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Sentenza — n. 32810/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32810/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32810/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Trento in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, sulla richiesta di verifica dell'adempimento degli obblighi, ai quali era subordinata la sospensione condizionale della pena, imposti a Douah Abdeljalil con sentenza n. 310 del 2018 dello stesso Tribunale, «ritenuto che detti obblighi non risultano adempiuti», ha dichiarato «non operante» la sospensione condizionale della pena.

Regesto Legislator

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art. 165 cod. pen; Sentenza — n. 32810/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Orbene, nel caso in esame, la verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 165 cod. pen. risulta essere stata effettuata su richiesta del P.m. presso il Tribunale di Trento (allegata al ricorso in ottemperanza al principio di autosufficienza), il quale si riservava all'esito della stessa (atteso il chiaro tenore della richiesta: chiede al Tribunale ordinario di Trento, di voler informare questo Ufficio, previa verifica, se lo stesso abbia adempiuto all'obbligo sopra indicato e trasmettere l'eventuale documentazione, per gli ulteriori incombenti esecutivi) le proprie determinazioni.

Parole chiave

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dilazione di pagamento indennità giornaliera differita dazi doganali non pagati indennizzo per carcerazione preventiva indigenza finanziaria responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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art. 165 cod. pen
Orbene, nel caso in esame, la verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 165 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DOUAH ABDELJALIL nato il 07/05/1977 — 744R09,..e,0— avverso l'ordinanza del 24/09/2020 del TRIBUNALE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Letta la requisitoria del dott. Alessandro Cimmino, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Trento in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, sulla richiesta di verifica dell'adempimento degli obblighi, ai quali era subordinata la sospensione condizionale della pena, imposti a Douah Abdeljalil con sentenza n. 310 del 2018 dello stesso Tribunale, «ritenuto che detti obblighi non risultano adempiuti», ha dichiarato «non operante» la sospensione condizionale della pena.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione Douah Abdeljalil, tramite il proprio difensore di fiducia. 2.1. Col primo motivo di impugnazione il difensore deduce illegittimità dell'ordinanza, in quanto adottata in assenza di specifica richiesta del P.m. Rileva la difesa che nel caso di specie il P.m. risulta aver chiesto al Giudice dell'esecuzione semplicemente l'accertamento dell'eventuale risarcimento, senza alcun'altra richiesta. 2.2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia illegittimità dell'ordinanza per erronea applicazione della legge penale in materia di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno e difetto di motivazione.

Ci si duole che l'ordinanza in esame non abbia preso in alcuna considerazione le deduzioni della difesa sulle condizioni di indigenza del condannato e, quindi, non abbia verificato la concreta possibilità del medesimo ad adempiere all'obbligo risarcitorio. Rileva, invero, la difesa che, come dedotto e documentato con memoria difensiva prodotta all'udienza del 24 settembre 2020, Douah è disoccupato, stante il suo ricovero in ospedale e il suo ordinario alloggio presso i ricoveri per i senza tetto della città, con accesso ai luoghi di distribuzione di vitto per i nullatenenti, e, quindi, si trova nell'assoluta impossibilità di adempiere (circostanza impeditiva della revoca del beneficio).

Lamenta l'assenza di motivazione sul punto dell'ordinanza impugnata, limitatasi a prendere atto del mancato adempimento dell'obbligo risarcitorio, senza approfondirne la volontarietà. Il difensore chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato in relazione ad entrambi i profili di censura. 1.1. Quanto al primo profilo (di cui al primo motivo di impugnazione), va premesso che il procedimento di esecuzione, salvo che per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, esige per il suo inizio l'impulso di parte; ne consegue che il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste, sia adottato d'ufficio, è viziato da nullità insanabile (ex plurimis Sez. 1, n. 1839 del 28/11/2006, dep. il 22/01/2007, Fortini, Rv. 235794).

Orbene, nel caso in esame, la verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 165 cod. pen. risulta essere stata effettuata su richiesta del P.m. presso il Tribunale di Trento (allegata al ricorso in ottemperanza al principio di autosufficienza), il quale si riservava all'esito della stessa (atteso il chiaro tenore della richiesta: chiede al Tribunale ordinario di Trento, di voler informare questo Ufficio, previa verifica, se lo stesso abbia adempiuto all'obbligo sopra indicato e trasmettere l'eventuale documentazione, per gli ulteriori incombenti esecutivi) le proprie determinazioni.

Determinazioni, invece, mai intervenute, dando atto della sola richiesta di verifica il Giudice dell'esecuzione, il quale, pertanto, non può dirsi investito della richiesta di revoca. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato. Va, preliminarmente, osservato che : - il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, primo comma, cod. pen., ha natura dichiarativa e richiede al giudice una attività ricognitiva del mancato assolvimento della condizione che, tuttavia, non impedisce di prendere in considerazione l'assoluta impossibilità, dedotta dal condannato in sede esecutiva, di adempiere agli obblighi imposti nei termini stabiliti dal provvedimento di concessione del beneficio (Sez. 3, n. 9859 del 21/01/2016, Fontana, Rv. 266466); - in tema di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di determinati obblighi, l'inadempimento di questi ultimi determina la revoca del beneficio, salvo i casi di impossibilità di adempiere dovuta a causa non imputabile al condannato, non potendo rilevare, invece, fatti propri e volontari dello stesso, anche se antecedenti o concomitanti alla concessione del beneficio (Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016, Paris, Rv. 267330; in senso conforme:

Sez. 4, n. 50028 del 04/10/2017, Pastorelli, nella cui motivazione la Corte osserva che rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione la verifica dell'eventuale impossibilità di adempiere da parte del condannato; Sez. 5, n. 48913 del 01/10/2018, che sottolinea l'obbligo da parte del giudice di merito in sede di imposizione della sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno - e quindi, a maggior ragione da parte del giudice dell'esecuzione in sede di verifica dell'adempimento - di un motivato apprezzamento delle condizioni economiche del sottoposto a condizione, se dagli atti emergano elementi che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata).

Deve, pertanto, ritenersi che la verifica della sussistenza di una assoluta impossibilità richieda un'espressa motivazione sul punto laddove risultino dedotte dalla difesa condizioni di indigenza. Nel caso di specie, il Giudice dell'esecuzione si limita, come sopra riportato, a prendere atto del mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 165 cod. pen., senza specificare in base a quali accertamenti e senza confrontarsi con le deduzioni della difesa e la documentazione prodotta dalla stessa in relazione alle condizioni di indigenza del condannato (certificazione di ricovero e certificazione della Onlus Punto D'Incontro, quest'ultima concernente la fruizione da parte del suddetto in quanto indigente di tutti i servizi di detta Onlus fino al 2020).

2. Si impone, conseguentemente, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, alla luce dei principi sopra fissati, al Tribunale di Trento. P. Q. M. Annulla il provvedimento impugnato co