Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 32799/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32799/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32799/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SUSSETTO GIUSEPPINA nato a TORINO il 27/07/1944 avverso l'ordinanza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/senttte le conclusioni del PG -72 29 cc,9 c,tut 1‘-e 124-r IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 13 febbraio 2020 la Corte di Appello di Torino - in procedura esecutiva di prevenzione - ha respinto l'opposizione introdotta in tema di revoca della confisca da Giuseppina Sussetto. 1.1 in particolare, la Corte torinese ha confermato le valutazioni già espresse nella prima decisione del 9 maggio 2019. Giuseppina Sussetto è destinataria di una decisione irrevocabile (nel 2016) con cui si è disposta la confisca di un immobile sito in Torino. La categoria tipica di pericolosità cui è stata ricondotta la condizione della Sussetto, in detta decisione, è quella di cui all'art.1 co.1 lett.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 32799/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Viene estesa la valutazione al profilo della 'proporzionalità' della confisca, introdotto dalla opponente, in rapporto ad un profilo di denunziata illegittimità costituzionale della previsione di legge di cui all'art.1 co.1 lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
confisca dei beni confisca del veicolo a motore azione di rivocazione del sequestro restituzione dell'assistenza sociale diritto di riprendere il possesso della cosa confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod.proc.pen
Tale ragione sostiene - in modo assorbente - la pronunzia di inammissibilità della originaria istanza e del presente ricorso, nonché determina la irrilevanza del dubbio di legittimità costituzionale introdotto dalla ricorrente.Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SUSSETTO GIUSEPPINA nato a TORINO il 27/07/1944 avverso l'ordinanza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/senttte le conclusioni del PG -72 29 cc,9 c,tut 1‘-e 124-r IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 13 febbraio 2020 la Corte di Appello di Torino - in procedura esecutiva di prevenzione - ha respinto l'opposizione introdotta in tema di revoca della confisca da Giuseppina Sussetto. 1.1 in particolare, la Corte torinese ha confermato le valutazioni già espresse nella prima decisione del 9 maggio 2019. Giuseppina Sussetto è destinataria di una decisione irrevocabile (nel 2016) con cui si è disposta la confisca di un immobile sito in Torino. La categoria tipica di pericolosità cui è stata ricondotta la condizione della Sussetto, in detta decisione, è quella di cui all'art.1 co.1 lett.

b) d.lgs. n.159 del 2011 (da ora in avanti cod.ant.).

2. La prospettiva coltivata - in chiave di restituzione del bene - dalla opponente si fonda essenzialmente sul novum giuridico rappresentato dalla emissione della sentenza (n.24 del 2019) con cui la Corte costituzionale ha dichiarato, come è noto, la illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art.1 co.1 lett.

a) cod.ant., al contempo realizzando una articolata verifica di compatibilità con i principi costituzionali e convenzionali della previsione di cui all'art.1 co.1 lett.

b) cod.ant., con importanti precisazioni interpretative La necessaria rivisitazione della base legale della confisca, ipotizzata nella domanda, si accompagna a considerazioni in fatto, tali da rappresentare - in tesi - la impossibilità di ritenere la decisione ablativa conforme ai canoni interpretativi dettati dalla sentenza n.24 del 2019 corte cost. . 2.1 Circa tali aspetti, la Corte di Appello evidenzia, in sintesi, che :

a) la attuale opponente era stata attrice in una procedura di revocazione, ai sensi dell'art.28 cod.ant., introdotta il 24 novembre del 2017, respinta con decisione emessa dalla Corte di Appello di Milano il 18 ottobre del 2018;

b) in sede di legittimità, a seguito di ricorso, era stato valutato - e disatteso - un motivo aggiunto (rispetto alla originaria prospettazione basata su novum probatorio) basato proprio sulla avvenuta emissione della sentenza n.24 del 2019 Corte cost.Partendo da tali considerazioni, la Corte territoriale da un lato afferma che anche in caso di novum giuridico l'unica forma procedimentale tesa alla rivalutazione del giudicato di confisca è rappresentata dalla revocazione disciplinata dall'art.28 cod.ant. - nel caso in esame già esperita - , dall'altro esclude che la portata interpretativa indubbiamente contenuta nella citata decisione n.24 del 2019 possa dar luogo alla rimozione del giudicato di confisca, trattandosi di un orientamento che finisce con il 'recepire' quelle letture 'tassativizzanti' delle norme di legge vigenti, già emerse in sede di legittimità a partire dall'anno 2014.

Viene estesa la valutazione al profilo della 'proporzionalità' della confisca, introdotto dalla opponente, in rapporto ad un profilo di denunziata illegittimità costituzionale della previsione di legge di cui all'art.1 co.1 lett.

b) cod. ant. Si afferma, in ogni caso, che nei decreti emessi in fase di cognizione la condizione soggettiva di pericolosità (e la perimetrazione temporale della confiscabilità) sono solodamente ancorati a presupposti di fatto, sì da risultare la valutazione di merito conforme ai contenuti di Corte cost. n.24 del 2019.

3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Giuseppina Sussetto. 3.1 Il ricorso è affidato a un unico - promiscuo - motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge, erronea dichiarazione di inammissibilità dell' incidente di esecuzione e illogicità manifesta della motivazione. L'atto viene di seguito sintetizzato e richiamato nei limiti strettamente necessari per la motivazione della decisione, così come previsto dall'art.173 co.1 disp.att. cod.proc.pen. 3.2 Premessa la rievocazione dell'istanza e dei contenuti della decisione, si osserva che :

a) non può essere mantenuto in vita un provvedimento di confisca che, pur se definitivo, deriva da una valutazione dei presupposti di fatto non in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella decisione, interpretativa di rigetto, n.24 del 2019 in rapporto alla previsione di legge di cui all'art.1 co.1 lett.

b) cod.ant. ;

b) la competenza a provvedere va attribuita al giudice della esecuzione, stante la tassatività dei casi previsti dall'art.28 in tema di revocazione;

c) nel caso in esame il punto non sarebbe - in ogni caso - stato esaminato da questa Corte di Cassazione nella decisione n. 12968 del 2019, che ha reso definitiva la pronunzia di inammissibilità della revocazione. In particolare, secondo la ricorrente, proprio la citata pronunzia n.12968 emessa dalla seconda sezione penale di questa Corte di cassazione il 7 marzo 2019 avrebbe implicitamente affermato che la rivalutazione della 'base legale' del decreto di confisca spetta al giudice della esecuzione. Avrebbe dunque errato la Corte di Appello di Torino sia a ritenere 'precluso' il tema che a ritenere - in ogni caso - non rivalutabile la decisione definitiva di confisca nelle ipotesi di avvenuta applicazione (prima del deposito di Corte cost. n.24 del 2019) dell'art.1 co.1 lett.

b) cod. ant. .Anche a voler ritenere la decisione del giudice delle leggi 'ricognitiva' di un orientamento giurisprudenziale già emerso in sede di legittimità, ciò non ne muta la natura di decisione interpretativa di rigetto con particolare forza vincolante, derivante dalla particolare fonte di produzione della decisione stessa. Ne deriva - in tesi - un dovere di adeguamento che va esteso alle decisioni definitive (anche in ragione della particolare natura del giudicato di prevenzione, costantemente rivedibile), come quella emessa a carico della Sussetto. In caso contrario dovrebbe promuoversi incidente di legittimità costituzionale dell'art.30 della legge n.87 del 1953 nella parte in cui preclude simile effetto estensivo. 3.3 Nella seconda parte del ricorso si prospettano le ragioni di 'difformità' tra in contenuti della decisione emessa in cognizione nei confronti della Sussetto e i principi enunciati in Corte cost. n.24 del 2019.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti sul piano processuale, con particolare riferimento a quanto deciso da questa Corte di cassazione nella sentenza numero 12968 del 2019. 4.1 Va premesso che la sequenza procedimentale venutasi a determinare in epoca posteriore alla irrevocabilità del provvedimento di confisca in danno della Sussetto è quella descritta dalla Corte territoriale nella decisione impugnata. In particolare, è stata introdotta una procedura di revocazione (inizialmente per nova probatori) ai sensi dell'art.28 cod.ant., decisa dalla Corte di Appello di Milano in data 18 ottobre 2018.

Avverso detta decisione è stato proposto ricorso per cassazione. Risulta dalla premessa in fatto della sentenza numero 12968 del 7 marzo 2019 che proprio in relazione alla intervenuta emissione, prima della udienza camerale, della decisione n.24 del 2019 Corte cost., la difesa ha introdotto motivi di ricorso nuovi, relativi ai contenuti interpretativi della decisione del giudice delle leggi. La sentenza emessa dalla Seconda Sezione Penale di questa Corte tiene conto dei motivi aggiunti ma li ritiene non accoglibili. Si afferma in particolare che il sopravvenire della sentenza della Corte costituzionale " [..] non consente nella sede della fase di revocazione della disposta confisca di riproporre questioni che attengono ai presupposti della pericolosità della ricorrente [..]".

Si aggiunge che, in ogni caso, la motivazione espressa in sede di merito dava ampiamente conto della redditività illecita della Sussetto, logicamente riconducibile a condotte di reato costantemente tenute.4.2 Ora, al di là della opinabilità della conclusione in diritto (esiste un diverso orientamento ermeneutico, teso a ritenere necessaria una ricognizione dei contenuti fattuali della decisione irrevocabile di confisca, alla luce dei principi espressi dal giudice delle leggi), il dato processualmente rilevante è rappresentato dalla avvenuta «trattazione» in sede di legittimità del motivo aggiunto, con cui si chiedeva la comparazione tra i contenuti argomentativi espressi in cognizione nel caso della Sussetto e l'assetto interpretativo della previsione regolatrice (art.1 co.1 lett. b cod.ant.) emergente da Corte cost. n24 del 2019.

Né la espressione utilizzata può essere letta nel senso indicato dalla difesa, secondo cui l'argomento sarebbe precluso in sede di revocazione ma non in sede di incidente di esecuzione (da qui la riproposizione della domanda con il diverso strumento processuale). Non soltanto perché il riferimento operato alla 'fase di revocazione' identifica esclusivamente il momento procedimentale all'epoca in corso ma non viene espresso - nel testo della decisione di questa Corte - in termini alternativi, ma anche perché, nella giurisprudenza di questa Corte formatasi sul tema, è proprio la procedura di revocazione ad essere stata ritenuta, in più occasioni, il 'luogo idoneo' alla ridiscussione del presupposti della confisca in rapporto a quanto deciso (specie in relazione alla parte interpretativa della sentenza n.24 del 2019) dal giudice delle leggi ( si vedano Sez.

I n. 34027 del 1.10.2020; Sez. H n.33641 del 13.10.2020), e ciò in riferimento alla problematicità - già rilevata in passato - della estensione al giudizio di prevenzione di tutte le procedure esecutive disciplinate nel codice di rito penale (v. Sez. I n. 40765 del 13.6.2018, rv 273968). La preferenza per l'utilizzo della sede esecutiva, in simile situazione, avrebbe dunque richiesto una motivazione specifica (in tale direzione v. Sez. VI n. 36582 del 28.10.2020) che non risulta espressa nel corpo della sentenza qui in esame. Ed ancora, la decisione di cui discute non avrebbe - nella ipotesi patrocinata dalla difesa - chiuso il tema anche con le considerazioni aggiuntive, tese a valorizzare la logicità delle argomentazioni espresse in sede di cognizione. 4.3 Ci si trova di fronte, pertanto, ad un innegabile effetto preclusivo - esistente anche in ambito 'revocatorio', come dimostrato dal testo dell'art.641 cod.proc.pen. - derivante dall'avvenuta trattazione del tema (gli effetti della sentenza n.24 del 2019 sul giudicato di prevenzione patrimoniale riferito alla Sussetto) nell'ambito del giudizio di legittimità definito in data 7 marzo 2019.

Tale ragione sostiene - in modo assorbente - la pronunzia di inammissibilità della originaria istanza e del presente ricorso, nonché determina la irrilevanza del dubbio di legittimità costituzionale introdotto dalla ricorrente.Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila