Sentenza — n. 32798/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza 26 settembre 2017 la Corte d'Appello di Milano riformava parzialmente, riconoscendo le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante della pluralità dei fatti, ex art. 219, secondo comma, n. 1), legge fall., e riducendo la pena principale a due anni di reclusione, l'antecedente sentenza del Tribunale di Lecco, che, all'esito del rito abbreviato, aveva condannato Massimo Plebani per bancarotta fraudolenta patrimoniale, quale amministratore e legale rappresentante della s.rl. Azienda & Immagine, dichiarata fallita in data 20 novembre 2008.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 37 cod. pen; Sentenza — n. 32798/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La motivazione, al riguardo, non si sottrae al sindacato di questa Corte in punto di specificità, logicità e adeguatezza (Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, Murru, Rv. 278856-01), tanto più stringente quanto maggiore è la progressione verso le punte più alte della forbice edittale (Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019, dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788-01), nonché il divario che separa, nella commisurazione delle rispettive durate, le pene accessorie rispetto alla pena principale, che rappresenta pur sempre un riferimento orientativo. 3.2. Scrutinata alla luce di tali principi, la sentenza impugnata appare viziata.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Plebani Massimo, nato a Oggiono il 25/05/1958 avverso la sentenza del 15/20/2020 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai consigliere Francesco Centofanti; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito per l'imputato l'avvocato Marco Lacchin, che ha chiesto accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 26 settembre 2017 la Corte d'Appello di Milano riformava parzialmente, riconoscendo le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante della pluralità dei fatti, ex art. 219, secondo comma, n. 1), legge fall., e riducendo la pena principale a due anni di reclusione, l'antecedente sentenza del Tribunale di Lecco, che, all'esito del rito abbreviato, aveva condannato Massimo Plebani per bancarotta fraudolenta patrimoniale, quale amministratore e legale rappresentante della s.rl. Azienda & Immagine, dichiarata fallita in data 20 novembre 2008.
Con sentenza n. 55393 del 2018, la Quinta Sezione penale di questa Corte, su ricorso dell'imputato, annullava senza rinvio la sentenza d'appello, limitatamente all'aggravante suddetta, che escludeva, e rinviava al giudice di merito per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, previa quantificazione della riduzione di pena per le attenuanti generiche, non più bilanciate dall'aggravante medesima. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, asserendo di essere investita, quale giudice di rinvio, del compito di rideterminare le pene accessorie fallimentari a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, ne riduceva la durata dagli originari dieci anni a cinque anni, lasciando ferme le statuizioni ulteriori della sentenza di secondo grado.
2. L'imputato ricorre nuovamente per cassazione, nelle forme di legge, deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., per avere il giudice di rinvio travisato il mandato ricevuto dalla Corte di legittimità, essendosi sottratta al compito di rideterminare la pena principale, calcolando l'incidenza su di essa delle attenuanti generiche; e deducendo, con il secondo motivo, vizio di motivazione in ordine alla rideterminazione della durata delle pene accessorie fallimentari, che era comunque dovuta per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, sopraggiunta alla decisione di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato in entrambi i motivi in cui esso è articolato.
2. Quanto al primo motivo, è evidente la svista percettiva in cui è incorso il giudice di rinvio, il quale era stato chiamato dalla Corte di cassazione non già a rideterminare le pene accessorie fallimentari alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018 (neppure pubblicata alla data della decisione rescindente), ma a rimodulare il trattamento sanzionatorio principale, quantificando l'incidenza, sulla pena base di tre anni di reclusione, ormai intangibile nella sua misura, ridotta a due per il rito abbreviato, della riduzione ulteriore derivante dal riconoscimento di attenuanti generiche non più compensate dall'aggravante ex art. 219, secondo comma, n. 1), legge fall., esclusa in sede di legittimità. La Corte di appello di Milano ha eluso il tema, e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio perché si possa anzitutto provvedere, nei termini precisati, alla corretta commisurazione della pena principale.
3. Quanto al secondo motivo, è da precisare che il giudice di rinvio non ha errato ad intervenire, oltre i limiti di quanto devoluto dalla pronuncia rescindente, sulla quantificazione delle pene accessorie. Sul punto si era bensì formato il giudicato interno, ma esso non era ostativo alla rivalutazione conseguente alla sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale n. 222 del 2018 che, nell'introdurre la durata variabile delle pene anzidette, entro il limite massimo dei dieci anni, in luogo di quest'ultima durata in misura fissa, aveva inciso sulla legalità della cornice edittale, imponendo la rivisitazione dei trattamenti sanzionatori corrispondenti, ancorché definitivi (cfr., a tale ultimo riguardo, Sez. 1, n. 26601 del 16/09/2020, Bucaria, Rv. 279579-01, nonché Sez. 1, n. 3290 del 03/12/2019, dep. 2020, Di Leva, Rv. 278813-01). 3.1.
Siffatta rivisitazione implicava l'esercizio di poteri discrezionali, giacché la durata delle pene accessorie, per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo e uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art.133 cod. pen., e non meccanicamente rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286-01). La spiccata finalità special-preventiva delle pene accessorie fallimentari ne giustifica del resto, in linea di principio, la quantificazione anche eccedente la misura della pena principale, tenuto sempre conto tuttavia (Sez. 5, n. 12052 del 19/01/2021, Amorello, Rv. 280898-02) della gravità della condotta e degli ulteriori elementi indicativi della capacità a delinquere, da apprezzare secondo indici ragionevolmente convergenti.
La motivazione, al riguardo, non si sottrae al sindacato di questa Corte in punto di specificità, logicità e adeguatezza (Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, Murru, Rv. 278856-01), tanto più stringente quanto maggiore è la progressione verso le punte più alte della forbice edittale (Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019, dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788-01), nonché il divario che separa, nella commisurazione delle rispettive durate, le pene accessorie rispetto alla pena principale, che rappresenta pur sempre un riferimento orientativo. 3.2. Scrutinata alla luce di tali principi, la sentenza impugnata appare viziata.
Le pene accessorie fallimentari, da tale sentenza quantificate, appaiono di misura relativamente elevata, irragionevolmente distante rispetto a quella della pena principale, irrevocabilmente fissata nel minimo della pena base, suscettibile di ridursi ulteriormente dopo il dovuto calcolo delle attenuanti generiche. I rispettivi criteri di cornmisurazione risultano illogicamente distonici. La durata quinquennale delle interdizioni, infatti, è dalla Corte di merito giustificata con il richiamo all'entità del passivo fallimentare e all'allarmante capacità criminale dell'imputato.
La Corte stessa non si avvede, tuttavia, che tali rilievi irrimediabilmente contrastano con l'accertamento di minima offensività della condotta, e di ridotta pericolosità, implicito nella dosimetria della pena principale. 3.3. Tale incoerenza valutativa, interna alla decisione adottata, che fa inevitabilmente corpo con le statuizioni ormai irrevocabili nel processo intervenute, rende inevitabile l'annullamento con rinvio della decisione stessa anche in relazione alla commisurazione delle pene accessorie.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano