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Sentenza — n. 32805/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32805/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32805/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Verona in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza con la quale Cleopatra Valentina Vasile chiedeva dichiararsi l'inefficacia dell'ordine di esecuzione del Pubblico ministero presso lo stesso Tribunale relativamente alla sentenza del Tribunale di Verona del 14/07/2020, definitiva il 16/09/20, per essere stato presentato avverso la stessa appello. In accoglimento della richiesta del suddetto Pubblico ministero, ha poi revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso alla Vasile con la sentenza del Tribunale di Genova in data 17/05/2013, irrevocabile il 5/10/2015, per avere la stessa commesso 1'8/03/2016, e quindi nel quinquennio, altro reato non colposo per cui ha riportato la condanna di cui alla suddetta sentenza del 14/07/2020.

Regesto Legislator

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art. 674 cod. proc. pen, art. 670 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32805/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso in esame, invero, l'appello andava trasmesso alla Corte di appello di Venezia, unico Giudice competente a decidere sull'inammissibilità dell'impugnazione e non poteva il Tribunale di Verona esprimersi sulla tardività del gravame. 2.3. Col terzo motivo di impugnazione il difensore si duole della violazione dell'art. 674 cod. proc. pen., per non avere il Giudice dell'esecuzione annullato e/o revocato l'ordine di esecuzione della pena, nonostante la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena fosse stata disposta dal P.m. presso il Tribunale di Verona, in palese violazione dell'articolo suddetto attesa la sua incompetenza funzionale.

Parole chiave

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sospensione dell'esecuzione opposizione tardiva istanza tardiva di restituzione dei termini revoca della sospensione condizionale esecuzione della pena validità dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 674 cod. proc. pen
Col terzo motivo di impugnazione il difensore si duole della violazione dell'art. 674 cod. proc. pen., per non avere il Giudice dell'esecuzione annullato e/o revocato l'ordine di esecuzione della pena, nonostante la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena fosse stata disposta dal P.m.
art. 670 cod. proc. pen
231807, l'art. 670 cod. proc. pen., relativo alle questioni sul titolo esecutivo, consente di definire le competenze del giudice dell'esecuzione e di quello dell'impugnazione e gli effetti reciproci delle relative decisioni.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VASILE CLEOPATRA VALENTINA nato il 01/01/1974 — R,01-(40 4 — avverso l'ordinanza del 10/12/2020 del GIP TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Letta la requisitoria del dott. Valentina Manuali, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Verona in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza con la quale Cleopatra Valentina Vasile chiedeva dichiararsi l'inefficacia dell'ordine di esecuzione del Pubblico ministero presso lo stesso Tribunale relativamente alla sentenza del Tribunale di Verona del 14/07/2020, definitiva il 16/09/20, per essere stato presentato avverso la stessa appello. In accoglimento della richiesta del suddetto Pubblico ministero, ha poi revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso alla Vasile con la sentenza del Tribunale di Genova in data 17/05/2013, irrevocabile il 5/10/2015, per avere la stessa commesso 1'8/03/2016, e quindi nel quinquennio, altro reato non colposo per cui ha riportato la condanna di cui alla suddetta sentenza del 14/07/2020.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione Cleopatra Valentina Vasile, tramite il proprio difensore di fiducia. 2.1. Col primo motivo di impugnazione la difesa deduce violazione dell'art. 545, comma 1, lett.

b) e comma 2, lett.

b) e c), per avere il Tribunale di Verona errato sia per quanto riguarda il termine per impugnare sia per quanto riguarda l'inizio del termine per impugnare. Si rileva che nel caso in esame, pur essendosi dato atto a verbale della lettura dei motivi della summenzionata sentenza del Tribunale di Verona, detti motivi non erano stati letti e pertanto il termine era di giorni 30, dal deposito avvenuto il 10/09/2020. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata la violazione degli artt. 590 e 591 cod. proc. pen., per essersi il Giudice dell'esecuzione sostituito al Giudice dell'impugnazione dichiarando la tardività dell'appello.

Nel caso in esame, invero, l'appello andava trasmesso alla Corte di appello di Venezia, unico Giudice competente a decidere sull'inammissibilità dell'impugnazione e non poteva il Tribunale di Verona esprimersi sulla tardività del gravame. 2.3. Col terzo motivo di impugnazione il difensore si duole della violazione dell'art. 674 cod. proc. pen., per non avere il Giudice dell'esecuzione annullato e/o revocato l'ordine di esecuzione della pena, nonostante la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena fosse stata disposta dal P.m. presso il Tribunale di Verona, in palese violazione dell'articolo suddetto attesa la sua incompetenza funzionale.

Lamenta la difesa che il provvedimento di cumulo delle pene emesso da detto Procuratore conteneva anche la revoca della sospensione condizionale della pena inflitta alla Vasile con sentenza di condanna del 2015, mentre competente a disporre detta revoca era solo il Giudice dell'esecuzione. Alla luce di tali motivi il difensore insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato con riguardo al secondo motivo, senza dubbio assorbente. Come rilevato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 36084 del 24/06/2005, Fragomeli, Rv. 231807, l'art. 670 cod. proc. pen., relativo alle questioni sul titolo esecutivo, consente di definire le competenze del giudice dell'esecuzione e di quello dell'impugnazione e gli effetti reciproci delle relative decisioni. Detto articolo, al comma secondo, prevede che quando è proposta impugnazione od opposizione, il giudice dell'esecuzione, dopo aver provveduto sulla richiesta dell'interessato, trasmette gli atti al giudice di cognizione competente; e che comunque la decisione del giudice dell'esecuzione non pregiudica quella del giudice dell'impugnazione o dell'opposizione, il quale, se ritiene ammissibile il gravame, sospende con ordinanza l'esecuzione che non sia stata già sospesa.

Nel caso di contestuale pendenza davanti al giudice dell'esecuzione di una richiesta diretta all'accertamento della mancanza o della non esecutività del titolo e dell'atto di impugnazione o di opposizione, il legislatore, proprio per evitare sovrapposizioni di decisioni, direttamente o indirettamente, sullo stesso oggetto, attribuisce la competenza su entrambi i procedimenti al giudice dell'impugnazione ( il giudice dell'esecuzione deve trasmettere gli atti al giudice dell'impugnazione competente e può adottare soltanto provvedimenti interinali urgenti de libertate ).

Come specificato dalla summenzionata pronuncia delle Sezioni Unite, tale disciplina - e quindi l'attribuzione della competenza anche per l'incidente di esecuzione al giudice dell'impugnazione - si applica, altresì, all'ipotesi in cui l'impugnazione o l'opposizione sia stata in precedenza autonomamente proposta davanti al giudice di cognizione competente, ovvero venga proposta davanti a quest'ultimo dopo la presentazione dell'incidente di esecuzione, ma prima della decisione, trattandosi di un'identica situazione di potenziale conflitto. Orbene, nel caso in esame, il Tribunale di Verona rileva che «l'istanza presentata dalla condannata va dichiarata inammissibile e comunque va nel merito rigettata in quanto il titolo esecutivo è pienamente efficace, essendo l'appello stato presentato tardivamente avverso sentenza di condanna con motivazione contestuale».

A fronte della richiesta diretta all'accertamento della non esecutività del titolo e dell'atto di impugnazione (essendo risultato agli atti l'atto di appello depositato al Tribunale di Savona e trasmesso al Tribunale di Verona), avrebbe, invece, per quanto appena evidenziato, dovuto trasmettere gli atti alla Corte di appello di Venezia, quale giudice dell'impugnazione, ma non avrebbe potuto, senza dubbio, dichiarare l'inammissibilità della richiesta, come ha fatto. Consegue da quanto sopra l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato (anche con riguardo alla pronuncia di revoca della sospensione condizionale della pena, consequenziale al passaggio in giudicato della sentenza di condanna del 14/07/2020) e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di