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Sentenza — n. 32809/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32809/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32809/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: DEL PRETE GIUSEPPE nato a NAPOLI il 25/12/1977 avverso l'ordinanza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATI-0 1. Con ordinanza del 18 novembre 2020 la Corte di appello di Napoli, intervenendo in executivis ed in parziale accoglimento dell'istanza presentata da Giuseppe Del Prete, ha individuato nel 19 gennaio 2022 la data di espiazione della pena della reclusione a lui inflitta e nel 19 aprile 2022 la fine dell'esecuzione della pena dell'arresto.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32809/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 20007 del 05/05/2010, Serafino, Rv. 247616). Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione, con il precedente provvedimento del 13 dicembre 2019, ha riconosciuto la continuazione tra i reati accertati con tre diverse sentenze, tutte emesse all'esito di giudizi svoltisi nelle P4,1! forme del rito abbreviato e, quindi, con la prevista applicazione della riduzione di un terzo della pena stabilita dal giudice. Ha ritenuto la maggiore gravità del reato sanzionato dagli artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 416-bis.1 cod. pen., per il quale Del Prete ha riportato, in sede di cognizione, la pena di ventidue anni di reclusione, ridotta a quattordici anni ed otto mesi di reclusione ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen..

Parole chiave

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riduzione della pena adeguamento della pena sospensione di pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva errore nella commisurazione della pena riduzione della multa

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Ha, di conseguenza, ricalcolato il fine pena — anticipandolo dal 10 dicembre 2030 al 19 gennaio 2022 — tenendo conto del fatto che la rideterminazione ex art. 671 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: DEL PRETE GIUSEPPE nato a NAPOLI il 25/12/1977 avverso l'ordinanza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATI-0 1. Con ordinanza del 18 novembre 2020 la Corte di appello di Napoli, intervenendo in executivis ed in parziale accoglimento dell'istanza presentata da Giuseppe Del Prete, ha individuato nel 19 gennaio 2022 la data di espiazione della pena della reclusione a lui inflitta e nel 19 aprile 2022 la fine dell'esecuzione della pena dell'arresto.

In tale ottica, per quanto qui interessa, ha rilevato che il Procuratore Generale presso la Corte di appello partenopea ha emesso, il 24 dicembre 2019, un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti scindendo diversi cumuli parziali e tenendo conto dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il 13 dicembre 2019, con la quale è stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra le seguenti sentenze: - sentenza della Corte di appello di Napoli del 18 giugno 2012, divenuta irrevocabile il 14 novembre 2013, con condanna alla pena di quattordici anni ed otto mesi di reclusione; - sentenza della Corte di appello di Napoli del 23 aprile 2002, divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2002, con condanna alla pena di cinque anni e dieci mesi di reclusione; - sentenza della Corte di appello di Napoli del 29 settembre 2011, divenuta irrevocabile il 18 febbraio 2013, con condanna alla pena di tredici anni e quattro mesi di reclusione.

Ha ulteriormente attestato (cfr., in specie, pagg. 8 e 9) che, secondo il calcolo operato nel citato provvedimento, la pena base è stata individuata in quella inflitta con la sentenza del 18 giugno 2012 — che ha rideterminato, operata la diminuzione per la scelta del rito, in nove anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione — mentre gli aumenti per la continuazione sono stati quantificati, rispettivamente, in due anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione e sette anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione e la pena finale è risultata, così, pari a venti anni di reclusione.

Ha, di conseguenza, ricalcolato il fine pena — anticipandolo dal 10 dicembre 2030 al 19 gennaio 2022 — tenendo conto del fatto che la rideterminazione ex art. 671 cod. proc. pen. delle pene inflitte con le sentenze del 23 aprile 2002 e del 29 settembre 2011, già interamente scontate nella misura stabilita prima del riconoscimento della continuazione, ha fatto sì che Del Prete abbia subito un periodo di indebita detenzione pari, nel complesso, ad otto anni, dieci mesi e venti giorni.2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali lamenta violazione di legge sul rilievo che il giudice dell'esecuzione, dopo avere correttamente enunciato i principi che regolano l'espiazione delle pene irrogate a Giuseppe Del Prete ed individuato la pena base, sulla quale operare gli aumenti per la continuazione, la ha erroneamente computata, duplicando, in sostanza, la riduzione per la scelta del rito abbreviato.

Tanto, in ragione del fatto che il giudice della cognizione aveva fissato, con la sentenza del 18 giugno 2012, la pena base in ventidue anni di reclusione e la aveva successivamente ridotta, ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., a quattordici anni ed otto mesi di reclusione, sicché non dovuto si palesa l'ulteriore contenimento della sanzione operato con il provvedimento ex art. 671 cod. proc. pen. e mutuato in quello qui impugnato. Con il secondo ed ultimo motivo, eccepisce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere il giudice dell'esecuzione affermato, dapprima, a pag. 7 dell'ordinanza del 18 novembre 2020, che la pena base, da incrementarsi per effetto della continuazione, era quella di quattordici anni ed otto mesi di reclusione per poi, inopinatamente, decurtarla, alla successiva pag. 8, di un ulteriore terzo.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, passibile di accoglimento.

2. La giurisprudenza di legittimità è da tempo univoca nel ritenere che «Il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato» (Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, Ben Salam, Rv. 276838;

Sez. 1, n. 20007 del 05/05/2010, Serafino, Rv. 247616). Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione, con il precedente provvedimento del 13 dicembre 2019, ha riconosciuto la continuazione tra i reati accertati con tre diverse sentenze, tutte emesse all'esito di giudizi svoltisi nelle P4,1! forme del rito abbreviato e, quindi, con la prevista applicazione della riduzione di un terzo della pena stabilita dal giudice. Ha ritenuto la maggiore gravità del reato sanzionato dagli artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 416-bis.1 cod. pen., per il quale Del Prete ha riportato, in sede di cognizione, la pena di ventidue anni di reclusione, ridotta a quattordici anni ed otto mesi di reclusione ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen..

Su queste, invero pacifiche, premesse si fonda la contestazione mossa dal Procuratore Generale ricorrente il quale, esattamente, nota come il calcolo della pena che Giuseppe Del Prete deve ancora espiare, effettuato dalla Corte di appello di Napoli nell'ordinanza del 18 novembre 2020, qui impugnata, è viziato dalla ulteriore, ed indebita, riduzione di un terzo della pena fissata per il reato più grave tra quelli già ritenuti espressione del medesimo disegno criminoso. Il lapsus emerge, evidente, dal reiterato riferimento, alle pagg. 8 e, poi, 9, alla necessità di considerare, quale punto di partenza del computo, la «pena base, fatta salva la riduzione per il rito» irrogata con la sentenza del 18 giugno 2002 che, va opportunamente ribadito, è quella di ventidue anni di reclusione, ridotta a quattordici anni ed otto mesi di reclusione per la scelta del rito abbreviato.

Tanto, in tangibile contraddizione con la decisione della Corte di appello partenopea, che, muovendo dalla pena di quattordici anni ed otto mesi di reclusione, è pervenuta ad un risultato finale del quale il ricorrente lamenta, a ragione, l'erronea determinazione.

3. Il provvedimento impugnato è, pertanto, passibile di annullamento, con rinvio alla Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio, emendato dal vizio testé enucleato.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso il 20/05/2021. - J Il C