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Sentenza — n. 32808/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32808/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32808/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l' ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del P.m. presso lo stesso Tribunale, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Delia Giuseppina Damascelli con la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 27/09/2016, confermata dalla Corte di appello di Milano in data 15/05/2017 e divenuta irrevocabile il 13/03/2018, per inadempimento degli obblighi di cui all'art. 165 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 165 cod. pen; Sentenza — n. 32808/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E' di tutta evidenza come l'ordinanza impugnata valuti attentamente la mancanza di elementi di prova diretti a ritenere la natura incolpevole dell'inadempimento e, anzi, rilevi come plurimi siano gli elementi che militano in senso contrario, soprattutto il fatto che la ricorrente abbia atteso il pignoramento dell'immobile rientrante nel suo patrimonio, idoneo a soddisfare almeno in parte le pretese delle parti civili. E come il ricorso appaia infondato e in alcun modo in grado di contrastare l'assunto relativo alla mancanza di elementi di prova che inducano a ritenere che l'inadempimento dell'obbligo sia incolpevole.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale ripristino dell'effetto sospensivo assistenza riabilitativa inadempimento reiterato adempimento dell'obbligazione pentimento attivo

Disposizioni normative citate

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art. 165 cod. pen
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Delia Giuseppina Damascelli, deducendo, con un articolato motivo, violazione dell'art. 165 cod. pen., vizio di motivazione e travisamento dei fatti documentati dalla produzione difensiva (visura), nonché violazione dell'art.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DAMASCELLI DELIA GIUSEPPINA nato a MILANO il 26/11/1937 avverso l'ordinanza del 24/11/2020 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; I Letta la requisitoria del dott. Luca Tampieri, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l' ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del P.m. presso lo stesso Tribunale, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Delia Giuseppina Damascelli con la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 27/09/2016, confermata dalla Corte di appello di Milano in data 15/05/2017 e divenuta irrevocabile il 13/03/2018, per inadempimento degli obblighi di cui all'art. 165 cod. pen.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Delia Giuseppina Damascelli, deducendo, con un articolato motivo, violazione dell'art. 165 cod. pen., vizio di motivazione e travisamento dei fatti documentati dalla produzione difensiva (visura), nonché violazione dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. Rileva la difesa che: - le proprie argomentazioni risultano solo apparentemente contrastate dal Tribunale; - nell'ordinanza si cita una sentenza di legittimità sulle finalità della disciplina dell'art. 165 cod. pen. inconferente, in quanto riguardante un ricorso avverso una sentenza di merito in tema di lesioni colpose e vertente sul termine temporale imposto dal giudice di primo grado per il pagamento della provvisionale; - è illogica l'ordinanza laddove afferma che è assolutamente irrilevante, ai fini della prova del soddisfacimento dell'obbligo, qualsivoglia adempimento ottenuto solo a seguito di azioni coattive poste in essere dalle persone offese; - è illogica anche laddove afferma l'irrilevanza ai fini dell'impossibilità ad adempiere al pagamento dei fatti propri e volontari del condannato, anche se antecedenti o concomitanti alla concessione del beneficio, trascurando (e in tal modo travisando i fatti) che la visura prodotta esclude che dopo l'imposizione della provvisionale la condannata abbia compiuto atti dispositivi, attesa l'assenza di annotazioni ipocatastali; - è illogica anche laddove afferma che la parte interessata non ha fornito elementi idonei e sufficienti a giustificare l'incolpevole inadempimento degli obblighi ai quali la sospensione condizionale era stata subordinata; - o anche laddove ha ritenuto rilevanti comportamenti precedenti l'imposizione risarcitoria o anche il mancato accordo con le parti civili sull'utilizzo dell'immobile.

Il difensore chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con ogni conseguenza di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. L'ordinanza impugnata dà atto che la richiesta del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano di revoca della sospensione condizionale della pena, concessa con la condanna divenuta irrevocabile il 13/03/2018, trae origine dalla nota in data 15/07/2019, con cui il difensore delle parti civili comunicava il non avvenuto pagamento della provvisionale cui era subordinata detta sospensione condizionale. Dà, inoltre, atto dell'opposizione alla revoca da parte del difensore della condannata, che sostanzialmente a) adduceva l'impossibilità della propria assistita ad adempiere in ragione della indisponibilità giuridica dell'unico bene di sua proprietà, immobile situato in Marciana Marina dell'Isola d'Elba, per essere stato lo stesso sottoposto a vincoli e per esserne stata, infine, ordinata la vendita giudiziale, b) sottolineava che le iscrizioni e trascrizioni sul bene predetto, tutte a favore delle persone offese, avrebbero garantito il pagamento della provvisionale, trattandosi di un'abitazione di cinque locali vicina al mare, e che ulteriore garanzia era costituita dal pignoramento della pensione, parimenti azionato dalle parti civili, c) concludeva per un inadempimento incolpevole da parte della propria assistita dell'obbligazione di pagamento della provvisionale.

L'ordinanza impugnata evidenzia, ripercorrendo i condivisibili arresti giurisprudenziali di questa Corte, che: - il corretto adempimento degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen. vale a corroborare il giudizio prognostico favorevole che il giudice si accinge a fare all'atto della concessione del beneficio, di tal che si comprende l'assoluta irrilevanza, ai fini della prova del soddisfacimento dell'obbligo, di qualsivoglia adempimento ottenuto solo a seguito di azioni coattive poste in essere dalle persone offese; - l'inadempimento di detti obblighi comporta la revoca del beneficio, salvi i casi di impossibilità di adempiere dovuta a causa non imputabile al condannato, non potendo rilevare, invece, fatti propri e volontari dello stesso, anche se antecedenti o concomitanti alla concessione del beneficio; - l'impossibilità di adempiere deve, in ogni caso, essere assoluta e comprovata dal condannato, sul quale grava uno specifico onere probatorio, in base al quale egli è tenuto a dimostrare di non disporre di risorse o di mezzi patrimoniali che gli consentano di far fronte all'adempimento dell'obbligo risarcitorio.

Passando all'applicazione di detti principi al caso in esame, il Tribunale di Milano rileva che: - la parte interessata non ha fornito elementi idonei e sufficienti al fine di giustificare l'incolpevole inadempimento degli obblighi ai quali la sospensione condizionale era stata subordinata; - a prescindere, infatti, dal rilievo che la Damascelli ben avrebbe potuto spontaneamente, anziché attendere il pignoramento, concordare l'utilizzo dell'immobile di Marciana Marina al fine di soddisfare la statuizione giudiziale in favore delle parti civili, nel cui esclusivo interesse erano stati apposti i vincoli sull'immobile, non può non considerarsi come l'attuale inadempimento sia stato deliberatamente preceduto da reiterate condotte volte a porre in essere atti simulati e fraudolenti con l'obiettivo di depauperare il patrimonio della Damascelli proprio al fine di non ottemperare ai precetti giudiziali, condotte provate con autorità di cosa giudicata dalla sentenza con cui l'imputata veniva condannata al pagamento, mai avvenuto, entro il termine del suo passaggio in giudicato, in favore delle costituite parti civili di una provvisionale pari a 500.000,00 euro, al quale veniva subordinata la sospensione condizionale della pena oggetto di revoca.

E' di tutta evidenza come l'ordinanza impugnata valuti attentamente la mancanza di elementi di prova diretti a ritenere la natura incolpevole dell'inadempimento e, anzi, rilevi come plurimi siano gli elementi che militano in senso contrario, soprattutto il fatto che la ricorrente abbia atteso il pignoramento dell'immobile rientrante nel suo patrimonio, idoneo a soddisfare almeno in parte le pretese delle parti civili. E come il ricorso appaia infondato e in alcun modo in grado di contrastare l'assunto relativo alla mancanza di elementi di prova che inducano a ritenere che l'inadempimento dell'obbligo sia incolpevole.

Non potendosi, invero, ritenere sufficiente a tali fini l'unico documento prodotto dalla difesa, costituito dalla visura camerale relativa al suddetto immobile documentante l'assenza di atti dispositivi sullo stesso dopo la sentenza di condanna. Né potendo parlarsi di travisamento della prova, proprio perché la mancanza di qualsiasi condotta indicativa anche solo di un inizio di adempimento per soddisfare la condizione cui era subordinata la sospensione condizionale è elemento che di per se indica la colpevole inerzia; e tale inerzia non è in realtà qualificabile come inadempimento dell'obbligo di attivarsi al fine di tentare una transazione con le persone offese, che, secondo la difesa, sarebbe un comportamento inesigibile, ma si qualifica come dato positivo che certifica la totale inattività della condannata per far fronte all'obbligo stabilito dalla sentenza di condanna.

2. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al paga