Sentenza — n. 32813/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 16/12/2019 il G.i.p. del Tribunale di Bari disponeva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Vincenzo Abbinante, in quanto gravemente indiziato in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose, commessi in Bari il 25.9.2017 dal suddetto in qualità di amministratore di fatto della Prestigia s.r.l. Il Tribunale del riesame riformava detta ordinanza, sostituendo la misura cautelare con quella del divieto di esercitare professioni, imprese o uffici direttivi di persone giuridiche e imprese per la durata di un anno.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Sentenza — n. 32813/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, l'Avvocato Generale presso questa Corte, dott. Pietro Gaeta, conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ABBINANTE VINCENZO nato a BARI il 28/02/1973 avverso l'ordinanza del 23/11/2020 del TRIB. LIBERTA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette/-sentitele conclusioni del PG PIETRO GAETA t'l:* <9, ot tite, 'o LJO tc-
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 16/12/2019 il G.i.p. del Tribunale di Bari disponeva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Vincenzo Abbinante, in quanto gravemente indiziato in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose, commessi in Bari il 25.9.2017 dal suddetto in qualità di amministratore di fatto della Prestigia s.r.l. Il Tribunale del riesame riformava detta ordinanza, sostituendo la misura cautelare con quella del divieto di esercitare professioni, imprese o uffici direttivi di persone giuridiche e imprese per la durata di un anno.
Con sentenza del 10/09/2020 la Quinta Sezione di questa Corte, in accoglimento del ricorso del P.m. presso il Tribunale di Bari, annullava tale ultima ordinanza limitatamente alle esigenze cautelari e segnatamente alla scelta della misura, e rinviava per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Bari, dichiarando inammissibile il ricorso della difesa. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di Bari, decidendo in sede di rinvio sull'istanza di riesame proposta nell'interesse di Abbinante avverso l'ordinanza del G.i.p. sopra menzionata, in parziale accoglimento del gravame, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, con divieto di comunicare con persone diverse dai familiari conviventi, dai sanitari e dai difensori.
2. Avverso quest'ultimo provvedimento propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, Vincenzo Abbinante, deducendo vizio di motivazione in relazione agli artt. 272 e 274, lett.
c) cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza e all'attualità del pericolo di reiterazione del reato, nonché violazione di legge in relazione ai medesimi articoli, per erronea applicazione del requisito di attualità del suddetto pericolo. Rileva la difesa che il Tribunale del riesame incentra l'iter motivazionale sul contesto socio ambientale in cui tuttora opera e lavora Abbinante e in particolare sul ruolo di responsabile commerciale rivestito dal medesimo all'interno della società cooperativa Gelma e sui suoi poteri decisionali esercitati di fatto in tale contesto, quindi sulla evoluzione professionale del predetto indicativa della sua attitudine ad assumere incarichi sostanzialmente diversi da quelli risultanti sul piano formale.
Lamenta il difensore che in tal modo non risulta individuato un pericolo di recidiva concreto e attuale e che comunque il Tribunale del riesame non si è avveduto di taluni elementi, anche sopravvenuti, che avrebbero potuto orientarlo per una scelta diametralmente opposta, tra cui le dimissioni di Abbinante dal ruolo di liquidatore della Brokers International Management Italia s.r.l. in data 9.11.20. Rileva la difesa che già a marzo 2019, dopo il fallimento della società Prestigia, la Guardia di Finanza di Monopoli, nella sua informativa finale, segnalava che sulla base delle intercettazioni svolte non erano stati individuati elementi concreti in ordine ad ipotesi di reato in capo all'Abbinante, risultato mero intermediario negli affari finanziari di numerosi imprenditori italiani e esteri.
Il difensore evidenzia che, dopo la applicazione della misura interdittiva da parte del Tribunale del riesame in data 9 gennaio 2020, nessuna segnalazione risulta pervenuta circa cariche in imprese e società di Abbinante, unicamente impegnato, dal 9 gennaio 2019, nel ruolo di mero responsabile commerciale ricoperto anche durante il periodo di intercettazione. Osserva la difesa, lamentando apparenza motivazionale, che non si comprende sulla base di quali elementi si possa sostenere a dicembre 2020 che Abbinante avrebbe posto all'interno della cooperativa Gelma una gestione imprenditoriale di fatto.
Infine, evidenzia che vi è un ultimo elemento nuovo, non noto al Tribunale del riesame al momento della decisione, in grado di elidere ogni esigenza cautelare, quale il licenziamento di Abbinante per giusta causa dalla società cooperativa Gelma in data 23.11.20. Il difensore, sottolineando altresì la prossimità all'estinzione della misura interdittiva del coimputato nel medesimo fatto Birardi, ritenuto addirittura promotore e ideatore del sistema fraudolento, insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con cessazione di qualunque misura cautelare e, in subordine, per l'annullamento con rinvio al Tribunale del riesame di Bari.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, l'Avvocato Generale presso questa Corte, dott. Pietro Gaeta, conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. L'ordinanza impugnata, dopo avere premesso che oggetto del rinvio disposto dalla Corte di cassazione non è la sussistenza delle esigenze cautelari, non avendo detta Corte censurato la motivazione posta a base del ritenuto pericolo di reiterazione, ma esclusivamente la misura applicata, e che a ogni modo va tenuto conto anche degli elementi di fatto sopravvenuti essendo la materia cautelare per sua natura da valutare allo stato degli atti, passa a confrontarsi con i rilievi difensivi, anche alla luce delle produzioni in udienza del Pubblico ministero presso il Tribunale di Bari.Evidenzia, quindi, che: - non sono rilevanti gli argomenti difensivi volti a mettere in discussione la sussistenza del pericolo di recidiva sotto il profilo della concretezza e dell'attualità, ossia il decorso del tempo e la asserita discontinuità nella condotta di vita dell'indagato, palesata dalla mancanza di violazioni alla misura interdittiva applicata dal Tribunale del riesame in data 9/01/2020; - a ogni modo essendo intervenuta la sentenza di annullamento in data 9/09/2020, il decorso di un ulteriore lasso di tempo dai fatti non pare tale da imporre una riconsiderazione di tale aspetto; - dal contesto dell'ordinanza genetica si evince chiaramente (e sul punto la Corte ha esplicitamente convalidato la correttezza delle argomentazioni del Tribunale del riesame confermative di quelle del primo Giudice) che Abbinante era al centro di un vorticoso sistema di costituzione di compagini sociali in ogni angolo del mondo con oggetti sociali più disparati, dalla costruzione di moduli abitativi all'esportazione di prodotti alimentari, e che pertanto era elevato il rischio di reiterazione; - da intercettazioni risalenti a marzo e aprile 2019 (dunque ben oltre la data di consumazione della bancarotta, coincidente con il fallimento della Prestigia s.r.I.) era emerso come il suddetto si fosse occupato di affari di grande importanza economica di cui non vi era traccia nella sua posizione fiscale, a riprova della spregiudicatezza del medesimo (che in una delle conversazioni captate ammetteva la necessità talora di pagare tangenti, simulando spese di rappresentanza); - dagli atti prodotti dal Pubblico ministero, valutati unitamente alle complessive risultanze del procedimento, si desumono nuovi e recenti elementi indicativi dell'effettivo pericolo di reiterazione anche in considerazione del contesto socio-ambientale, in cui tuttora opera e lavora l'imputato, dati senza dubbio rilevanti in punto di adeguatezza della misura cautelare; - a prescindere dal dato formale dell'inquadramento di Abbinante nella cooperativa Gelma, quale responsabile commerciale, è ragionevole desumere dalle informative depositate dal Pubblico ministero che egli abbia nella predetta società poteri decisionali e responsabilità gestorie di non poco conto, ove si consideri che consegue per tale incarico un compenso pari a più del doppio di quello riconosciuto al legale rappresentante e che la società gli concede in uso, quale benefit, una vettura di lusso, del valore di circa 60.000 euro, che solo il dominus di fatto della società si può essere attribuito; - la prestazione lavorativa di Abbinante in detta cooperativa, poi, stando agli esiti dei sopralluoghi di polizia giudiziaria, non presenta le caratteristiche del lavoro dipendente, a cominciare dalla presenza del suddetto nei locali della società, mai registrata nelle date dei sopralluoghi; - non pare ravvisarsi, dunque, quella discontinuità nella condotta di vita dell'Abbinante, come prospettata dalla difesa; - dette evidenze sono sintomatiche del fatto che Abbinante continui ad operare nel medesimo contesto relazionale e socio economico in cui ha commesso i fatti ascritti; - risulta inadeguata la misura interdittiva non solo in astratto, per la strutturale inidoneità della misura interdittiva ad impedire l'assunzione di ruoli gestori di mero fatto (come evidenziato dalla sentenza rescindente), ma anche in concreto, per l'attitudine del predetto ad assumere incarichi sostanzialmente diversi da quelli risultanti sul piano formale, come nel caso del ruolo direttivo assunto presso la Gelma; - in tale quadro cautelare non appare affatto decisiva la circostanza che Abbinante si sia dimesso dalla carica di liquidatore della Brokers International Management Italia s.r.I., atteso che tale circostanza non riveste affatto un rilievo esclusivo, considerata la sua perdurante operatività nel medesimo contesto di affari e di relazioni; - l'insussistenza di ulteriori ipotesi di reato emergente dalle intercettazioni di cui all'informativa del 17.4.19 non esclude però la rilevanza delle stesse, documentanti comunque il ruolo di intermediario del prevenuto negli affari finanziari di numerosi imprenditori; - la diversa vicenda del coimputato Birardi, per cui si procede separatamente, non concorre nell'apprezzamento della permanenza e dell'intensità delle esigenze cautelari in relazione ad Abbinante, anche considerato che quest'ultimo a differenza del primo è risultato agire al di fuori di qualsiasi cornice formale; - in definitiva appare adeguata alle esigenze cautelari del caso di specie una misura detentiva come quella domiciliare, idonea ad impedire, con la limitazione della libertà di movimento, lo svolgimento di attività di gestione di imprese anche in via di fatto.
A fronte di tale motivazione del Tribunale del riesame, di ineccepibile consequenzialità logica rispetto alle premesse fattuali e senza dubbio esaustiva quanto ad assolvimento dell'obbligo motivazionale, il ricorrente si limita a confutarla nei termini di cui sopra (lamentando addirittura un'inesistente apparenza motivazionale), ad insistere sugli elementi, anche sopravvenuti, già evidenziati, e con i quali l'ordinanza risulta essersi confrontata, e a prospettare l'unico elemento di novità rispetto a quelli già vagliati in modo non manifestamente illogico dal Tribunale del riesame, rappresentato dal suo licenziamento dalla società cooperativa Gelma, peraltro neppure documentato (in violazione del principio di autosufficienza).
E trascura, con riguardo a quest'ultimo profilo, la non incidenza di un formale licenziamento dalla carica di responsabile commerciale di una società sulla gestione di fatto di imprese che la misura cautelare custodiale tende a scongiurare, e sull'inadeguatezza della misura interdittiva. Per come evidenziato dalla stessa ordinanza, sia per la strutturale inidoneità della misura interdittiva ad impedire l'assunzione di ruoli gestori di mero fatto (su cui fa leva la stessa sentenza rescindente), sia per la stessa vicenda professionale di Abbinante «indicativa dell'attitudine del predetto, e degli imprenditori spregiudicati di cui si circonda, ad assumere incarichi sostanzialmente diversi da quelli risultanti sul piano formale».2.
All'infondatezza del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna di Abbinante al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ric