanza non si confronti col rilievo difensivo, di cui alla memoria depositata in udienza, secondo cui il rapporto sinallagmatico tra il duo De Marco-Criniti e Barbara era chiaramente sintomatico di assenza di affectio societatis.

Rileva la difesa che le conversazioni riguardanti il ricorrente sono relative a tre soli giorni (13, 14 e 17 maggio 2018) e comunque tutte le intercettazioni palesano l'insussistenza di un gruppo stabile finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di delitti e connotato dalla affectio societatis, diversamente da quanto argomentato dall'ordinanza impugnata, anche quanto al sistema di approvvigionamento e alla cassa comune. Osserva la difesa che: - Criniti non ha rapporti né conosce i presunti fornitori e/o concorrenti di Barbara, avendo interloquito esclusivamente con Barbara e De Marco, che è altresì suo cognato e suo socio nell'attività di vendita di frutta e verdura; - dalle conversazioni di Criniti e Barbara non emergono riferimenti a terze persone; - il ricorrente, come evidenziato anche dal Tribunale del riesame nell'escludere la responsabilità del suddetto in relazione all'attentato, sembra vittima di usura da parte di Barbara, circostanza che esclude l'appartenenza del medesimo al gruppo; - gli episodi in cui è coinvolto l'indagato non sono sintomatici di una sua partecipazione associativa, risultando, altresì, commessi in un lasso temporale ristrettissimo (maggio 2018); - la consulenza fonica di parte, con i cui esiti l'ordinanza non si confronta adeguatamente, esclude la partecipazione ad una serie di conversazioni di Criniti, tra cui quella con progressivo 2322 utilizzata per sostenere la gravità indiziaria in relazione al delitto associativo.

Lamentano, inoltre, i difensori la totale omissione motivazionale in ordine alla riqualificazione della condotta in quella meno grave di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, stante la contestazione di fattispecie di reato riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, stesso d.P.R. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso si denunciano vizio di motivazione e violazione degli artt. 187, 292 e 273 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 11A, 11B, 12, 15A e 15B). Lamenta la difesa che con riguardo agli episodi ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990 il Tribunale del riesame si è limitato alla trascrizione delle intercettazioni senza valutare gli elementi di prova raccolti.

E ciò sulla scia dell'ordinanza genetica che già difettava di autonoma valutazione rispetto alla richiesta del P.m. Rileva, inoltre, la difesa che: - ai molteplici contatti tra Barbara e De Marco non risultano essere seguiti controlli e riscontri di quanto oggetto di captazione anche al fine di individuare il successivo spaccio e le sostanze stupefacenti oggetto dello stesso; - le conversazioni risultano del tutto generiche e scarne e come tali (pur essendo ammessa dalla giurisprudenza la "droga parlata") necessitavano di riscontri. Lamentano, inoltre, i difensori l'omessa motivazione dell'ordinanza impugnata sulla riqualificazione di tutte le contestazioni di cessione nelle fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Osserva la difesa che: - con riguardo al capo 11A gli elementi evidenziati sono inconsistenti e incerti, atteso altresì che il prezzo della cocaina non è pari a 46 euro al chilo e che non viene spiegato il contributo concorsuale del ricorrente che sembrerebbe essere stato "mero spettatore"; - con riguardo al capo 11B gli elementi indiziari sono altrettanto inconsistenti, considerato che la disponibilità di "cinque piene" a Gioia è di Barbara e l'ordinanza non spiega perché Barbara si riferisse con tale termine a droga e quale sia il coinvolgimento nella vicenda del ricorrente; - con riguardo al capo 12 la gravità indiziaria viene desunta da una conversazione che non dimostra né l'instaurazione di una compravendita, né una avvenuta cessione di droga, facendosi riferimento a disponibilità di erba da parte di terzi ignoti e trattandosi di conversazione per la quale il consulente fonico di parte aveva escluso il coinvolgimento di Criniti; - con riguardo al capo 15A manca assolutamente la motivazione; - con riguardo al capo 15B, vi è il solo riferimento alla "chiara" quale oggetto detenuto da De Marco, ma la conversazione non dimostra né l'instaurazione di una compravendita né la detenzione di droga né la partecipazione alla vicenda di Criniti. 3.3.

Col terzo motivo di impugnazione vengono rilevati vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 274 e ss. cod. proc. pen. Lamentano i difensori che la motivazione del provvedimento impugnato sulla concretezza e sulla attualità del pericolo di reiterazione è apodittica e congetturale sia in considerazione dell'epoca dei fatti, risalenti a maggio-giugno 2018, sia in considerazione dell'estemporaneità delle condotte e dell'assenza di ulteriori procedimenti penali, sia in considerazione del fatto che il suo referente per le forniture di stupefacenti era Barbara, ristretto da diversi anni.

Elementi tutti, come evidenziato dalla difesa, in grado di scardinare la presunzione relativa di pericolosità, con i quali però non si è confrontato il provvedimento impugnato. Per tali motivi i difensori insistono per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili. Va premesso, in riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti e delle esigenze cautelari rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto.

Orbene, nel caso in esame, il Tribunale del riesame di Catanzaro, diversamente da quanto lamentato sia dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Catanzaro sia dalla difesa di Antonio Criniti, ha sviluppato un iter argomentativo non manifestamente illogico e scevro da vizi giuridici e, pertanto, insindacabile in questa sede, sia nell'escludere nei confronti di Antonio Criniti la gravità indiziaria in ordine ai reati di omicidio, tentato omicidio, detenzione e porto in luogo pubblico di ordigno esplosivo ed estorsione aggravata, sia nel ritenere detta gravità con riguardo alla partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico capeggiata da Vito Barbara e ai reati-fine sopra specificati, nonché nel ravvisare il pericolo di recidiva giustificativo della sottoposizione del medesimo alla misura cautelare della custodia in carcere. 1.1.Con riguardo al primo profilo, dell'esclusione della gravità indiziaria in ordine ai delitti di cui ai capi 1A, 1B, 1C e 2, oggetto di ricorso del Pubblico ministero, evidenzia l'ordinanza di riesame che l'ordinanza genetica ha desunto i gravi indizi di colpevolezza in ordine a detti reati a carico di Filippo De Marco e Antonio Criniti, quali autori materiali dell'omicidio di Matteo Vinci e del tentato omicidio di Francesco Antonio Vinci, commessi in Limabadi il 9 aprile 2018 (su mandato di Vito Barbara e di Rosaria Mancuso per i quali si procede separatamente), dalla valutazione incrociata dei dati provenienti dalle conversazioni intercettate, dall'analisi dei tabulati telefonici unitamente ai dati GPS e dall'esame della provenienza del materiale utilizzato per confezionare l'ordigno posizionato sotto l'autovettura delle vittime.

Rileva che l'indagine ha preso le mosse dalla violenta aggressione che Vito Barbara, Domenico Di Grillo e Rosaria Mancuso consumavano in data 30/10/2017 ai danni di Francesco Antonio Vinci, e che gli elementi investigativi raccolti permettevano di accertare che tale episodio, lungi dall'essere isolato, costituiva l'ennesimo tentativo dei suddetti (in concorso con altri) di accaparrarsi il confinante terreno di proprietà dei coniugi Francesco Antonio Vinci e Rosaria Scarpulla, facendo ricorso, senza alcuna remora, a gravissime forme di violenza e minaccia che raggiungevano il culmine nell'attentato esplosivo che cagionava la morte del figlio dei suddetti coniugi, Matteo Vinci, oltre alle gravissime ustioni sulla persona di Francesco Antonio Vinci.

Il Tribunale del riesame passa alla disamina degli elementi indiziari ritenuti dal G.i.p. a carico dell'odierno indagato in relazione ai suddetti delitti. Muove, quindi, dalle conversazioni - particolarmente valorizzate dal primo Giudice - intercettate in data 22.6.18 (tra Barbara e il padre, tra Barbara e Bertucci e Barbara e la moglie) immediatamente dopo l'arresto di Antonio Criniti e Filippo De Marco, eseguito il giorno precedente unitamente al sequestro di 4 chilogrammi di marijuana, di cui i due erano trovati in possesso. E rileva che da esse emerge inequivocabilmente l'ira di Barbara, imbestialito per il fatto che i due non avrebbero potuto estinguere il debito che essi avevano maturato nei suoi confronti per la cessione di sostanza stupefacente; e che nella conversazione di Barbara con la moglie il primo sottolineava che una parte della somma, che i due dovevano portargli proprio il giorno dell'arresto, corrispondente a 1.500 euro che lo stesso definiva dovuta a titolo di "interessi" sul capitale prestato, l'aveva abbuonata al debitore come ricompensa per aver fatto "quel lavoro".

Osserva, quindi, il suddetto Tribunale come il riferimento a "quel lavoro" non possa essere relazionato, come nel costrutto accusatorio fatto proprio dal G.i.p., al posizionamento dell'ordigno esplosivo al di sotto dell'autovettura dei Vinci. Ed evidenzia che militano in tal senso i seguenti elementi:

1) le conversazioni intercettate nella giornata del 22.6.18 hanno tutte ad oggetto il debito da cessione di stupefacenti vantato da Barbara nei confronti dei due arrestati;

2) nella conversazione con Bertucci, intervenuta nella stessa giornata, il riferimento operato da Barbara ad certo "lavoro" è chiaramente collegato al traffico di stupefacenti;

3) non appare assolutamente ragionevole ritenere che per l'esecuzione di un omicidio Criniti e De Marco abbiano potuto accettare quale compenso l'importo di 1.500 euro, corrispondente alla somma abbuonata dal creditore per "quel lavoro";

4) dalle conversazioni intrattenute da Barbara con Domenico Mancuso e Rosaria Mancuso in data 29.5.18 si evince che Barbara praticava usura e questo induce a ritenere che gli interessi "abbuonati" fossero il corrispettivo di un prestito usurario e che "quel lavoro", se non legato al traffico di stupefacenti, stesse ad indicare un'attività usuraria. Osserva, inoltre, come lo stesso G.i.p. non abbia condiviso l'ipotesi accusatoria secondo cui l'espressione pronunciata da Barbara nella conversazione di cui al progressivo 7200 "non hanno saputo metterla" potesse essere riferita all'ordigno esplosivo, essendo molto più plausibile che con quell'espressione Barbara, stizzito nei confronti dei due, si sia lamentato della loro incapacità di nascondere in un posto sicuro lo stupefacente ricevuto per la rivendita, dovendosi leggere in questa prospettiva anche la risposta di suo padre ("loro erano troppo sicuri dei fatti loro") che lascia intendere che l'errore a causa del quale lo stupefacente era andato perso perché sequestrato, era stato causato per la troppa sicurezza dei due di passarla liscia.

Rileva, ancora, il Tribunale che l'ipotesi accusatoria non può essere validamente sostenuta nemmeno valorizzando il ricorso all'uso del plurale operato da Barbara nel narrare a Criniti e De Marco della vicenda che aveva visto protagonista Francesco Olivieri, autore di un plurimo omicidio, e del fatto che se si fossero comportati come lui avrebbero arrestato anche loro ("ci arrestavano"), non essendovi sufficienti elementi per ritenere che, parlando al plurale, Barbara abbia voluto comprendere i suoi due interlocutori piuttosto che i membri della propria famiglia, risultati coinvolti in uno scontro atavico con i Vinci-Scarpulla per questioni legate alla proprietà di un terreno confinante, tant'è che nel corso del dialogo i due interlocutori non apparivano affatto preoccupati per lo sviluppo delle indagini e nulla lascia trasparire un loro coinvolgimento nel fatto omicidiario.

Sottolinea, altresì, il Tibunale del riesame che: - quanto alla disponibilità manifestata da De Marco, dopo i fatti, ad uccidere i membri superstiti della famiglia Vinci-Scarpulla ("se tu mi dici...falli morire tutti!...te li uccido io!.. .tra tre mesi...") è evidente che trattasi dell'esternazione di una mera intenzione che, per quanto evocativa della pericolosità sociale dell'indagato, in assenza di altri e più significativi elementi non può condurre ad attribuirgli la responsabilità dei fatti di cui sopra; - nel medesimo senso va letto il riferimento alla "vacca" contenuto nella conversazione n. 2322 (da intendersi, secondo l'ipotesi accusatoria, fatto a Francesco Antonio Vinci e alla sua sopravvivenza all'attentato subito), avendo la difesa documentato, attraverso apposita perizia che qualche giorno prima i tre interlocutori stavano effettivamente commentando lo stato di salute di una mucca che doveva partorire e che stava male, essendo pertanto plausibile ritenere che la discussione intercettata al progr. 2322 fosse riferibile proprio a quella mucca, e dovendosi considerare che, pure a ritenere che i tre interlocutori stessero riferendosi a Vinci con quel termine, le espressioni utilizzate, per quanto ancora una volta evocative della subcultura caratterizzante gli ambienti criminali, non possono in alcun modo ricondurre all'indagato la responsabilità per i fatti commessi ai danni dei Vinci; - per quanto riguarda l'analisi dei tabulati telefonici e del GPS, gli elementi risultanti dalla perizia svolta su incarico dei difensori sono nel senso che l'area di copertura delle celle telefoniche di interesse investigativo citate dalla P.g. non serviva solamente il luogo interessato dall'esplosione, ma un territorio più vasto comprendente anche il comune di Limbadi e i territori limitrofi, circostanza questa che impedisce, allo stato, di ritenere che Criniti e De Marco si trovassero insieme negli orari di interesse investigativo (avendo ulteriormente documentato il perito della difesa, mediante l'analisi dei dati della scatola GPS installata sull'autovettura Alfa Romeo intestata a De Marco, che la stessa non si recava a Limbadi nella giornata del 9.4.18 in cui è stato commesso l'attentato, e non essendo state rilevate insieme le utenze dei suddetti nelle prime ore di detta giornata, attestandosi quella di De Marco nei territori di Limbadi solamente dalle 11.28 in poi e quella di Criniti negli stessi territori già a partire dalle 9.05, a riprova del fatto che giungevano nella suddetta area di copertura in modi e tempi diversi e con mezzi diversi per l'approvvigionamento di frutta per la propria attività commerciale); - la loro presenza nelle giornate antecedenti (secondo l'ipotesi accusatoria per la preparazione dell'attentato) è stata plausibilmente spiegata dalla difesa sul presupposto che i due avevano acquistato mandarini dal suocero di Barbara, con raccolta a carico degli stessi, e che vi era la necessità di procedere alla raccolta in numerosi e diversi giorni; - né può ritenersi, nemmeno a livello indiziario, che il materiale pirotecnico di cui Giuseppe Calvetta denunciava il furto il 3.5.18, successivamente ritrovato all'interno della proprietà del cugino di Criniti, sia quello utilizzato per l'attentato, alla luce delle stesse dichiarazioni di Calvetta in denuncia circa il fatto che il materiale era stato nella sua disponibilità fino a 7/10 giorni prima della scoperta del furto avvenuta il giorno della denuncia, e anche della mancata verifica tecnica per accertare la compatibilità del materiale rubato a Calvetta con quello utilizzato per l'esplosione.

Il Tribunale del riesame di Catanzaro dispone pertanto l'annullamento parziale dell'ordinanza genetica, sul presupposto che in un simile contesto le accuse per i delitti di cui ai capi 1A, 1B, 1C e 2 risultano fondate su elementi oltremodo congetturali.A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, è evidente che i rilievi contenuti nel ricorso del Pubblico ministero a) di cui al primo motivo, sulla diversa interpretazione del riferimento a "quel lavoro" (da porsi secondo il ricorrente in collegamento con l'altra espressione "non hanno saputo neanche metterla", con l'interesse personale per tale "lavoro" dei coniugi Barbara, con il riferimento alla ripartizione della somma da "abbuonare" ai due con Rosaria Mancuso - per la quale, come per Barbara, si sarebbe formato il giudicato cautelare per i fatti di sangue - e, infine, con l'altra frase pronunciata da De Marco espressiva del poco valore riconosciuto dal medesimo alla vita umana), b) di cui al secondo motivo, sulla diversa interpretazione della frase "non hanno saputo metterla" e del prosieguo della conversazione di cui al progr. 7200, c) di cui al terzo motivo, sulla mancata considerazione del tono sarcastico utilizzato dagli interlocutori quando parlavano di "vacca", c) di cui al quarto motivo, sulla diversa lettura delle tracce GPS e dei tabulati telefonici, d) di cui al quinto motivo, sulla omessa valorizzazione del dialogo su Olivieri, e, comunque, sulla atomizzazione e parcellizzazione degli elementi indiziari, sono, oltre che meramente confutativi e reiterativi, riproponendo gli stessi argomenti ampiamente sviscerati dal Tribunale del riesame, e non consentiti, invitando ad una rivalutazione di elementi fattuali, manifestamente infondati.

Trascurano, invero, che proprio la valutazione unitaria del materiale investigativo svolta dal Tribunale del riesame - come sopra si è avuto modo di vedere - non ha consentito allo stesso di escludere la plausibilità di ipotesi alternative a quella della partecipazione all'agguato e alla connessa azione estorsiva. 1.2. Con riguardo al secondo profilo, relativo alla gravità indiziaria a carico di Antonio Criniti in ordine alla partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico capeggiata da Vito Barbara e ai reati-fine sopra specificati, nonché al pericolo di recidiva giustificativo della sottoposizione del medesimo alla misura cautelare della custodia in carcere, oggetto di impugnazione ad opera della difesa, le argomentazioni del Tribunale del riesame risultano egualmente scevre da vizi logici e giuridici e pertanto insindacabili in questa sede.

L'ordinanza impugnata, dopo avere, invero, evidenziato che le indagini compiute - consistite in numerosissime intercettazioni, in un cospicuo sequestro di sostanza stupefacente (4 kg. di marijuana già suddivisa in dosi; eseguito nei confronti di Filippo De Marco e Antonio Criniti) e nell'ampio monitoraggio compiuto dalle forze dell'ordine su Vito Barbara (per il periodo che va dall'Il maggio 2018 al successivo 21 giugno) - hanno disvelato la sussistenza e l'attività di una compagine associativa dedita al narcotraffico, organizzata da Vito Barbara e comprensiva dei sodali Antonio Criniti, Filippo De Marco, Giuseppe Consiglio, Pantaleone Mancuso e Domenico Bertucci (compagine connotata da un collaudato sistema di approvvigionamento di sostanze stupefacenti, dalla disponibilità di uno stabile bacino di clienti e dalla dotazione di una cassa comune), passa alla disamina della posizione dell'odierno indagato, a cominciare dai reati-fine allo stesso contestati.

E in relazione ad essi, per come ricostruite le vicende sulla scorta degli espliciti contenuti dei progressivi, conferma la valutazione di gravità indiziaria operata dal primo Giudice. Rileva, in particolare, che: - l'addebito cautelare descritto al capo 11A si fonda sulla conversazione di cui al progr. 2129 intercettata in data 13.5.18 e intercorsa tra Barbara, Criniti e De Marco, nella quale Barbara interloquendo con De Marco e alla presenza di Criniti, gli riferiva di essersi procurato a "46" della sostanza che aveva riposto sotto le piante dei carciofi, al che De Marco rispondendo al plurale ("e dopo la togliamo") ammetteva la co-detenzione, aggiungendo (in altro passaggio della conversazione), dopo che Criniti diceva a Barbara di non preoccuparsi, "ci guadagniamo tutti"; - la gravità indiziaria per il delitto di cui al capo 11B, da qualificarsi come tentativo mancando la prova, nonostante l'affidabilità delle trattative, del concretizzarsi dell'acquisto, si desume da una conversazione intercorsa tra i tre nella stessa giornata del 13.5.18 (progr. 2130), in cui Barbara riferendosi al quantitativo nascosto sotto le piante di carciofo, ribadiva di essere riuscito ad effettuare l'acquisto per 46 euro al chilo in attesa di un carico che sarebbe dovuto arrivare i primi di giugno, perché quella era l'ultima partita che il loro venditore aveva disponibile, aggiungendo che nell'attesa del carico di giugno, si sarebbero dovuti recare a Gioia Tauro, dove aveva già contattato altri venditori che gli avevano detto che "....cinque piene ce le hanno..."; - i gravi indizi della fattispecie di cui al capo 12 sono, invece, desumibili dalla conversazione del 14.5.18, da cui si evince la responsabilità dei coindagati Barbara, De Marco e Criniti per un episodio di cessione di sostanza stupefacente (materialmente effettuata da De Marco) ad un terzo soggetto non meglio specificato nel corso della serata precedente, come, altresì, confermato dal fatto che nella stessa giornata del 14.5.18 venivano captati plurimi progressivi di interesse investigativo nei quali gli interlocutori senza dubbio si riferivano a sostanza stupefacente ("due panetti", "erba chiara"); - la gravità indiziaria della fattispecie di cui al capo 15A è, poi, evincibile dalla conversazione del 17.5.18 di cui al progr. 2755, intercorsa sempre fra Barbara, De Marco e Criniti, da cui emerge un avanzato stato delle trattative avviate con soggetti non meglio specificati per l'acquisto e la successiva cessione a tale Luca di sostanza stupefacente; - i gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui al capo 15B sono desumibili dalla conversazione di cui al progr. 2757 del 17.5.18, da cui si evince che i coindagati hanno nella loro disponibilità sostanza stupefacente del tipo marijuana ("quella chiara"), pronta per la cessione.

Passando, poi, a confrontarsi con le deduzioni difensive sulla contestazione associativa, detto Tribunale sottolinea che: - le numerose conversazioni intercettate dimostrano il pieno inserimento dell'indagato all'interno del contesto associativo, avendo invero i discorsi ad oggetto le modalità di acquisto, trasporto, detenzione e successiva cessione di sostanza stupefacente; - particolarmente significative sono le conversazioni intercettate in data 13.5.2018, nelle quali De Marco palesava l'obiettivo condiviso con Barbara e Criniti di acquistare sostanza stupefacente da rivendere a terzi, e precisava, a riprova del vincolo associativo, che dall'affare avrebbero guadagnato tutti, ammettendo di avere nella sua disponibilità un quantitativo di sostanza ritenuta di buona qualità in un posto non meglio specificato, del quale Barbara era a conoscenza, specificando quest'ultimo che dall'illecita vendita avrebbero dovuto fare in modo che restassero i soldi per tutti; - sono ad ogni modo numerose le conversazioni, nelle quali Barbara, Criniti e De Marco discutevano dell'acquisto di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, ma anche di cocaina, cercando all'uopo acquirenti disposti a pagare subito e al miglior prezzo le sostanze in questione; - di straordinaria rilevanza giuridica sono sia la domanda che Criniti pone al Barbara nel cercare ulteriori conferme circa la disponibilità di sostanza stupefacente del tipo marijuana da collocare nel mercato di sostanze stupefacenti ("Oh! Ma comunque erba ce n'è quando vogliamo? No?") sia la risposta di Barbara, con un doppio e prolungato "si" che non lascia alcun dubbio in merito a capacità ed entità dell'associazione in essere; - è degno di rilievo, infine, il fatto che De Marco e Criniti sono stati arrestati in data 21.6.18 perché ritrovati in possesso di oltre 4 kg. di marijuana, già suddivisa in dosi.Osservano in definitiva i Giudici del riesame che, seguendo un criterio di valutazione unitaria degli elementi investigativi, la qualità dei contatti tra Criniti, De Marco e Barbara e il contenuto delle conversazioni intercettate, costantemente riferite allo stupefacente, sono elementi sufficienti in questa fase a confermare l'intraneità dell'indagato al sodalizio criminale investigato nell'interesse del quale Criniti ha stabilmente agito, contribuendo alla vendita e alla ricerca di nuovi acquirenti, e in tal modo ad alimentare la capacità operativa dell'associazione e a generare fermento nei circuiti di narcotraffico.

Passando alla valutazione delle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame rileva che: - sussiste in relazione all'indagato il pericolo di recidivanza, avuto riguardo alle modalità e circostanze del fatto (essere stato membro di una strutturata ed organizzata associazione dedita al traffico di stupefacenti, stabilmente a disposizione del gruppo, cui destinava i proventi dell'attività svolta); - trattasi di pericolo concreto, in considerazione della stabile dedizione di Criniti all'attività di spaccio, attestata dalla frequenza con cui lo stesso smerciava la sostanza stupefacente e dalla sua capacità di rifornirsene abitualmente; - non vi sono dubbi sulla pericolosità sociale dell'indagato, essendo elevato il pericolo che lo stesso, se lasciato libero, possa commettere reati della stessa specie, soprattutto in considerazione della dimostrata versatilità nel delinquere e dei contatti malavitosi medio tempore acquisiti; - né dubbi vi sono sull'adeguatezza della misura di massimo rigore, in considerazione della natura e del numero dei reati per cui si procede, delle modalità del fatto e della personalità dell'indagato, non meritando lo stesso alcun credito fiduciario, in considerazione del suo radicato inserimento in ambienti malavitosi, attestato non solo dalla sua intraneità al sodalizio in contestazione, ma anche dalla sua acquisita capacità di gestire autonomamente lo spaccio della sostanza stupefacente; - in punto di attualità, come evidenziato dal G.i.p., non è d'ostacolo il distacco temporale, neppure eccessivo, tra la data di accertamento dell'ultima condotta (da individuarsi nel 21.6.18, data alla quale risale l'arresto in flagranza) e l'intervento cautelare, posto che nel breve periodo di svolgimento dell'attività investigativa gli inquirenti hanno potuto monitorare attività organizzate di narcotraffico in costante fermento, a dimostrazione di un'organizzazione destinata a durare nel tempo (emergendo dalle conversazioni captate che gli indagati si preoccupavano addirittura di programmare le attività di spaccio in vista della successiva - 15 stagione estiva); - parimenti condivisibile appare, alla luce della gravità delle condotte, la scelta operata dal primo Giudice, che ha individuato nella custodia cautelare in carcere la sola misura cautelare da applicare nel caso di specie, essendo sostanzialmente inadeguata qualunque altra misura, ivi compresa quella degli arresti domiciliari, anche con il dispositivo di controllo; - la misura domiciliare, ancorché associata all'uso del braccialetto elettronico, non garantirebbe infatti quell'assiduo controllo che solo la misura carceraria è idonea ad assicurare e in particolare non scongiurerebbe il pericolo che l'indagato continui ad esercitare — sfruttando i margini di libertà connaturali a detta misura — l'attività illecita dal proprio domicilio o mantenga i contatti malavitosi per sfruttarli in tempi migliori.

A fronte di tali argomentazioni sia in relazione alla gravità indiziaria che alle esigenze cautelari, senza dubbio non manifestamente illogiche e giuridicamente corrette, è evidente che manifestano la loro inammissibilità, reiterando in buona parte rilievi già svolti, con i quali i Giudici del riesame risultano essersi confrontati, e comunque sollecitando una non consentita rivalutazione di elementi fattuali (anche sotto il profilo di riqualificazioni giuridiche escluse dalla motivazione nel suo complesso sulla base del contenuto esplicito delle conversazioni e dei quantitativi di sostanza trattati, di cui in ultimo quello oggetto di sequestro), le censure difensive circa a) l'assenza di affectio societatis, per la sussistenza di un rapporto sinallagmatico tra il duo Criniti-De Marco, da un lato, e Barbara, dall'altro, o comunque di contatti dell'indagato solo con Barbara e De Marco (suo cognato e socio nell'attività di vendita di frutta), limitati ad un arco temporale ristrettissimo (maggio 2018) e aventi ad oggetto piccoli quantitativi, tanto da essere invocata la riqualificazione della condotta associativa in quella meno grave di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, del tutto trascurata in sede di riesame (primo motivo), b) l'assenza di riscontri alle intercettazioni relative agli episodi ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, la genericità delle relative conversazioni, l'inconsistenza degli elementi da esse evincibili e la motivazione assolutamente inadeguata in ordine alla gravità indiziaria di detti reati (secondo motivo), c) la apoditticità della motivazione sulla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, a fronte di elementi in grado di scardinare la presunzione relativa di pericolosità (terzo motivo).

Trascurano dette censure, laddove insistono sul rapporto esclusivo di De Marco e Criniti con Barbara e sulla non significatività, ai fini della partecipazione associativa, degli episodi oggetto di captazione, che secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte: - in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, anche il coinvolgimento in un solo reato fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (si veda, tra le altre, Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado Ocaris, Rv. 276701 - 06); - l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, contemplante la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, i quali, anche al di fuori dei singoli reati programmati, assicurino la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio (Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio e altri, Rv. 257906).

2. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di Antonio Criniti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore d