Sentenza — n. 32800/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARMOCIDA NICOLA nato a LOCRI il 16/07/1963 avverso l'ordinanza del 09/07/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sezt4te le conclusioni del PG ..b ; Sic...121.0 c.tA.e. c-oLtz P.9 ro-C_ .9-tZ D ott-e )t, c-c~ IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza del 9 luglio 2020 ha respinto il reclamo introdotto da Nicola Armocida avverso il decreto ministeriale di sottoposizione al regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen., emesso in data 4 febbraio 2019 .
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 416 bis cod.pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 32800/2021 — snpen · Corte di Cassazione: è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41 bis co. 2 sexies ord.pen.) . Ciò determina la possibilità, per questa Corte di rilevare solo l'assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione. Nel caso in esame ciò non può dirsi, posto che il Tribunale ha ampiamente indicato le ragioni per cui si è ritenuto sussistente il «pericolo» di mantenimento di contatti tra l'Armocida ed il contesto criminale di tipo associativo nel cui ambito sono maturati i fatti oggetto del procedimento in corso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARMOCIDA NICOLA nato a LOCRI il 16/07/1963 avverso l'ordinanza del 09/07/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sezt4te le conclusioni del PG ..b ; Sic...121.0 c.tA.e. c-oLtz P.9 ro-C_ .9-tZ D ott-e )t, c-c~ IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza del 9 luglio 2020 ha respinto il reclamo introdotto da Nicola Armocida avverso il decreto ministeriale di sottoposizione al regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen., emesso in data 4 febbraio 2019 .
2. In premessa si rappresenta che Nicola Armocida, già raggiunto da un titolo cautelare nel luglio del 2017 per il delitto di associazione mafiosa (con ruolo direttivo), intestazione fittizia di valori ed altro, è stato condannato con sentenza di primo grado (Trib. Locri del 22 giugno 2020) alla pena di anni 29 di reclusione. 2.1 In motivazione il Tribunale di Sorveglianza - dopo aver ricostruito i tratti essenziali dell'istituto - si sofferma sulla particolare rilevanza del ruolo svolto da Nicola Armocida in seno alla cosca di 'ndrangheta denominata Aversa-Armocida, per come apprezzato nelle decisioni giurisdizionali (in particolare il titolo cautelare) poste a base del provvedimento amministrativo.
La recente decisione di condanna - pur non depositata all'atto della decisione del Tribunale di Sorveglianza - viene ritenuta, anche in ragione della entità della pena inflitta, confermativa dell'avvenuto svolgimento di un ruolo di primo piano nel consorzio mafioso, attivo in Locri e zone limitrofe. Si evidenzia altresì che dalle relazioni comportamentali non emerge alcun segnale di distacco dal contesto criminale di provenienza.
3. Avverso detta ordinanza ha proposto - nelle forme di legge - ricorso per cassazione Nicola Armocida, deducendo erronea applicazione di legge ed apparenza di motivazione. 3.1 La difesa, quanto al giudizio di pericolosità soggettiva e presunta capacità di mantenimento dei contatti con il contesto di provenienza, rappresenta che le allegazioni contenute nell'atto di reclamo, tese a contrastare la valenza degli elementi a carico, sono state del tutto ignorate dal Tribunale, che ha finito con il recepire in modo acritico i contenuti del titolo cautelare.
Si denunzia, pertanto, la ricorrenza di un vero e proprio automatismo tra contestazione del ruolo direttivo in ambito associativo ed applicazione del regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen. . La decisione del Tribunale sarebbe, pertanto, solo apparentemente motivata e priva di autonomia valutativa su punti essenziali, come la stessa esistenza della cosca Aversa-Armocida.4. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e generici. 4.1 Come è noto, avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza in sede di reclamo circa l'applicazione (o la proroga) del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen.
è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41 bis co. 2 sexies ord.pen.) . Ciò determina la possibilità, per questa Corte di rilevare solo l'assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione. Nel caso in esame ciò non può dirsi, posto che il Tribunale ha ampiamente indicato le ragioni per cui si è ritenuto sussistente il «pericolo» di mantenimento di contatti tra l'Armocida ed il contesto criminale di tipo associativo nel cui ambito sono maturati i fatti oggetto del procedimento in corso.
Tale pericolo è stato rapportato alla particolare rilevanza del ruolo svolto dal ricorrente nella consorteria mafiosa, anche in tempi recenti, confermato dalla intervenuta condanna in primo grado. Si tratta di profilo in fatto, razionalmente argomentato sulla base dei dati storici desunti dal titolo cautelare in esecuzione. Da qui la insindacabilità delle valutazioni operate, non versandosi in ipotesi di assenza del percorso argomentativo, e non essendo ravvisabili le dedotte violazioni di legge. 4.2 Va inoltre precisato che la misura «trattamentale» di carattere amministrativo con controllo giurisdizionale differito - di cui all'art. 41 bis ord.pen. - realizza essenzialmente finalità preventive (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez.
I n. 52054 del 29.4.2014, rv 261809), tese alla inibizione di contatti (pur in costanza di detenzione) con il contesto criminale di provenienza. La condizione del soggetto detenuto, pertanto, viene sottoposta ad un «aggravamento» del grado di afflizione, già di per sè correlato alla limitazione di libertà, in virtù della constatazione del livello di pericolosità soggettiva (desumibile dalla natura del reato commesso e da altri indicatori fattuali relativi alla personalità) che legittima l'adozione di misure idonee a prevenire il fenomeno del mantenimento delle capacità di incidenza del soggetto recluso sugli accadimenti esterni.
La natura preventiva della adozione del regime differenziato è stata ribadita - di recente - dalla stessa Corte Edu, nel noto caso Provenzano contro Italia (I sezione, sentenza del 25 settembre 2018), lì dove si è affermato (al par. 150) che : la Corte riconosce gli argomenti del Governo sulle finalità puramente preventive e di sicurezza - piuttosto che punitive - del regime carcerario speciale in questione, e il suo obiettivo di separare i contatti tra detenuti e le loro reti criminali (vedere paragrafo 143 sopra), nonché gli argomenti addotti in merito alla giustificazione dell'imposizione delle misure (cfr. paragrafo 146 sopra) [..] Trattasi di finalità di per sè ritenuta - dalla stessa Corte di Strasburgo - non in contrasto con i diritti fondamentali, lì dove emerga la necessità di particolari forme di inibizione dei contatti tra il soggetto detenuto e il contesto criminale di provenienza .
Sempre nella citata decisione Provenzano contro Italia si ribadisce - al par. 147 della sentenza - la compatibilità tra il modello differenziato di trattamento del detenuto portatore di pericolosità accentuata e il principio di cui all'art. 3 Conv., sempre che sia presente una adeguata giustificazione circa le opzioni di applicazione e proroga : [..] La Corte nota in apertura che ha già avuto ampia possibilità di valutare il regime di cui all'art. 41 bis in un gran numero di casi prima di questo, e ha concluso che, secondo le circostanze di tali casi, l'imposizione del regime non dà luogo a problemi ai sensi dell'articolo 3 neppure quando è stato imposto per lunghi periodi di tempo (vedi, tra molti altri esempi, Enea, citata sopra;
Argenti, citato sopra; Campisi v. Italia, no. 24358/02, 11 luglio 2006; e Paolello c. Italia (dec.) n. 37648/02, 24 settembre 2015). In tali casi, la Corte ha costantemente affermato che, nel valutare se l'applicazione estesa delle restrizioni di cui alla sezione del regime di cui all'art.41 bis raggiunge la soglia minima di gravità necessaria per rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 3, la durata deve essere esaminata alla luce delle circostanze di ciascun caso, che comporta, tra l'altro, accertare se il rinnovo o l'estensione delle restrizioni contestate era giustificata o no (vedi Enea, citata sopra, § 64;
Argenti, citata sopra, § 21; Campisi, sopra citato, § 38, 11 luglio 2006; e Paolello, citata sopra, § 27); e, mutatis mutandis, Ramirez Sanchez c. Francia [GC], n. 59450/00, § 145, CEDU 2006-IX) [••l• 4.3 Dunque sia in sede di applicazione che di proroga del regime differenziato non si richiede un accertamento della perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso, quanto una verifica della esistenza di elementi tali da far ragionevolmente presumere il mantenimento dei contatti con la realtà criminale di provenienza in ipotesi di sottoposizione al regime ordinario.
Ciò corrisponde alla finalità preventiva e al contempo inibitoria insita nella adozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario. Si tratta, pertanto, di una tipica valutazione in fatto - nell'ambito della quale indubbiamente incide l'intensità pregressa del ruolo associativo ritenuto sussistente, come più volte sottolineato nella presente sede di legittimità (si veda, tra le altre , Sez. V n. 40673 del 30.5.2012, rv 253713). Si tratta, peraltro, di una prognosi del tutto particolare, posto che la finalità preventiva è correlata non già ad un pericolo di reiterazione della condotta illecita - in quanto tale - ma si arresta ad una fase anticipata di tutela, posto che attraverso l'adozione del regime differenziato si riduce la frequenza e si regolamenta la modalità dei contatti con i soggetti potenziali 'veicoli' di informazioni o potenziali ricettori di ordini, allo scopo di evitare ogni possibile «influenza» sugli accadimenti esterni e ciò in rapporto ad una valida massima di esperienza - elevata a parametro normativo di conformazione del trattamento carcerario - che valorizza come dato fondante proprio la pregessa adesione del soggetto, con particolare intensità, ad un sistema di valori deviante, capace di alterare in profondità il sistema delle relazioni sociali in un dato territorio (caratteristica riconosciuta delle organizzazioni mafiose, dati i caratteri tipici della incriminazione di cui all'articolo 416 bis cod.pen.). 4.4 Le deduzioni difensive, pertanto, da un lato risultano - per quanto sinora detto - non consentite nella presente sede di legittimità, dall'altro non si confrontano con l'elemento di fatto rappresentato dalla intervenuta affermazione di responsabilità nel giudizio di primo grado, risultando in tale parte generiche.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della