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Sentenza — n. 32806/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32806/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32806/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 10 ottobre 2019, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato la richiesta, accessoria rispetto all'istanza principale di permesso premio, di accertamento dell'inesigibilità o dell'impossibilità della collaborazione ai sensi degli artt. 4-bis, comma 1-bis e 58-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) proposta nell'interesse di Antonio Albanese, detenuto nella Casa reclusione di Parma in espiazione della pena dell'ergastolo, determinata con provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino in data 18 marzo 2010.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, artt. 416-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32806/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Travisamento che coinvolgerebbe anche la vicenda della rapina aggravata di cui alla sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria in data 21 marzo 2002, rispetto alla quale il Tribunale di sorveglianza avrebbe affermato che non si poteva escludere l'esistenza di margini inesplorati di collaborazione su aspetti ancora non riportati, dopo avere, invece, affermato che tutti i fatti di cui alla predetta sentenza erano stati accertati e senza considerare che lo stesso Pubblico ministero aveva sottolineato il «limitato spessore» della figura del ricorrente nella complessiva vicenda giudiziaria.

Parole chiave

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partecipazione al reato altri reati traffico aggravato di cocaina cooperazione giudiziaria in materia penale aiuto all'evasione di detenuti inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Antonio Piccolo, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.
artt. 416-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Albanese Antonio, nato a Taurianova il 26 maggio 1965, avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna in data 10 ottobre 2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 10 ottobre 2019, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato la richiesta, accessoria rispetto all'istanza principale di permesso premio, di accertamento dell'inesigibilità o dell'impossibilità della collaborazione ai sensi degli artt. 4-bis, comma 1-bis e 58-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) proposta nell'interesse di Antonio Albanese, detenuto nella Casa reclusione di Parma in espiazione della pena dell'ergastolo, determinata con provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino in data 18 marzo 2010.

2. Antonio Albanese ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Antonio Piccolo, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125, 192 cod. proc. pen., 4-bis e 58-ter Ord. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle deduzioni difensive relative al fatto che Albanese non avesse partecipato a taluni delitti presi in esame dal Collegio, tanto da incorrere nel vizio di travisamento della prova. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., che il Tribunale di sorveglianza abbia erroneamente ritenuto che Albanese avesse taciuto fatti e circostanze relativi a reati che, in realtà, non avrebbe commesso (quali la partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di droga e il traffico di ingenti quantitativi di stupefacenti, in relazione ai quali sarebbe stato assolto; e quali il triplice omicidio di Girolamo Priolo, Santo Foti e Abed Manyani, nonché l'omicidio di Giuseppe Mercuri, da cui sarebbe stato parimenti assolto) o che non gli sarebbero mai stati contestati (quali l'omicidio di Teodoro Penna e il triplice omicidio di Bruno, Antonio e Domenico Giuliano); di tal che la difesa giunge a ipotizzare che il Tribunale possa essersi pronunciato su un omonimo e non sul ricorrente.

Travisamento che coinvolgerebbe anche la vicenda della rapina aggravata di cui alla sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria in data 21 marzo 2002, rispetto alla quale il Tribunale di sorveglianza avrebbe affermato che non si poteva escludere l'esistenza di margini inesplorati di collaborazione su aspetti ancora non riportati, dopo avere, invece, affermato che tutti i fatti di cui alla predetta sentenza erano stati accertati e senza considerare che lo stesso Pubblico ministero aveva sottolineato il «limitato spessore» della figura del ricorrente nella complessiva vicenda giudiziaria.

Sotto altro profilo, la difesa lamenta che il Tribunale di sorveglianza abbia concluso, congetturalmente e genericamente, che non si potevano escludere margini inesplorati di collaborazione, senza specifica indicazione di detti ambiti. Fermo restando che il dubbio sulla impossibilità, inesigibilità o irrilevanza della collaborazione con la giustizia non potrebbe risolversi in un pregiudizio per l'istante.

3. In data 27 aprile 2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, in quanto in parte aspecifico e, in altra parte, sorretto da prospettazioni non autosufficienti.

2. Il Tribunale di sorveglianza ha, preliminarmente, osservato che l'accertamento richiesto doveva essere circoscritto ai reati oggetto delle condanne indicate ai nn.

4) e 10) del certificato penale e, segnatamente:

1) ai reati, commessi tra il 1988 e il 1994, di cui alla sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria in data 11 agosto 2000, con cui Albanese era stato condannato per associazione di tipo mafioso, violazione della disciplina sugli stupefacenti, detenzione illegale di armi e munizioni (delitti per i quali gli era stata inflitta la pena di 16 anni di reclusione), nonché per plurimi omicidi aggravati commessi in forma tentata e consumata (puniti con l'ergastolo e l'isolamento diurno per 2 anni);

2) ai reati, commessi tra il 1988 e il 1991, oggetto della sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria in data 1° luglio 2005, che lo aveva condannato per associazione di tipo mafioso, plurimi omicidi aggravati, commessi in forma tentata e consumata e in continuazione con il reato associativo (puniti con la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per 1 anno), altri omicidi, detenzione illegale di armi e munizioni, sequestro di persona in continuazione (puniti con l'ergastolo e l'isolamento diurno per 18 mesi). Detti fatti, secondo quanto specificato dal Collegio bolognese, si inserivano nella cd. faida della piana di Gioia Tauro, tra la cosca mafiosa degli Albanese e quella dei Chindamo-Lamari-D'Agostino.

In tale contesto, mentre per gli omicidi per i quali Antonio Albanese era stato condannato in qualità di esecutore, doveva ritenersi riscontrata una compiuta e dettagliata ricostruzione dei fatti, con individuazione delle relative responsabilità, non altrettanto completi dovevano ritenersi gli accertamenti relativi ai reati associativi di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Per tale ragione, secondo il Tribunale, dovevano ravvisarsi margini di possibile e utile collaborazione sui profili organizzativi della consorteria mafiosa di appartenenza, sulle risorse di uomini e mezzi a disposizione della stessa con riferimento all'epoca delle condanne, secondo quanto confermato dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, la quale aveva evidenziato, quanto alla posizione del detenuto, che vi era ancora la «possibilità di fornire un importante apporto collaborativo, soprattutto idoneo a chiarire molteplici aspetti della faida di cui fu protagonista, che le fonti di prova acquisite nel suo processo non poterono chiarire essendo limitate ai profili prevalentemente esecutivi del fatto».

Tanto più che dalle informazioni offerte dalla citata Direzione distrettuale antimafia era emersa la piena operatività dell'organizzazione di appartenenza di Albanese (cosche Pironnalli-Molè), sia sulla fascia tirrenica della provincia di Reggio Calabria, sia sul piano nazionale e finanche internazionale. Analogamente, quanto ai reati di cui agli artt. 74 e 73, 80 d.P.R. n. 309 del 1990, oggetto della seconda delle due sentenze indicate, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che vi fossero ancora margini per una compiuta ricostruzione di fatti e responsabilità.

3. A fronte della puntuale indicazione delle ragioni che hanno indotto il Tribunale di sorveglianza a respingere la richiesta di accertamento della impossibilità o inesigibilità della collaborazione, il ricorso ha sviluppato le proprie censure in relazione a profili del tutto laterali rispetto al percorso motivazionale seguito dal provvedimento impugnato, che ha evidenziato la possibilità di una attuale collaborazione sul versante dei reati associativi e, in particolare, su quello di associazione mafiosa, considerata la perdurante esistente della cosca di appartenenza: profilo, questo, del tutto decisivo nella complessiva economia della decisione e rispetto al quale, tuttavia, l'impugnazione non è riuscita a spendere alcuna considerazione critica, risultando, per questa via, del tutto aspecifico.

Quanto, poi, all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il ricorso assume l'avvenuta assoluzione di Albanese dalla relativa imputazione, senza tuttavia fondare tale prospettazione sul benché minimo elemento di riscontro, di tal che la relativa deduzione si palesa come del tutto non autosufficiente.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della tassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle e processuali e della somma di euro tremila in favor