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Sentenza — n. 32804/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32804/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32804/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 11 giugno 2020, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l'istanza, accessoria a quella principale di ammissione alla semilibertà, di accertamento dell'impossibilità della collaborazione proposta, ai sensi degli artt. 4-bis e 58-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen), nell'interesse di Mauro Franzese, detenuto nella Casa di reclusione di Parma in espiazione della pena di 30 anni di reclusione determinata con il provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Napoli in data 17 giugno 2008; cumulo che ha assorbito, tra le altre, la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli in data 21 settembre 2005, che ha riconosciuto la responsabilità dello stesso Franzese per i reati, unificati dalla continuazione, di concorso in omicidio aggravato, detenzione illegale di armi e munizioni, ricettazione, danneggiamento seguito da incendio, commessi nell'aprile 1998. 1.1.

Regesto Legislator

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art. 416-bis cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 32804/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'ordinanza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui pretenderebbe da Franzese un apporto collaborativo a fronte dell'impossibilità di giungere a esiti processuali differenti da quelli già oggetto di accertamento giudiziale, essendo nelle more deceduti Cennamo e Pellino ed essendo stati assolti con sentenza passata in giudicato Francesco Favella (detto Procopio) e Salvatore Barbato (inteso Totore), potendo ritenersi esigibile soltanto la collaborazione effettivamente utile.

Parole chiave

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collaboratore della Securitate indagine per omicidio identificazione forense cooperazione giudiziaria in materia penale pericolo di collusione con testimoni partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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art. 416-bis cod. pen
Con riferimento a quest'ultima condanna, relativa agli omicidi di Domenico Sgambati e di Carlo Buonaguro (avvenuti, rispettivamente, il 17 aprile 1998 e il 9 maggio 1998), commessi avvalendosi delle condizioni dell'art. 416-bis cod. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
pen., deducendo, con un unico motivo di impugnazione - di seguito riassunto nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Franzese Mauro, nato a Casoria il 24 ottobre 1969, avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna in data 11 giugno 2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 11 giugno 2020, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l'istanza, accessoria a quella principale di ammissione alla semilibertà, di accertamento dell'impossibilità della collaborazione proposta, ai sensi degli artt. 4-bis e 58-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen), nell'interesse di Mauro Franzese, detenuto nella Casa di reclusione di Parma in espiazione della pena di 30 anni di reclusione determinata con il provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Napoli in data 17 giugno 2008; cumulo che ha assorbito, tra le altre, la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli in data 21 settembre 2005, che ha riconosciuto la responsabilità dello stesso Franzese per i reati, unificati dalla continuazione, di concorso in omicidio aggravato, detenzione illegale di armi e munizioni, ricettazione, danneggiamento seguito da incendio, commessi nell'aprile 1998. 1.1.

Con riferimento a quest'ultima condanna, relativa agli omicidi di Domenico Sgambati e di Carlo Buonaguro (avvenuti, rispettivamente, il 17 aprile 1998 e il 9 maggio 1998), commessi avvalendosi delle condizioni dell'art. 416-bis cod. pen. e al fine di agevolare le attività dell'associazione mafiosa di appartenenza, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che non erano stati individuati tutti i responsabili. Infatti, pur essendo pacifico il coinvolgimento di Franzese, nel caso dell'omicidio Sgambati, erano rimasti non identificati tale «Modestino», esecutore materiale del delitto, e un'altra persona che, nel frangente, «aveva estratto altra arma»; mentre, nel caso dell'omicidio Buonaguro, erano rimaste ignote due persone presenti al momento dell'agguato. 1.2.

Il Tribunale di sorveglianza ha, inoltre, ritenuto che le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Marcello Di Domenico, secondo cui i complici rimasti non identificati dovevano essere individuati in Antonio Cennamo e Modestino Pellino, entrambi deceduti, non consentissero di ritenere realizzato l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità in relazione ai due menzionati omicidi, atteso che: detto accertamento non era stato compiuto con sentenza irrevocabile, essendo le dichiarazioni state rese (e valutate come attendibili) nell'ambito di procedimenti che avevano ad oggetto altri delitti; la Procura di Napoli, quando Cennamo e Pellino erano ancora in vita, non aveva fatto discendere da tali dichiarazioni alcuna iniziativa giudiziaria nei loro confronti; il verbale delle dichiarazioni rese da Di Domenico alla Direzione distrettuale Antimafia di Napoli in data 24 giugno 2011 non chiariva il ruolo svolto da Cennamo, facendosi ivi riferimento solo a Pellino quale esecutore materiale dell'omicidio di Sgambati, mentre in relazione all'omicidio di Buonaguro, esse si limitavano ad affermare che «responsabile dell'omicidio è anche Cennanno Antonio»; la sentenza del Tribunale di Noia in data 19 febbraio 2018 si era limitata a un cenno alla posizione di Pellino, lasciando residuare margini di dubbio sull'identità delle persone rimaste ignote; le dichiarazioni rese da Di Domenico erano prive di riscontro quanto agli omicidi Sgambati e Buonaguro, la cui ricostruzione era stata da lui offerta quando, nei suoi confronti, era già passata in giudicato la sentenza di assoluzione per tali fatti.

2. Nell'interesse di Mauro Franzese, l'avv. Monica Moschioni ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., deducendo, con un unico motivo di impugnazione - di seguito riassunto nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - la inosservanza o erronea 2 0- applicazione dell'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., nonché la insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'accertamento dell'identità dei compartecipi agli omicidi di Sgambati e Buonaguro. In particolare, il ricorso lamenta che onerare Franzese dei riscontri alle dichiarazioni del collaboratore Di Domenico con riferimento alla partecipazione agli di Antonio Cennamo e Modestino Pellino, entrambi deceduti, o di notizie differenti circa l'identità dei partecipanti ai due delitti, significherebbe porre a suo carico una prova diabolica, anche per la distanza temporale dai fatti e per il ruolo di mero esecutore materiale che sarebbe stato svolto dal ricorrente.

L'ordinanza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui pretenderebbe da Franzese un apporto collaborativo a fronte dell'impossibilità di giungere a esiti processuali differenti da quelli già oggetto di accertamento giudiziale, essendo nelle more deceduti Cennamo e Pellino ed essendo stati assolti con sentenza passata in giudicato Francesco Favella (detto Procopio) e Salvatore Barbato (inteso Totore), potendo ritenersi esigibile soltanto la collaborazione effettivamente utile.

3. In data 22 marzo 2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Secondo la tesi difensiva, la collaborazione dell'odierno ricorrente in relazione alla individuazione di tutti i partecipanti agli omicidi di Sgambati e Buonaguro sarebbe oggi impossibile in quanto il collaboratore Di Domenico avrebbe identificato i due complici, indicati nella sentenza di merito come presenti all'agguato e rimasti ignoti, in Antonio Cennamo e Modestino Pellino. Dichiarazioni che non lascerebbero residuare alcun profilo di incertezza in considerazione della piena attendibilità del collaboratore di giustizia, accertata nel corso di altri procedimenti penali.

3. Osserva, in proposito, il Collegio che il ricorso non si misura adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato e, in particolare, con l'affermazione secondo cui le dichiarazioni del collaboratore non potevano ritenersi idonee a determinare un pieno accertamento dei fatti e, in particolare, a consentire la individuazione dei complici di Franzese, rimasti ignoti all'esito del relativo giudizio di cognizione.Sotto un primo profilo, va, infatti, evidenziato che affinché la collaborazione si possa qualificare come impossibile o inesigibile è necessario che, come correttamente rilevato dalla stessa difesa, gli elementi essenziali del fatto di rilevanza penale siano stati accertati con un provvedimento non più soggetto a impugnazione, il quale, valutato il compendio probatorio, abbia ritenuta riscontrata una determinata ricostruzione degli accadimenti; e ciò indipendentemente dal fatto che a tale ricostruzione si sia accompagnata la pronuncia di condanna degli imputati.

In questi termini, dunque, va rettificato il passaggio della motivazione in cui l'ordinanza impugnata afferma che l'integrale accertamento dei fatti debba essere compiuto con «sentenza irrevocabile», potendo in ipotesi essere sufficiente, ai fini indicati, anche un mero provvedimento di archiviazione, ove, ad esempio, le dichiarazioni di uno o più collaboratori o, comunque, nuove evenienze investigative dovessero sopraggiungere quando gli eventuali concorrenti fossero, come si assume nella specie, deceduti o fossero stati assolti oppure i reati risultassero ormai prescritti.

In ogni caso, infatti, l'accertamento deve essere compiuto dal giudice della cognizione, non potendo certo ipotizzarsi che esso sia svolto, incidentalmente, dal Tribunale di sorveglianza attraverso una ricostruzione rapsodica della vicenda processuale, compiuta utilizzando verbali di collaborazione relative ad altri procedimenti o brani di sentenze che non riguardino specificamente i fatti cui si riferisce la richiesta di affermazione della impossibilità/inesigibilità della collaborazione; e ciò quand'anche tali sentenze abbiano riconosciuto la credibilità soggettiva del collaboratore e l'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni, non potendo il relativo giudizio risolversi in una sorta di status, riconoscibile in ogni altro procedimento, nel quale, al contrario, credibilità e attendibilità dovranno essere, nuovamente, scrutinate. 3.1.

Sotto altro profilo, va sottolineato come l'ordinanza impugnata abbia, nel merito, avanzato più di un dubbio sulla reale valenza dimostrativa delle dichiarazioni rese dal collaboratore Di Domenico, evidenziando l'assenza i riscontri alla ricostruzione dei fatti proposti e, anzi, l'incompletezza dei riferimenti contenuti negli atti processuali e nei provvedimenti esaminati, caratterizzati dalla presenza di elementi di distonia o, comunque, di non piena sovrapponibilità (si veda, ad esempio, quanto sottolineato in relazione alla sentenza del Tribunale di Noia in data 19 febbraio 2018, nella quale erano state riportate dichiarazioni sugli omicidi Sgambati e Buonaguro, con il riferimento, quanto ai partecipanti all'agguato, a Antonio Cennanno, Mauro Franzese, Francesco Favella e Salvatore Barbaro e non anche a Modestino Pellino; nonché quanto riportato con riferimento al verbale delle dichiarazioni rese alla Direzione distrettuale Antimafia di Napoli in data 24 giugno 2011, in cui Di Domenico aveva indicato soltanto Pellino, e non anche Cennamo, quale esecutore materiale dell'omicidio di Sgambati, e in cui, in relazione 4 JL,--x all'omicidio di Buonaguro, egli si era limitato ad affermare che «responsabile dell'omicidio è anche Cennanno Antonio»).

Aspetti, questi, che il ricorso ha omesso di sottoporre ad adeguata critica argomentativa, risultando, sul punto, del tutto aspecifico.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PER QUESTI MOTIVI Rigetta il ricorso e condanna il rico