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Sentenza — n. 32807/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32807/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32807/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l' ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Forlì in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del P.m. presso lo stesso Tribunale, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Meghras Bouazza con la sentenza emessa dal Tribunale di Cesena in data 14/02/2012, definitiva il 22/06/2014, ritenendo la ricorrenza dei presupposti di cui all' art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen., avendo il suddetto, entro il termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza, commesso un altro delitto per il quale riportava condanna a pena detentiva irrogata con sentenza del Tribunale di Forlì poi divenuta irrevocabile in data 14/06/2020.

Regesto Legislator

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art. 168 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32807/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Meghras Bouazza, deducendo violazione dell'art. 168 cod. pen. e vizio di motivazione. Rileva la difesa che il Tribunale di Forlì erroneamente revocava la pena sospesa inflitta con la sentenza summenzionata, trascurando che la spedizione del telegramma, ex art. 583 comma 1, cod. proc. pen., con cui veniva proposto appello, aveva impedito il passaggio in giudicato della sentenza a fondamento della revoca, e dando vita ad una motivazione illogica e contraddittoria, ove confrontata col gravame proposto. Il difensore chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata con ogni conseguenza di legge.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio revoca dell'annullamento remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 168 cod. pen
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Meghras Bouazza, deducendo violazione dell'art. 168 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MEGHRAS BOUAZZA nato a BENI AMIR( MAROCCO) il 01/06/1981 avverso l'ordinanza del 01/12/2020 del TRIBUNALE di FORLI' udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Letta la requisitoria del dott. Simone Perelli, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l' ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Forlì in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del P.m. presso lo stesso Tribunale, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Meghras Bouazza con la sentenza emessa dal Tribunale di Cesena in data 14/02/2012, definitiva il 22/06/2014, ritenendo la ricorrenza dei presupposti di cui all' art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen., avendo il suddetto, entro il termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza, commesso un altro delitto per il quale riportava condanna a pena detentiva irrogata con sentenza del Tribunale di Forlì poi divenuta irrevocabile in data 14/06/2020.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Meghras Bouazza, deducendo violazione dell'art. 168 cod. pen. e vizio di motivazione. Rileva la difesa che il Tribunale di Forlì erroneamente revocava la pena sospesa inflitta con la sentenza summenzionata, trascurando che la spedizione del telegramma, ex art. 583 comma 1, cod. proc. pen., con cui veniva proposto appello, aveva impedito il passaggio in giudicato della sentenza a fondamento della revoca, e dando vita ad una motivazione illogica e contraddittoria, ove confrontata col gravame proposto. Il difensore chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata con ogni conseguenza di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto assolutamente generico. Invero, il ricorrente prospetta la pretermissione di un elemento di fatto, quale la proposizione dell'atto di appello mediante telegramma, asseritamente non considerato dal Giudice dell'esecuzione e idoneo ad inficiare l'esito della decisione in ordine alla dichiarata sussistenza dei presupposti di operatività della revoca di diritto ex art. 168 cod. pen. del beneficio della sospensione condizionale concesso allo stesso. Il ricorso, però, oltre a non allegare l'atto di impugnazione asseritamente pretermesso (in violazione del principio di autosufficienza), non ne specifica la data e le altre circostanze in cui sarebbe stato proposto. Di contro il Giudice dell'esecuzione nell'ordinanza impugnata, oltre a far riferimento al passaggio in giudicato della sentenza posta a fondamento della revoca del beneficio, dà pure atto della sua presenza in atti e della sua annotazione nel certificato del casellario giudiziale (riscontrate dal Collegio).

2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,