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Sentenza — n. 32801/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32801/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32801/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAMMARATA FRANCESCO nato a CALTANISSETTA il 02/08/1961 avverso l'ordinanza del 02/07/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG .L..o i Leo_ c-QA-t-c-e-u 93 A-42_ 1,4x5,GtA_A-uk t4.4 WL' ítì_ ,otiA )1,`cort/à.9 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza del 2 luglio 2020 ha respinto il reclamo introdotto da Francesco Cammarata avverso il decreto ministeriale di proroga della sottoposizione al regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen., emesso in data 21 febbraio 2019 .

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 32801/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza ha proposto - nelle forme di legge - ricorso per cassazione Francesco Cammarata, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione circa la tempestività del decreto di proroga. 3.1 La difesa ripropone il tema procedimentale. Si osserva in particolare che il provvedimento del febbraio 2017 rappresentava il 'ripristino' del primo decreto - in virtù della definizione del giudizio di impugnazione - e pertanto non poteva avere durata biennale, dovendosi computare il periodo di vigenza del primo decreto, sino alla revoca del 3 ottobre 2014.

Parole chiave

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proroga della curatela proroga della misura terapeutica proroga tardiva del termine proroga del permesso edilizio decisione esplicando effetti duraturi autorizzazione susseguente
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAMMARATA FRANCESCO nato a CALTANISSETTA il 02/08/1961 avverso l'ordinanza del 02/07/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG .L..o i Leo_ c-QA-t-c-e-u 93 A-42_ 1,4x5,GtA_A-uk t4.4 WL' ítì_ ,otiA )1,`cort/à.9 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza del 2 luglio 2020 ha respinto il reclamo introdotto da Francesco Cammarata avverso il decreto ministeriale di proroga della sottoposizione al regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen., emesso in data 21 febbraio 2019 .

2. In motivazione il Tribunale di Sorveglianza affronta un punto del reclamo, rilevante per la presente decisione, nel modo che segue. 2.1 Va premesso che in data 3 aprile 2014 risulta emesso il primo decreto di sottoposizione al regime differenziato. Tale decreto è stato tuttavia revocato in sede di reclamo, il 3 ottobre del 2014. A seguito di ricorso per cassazione, la decisione di revoca - immediatamente esecutiva - è stata poi annullata con rinvio da questa Corte ed in data 25 marzo 2016 l'originario reclamo è stato respinto. Tuttavia solo in data 23 febbraio 2017 veniva emesso nuovo decreto di sottoposizione al regime differenziato del Cammarata, con decorrenza biennale.

Secondo il reclamante il decreto ministeriale del 23 febbraio 2017 avrebbe natura di 'ripristino' del primo decreto, rimasto in vigore dal 3 aprile al 3 ottobre 2014. I sei mesi di vigenza del primo decreto andrebbero, pertanto, aggiunti al tempo di sottoposizione, con la conseguenza della assenza di tempestività del provvedimento di proroga (emesso il 21 febbraio del 2019) . 2.2 II Tribunale ritiene infondata la doglianza. Si osserva in particolare che il provvedimento del febbraio 2017 è del tutto autonomo e reca la previsione di durata biennale, non contestata nella procedura di reclamo giurisdizionale, conclusasi con la decisione del 19 maggio 2017.

Ne deriva la tempestività della proroga.

3. Avverso detta ordinanza ha proposto - nelle forme di legge - ricorso per cassazione Francesco Cammarata, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione circa la tempestività del decreto di proroga. 3.1 La difesa ripropone il tema procedimentale. Si osserva in particolare che il provvedimento del febbraio 2017 rappresentava il 'ripristino' del primo decreto - in virtù della definizione del giudizio di impugnazione - e pertanto non poteva avere durata biennale, dovendosi computare il periodo di vigenza del primo decreto, sino alla revoca del 3 ottobre 2014.

Da qui, in tesi, la illegittimità della proroga.4. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 4.1 La conclusione della procedura di impugnazione del primo decreto è stata nel senso della conferma (provvedimento del marzo 2016) ma ciò rende, esclusivamente, legittima la sottoposizione del Cammarata al regime differenziato dal 3 aprile al 3 ottobre del 2014 (momento della revoca). Non vi è stato un 'ripristino' del regime differenziato all'atto della decisione di rigetto del reclamo, ma l'Amministrazione ha optato - come emerge dal testo della decisione impugnata - per l'emissione di un nuovo decreto, peraltro diversi mesi dopo la conclusione del giudizio di impugnazione, nel febbraio del 2017.

Tale decreto è pienamente autonomo, è stato sottoposto a controllo giurisdizionale ed ha spiegato i suoi effetti per un biennio, in modo del tutto legittimo, per quanto sinora detto. La pretesa difensiva di attribuire al provvedimento del febbraio 2017 una natura giuridica diversa è, dunque, infondata. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 26 febbraio 2021 Il Consigliere estens