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Sentenza — n. 32812/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32812/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32812/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro sottoponeva Domenico Bertucci alla misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 9), e di una violazione dell'art. 73 dello stesso decreto (capo 22A), in particolare, con riguardo a quest'ultima, per avere svolto l'intermediazione in una vendita di circa 38 kg. di marijuana da parte di Vito Barbara ad un terzo. Ha, invero, ritenuto, in sintonia col primo Giudice, la sussistenza di un quadro indiziario connotato in termini di gravità e di un pericolo di reiterazione di condotte dello stesso tipo di quelle per cui si procede, salvaguardabile con la sola misura cautelare della custodia in carcere.

Regesto Legislator

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art. 274 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32812/2021 — snpen · Corte di Cassazione: c) del suddetto articolo con riguardo soltanto alla doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, senza affrontare la questione relativa al decorso del tempo e dunque al cd. "tempo silente". Si rileva che nel caso in esame il Tribunale si limita ad affermare che il distacco temporale non è "eccessivo", a fronte di un lasso temporale di ben due anni e mezzo dai fatti da doversi rapportare ad un soggetto come l'odierno ricorrente, incensurato, lontano dai circuiti criminali e coinvolto in un solo episodio; elementi tutti che avrebbero dovuto far propendere per il superamento della presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Parole chiave

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traffico di cocaina inchiesta per reati di droga commisurazione della pena per traffico di stupefacenti crimine organizzato infrazione qualificata LStup attività criminosa

Disposizioni normative citate

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art. 274 cod. proc. pen
Col quinto motivo di impugnazione viene rilevata violazione dell'art. 274 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BERTUCCI DOMENICO nato a SERRA SAN BRUNO il 22/04/1993 avverso l'ordinanza del 12/11/2020 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; fette/sentite le conclusioni del PG PIETRO GAETA Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato CIANFERONI LUCA del foro di ROMA in difesa di: BERTUCCI DOMENICO, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Sono presenti per pratica forense la dottoressa MARI GIORGIA, identificata con tessera O.A. di Roma n. P76052 e la dottoressa PELLICANO' CRISTINA, identificata con tessera O.A. di Roma n. P74732.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro sottoponeva Domenico Bertucci alla misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 9), e di una violazione dell'art. 73 dello stesso decreto (capo 22A), in particolare, con riguardo a quest'ultima, per avere svolto l'intermediazione in una vendita di circa 38 kg. di marijuana da parte di Vito Barbara ad un terzo. Ha, invero, ritenuto, in sintonia col primo Giudice, la sussistenza di un quadro indiziario connotato in termini di gravità e di un pericolo di reiterazione di condotte dello stesso tipo di quelle per cui si procede, salvaguardabile con la sola misura cautelare della custodia in carcere.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Domenico Bertucci. 2.1. Col primo motivo di impugnazione la difesa denuncia violazione degli artt. 125, comma 3, e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame ingiustificatamente omesso l'esame delle deduzioni difensive oggetto della memoria prodotta all'udienza camerale del 12 novembre 2020. Rileva la difesa che dette deduzioni riguardavano la sussistenza della gravità indiziaria della partecipazione associativa, ponendosi in evidenza che il coinvolgimento di Bertucci nella vicenda in esame, per come risulterebbe dai pochi dialoghi captati (il 14 e 15 giugno 2018), era limitato eventualmente ad un unico e circoscritto episodio, ragione per cui si sarebbe dovuto ritenere il solo concorso di persone nell'unico reato posto in essere in luogo della partecipazione associativa, anche considerato che l'indagato aveva avuto rapporti e contatti esclusivamente con Vito Barbara.

Lamenta che su tali deduzioni non si è argomentato neppure in maniera implicita. 2.2. Col secondo motivo di ricorso si deduce manifesta illogicità della motivazione rispetto ad un punto centrale messo in evidenza nella memoria difensiva depositata all'udienza di riesame, concernente la configurabilità della fattispecie di concorso di persone nel reato fine, in luogo della partecipazione associativa e violazione di legge processuale penale, nella specie art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.La difesa richiama le considerazioni sopra svolte, aggiungendo che: - la partecipazione associativa è stata desunta dalla sola partecipazione al reato fine di cui al capo A22, posto che per la vicenda relativa alla conversazione del giorno 1° giugno 2018, avvenuta sempre con Barbara, oggetto del capo 19A, è stato lo stesso G.i.p. ad escluderne la gravità indiziaria; - Bertucci risulta essersi rapportato solo con Barbara, senza mai avere contatti con gli altri presunti sodali, da lui neppure conosciuti ovvero menzionati, e le conversazioni col suddetto sono prive di contenuti "associativi"; - l'unico elemento a carico di Bertucci, ossia l'intermediazione nell'unico episodio del capo A22, non è sufficiente a ravvisare in capo allo stesso la partecipazione associativa non emergendo elementi ulteriori rispetto al concorso di persone in detto episodio.

E lamentando l'omessa motivazione sulla prospettazione difensiva. 2.3. Con il terzo motivo di impugnazione viene rilevata violazione degli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 273 cod. proc. pen. Il difensore, ripercorrendo i singoli punti del provvedimento cautelare, osserva che: - con riguardo alla ritenuta sussistenza di un gruppo organizzato del quale farebbe parte anche Bertucci, con Barbara come organizzatore e con Criniti, De Marco, Consiglio e Mancuso come ulteriori partecipi, le uniche conversazioni coinvolgenti Bertucci sono quelle dell'i, 14 e 15 giugno 2018, intervenute con il solo Barbara; - con riguardo al numero di reati-fine accertati, per dimostrare la serialità delle trattative e cessioni propria del delitto associativo, lo stralcio di conversazione riportata non coinvolge Bertucci; - con riguardo al collaudato sistema di approvvigionamento di sostanza stupefacente posto in essere da Barbara e i suoi sodali, il dialogo riportato che vede protagonista Bertucci è sempre quello del 14 giugno 2018, limitato all'unico episodio sopraindicato; - con riguardo alla capacità del gruppo di trattare acquisti e cessioni di sostanze stupefacenti di tipo differente e di individuare rotte commerciali entro cui indirizzare i traffici, viene richiamato l'episodio di cui al capo 18B, rispetto al quale l'odierno ricorrente è estraneo, venendo detto episodio addebitato a Barbara e Mancuso; - con riguardo alla disponibilità di un bacino di clienti stabile formato da numerosi clienti abituali e alla sussistenza di una cassa comune della consorteria, le captazioni riportate non riguardano Bertucci.

La difesa lamenta l'apoditticità del provvedimento cautelare, che estende considerazioni riguardanti altri sodali alla posizione di Bertucci, trascurando che i pochi elementi a carico dello stesso non consentono di ravvisare la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione associativa. Rileva il difensore che: - del progr. n. 6344 del 14 giugno 2018 il provvedimento impugnato ha essenzialmente riportato frasi pronunciate dal coindagato Barbara, dalle quali emergerebbe che Bertucci, pur esponendosi in prima persona, si sarebbe poi limitato a guadagnare qualcosa, a riprova del fatto che non possa ritenersi partecipe all'associazione; - dai progr. nn. 6411, 6419 e 6356 del 15 giugno 2018, quest'ultimo relativo ad una conversazione tra Barbara e la moglie e collegato agli altri attraverso un mero volo pindarico, emergerebbero la conclusione dell'accordo di cessione di 38 kg. di sostanza stupefacente ad un prezzo di euro 1200,00 al chilogrammo e le preoccupazioni dei due interlocutori circa la disponibilità di denaro contante da parte degli acquirenti, con l'intesa che la cessione sarebbe avvenuta solo dopo la verifica di tale disponibilità da parte di Bertucci; - in tutti i dialoghi non viene mai operato un richiamo a logiche ovvero a schemi di natura associativa, sulla cui base poter concludere che il ricorrente fosse oggettivamente attivo e soggettivamente consapevole di far parte di un'associazione dedita al traffico di sostanza stupefacente; - erroneamente si è preteso di ricavare da una singola espressione il legame associativo ("Della nostra stanno cercando 2.000,00 euro a 1800 ... ed ora chi ce l'ha non se la vende!"); - non sono stati individuati dal Giudice del riesame riscontri circa la costante messa a disposizione di Bertucci quanto all'attività di acquisto delle sostanze stupefacenti di cui il sodalizio illecito fa traffico, sì da creare un rapporto stabile e duraturo tra fornitore e acquirente nell'ottica associativa; - il tutto è circoscritto ad un unico episodio e gli unici contatti acclarati di Bertucci sono con Barbara; - non è dimostrato che la condotta addebitata a Bertucci fosse funzionale all'associazione di riferimento, né risultano comprovate la consapevolezza e la volontà dell'autore di far parte dell'organizzazione ipotizzata. 2.4.

Col quarto motivo di ricorso la difesa lamenta, in relazione al capo 22A dell'imputazione provvisoria, violazione degli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 273 cod. proc. pen. Rileva il difensore che: - in tema di stupefacenti, nei casi in cui l'esistenza del reato è evinta dalle sole conversazioni (c.d. "droga parlata"), non seguite da sequestri o altri riscontri, il giudice, anche cautelare, è gravato da un onere di rigorosa motivazione, in particolare con riferimento alle modalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologie della droga movimentata; - nel caso in esame, in cui il potenziale acquirente non è stato individuato, non è stato compiuto alcun sequestro di sostanza stupefacente e il ruolo di intermediario di Bertucci è emerso dal solo dato captativo, il Tribunale del riesame, ha fatto ricorso ad un'argomentazione generica, manifestamente illogica e congetturale, limitandosi ad affermare che le circostanze eccepite dalla difesa «non appaiono determinanti ai fini dell'accoglimento di un'opposta conclusione». 2.5.

Col quinto motivo di impugnazione viene rilevata violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. Ci si duole che il Tribunale del riesame motivi la sussistenza del pericolo di reiterazione di cui alla lett.

c) del suddetto articolo con riguardo soltanto alla doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, senza affrontare la questione relativa al decorso del tempo e dunque al cd. "tempo silente". Si rileva che nel caso in esame il Tribunale si limita ad affermare che il distacco temporale non è "eccessivo", a fronte di un lasso temporale di ben due anni e mezzo dai fatti da doversi rapportare ad un soggetto come l'odierno ricorrente, incensurato, lontano dai circuiti criminali e coinvolto in un solo episodio; elementi tutti che avrebbero dovuto far propendere per il superamento della presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Si osserva, inoltre, che Bertucci non partecipa alla conversazione di cui al progressivo richiamato dai Giudici del riesame al fine di dimostrare la sussistenza di un'organizzazione destinata a perdurare nel tempo. Lamenta la difesa che il Tribunale del riesame, nel fondare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione dei reati sull'elemento dell'allarmante pervicacia dimostrata dal ricorrente, trascura che lo stesso è immune da precedenti penali e non ha mai avuto neanche in passato contatti con ambienti mafiosi e con circuiti di narcotraffico. 2.6.

Col sesto motivo di ricorso viene dedotta violazione degli artt. 275 e 275-bis cod. proc. pen. La difesa si duole che i Giudici del riesame, nel ritenere unica misura adeguata quella della custodia cautelare in carcere escludendo la possibilità di fronteggiare le esigenze cautelari con la misura degli arresti domiciliari, abbiano omesso di valutare che il ricorrente è di giovane età, incensurato ed è coinvolto in un unico episodio in concorso con una sola persona, attualmente sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere.2.7. Col settimo motivo di impugnazione viene dedotto vizio di motivazione con riferimento ai criteri di scelta della misura cautelare da applicare.

Ci si duole dell'illogicità del provvedimento impugnato laddove fa riferimento al coindagato Mancuso, col quale il ricorrente non ha mai avuto rapporti, nel sostenere le ragioni per le quali si ritiene di non dover accogliere la richiesta di applicazione della misura degli arresti domiciliari formulata nell'interesse di Bertucci. 2.8. Con l'ottavo motivo si denuncia omessa motivazione sui criteri di scelta della misura cautelare da applicare. Lamenta la difesa che non è stata in alcun modo valutata dal Tribunale del riesame, nella scelta della misura cautelare da applicare, l'indicazione difensiva di un secondo domicilio, in cui il ricorrente avrebbe potuto essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, sito in San Vito sullo Ionio, via Roma n. 79 presso l'abitazione della Sig.ra Luciana Rei, certamente più distante dal presunto /ocus commissi delicti rispetto a quello dei genitori del ricorrente (Spadola, via Ezio Romano n.1).

Alla luce dei suddetti motivi il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Risultano presentati dalla difesa motivi nuovi, nei quali si ripercorre il quinto, il sesto e l'ottavo motivo di ricorso e si insiste sull'accoglimento dell'impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel complesso infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. Inammissibili sono i motivi relativi alle esigenze cautelari e precisamente il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo di impugnazione. Invero, all'odierna udienza il difensore ha specificato a verbale di non avere più interesse a coltivare detti motivi e di rinunciare ai medesimi, essendo stato il suo assistito nelle more sottoposto agli arresti domiciliari. 1.2. Infondati risultano i restanti motivi. Va premesso, in riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti e delle esigenze cautelari rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto. Orbene, nel caso in esame, il Tribunale del riesame di Catanzaro, diversamente da quanto lamentato dalla difesa, non solo dà atto (alla prima pagina) della produzione di una memoria difensiva in cui sono articolati i motivi di gravame, ma risulta confrontarsi con tutti i rilievi difensivi sulla partecipazione di Bertucci all'associazione criminosa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ripercorsi nel primo, secondo e terzo motivo di impugnazione.

Come anche con le censure riguardanti la gravità indiziaria del reato fine (capo 22A), ripercorse con il quarto motivo di ricorso. Dopo avere, invero, evidenziato che le indagini compiute - consistite in numerosissime intercettazioni, in un cospicuo sequestro di sostanza stupefacente (4 kg. di marijuana già suddivisa in dosi; eseguito nei confronti di Filippo De Marco e Antonio Criniti) e nell'ampio monitoraggio compiuto dalle forze dell'ordine su Vito Barbara (per il periodo che va dall'Il maggio 2018 al successivo 21 giugno) - hanno disvelato la sussistenza e l'attività di una compagine associativa dedita al narcotraffico, organizzata da Vito Barbara e comprensiva dei sodali Antonio Criniti, Filippo De Marco, Giuseppe Consiglio, Pantaleone Mancuso e Domenico Bertucci (compagine connotata da un collaudato sistema di approvvigionamento di sostanze stupefacenti, dalla disponibilità di uno stabile bacino di clienti e dalla dotazione di una cassa comune), passa alla disamina della posizione dell'odierno indagato.

E, quindi, dopo avere premesso che il compendio indiziario a carico di Bertucci è composto da intercettazioni, il Tribunale del riesame muove dalla disamina delle conversazioni relative al capo 22A, captate il 14 e 15 giugno 2018. Rileva, in particolare, che: - dalla conversazione di cui al progr. 6344 si evince una trattativa tra l'indagato e Barbara avente ad oggetto la fornitura di stupefacente da destinare al successivo spaccio, risultante in modo univoco da alcuni passaggi nei quali i parlatori compiono riferimenti espliciti al quantitativo oggetto di negoziazione e al prezzo stabilito a - chilo; - il dialogo intercettato ha anche ad oggetto la spartizione dei guadagni derivanti dall'operazione, le modalità di trasferimento del narcotico, i quantitativi di stupefacente da porre in vendita, le modalità della cessione, e, infine, il prezzo di vendita; - la trattativa proseguiva anche il giorno successivo, come da progr. 6411, con la conclusione in data 15 giugno 2018 dell'accordo tra Barbara e Bertucci per la vendita di sostanza stupefacente a terzo soggetto che l'avrebbe acquistata incontrandoli a Vibo Marina; - in particolare in quell'occasione Barbara si assicurava che Bertucci portasse compiutamente ed efficientemente a termine l'imbasciata dell'acquirente, avendo cura di precisare che avrebbe dovuto pagare in contanti, e Bertucci confermava precisando di aver concluso l'affare accordando la vendita al prezzo di 1200 euro al chilo; - dal progr. 6419 del 15 giugno 2018 si evince che sia Barbara che Bertucci si preoccupavano del fatto che le persone alle quali avrebbero venduto i 38 kg. di sostanza stupefacente potessero avere i soldi per il relativo pagamento e a tal proposito, trattandosi di un grosso carico da cedere, emergeva una certa diffidenza; - in particolare Barbara concludeva il discorso affermando che se i loro acquirenti fossero stati in grado di pagare in contanti tutta la sostanza ceduta, la stessa sarebbe stata consegnata in quel pomeriggio, evidenziando dunque la sua piena ed immediata disponibilità della sostanza stupefacente.

Conclude il Tribunale del riesame che, così ricostruita la vicenda sulla scorta degli espliciti contenuti dei progressivi richiamati, può confermarsi la gravità indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo 22A a Bertucci, non apparendo determinanti la mancata identificazione del destinatario acquirente del narcotico e l'assenza di un riscontro alla cessione ovvero il mancato sequestro della sostanza, ai fini dell'accoglimento di un'opposta conclusione. Osserva detto Tribunale che: - il tenore delle conversazioni tra Bertucci e Barbara dimostra invero la rapida definizione delle trattative e l'individuazione di un destinatario finale dei 38 kg. di narcotico al punto che i parlatori programmavano nel corso delle conversazioni le modalità di pagamento, indicavano il luogo dell'acquisto a Vibo Marina e condividevano inoltre dubbi sulla solvibilità dell'acquirente, a dimostrazione della diffidenza nei confronti di un soggetto evidentemente agli stessi già noto; - contribuisce a corroborare l'ipotesi dell'attività illecita svolta il progr. 6356, che ha ad oggetto una conversazione, registrata sempre in concomitanza delle trattative in corso in data 14 giugno 2018, nella quale Barbara riferiva alla moglie di essersi recato a Zungri per consegnare una campionatura ad un soggetto interessato all'acquisto di 40 kg., ossia un quantitativo compatibile con quello indicato nelle conversazioni con Bertucci; - detto dato captativo, seppure non riguardante direttamente l'odierno indagato, riletto alla luce delle contestuali conversazioni tra Barbara e Bertucci, offre una certa e chiara prospettiva dell'imminente conclusione dell'affare illecito, il che rende secondaria, per lo standard richiesto in questa fase cautelare, l'assenza di ulteriori riscontri all'attività illecita, risultando quest'ultima già compiutamente delineata nei dialoghi registrati.

Passando, poi, a confrontarsi con le deduzioni difensive sulla contestazione associativa, detto Tribunale sottolinea come le stesse non siano condivisibili laddove lamentano che le uniche conversazioni su cui si fonderebbe la gravità indiziaria in ordine a detta contestazione sarebbero quelle del 14-15 giugno relative al reato fine. Rileva detto Tribunale - pur ripercorrendo la giurisprudenza di legittimità secondo cui anche il coinvolgimento in un solo reato fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione associativa - che la piattaforma indiziaria a carico dell'indagato si fonda non solo sulle richiamate conversazioni, ma anche su una precedente captazione del 10 giugno 2018, sempre tra Barbara e Bertucci.

Nel corso di detta conversazione, quest'ultimo riferiva di avere individuato un possibile cliente di Soriano, al quale poter vendere della sostanza stupefacente, verosimilmente marijuana ("erba"), ma che occorreva trovare un accordo sul prezzo in quanto questi non sembrava intenzionato a superare una certa cifra da spendere; nel prosieguo dei dialoghi il Barbara lasciava intendere al suo interlocutore che la sostanza nella loro disponibilità non poteva essere svenduta non soltanto poiché di buona qualità, ma anche perché la richiesta era superiore dell'offerta, e ciò aveva consentito di far raggiungere alla loro sostanza il valore di 2.000/1.800 euro; alla fine della conversazione Barbara concludeva che il prezzo non poteva essere inferiore a 1.500 euro.

Evidenzia l'ordinanza in esame che: - la suddetta conversazione del 1° giugno 2018 non è stata considerata sufficiente dal G.i.p. per ritenere la gravità indiziaria in ordine alla contestazione ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo 19A, stante in questo caso la mancanza di elementi ulteriori in grado di provare l'avvio di una trattativa seria con l'acquirente di Soriano non meglio identificato, ragion per cui per detto capo non è stata disposta la misura cautelare; - ciò nonostante le ,4 /ni/ conversazioni dell'i, 14 e 15 giugno 2018, valutate unitariamente, rivelano da un lato le cointeressenze tra Barbara e l'indagato nel settore degli stupefacenti e, dall'altro, dimostrano un rapporto stabile e fiduciario tra i due che, stando al tenore dei dialoghi, non può considerarsi improvvisato, dovendosi piuttosto ritenere consolidato già da prima dell'inizio dell'attività captativa; - le intercettazioni rivelano, inoltre, la tendenza di Bertucci a fungere da intermediario nei traffici dapprima con un possibile acquirente di Soriano e, in seguito, con un potenziale compratore interessato all'acquisto di 38 kg. di marijuana; - in entrambi i casi si riscontra il medesimo schema, atteso che Bertucci dopo aver individuato il potenziale acquirente si rapporta con Barbara per discutere sulla richiesta di acquisto e sul prezzo di vendita; - la condivisione di un comune centro di interessi si ricava, inoltre, dalla viva voce di Vito Barbara, che in una delle conversazioni con Domenico Bertucci riconduce la fornitura di droga ad un comune gruppo di riferimento ("Della nostra stanno cercando 2.000,00 euro a 1.800...ed ora chi ce l'ha non se la vender); - in definitiva la qualità dei contenuti dei dialoghi intercettati tra Bertucci e Barbara rivela un collegamento tra l'indagato e il sodalizio organizzato da Vito Barbara, suo principale referente, per conto del quale l'indagato ha agito quale intermediario recependo richieste di acquisto di stupefacenti, contribuendo in tal modo ad alimentare la capacità operativa dell'associazione e generando fermento nei circuiti di narcotraffico.

A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, è evidente che manifestano la loro infondatezza, ai limiti dell'inammissibilità, reiterando in buona parte rilievi già svolti con i quali i Giudici del riesame risultano essersi confrontati, le censure difensive circa a) il coinvolgimento di Bertucci nell'associazione in ragione dei soli colloqui del 14 e del 15 giugno 2018 e della sola partecipazione ad un episodio circoscritto nell'ambito di un rapporto esclusivo con Vito Barbara (primo motivo), b) la ravvisabilità, al più, di un concorso di persone nel reato fine, anche considerata l'assenza di contenuti "associativi" delle conversazioni coinvolgenti l'indagato (secondo motivo), c) l'estraneità dello stesso - in quanto coinvolto in poche conversazioni non attinenti a profili "associativi" e non legato a Barbara da un rapporto stabile e duraturo, oltre che consapevolmente finalizzato alla partecipazione associativa - ad un gruppo organizzato, connotato da una serialità di trattative e cessioni, da un collaudato sistema di approvvigionamento, da una capacità di trattative di acquisti e cessioni di diverse sostanze, dalla disponibilità di uno stabile bacino di clienti e infine da una cassa comune (terzo motivo), d) l'insufficienza delle captazioni del 14 e del 15 giugno, anche considerate la mancata identificazione del destinatario della cessione e l'assenza di un riscontro costituito dal sequestro dello stupefacente, a comprovare la violazione di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (quarto motivo).

Trascurano dette censure, laddove insistono sul concorso in un solo episodio di intermediazione anche per il rapporto esclusivo con Barbara, che secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte: - in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, anche il coinvolgimento in un solo reato fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (si veda, tra le altre, Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado Ocaris, Rv. 276701 — 06); - l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, contemplante la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, i quali, anche al di fuori dei singoli reati programmati, assicurino la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio (Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Annodio e altri, Rv. 257906).

Trascurano dette censure che l'ordinanza in esame, in modo non manifestamente illogico e coerente con le evidenze investigative, pone in evidenza che dal tenore delle conversazioni, ricomprendendovi anche quelle dell'1.6.18, emergono cointeressenze tra Barbara (persona qualificata in quanto capo indiscusso, alla luce delle numerosissime intercettazioni e del protratto monitoraggio svolti, del sodalizio criminoso) e il ricorrente nel settore degli stupefacenti ed un rapporto tra i due stabile e fiduciario (come del resto dimostra l'entità della cessione o anche della trattativa antecedente in cui il ricorrente funge da intermediario), che va senza dubbio oltre il mero coinvolgimento nelle due vicende e appare essersi consolidato da prima dell'inizi