Sentenza — n. 32797/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza della Corte di appello di Bologna in data 7 giugno 2013, Matteo Arpe era stato condannato alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione in quanto ritenuto responsabile di concorso nei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta impropria da operazioni dolose, commessi nel più ampio contesto del tracollo del gruppo Parmalat, caratterizzato dal fallimento di numerose società che ad esso facevano capo. 1.1. Secondo quanto accertato in sede di merito, a causa dello stato di virtuale default delle società del cd. «comparto turismo» facenti parte del gruppo Parmalat, A Uj il gruppo bancario controllato da Banca di Roma (e, a partire dal 1° luglio 2002, da Capita/la S.p.a.) aveva deciso di effettuare un «prestito ponte» di 50 milioni di euro al fine di garantire la sopravvivenza delle società del «sottogruppo turismo» nelle more della conclusione di un accordo finalizzato alla ristrutturazione della sua esposizione debitoria; prestito bridge inizialmente destinato direttamente alle società del comparto turismo, ma successivamente concesso, in assenza di formale richiesta, a Parmalat S.p.a., una volta accertate l'impossibilità della società Hit S.p.a. (anch'essa del «gruppo turismo») di provvedere alla sua restituzione e l'inaffidabilità dei bilanci di Horus S.r.I., capofila del sottogruppo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 631 cod. proc. pen, art. 630 c.p; Sentenza — n. 32797/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tuttavia, secondo la Corte di appello, gli elementi indicati dalla difesa in relazione alla bancarotta distrattiva contestata ai capi B) e C) della rubrica, non potevano essere considerati come «prove nuove», trattandosi di pareri tecnici che si risolvevano in una rivalutazione postuma meramente concettuale della problematica dell'assenso, non in grado di inficiare i chiari dati evincibili dal documento sottoscritto da Apre il 10 ottobre 2002 e gli elementi circostanziali indicativi dell'esistenza, all'epoca dei fatti, del radicato convincimento in seno ai vertici di Capita/la che dovesse essere il direttore generale della società controllante a dare il formale assenso richiesto dal menzionato art. 136 T.U.B., come del resto avvenuto.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Arpe Matteo, nato a Milano il 3 novembre 1964, avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 3 ottobre 2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi; udito il Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; uditi, per Arpe, gli avv.ti Tullio Padovani e Barbara Randazzo, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza della Corte di appello di Bologna in data 7 giugno 2013, Matteo Arpe era stato condannato alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione in quanto ritenuto responsabile di concorso nei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta impropria da operazioni dolose, commessi nel più ampio contesto del tracollo del gruppo Parmalat, caratterizzato dal fallimento di numerose società che ad esso facevano capo. 1.1. Secondo quanto accertato in sede di merito, a causa dello stato di virtuale default delle società del cd. «comparto turismo» facenti parte del gruppo Parmalat, A Uj il gruppo bancario controllato da Banca di Roma (e, a partire dal 1° luglio 2002, da Capita/la S.p.a.) aveva deciso di effettuare un «prestito ponte» di 50 milioni di euro al fine di garantire la sopravvivenza delle società del «sottogruppo turismo» nelle more della conclusione di un accordo finalizzato alla ristrutturazione della sua esposizione debitoria; prestito bridge inizialmente destinato direttamente alle società del comparto turismo, ma successivamente concesso, in assenza di formale richiesta, a Parmalat S.p.a., una volta accertate l'impossibilità della società Hit S.p.a. (anch'essa del «gruppo turismo») di provvedere alla sua restituzione e l'inaffidabilità dei bilanci di Horus S.r.I., capofila del sottogruppo.
Detto prestito, erogato tra ottobre e novembre 2002, benché apparentemente diretto a soddisfare inesistenti esigenze stagionali della tesoreria di Parmalat S.p.a., era stato in realtà destinato alla menzionata Hit S.p.a., cui era stato trasferito subito dopo la sua formale erogazione alla Parmalat, nel cui patrimonio le somme erano dunque transitate: operazione, questa, di chiaro tenore distrattivo, dal lato di Parmalat, essendo le relative poste creditorie inesigibili, sin dall'inizio, nei confronti della stessa Hit, attesa la sua condizione di insolvibilità (concorso nel reato di bancarotta Parmalat S.p.a.).
Contemporaneamente, era stato avviato un progetto di ristrutturazione del debito del «comparto turismo», seguito, come banca agente, dal Medio Credito Centrale (di seguito MCC), facente parte del gruppo Capita/la e di cui la Parmalat aveva in precedenza acquistato un pacchetto azionario; progetto culminato, nell'aprile 2003, con la stipulazione di una convenzione interbancaria sulla base di elementi ritenuti fittizi, quali l'affidabilità del piano industriale proposto e l'effettività della capitalizzazione della neocostituita Parmatour S.p.a., nella quale erano state trasferite le attività operative provenienti da Hit International S.p.a. e da Hit S.p.a.
Operazioni, queste, che avevano aggravato il dissesto del «sottogruppo turismo» (concorso nella bancarotta Hit-Parmatour). La responsabilità di tali operazioni era stata ascritta anche alla società controllante il gruppo bancario che le aveva gestite, la cui struttura, al cui interno Arpe rivestiva un ruolo strategico, era certamente consapevole della rilevante esposizione debitoria del «sottogruppo turismo» e del concreto pericolo per le aspettative del ceto creditorio delle società del gruppo Parmalat, attesa la sostanziale irrealizzabilità del credito acquisito nei confronti della destinataria finale del finanziamento. 1.2.
Matteo Arpe era stato, quindi, ritenuto responsabile del delitto di bancarotta contestato al capo C) dell'originaria rubrica, per avere, in concorso con altri imputati, nella sua qualifica di direttore generale di Capitalia (e, come tale, di presidente del Comitato Crediti di essa), nonché di amministratore delegato della società controllata Medio Credito Centrale e di consigliere di amministrazione di Banca di Roma, contribuito a dirottare, per la maggior parte verso la società Hit e in forma di «finanziamento ponte», il prestito di 50 milioni di euro erogato da Banca di Roma alla società Parmalat [condotta di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo B), richiamato dal menzionato capo C)]; nonché dei reati di cui ai punti A2) e A4) dell'imputazione, anch'essi richiamati nel capo C) della rubrica, per avere preso parte attiva nella predisposizione, nel novembre 2002, e nella stipula, il 29 aprile 2003, della convenzione interbancaria attraverso la quale si era contribuito all'occultamento della effettiva situazione debitoria del Gruppo Viaggi nei confronti di Parmalat e alla correlativa simulazione di un intervento finanziario dell'azionista-dominus Calisto Tanzi a favore del primo, accreditando un piano di ristrutturazione industriale fittizio, nell'ambito del quale era risultata fittizia anche la prevista ricapitalizzazione del debito per 142,5 milioni di euro. 1.2.1.
Nel dettaglio, le sentenze di merito avevano evidenziato che Arpe era stato, nelle trattative che avevano portato all'erogazione del prestito, il principale punto di riferimento tra i funzionari di Capitalia che avevano negoziato con i rappresentanti di Parmalat e del «gruppo turismo», fungendo da regista e supervisore dell'operato dei funzionari Perco e Peluso (come dimostrato da numerosi messaggi di posta elettronica da costoro inviati alla sua segretaria o direttamente ad Arpe, in cui si descrivevano i vari passaggi delle operazioni; dalle dichiarazioni con cui Isidoro Lucciola, collaboratore di Tanzi, lo aveva indicato quale punto di riferimento delle strutture di MCC e di Capitalia interessate nel progetto di ristrutturazione del debito del comparto turismo e con cui Muto aveva confermato che lo stesso Arpe era stato costantemente aggiornato sugli sviluppi del piano di ristrutturazione di Hit dalle strutture di MCC che si erano occupate della pratica; dalle informazioni attestanti che, all'interno di MCC e Capitalia, era assolutamente notorio che Hit fosse stata finanziata con l'interposizione fittizia e illecita di Parmalat); che la pratica di concessione del prestito a Parmalat non era nata da alcuna formale richiesta del beneficiario: circostanza del tutto anomala in rapporto all'ingentissimo importo dell'operazione, che aveva comportato un incremento del 25% delle esposizioni della Banca di Roma verso Parmalat; che la somma girata a Hit corrispondeva a quanto richiesto da Parmalat per soddisfare le esigenze delle società del comparto turistico.
Inoltre, quale direttore generale di Capitalia, Arpe aveva formato l'atto di assenso che, secondo i regolamenti interni del gruppo bancario, costituiva l'autorizzazione richiesta dall'art. 136, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (cd. Testo unico bancario, di seguito T.U.B.) per la delibera del consiglio di amministrazione di Banca di Roma avente ad oggetto la concessione del finanziamento, dovendo escludersi, diversamente da quanto prospettato dalla difesa, che non di atto di assenso si trattasse, quanto di mera missiva di trasmissione dell'atto di assenso, già perfetto, deliberato dal Comitato Crediti, considerato che nessuna disposizione regolamentare prevedeva, espressamente o implicitamente, la delega al comitato crediti del potere di esprimere l'assenso ex art. 136 T.U.B.; che esse affidavano al nuovo organo consultivo il potere di esprimere pareri per una serie di fattispecie, tra cui anche quelle contemplate dall'art. 136 citato, ma che nulla autorizzava l'evocata equazione «parere-assenso»; che la nota del 4 settembre 2002 della funzione crediti di Capita/la prevedeva soltanto l'acquisizione di un parere obbligatorio ma non vincolante del suddetto organo collegiale, al quale non era stato riconosciuto il potere di rilasciare «l'assenso» previsto dall'art. 136, spettante in via esclusiva all'organo che ne era il titolare originario, ossia al consiglio di amministrazione della società capogruppo e, per esso, come da delibera del 1997, al direttore generale della società; che la delibera del 21 gennaio 2006 del consiglio di amministrazione di Capita/la aveva ribadito esplicitamente che era rimasta in vigore quella adottata nel 1997, con la quale era stato conferito al direttore generale della Capogruppo il potere di esprimere l'assenso ai sensi dell'art. 136 T.U.B. e che, in forza di tale potere, il direttore generale di Capita/la, Matteo Arpe, aveva rilasciato, previo parere favorevole del Comitato Crediti, l'assenso anche per le operazioni delle società del Gruppo assoggettate all'iter previsto dall'art. 136 T.U.B. (come novellato dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262); che dal testo della lettera con cui Arpe aveva prestato l'assenso alla concessione del prestito bridge a Parmalat risultava che il «parere» era quello espresso dal Comitato crediti e che «l'assenso» era quello espresso dallo stesso direttore generale Arpe, il quale aveva anche indicato le ragioni dell'assenso al finanziamento: cosa che sarebbe stata superflua se quella da lui firmata fosse stata una lettera di trasmissione.
Inoltre, infondata doveva ritenersi la tesi difensiva secondo cui la seduta del Comitato crediti di Capita/la del 10 ottobre 2002, nel corso della quale era stato approvato il parere favorevole alla concessione del prestito bridge a Parmalat, fosse stata fissata in quella data per approfittare dell'assenza di Arpe, avendo questi affermato di aver deciso all'ultimo momento di disertarla. 1.2.2 Quanto, poi, alla convenzione interbancaria, Arpe, quale amministratore delegato di MCC, istituto designato come «banca agente» per l'approvazione e l'attuazione della convenzione, aveva seguito in prima persona l'iter delle trattative che avevano portato alla sua approvazione; era a conoscenza che il finanziamento bridge era stato erogato a Hit non da uno dei suoi soci, come falsamente indicato nel progetto di ristrutturazione del debito del gruppo turistico, ma da Parmalat e che, dunque, il progetto era basato sul presupposto fraudolento della fittizia conversione in capitale sociale del prestito bridge concesso a Parmalat; era stato il presentatore e l'autore, come direttamente ammesso, della proposta approvata il 17 dicembre 2002 dal consiglio di amministrazione di MCC di adesione dell'istituto alla convenzione interbancaria relativa alla ristrutturazione del debito della costituenda Parmatour; aveva firmato gli atti di assenso all'adesione delle controllate MCC, BiPop Carire e Banco di Sicilia; aveva partecipato alle sedute del 11- L»./ Comitato Crediti di Capitalia del 14 e 28 gennaio 2003, nelle quali erano stati espressi pareri favorevoli all'adesione delle controllate Banca di Roma, Leasing Roma e Irfis S.p.a. e formato gli atti di assenso necessari; sapeva che il gruppo turistico era decotto e ne conosceva, nei particolari, la drammatica situazione, avendo ammesso di aver saputo sia del mancato pagamento della rata di 560.000 euro dovuta a Efibanca, sia dell'incapacità di Hit di onorare finanche la vitale scadenza della biglietteria aerea.
2. Con sentenza in data 3 ottobre 2019, la Corte di appello di Ancona ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta nell'interesse di Matteo Arpe in relazione alla menzionata sentenza della Corte di appello di Bologna. 2.1. La Corte anconetana ha, in primis, sottolineato come in relazione agli stessi fatti, Arpe avesse già proposto altra richiesta di revisione, dichiarata inammissibile con ordinanza depositata il 26 febbraio 2016, divenuta definitiva dopo la declaratoria di inammissibilità della Corte di cassazione in data 24 marzo 2017.
Pertanto, con la sentenza qui impugnata è stata preliminarmente affrontata la questione relativa alla ammissibilità di una nuova istanza di revisione. In proposito, la Corte territoriale ha evidenziato come la difesa di Arpe abbia dedotto che, mentre la prima istanza di revisione, al fine di escludere il contributo causale dell'imputato al perfezionamento della pratica di finanziamento per 50 milioni di euro, aveva sostenuto che il «parere» reso da Arpe non potesse essere qualificato come «assenso» ex art. 136 T.U.B., con la nuova richiesta di revisione sarebbero state prospettate nuove prove documentali e dichiarative idonee a dimostrare l'esistenza, in seno a Capitalia, di una prassi in virtù della quale, ai fini del rilascio dell'assenso della capogruppo previsto dall'art. 136 TUB, sarebbe stato in realtà previsto un «parere» dal Comitato Crediti, cui avrebbe fatto seguito una comunicazione alle società controllate ad opera del direttore generale.
Per tale ragione, la delibera del Consiglio di amministrazione di Capitalia del 21 giugno 2006 — ove si richiamava l'attuale operatività, anche per tale nuova società, della delibera del Comitato di amministrazione di Banca di Roma del 23 dicembre 1997, ove si attribuiva al direttore generale il potere di esprimere l'assenso — avrebbe riportato una informazione inesatta, dovuta a un errore materiale. Quanto, poi, ai fatti contestati ai capi A2)-A4)-C) dell'imputazione, la difesa ha prodotto la relazione Consob del 23 ottobre 2003 sulla situazione del gruppo Parmalat, nonché varia documentazione ritenuta idonea a confutare l'affermazione, contenuta nelle sentenze di condanna, secondo cui Arpe avrebbe conosciuto le condizioni finanziarie del gruppo Parmalat e a dimostrare che per le banche creditrici dello stesso gruppo, compresa Capitalia, sarebbe stato legittimo impegnarsi in una possibile ristrutturazione dei rapporti creditizi con il «sottogruppo turismo», mediante la stipula di una convenzione interbancaria. 2.2.
Tuttavia, secondo la Corte di appello, gli elementi indicati dalla difesa in relazione alla bancarotta distrattiva contestata ai capi B) e C) della rubrica, non potevano essere considerati come «prove nuove», trattandosi di pareri tecnici che si risolvevano in una rivalutazione postuma meramente concettuale della problematica dell'assenso, non in grado di inficiare i chiari dati evincibili dal documento sottoscritto da Apre il 10 ottobre 2002 e gli elementi circostanziali indicativi dell'esistenza, all'epoca dei fatti, del radicato convincimento in seno ai vertici di Capita/la che dovesse essere il direttore generale della società controllante a dare il formale assenso richiesto dal menzionato art. 136 T.U.B., come del resto avvenuto.
Mentre le testimonianze e i documenti allegati a sostegno della tesi difensiva sono stati ritenuti non significativi in ragione della loro collocabilità in un contesto temporale lontano dai fatti, essendo le prime riferibili a soggetti che avevano lavorato in Capita/la dopo il 2002 e i secondi al 2006 e anni seguenti, peraltro a fronte di altri due documenti, del 2002 e 2003, entrambi a firma di Arpe, in cui egli aveva dato l'assenso con le stesse modalità seguite per il «prestito ponte» alla Parmalat; documenti che hanno smentito l'opposta affermazione di Roberto D'Alfonso, dedotta dalla difesa, non ancorata ad alcun atto, risalente all'epoca dei fatti, in cui l'intervento autonomo del direttore generale avesse la forma o il contenuto di una mera comunicazione.
Fermo restando, in ogni caso, che, come evidenziato nella sentenza qui impugnata, l'atto di assenso si poneva, quanto alla posizione di Arpe, quale ultimo atto di una sequenza di comportamenti, non necessariamente costituenti espressione formale di volontà, funzionali al risultato distrattivo, sicché, in ogni caso, la sua compartecipazione causale sarebbe stata aliunde ricavabile, avendo egli rivestito il ruolo di supervisore delle trattative tra il gruppo bancario e Parmalat, avendo Peluso e Perco agito sulla base delle sue direttive ed essendo l'intera sequenza di atti finalizzata al risultato che tutti gli attori della vicenda ben conoscevano, in particolare chi, come lo stesso Arpe, ne era stato il regista.
E che il suddetto assenso non avesse rappresentato una mera comunicazione formale è stato ritenuto provato anche dalla retrodatazione del medesimo (redatto il 14 ottobre e datato il precedente 10 ottobre, giorno della riunione del Comitato crediti), compiuta proprio in quanto necessaria al perfezionamento della pratica. Quanto agli elementi prospettati dalla difesa in relazione ai capi A2), A4) e C) dell'imputazione, essi dovevano ritenersi, nella loro totalità, non risolutivi, né conferenti e, comunque, non in grado di disarticolare l'ampio ragionamento che, sui temi di prova, era stato sviluppato nella sentenza di secondo grado, finendo gli stessi per risolversi in una sostanziale riproposizione di temi già devoluti in occasione della precedente istanza di revisione.
Per tale ragione, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile la nuova richiesta, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al C versamento di 1.000 euro alla Cassa delle ammende, stante la ripetitività della maggior parte degli argomenti difensivi proposti e la «fretta» con la quale sarebbe stata nuovamente utilizzata la procedura di revisione, senza attendere le motivazioni della precedente istanza e il passaggio in giudicato della sentenza che aveva fissato il regime sanzionatorio principale applicato al condannato.
3. Matteo Arpe ha proposto ricorso per cassazione avverso la nuova declaratoria di inammissibilità per mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti Tullio Padovani e Barbara Randazzo, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 631 cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione nella valutazione delle «prove nuove» introdotte con la richiesta di revisione [capo C) di imputazione in relazione al capo Al)]. Secondo la Corte territoriale, nonostante il radicale mutamento di governance e di natura della nuova capogruppo Capita//a (divenuta holding pura), nonostante il ridimensionamento del ruolo del direttore generale, figura centrale nella vecchia Banca di Roma, e nonostante la previsione di un amministratore delegato e del Comitato Crediti, sarebbe plausibile che si fosse continuato ad agire secondo le vecchie competenze, anziché adottare comportamenti coerenti con i nuovi assetti.
Tuttavia, se, come sostenuto nella sentenza impugnata, nell'ultimo scorcio del 2002 (all'epoca dei fatti), si fosse continuato ad applicare la vecchia disciplina (come ritenuto a pag. 9 della sentenza impugnata), non avrebbe potuto formarsi, già nel 2003, la prassi aziendale riferita dal dott. D'Alfonso (doc. NP22 allegato alla richiesta di revisione), secondo cui la segreteria del Comitato Crediti procedeva a comunicare la delibera favorevole, subito dopo la seduta, per consentire alle banche controllate di procedere immediatamente all'approvazione del finanziamento, di tal che la lettera del direttore generale serviva solo a esternare il parere favorevole della Capogruppo per la formale chiusura della pratica; dichiarazioni ritenute illogicamente non rilevanti dalla Corte in quanto relative a epoca successiva alla firma della lettera di assenso (ottobre 2002).
D'altra parte, il mutamento di govemance del luglio 2002 rappresenterebbe l'unica «rivoluzione epocale» riguardante, in quegli anni, il Gruppo bancario, di tal che non vi sarebbe stato un altro momento a partire dal quale potesse aver avuto origine la nuova prassi aziendale. Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte anconetana, secondo cui le dichiarazioni del dott. D'Alfonso sarebbero state ritenute «prive di qualsiasi substrato probatorio», esse sarebbero state, invece, confermate dalla ulx documentazione prodotta (docc. da NPIA a NP6G allegati alla richiesta di revisione); e illogicamente sarebbero stati ritenuti irrilevanti i pareri resi da esperti della materia, allegati alla seconda istanza non come «prove nuove», ma come strumenti di lettura dello stratificato quadro normativo vigente all'epoca dei fatti.
E che la ricostruzione della Corte territoriale - secondo cui il Comitato Crediti, presieduto dal direttore generale, sarebbe stato chiamato a esprimere un parere non vincolante per quest'ultimo, che avrebbe, poi, rilasciato l'assenso ex art. 136 T.U.B. - sia illogica, sarebbe dimostrato dalla implausibilità di una procedura in base alla quale il direttore generale avrebbe avuto bisogno di un parere rilasciatogli da un organo di cui faceva parte. E altrettanto illogicamente la Corte avrebbe ritenuto che Arpe, divenuto amministratore delegato nel 2003, avrebbe continuato a dare, in veste di presidente del Comitato Crediti, un parere tecnico non vincolante al direttore generale (organo a lui sottoposto).
Si censura, ancora, il fatto che la Corte anconetana abbia affermato, in maniera del tutto generica, che Arpe, oltre a rilasciare l'assenso ex art. 136 T.U.B. per la concessione del finanziamento, abbia concorso nella realizzazione di una serie di passaggi concatenati, precedenti e successivi all'assenso, che, anche se non esteriorizzati in atti formali, avrebbero condotto al risultato distrattivo. E si lamenta che la Corte di appello abbia travisato le dichiarazioni della dott.ssa Filippi (doc. NP25, allegato alla richiesta di revisione). In definitiva, la sentenza avrebbe considerato come «dato di fatto» probatoriamente inscalfibile il documento sottoscritto da Arpe, costruendo il ragionamento su una presunzione insuperabile, fondata sulla mera posizione apicale rivestita da Arpe in Capitalia, senza riconoscere il peculiare compito di risanamento del vecchio gruppo bancario affidatogli dal contratto di ingaggio, elemento riconosciuto come di «discontinuità» e di «rottura» dalla relazione finale degli ispettori di Banca d'Italia (doc.
NP27 allegato alla richiesta di revisione) e dai rappresentanti delle principali sigle sindacali dell'epoca (doc. NP35 allegato alla richiesta di revisione). 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 631 cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione delle «prove nuove» introdotte con la richiesta di revisione [capo C) di imputazione in relazione ai capi A2) e A4)]. In nessun grado di giudizio sarebbe mai stato contestato che Arpe conoscesse lo stato di dissesto del «gruppo turismo», avendo egli negato, come amministratore di Mediocredito centrale, finanziamenti ulteriori in assenza di un serio piano di ristrutturazione aziendale; ed essendo stato tale diniego a indurre i vertici storici di Banca di Roma e Tanzi, dominus della cd.
Galassia Parmalat, a 'E trovare una strada alternativa, conciliando interessi della vecchia Banca con l'ennesima emergenza del «gruppo turismo». Dalla relazione Consob, già prodotta nella prima istanza e mai valutata dai Giudici di merito, da un allegato alla relazione tecnica del prof. Ferrari recante documentazione della Banca d'Italia «Accertamenti ispettivi di vigilanza, da riferimenti al Gruppo Parmalat» (doc. NP27 allegato alla richiesta di revisione), si evincerebbero positive valutazioni del piano di ristrutturazione del «settore turismo» da parte degli ispettori di Banca d'Italia, smentendo la asserita «fittizietà» della convenzione interbancaria.
Tanto più che il «finanziamento ponte» fu effettivamente erogato a Parmalat e, dunque, una volta destinato al «gruppo turismo» esso ben avrebbe potuto essere utilizzato da quest'ultimo per capitalizzare la società, secondo il piano di ristrutturazione. Ancora: il messaggio di posta elettronica del gennaio 2003, risalente alla fase di negoziazione della convenzione interbancaria, in cui un collaboratore di Tanzi (Isidoro Lucciola), a fronte delle richieste di Arpe, segnalava l'esistenza di due diverse sensibilità sul merito del credito del «Gruppo allargato», indicando nell'avv.
Giordano, storico collaboratore del Presidente Geronzi, «un alleato sempre utile» (doc. NP32 allegato alla richiesta di revisione), proverebbe, per la prima volta, l'erronea assimilazione di Arpe ai «vertici storici» del Gruppo, rimarcando come, anche in occasione della convenzione interbancaria, egli si preoccupasse soltanto «»di fare il suo mestiere di banchiere, applicando le regole del merito creditizio». La Corte anconetana, secondo cui l'istanza di revisione riproporrebbe gli stessi argomenti già spesi nella precedente, parcellizzerebbe illogicamente il complesso probatorio dell'istanza, venendo il significato della stipula della convenzione interbancaria «illuminato» dalla diversa posizione di Arpe nell'intera vicenda, sicché pleonastica sarebbe la replica alla contestazione di non aver saputo indicare «in sede di memoria del 12.4.2018, alcun elemento di novità rispetto alla precedente, del tutto analoga, richiesta ex art. 630 c.p.p.».
La Corte territoriale, anziché esaminare le nuove prove e saggiarne la tenuta nell'insieme, ne denuncerebbe apoditticamente la genericità, omettendo di confrontarsi con i più recenti approdi interpretativi, volti a salvaguardare, proprio nei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta impropria, le garanzie costituzionali. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.634 e 631 cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla condanna al pagamento di mille euro alla cassa delle ammende. Quanto alla «ripetitività della maggior parte degli argomenti difensivi riproposti»: la Corte territoriale ricorrerebbe a meri artifici retorici, anziché misurarsi con la ricerca della verità imposta dal nuovo quadro probatorio. Quanto alla contestata «fretta con la quale è stata ri-utilizzata la procedura di revisione senza neppure prudenzialmente attendere le motivazioni della precedente istanza», la difesa osserva che «le motivazioni della precedente istanza» di revisione sarebbero state depositate nel febbraio 2016, mentre la seconda istanza sarebbe stata proposta nel gennaio 2018.
Quanto, infine, alla mancata attesa del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, intervenuta nel luglio 2019, la giurisprudenza non precluderebbe il ricorso alla revisione anche in costanza di un giudicato parziale/progressivo come quello intervenuto nel 2015, considerato che la Corte anconetana non avrebbe fondato su tale motivo la decisione di inammissibilità impugnata in questa sede.
3. In data 4 maggio 2021 è pervenuta in Cancelleria una memoria difensiva a firma degli avv.ti Tullio Padovani e Barbara Randazzo, con cui è stata dedotta, innanzitutto, la non corretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sulla nozione di «prova nuova» ex art. 630, lett. c), cod. proc. pen., e sulla idoneità della stessa a ribaltare l'impianto della sentenza definitiva. La Corte territoriale avrebbe omesso di compiere «la comparazione delle nuove prove con quelle su cui si fonda la condanna irrevocabile», ritenuta necessaria dalla giurisprudenza di legittimità al fine di «svolgere valutazioni di affidabilità, persuasività e congruenza, sia della fonte che del contenuto della prova» mediante criteri di ragione che «devono penetrare in profondità nel giudizio di rivisitazione della vicenda processuale»; e, inoltre, non avrebbe condotto «il confronto di ogni singola prova nuova, isolatamente considerata, con quelle già esaminate», ma neanche le avrebbe valutate unitariamente «vagliandone, in una prospettiva globale, l'attitudine dimostrativa».
Così, quanto alla «lettera di assenso» firmata da Arpe nel 2002, si sarebbero illogicamente ritenute «prive di qualsiasi substrato probatorio» le dichiarazioni del dott. Roberto D'Alfonso, che avrebbe partecipato sistematicamente alle sedute del Comitato Crediti di Capitalia dal 2003 al 2007, seguendo tutte le pratiche di erogazione del credito provenienti dalle società controllate e assoggettate all'assenso della Capogruppo ex art. 136 T.U.B.; così come nessuna valenza probatoria sarebbe stata riconosciuta alle lettere ex art. 136 T.U.B. sottoscritte dal dott.
Carmine Lamanda, succeduto nel 2003 a Matteo Arpe nel ruolo di direttore generale di Capitalia (doc. NP6A-B-C-D-E-F-G allegati all'istanza di revisione), coeve alla «nota informativa» del giugno 2006 e idonee a smentirne la veridicità. Sotto altro aspetto, si osserva che se la valutazione della lettera di assenso del 2002 è stata compiuta in base alla nota del 2006, non si vedrebbe perché le prove 1. o .23X prodotte dalla difesa debbano essere inconferenti perché non coeve alla predetta lettera. Né sarebbe corretto escludere la novità delle prove in riferimento alla precedente istanza di revisione, atteso che anche le prove già valutate nel giudizio di merito ben possono essere rivalutate alla luce di quelle nuove e, a fortiori, ciò varrebbe anche per quelle già dedotte con altra istanza di revisione.
Tutti i documenti e le dichiarazioni depositati a sostegno dell'istanza di revisione rivelerebbero il concreto significato delle regole di gruppo, ricostruendo ed esaminando i comportamenti tenuti all'interno dell'azienda, offrendo alla Corte anconetana un materiale conoscitivo nuovo, di carattere non linguistico, ma «comportamentistico» e applicativo. 3.1. Quanto alla conoscenza dello stato di dissesto di Parmalat, essa verrebbe trattata come equivalente a quella, pacifica, del dissesto del Gruppo Turismo, laddove il corposo compendio probatorio offerto sarebbe stato in grado di confutare l'accusa di contiguità di Arpe ai vertici storici del gruppo bancario.
L'insieme delle nuove prove renderebbe plausibile che Arpe non avesse conoscenza di quanto accadeva, perché ne era stato volutamente tenuto all'oscuro dai vertici del Gruppo bancario (Geronzi e Brambilla), che proprio a seguito del rifiuto opposto da Arpe al finanziamento del Gruppo Turismo, avevano deciso di trarre vantaggio dalla momentanea situazione di illiquidità di Tanzi, imponendogli uno scambio di favori: il finanziamento di Parmalat in cambio dell'acquisto della società Ciappazzi, di proprietà di Giuseppe Ciarrapico, amico storico di Geronzi.
E del resto, il danno recato al Gruppo Parmalat non sarebbe disceso dal finanziamento «ponte», ma dall'acquisto delle predette società imposto a Tanzi, vicenda dalla quale Matteo Arpe sarebbe stato assolto. Tuttavia, il Collegio anconetano avrebbe negato rilevanza al fatto che Arpe non conoscesse lo stato di dissesto di Parmalat. Detta costruzione sarebbe, però, in contrasto con i principi costituzionali e convenzionali di legalità e di ragionevolezza, nonché di personalità della responsabilità penale (artt. 3, 25 e 27 Cost., 6 e 7 CEDU), non potendo considerarsi alla stessa stregua l'imprenditore e l'imputato di concorso con il concorrente dell'imprenditore, quando il concorso sia di «secondo livello» e operi non con un imprenditore qualunque, ma con il dominus della «Galassia Parmalat», incontrato da Arpe un'unica volta. 3.2.
Quanto alla convenzione interbancaria, le nuove prove attesterebbero la piena coerenza del piano di ristrutturazione con le regole bancarie (spec. doc. NP27 allegato all'istanza), sicché non si potrebbe continuare a contestare la «fittizietà» della stessa, stante l'avvenuta effettiva erogazione del finanziamento a Parmalat, che avrebbe reso fattibile la ricapitalizzazione del «Gruppo Turismo» prevista dalla convenzione.3.3. Infine, la Corte di appello sarebbe pervenuta alla dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione senza neppure «sfiorare» le prove assunte nel giudizio di cognizione considerate alla stregua di un blocco immutabile, gravando il ricorrente di un onere probatorio che non lascerebbe alcuna chance di successo alla difesa, in violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e dell'art. 6, §3, CEDU.
Fermo restando che il nuovo compendio probatorio, valutato nella sua globalità, dimostrerebbe che quello originario non sarebbe più in grado di sostenere l'affermazione della responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la revisione può essere richiesta «se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631». Dunque, gli elementi di fatto prospettati dal richiedente devono essere «nuovi» e potenzialmente idonei a realizzare, da soli o insieme alle prove già valutate nel precedente giudizio, i risultati proscioglitivi di cui all'art. 631 cod. proc. pen.
In altri termini, sulla base di quanto prospettato nella richiesta di revisione, la Corte di appello è chiamata valutare la pertinenza, la rilevanza e l'idoneità delle «nuove prove», unitamente a quelle già acquisite nel corso del relativo giudizio di merito, a far luogo a una pronuncia di proscioglimento a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen., ribaltando il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato. Tale valutazione deve essere compiuta nell'ambito di un procedimento logico- giuridico che si articola, da un lato, in una verifica della effettiva «novità» della prova e, dall'altro, in una operazione di «falsificazione» consistente nella capacità della «prova nuova» - attraverso «indiretti processi di inferenza» volti alla comparazione, nell'ambito di una valutazione unitaria, delle nuove prove con quelle su cui si fondava la sentenza di condanna - di mettere in crisi il ragionamento probatorio compiuto dal giudice della cognizione e su cui si è formato il giudicato (così Sez.
U, n. 624 del 26/9/2001, dep. 2002, Pisano, in motivazione). E laddove gli elementi dedotti dal richiedente difettino del requisito della «novità», l'istanza di revisione non può sostanziarsi in una diversa valutazione delle prove esaminate nella sentenza ormai irrevocabile, non potendo la revisione avere ad oggetto un riesame critico del merito della vicenda oggetto del giudicato. /11 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che la Corte di appello ha compiuto correttamente il suddetto vaglio in relazione ad entrambi i nuclei giuridico-fattuali in cui si suddividono le imputazioni che concernono la posizione di Arpe. 3.1.
In particolare, quanto alla bancarotta fraudolenta distrattiva di cui ai capi B) e C) dell'originaria rubrica, la Corte di appello ha osservato che, all'epoca dei fatti, non vi era un'espressa indicazione, nella normativa di riferimento, al potere di rilasciare il parere o l'assenso in discussione, ma che, in ogni caso, nell'affrontare approfonditamente la relativa problematica, i Giudici di merito e la stessa Corte di cassazione avevano valorizzato il documento sottoscritto da Matteo Arpe in data 10 ottobre 2002, con il quale, come direttore generale di Capitalia S.p.a., egli aveva rilasciato, dopo il parere favorevole del Comitato Crediti, l'espresso «assenso» all'operazione, giustificando tecnicamente tale determinazione con il fatto che l'incremento netto dei rischi nei confronti del gruppo Parmalat fosse pari a soli 37,1 milioni di euro.
Valutazioni rispetto alle quali la Corte anconetana ha, condivisibilmente, escluso che potessero assurgere al rango di «prova nuova» meri pareri tecnici, pur rilasciati da soggetti qualificati, i quali si risolvevano in una rivalutazione postuma, meramente concettuale, di uno specifico tema di prova; pareri che, peraltro, erano stati già allegati alla precedente istanza di revisione ed erano stati già ritenuti non concludenti anche dalla Corte di cassazione con la già citata sentenza n. 6066 del 2018 di questa Sezione. Inoltre, la sentenza impugnata ha evidenziato che Capita/la era diventata operativa nel luglio 2002, sicché non poteva ritenersi plausibile, secondo una regola di comune esperienza, che su questioni come quella della competenza al rilascio dell'autorizzazione ex art. 136 T.U.B., si potesse essere creata e consolidata una prassi autonoma a distanza di soli tre mesi dall'inizio dell'attività; mentre è stato, invece, ritenuto molto più verosimile che, in assenza di chiare regole scritte, continuassero ad applicarsi le direttive e le prassi in materia della capogruppo Banca di Roma, che aveva promosso la creazione di Capitalia (come quelle contenute nella delibera del C.d.A. di Banca di Roma del 23 dicembre 1997, richiamata nella delibera del C.d.A. di Capitalia del 21 giugno 2006, approvata anche da Arpe).
A ulteriore riprova di tale assunto, la sentenza ha richiamato i due scritti, entrambi a firma di Arpe, del 16 settembre 2002 e del 20 marzo 2003, nei quali si confermava che, dopo il parere favorevole del Comitato Crediti, «si rilascia(va) l'assenso previsto dalla predetta normativa» per il perfezionamento delle relative delibere. E che Arpe fosse pienamente convinto, al pari degli altri soggetti della struttura di Capitalia ed a partire da una prassi inveterata, che l'assenso fosse di competenza del direttore generale e che lo scritto a sua firma del 10 ottobre 2002 non fosse una mera «lettera di trasmissione», è stato argomentato, in maniera del tutto logica, a partire dalla decisione di non farlo sottoscrivere dall'avv.
Giordano, che aveva presieduto il Comitato Crediti di Capitalia in quella seduta, ma di attendere il ritorno di Arpe in sede, ben quattro giorni dopo, onde dare corso a un adempimento in tesi meramente formale. Ma soprattutto, la Corte territoriale ha sottolineato che il contributo concorsuale di Arpe si era esplicato non soltanto mediante una partecipazione, diretta e formale, alle sedute in veste di presidente del Comitato Crediti di Capitalia, ma anche esprimendo la sua «approvazione», anche se non esteriorizzata in atti formali, ben prima della verbalizzazione degli esiti delle stesse, atteso il suo ruolo di regista assoluto, dal punto di vista tecnico, dell'intera operazione volta a risolvere le gravissime difficoltà finanziarie del «gruppo turistico», attraverso il «prestito ponte» di 50 milioni di euro, essendo impensabile, per quella che è la realtà operativa di un grande gruppo bancario, che il Comitato Crediti di Capita/la si fosse determinato a esprimere un parere favorevole al prestito senza avere la rassicurazione di poter contare sull'assenso dell'imputato. 3.1.1.
A fronte di tale puntuale motivazione, il ricorso lamenta, sotto un primo profilo, che la Corte di appello abbia svalutato le dichiarazioni del dott. D'Alfonso (doc. NP22 allegato alla richiesta di revisione), secondo cui, già nel 2003, si sarebbe affermata la prassi aziendale secondo cui la segreteria del Comitato Crediti procedeva a comunicare la delibera favorevole dopo la seduta per consentire alle banche controllate di procedere immediatamente all'approvazione del finanziamento, mentre la lettera del direttore generale sarebbe servita soltanto a esternare il parere favorevole della Capogruppo per la formale chiusura della pratica.
Sotto altro profilo, il ricorso evidenzia come la Corte di appello abbia travisato le dichiarazioni della dott.ssa Filippi (doc. NP25 allegato alla richiesta di revisione). E, ancora, si censura come generica l'affermazione della Corte anconetana secondo cui Arpe, al di là dell'assenso ex art. 136 T.U.B. per la concessione del finanziamento, abbia posto in essere una serie di comportamenti, precedenti e successivi all'assenso, che, anche se non esteriorizzati in atti formali, avrebbero condotto al risultato distrattivo. Infine, la difesa censura la svalutazione di quanto emergente dalla relazione finale degli ispettori di Banca d'Italia (doc.
NP27 allegato alla richiesta di revisione) e dalle dichiarazioni dei rappresentanti delle principali sigle sindacali dell'epoca (doc. NP35 allegato alla richiesta di revisione), attestanti il ruolo di elemento di «discontinuità» e di «rottura» riconosciuto ad Arpe nell'espletamento del peculiare compito di risanamento del vecchio gruppo bancario affidatogli dal contratto di ingaggio. 3.1.2. Tuttavia, quanto alle dichiarazioni di Roberto D'Alfonso, va osservato che le stesse sono state oggetto di motivata, avendo la Corte territoriale spiegato puntualmente come esse non potessero ritenersi significative dal momento che J,‘" egli era entrato in Capita/la solo successivamente ai fatti contestati; e in quanto esse erano in contrasto con tutte le emergenze, anche documentali, raccolte e non essendo, comunque, sostenute da alcun riscontro documentale che risalisse all'epoca dei fatti.
Quest'ultimo assunto è stato censurato dalla difesa di Arpe in maniera soltanto generica, attraverso un vago riferimento ai documenti allegati al ricorso, i quali, in tesi, dimostrerebbero il contrario di quanto assunto dalla Corte di appello, senza che, però, sia stata esplicitata la natura di tali documenti e la loro valenza probatoria, sì da non consentire di esplicare in senso favorevole al richiedente il necessario processo di falsificazione del ragionamento probatorio svolto dalle sentenze di condanna, il quale non è stato in alcun modo scalfito.
Assolutamente non decisive, sul punto, si palesano le argomentazioni del ricorso secondo cui il mutamento di governance del luglio 2002 avrebbe rappresentato l'unica «rivoluzione epocale» che aveva interessato, in quegli anni, il Gruppo bancario, a partire dal quale avrebbe dovuto avere origine la nuova prassi aziendale, trattandosi di argomentazione puramente confutativa rispetto a quella articolata dalla Corte di appello, e con la quale l'impugnazione si è limitata a negare, sul presupposto di una maggiore persuasività della tesi opposta, la ragionevole ricostruzione compiuta in sede di merito.
Del pari, l'osservazione difensiva relativa alla presunta illogicità dell'affermazione secondo cui il Comitato Crediti, presieduto dal direttore generale, sarebbe stato chiamato a esprimere un parere non vincolante per quest'ultimo, il quale ben avrebbe potuto farne a meno facendo parte dell'organo consultivo, ha trovato adeguata replica nel passaggio motivazionale con cui la Corte territoriale ha ritenuto che l'assenso fosse stato reso separatamente da Arpe (venendo retrodatato al 10 ottobre 2002) proprio in quanto egli non aveva preso parte alla riunione del Comitato Crediti in pari data e non aveva, quindi, potuto esprimere il suo assenso in tale contesto, diversamente dai casi in cui partecipava alle seduta dell'organo collegiale.
Quanto, poi, alle dichiarazioni della dott.ssa Filippi, va osservato che le stesse sono state ritenute dalla Corte territoriale come non risolutive, da esse emergendo che costei, nel frangente dell'entrata in vigore della legge sulla Tutela del risparmio, aveva segnalato l'impossibilità, per il suo ufficio, di rinvenire una delibera sui poteri di assenso ex art. 136 T.U.B.; ciò che l'aveva indotta ad affidarsi alle indicazioni fornite, al riguardo, dall'avv. Cannizzaro. Secondo la Corte di appello, infatti, proprio da tali dichiarazioni si poteva trarre conferma del fatto che non vi era, ancora nel 2006, una chiara regolamentazione scritta o una prassi sicura in materia, tanto che l'avv.
Cannizzaro aveva inserito, senza alcuna obiezione da parte dello stesso Arpe, la «nota informativa» che faceva riferimento alla perdurante vigenza della delibera adottata nel 1997 dal Consiglio di A 5 J-/x Amministrazione di Banca di Roma. E su tale premessa, si è tratta la logica conclusione che, all'epoca dei fatti, vi fosse la convinzione, condivisa dai vertici di Capita/la e dallo stesso Arpe, il quale aveva firmato il documento recante il suo personale «assenso», che la pratica di finanziamento in questione dovesse essere autorizzata dal direttore generale di Capita/la.
Un complesso di argomentazioni, quello testé sintetizzato, rispetto al quale il ricorso si limita a una generica censura di travisamento delle dichiarazioni della Filippi, senza che, però, venga in alcun modo spiegato in cosa esso possa consistere. Ne consegue, pertanto, la manifesta infondatezza delle doglianze articolate con il primo motivo. 3.2. Quanto ai reati di cui ai capi A2) e A4), con la nuova richiesta di revisione è stata prodotta la relazione della Consob in data 23 ottobre 2003 sulla situazione del gruppo Parmalat nonché ulteriore documentazione diretta a confutare la tesi, accolta nelle sentenze di condanna, secondo cui Arpe era a conoscenza delle condizioni finanziarie del gruppo Parmalat e si era legittimamente impegnato, con le banche creditrici dello stesso gruppo bancario, nel tentativo di una ristrutturazione dei rapporti con il «sottogruppo turismo» mediante la ricordata convenzione interbancaria.
Anche in questo caso, la Corte territoriale ha condivisibilmente ritenuto che la richiesta fosse inammissibile in quanto le «nuove prove» dedotte nel ricorso non avevano introdotto nuovi fatti in grado di sovvertire la ricostruzione probatoria compiuta nei processi di merito, ma soltanto dei dati di contorno funzionali alla riproposizione delle tesi difensive già avanzate nel corso di questi ultimi e ivi disattese con ampie argomentazioni. Secondo la sentenza impugnata, infatti, con la nuova istanza di revisione sono state riproposte le medesime questioni già dedotte con la prima, essendo i documenti allegati al ricorso già prodotti a corredo della prima istanza di revisione e le dichiarazioni indicate come «prove nuove» riferibili unicamente all'opera svolta da Arpe nell'elaborazione e attuazione del piano industriale relativo al risanamento del gruppo bancario di cui era dirigente, senza fornire alcun diretto apporto conoscitivo sui fatti specifici dell'imputazione.
E quanto alla consapevolezza dello stato di dissesto di Parmalat, si è ribadito come essa fosse già stata ritenuta inconferente a fini della condanna, essendo sufficiente, per l'integrazione della condotta distrattiva, che l'agente sia consapevole di contribuire a dare ai beni della società fallita una destinazione diversa da quella dovuta, privandola di risorse e di garanzie per i creditori. Ciò che doveva ritenersi riscontrato nella vicenda in esame, considerato che l'erogazione del finanziamento di 50 milioni a Parmalat era avvenuta in difetto di una formale richiesta dell'apparente beneficiario e mediante l'individuazione di una causale pretestuosa e palesemente non veritiera. 3.2.1.
A fronte di tale puntuale e condivisibile lettura delle deduzioni contenute nella nuova richiesta di revisione, la difesa di Arpe ha lamentato, per un verso, la mancata valutazione di una serie di documenti (relazione Consob nonché relazione della Banca d'Italia contenente «Accertamenti ispettivi di vigilanza, da riferimenti al Gruppo Parmalat») che smentirebbero la «fittizietà» della convenzione interbancaria; e, dall'altro lato, che da un messaggio di posta elettronica del gennaio 2003, risalente alla fase di negoziazione della convenzione interbancaria, emergerebbe che Arpe sarebbe stato erroneamente assimilato ai «vertici storici» del Gruppo, mentre egli, in occasione della convenzione interbancaria, si sarebbe preoccupato soltanto «di fare il suo mestiere di banchiere», di tal che potendo la sua posizione essere vista sotto una nuova luce, ciò consentirebbe di «illuminare» diversamente il significato della stipula della convenzione interbancaria.
Tanto più che il «finanziamento ponte» fu effettivamente erogato a Parmalat e, dunque, - una volta destinato al «gruppo turismo» - ben poteva essere utilizzato da quest'ultimo per capitalizzare la società, secondo il piano di ristrutturazione. 3.2.2. Osserva, nondimeno, il Collegio che le censure difensive sono in parte generiche e, in altra parte, manifestamente infondate. Sotto un primo profilo, va osservato che le relazioni citate erano state allegate anche alla prima istanza di revisione e che la relativa ordinanza di inammissibilità aveva ritenuto «astrattamente inidonea alla rivisitazione del giudicato» la documentazione proveniente da un organo terzo, quale la Consob, del tutto estraneo al rapporto fiduciario tra il Gruppo Capita/la e il Gruppo Parmalat, nel cui ambito la struttura del primo, di cui Arpe faceva parte, era maturata la piena consapevolezza dello stato di precarietà finanziaria della «Galassia Parmalat»; mentre la relazione ispettiva svolta da Banca d'Italia nei confronti di Capitalia- Banca di Roma negli anni 2002-2003 era stata ritenuta non rilevante già in sede di merito, essendo stata espressa, in quel frangente, «una valutazione di non manifesta irragionevolezza del piano di ristrutturazione industriale e finanziaria di Hit sul presupposto dell'apporto di finanza fresca da parte dell'azionista di riferimento e non sul presupposto, reale ma sconosciuto, della conversione in capitale sociale dei 46 milioni del bridge concesso a Hit con l'interposizione fittizia di Parmalat» (pag. 8, sentenza n. 6066 del 24/3/2017, dep. 2018, di questa stessa Sezione della Corte di cassazione).
E che gli ispettori della Banca d'Italia non si fossero resi conto dell'effettiva natura dell'operazione relativa alla concessione del prestito bridge e dei suoi successivi sviluppi era stato ritenuto non significativo già in sede di merito in considerazione della natura e del limitato spettro degli accertamenti di loro competenza e dal tipo di informazioni cui avevano conseguentemente accesso (v. pag. 167 della sentenza n. 15613 del 5/12/2014, dep. 2015, Geronzi, pronunciata dalla Quinta sezione di questa Corte). Ne consegue che, come osservato dalla Corte di appello di Ancona, si è effettivamente in presenza di una riproposizione di materiale istruttorio già vagliato in occasione dei precedenti procedimenti, di merito e di revisione, di tal che la relativa prospettazione si configura come manifestamente infondata nella parte in cui afferma che tali documenti non sarebbero stati esaminati, e generica nella parte in cui essa non spiega per quale motivo il giudizio di irrilevanza già espresso non potrebbe essere condiviso.
Del tutto impalpabile, infine, è il riferimento alle comunicazioni via mali di Isidoro Lucciola, collaboratore di Tanzi, in relazione alla presenza di differenti sensibilità «sul merito di credito del Gruppo allargato» (pag. 15 del ricorso), da cui vorrebbe trarsi la compiuta dimostrazione della sostanziale buona fede di Arpe, che avrebbe agito facendo «il suo mestiere di banchiere applicando le regole del merito creditizio». Affermazione apodittica che oblitera, all'evidenza, le puntuali considerazioni svolte in sede di merito per dimostrare la fittizietà dei presupposti su cui si fondava la convenzione interbancaria e la non discutibile conoscenza di essa in capo ad Arpe e ai suoi più stretti collaboratori.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono ele