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Sentenza — n. 32680/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32680/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32680/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 9 aprile 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, in parziale accoglimento della richiesta del locale Procuratore della Repubblica, ha applicato misure cautelar' coercitive nei confronti di Roberto Marino, Luca Marino, Cesare Di Cesare, Antonio Massimo, Alfredo Massimo e Mykhaylo Duman, a vario titolo raggiunti, tra l'altro, da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti sanzionati dagli artt. 452 -quaterdecies e 648 cod. pen.. Con il medesimo provvedimento — emesso, ai sensi dell'art. 291, comma 2, cod. proc. pen., in presenza di ragioni di urgenza connesse al pericolo di reiterazione della condotta criminosa — il Giudice per le indagini preliminari barese ha dichiarato la propria incompetenza con riferimento a tutti gli indagati ed a tutte le imputazioni e disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, indicazione, quest'ultima, rettificata, già il 10 aprile 2021, con individuazione nel Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila dell'autorità giudiziaria competente.

Regesto Legislator

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art. 27 cod. proc. pen, art. 648 cod. pen; Sentenza — n. 32680/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La giurisprudenza di legittimità, occupandosi del tema della determinazione della competenza territoriale, ha costantemente ritenuto che «Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art. 260, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si consuma nel luogo in cui avviene la reiterazione delle condotte illecite» (Sez. 3, n. 48350 del 29/09/2017, Perego, Rv. 271798) quale elemento costitutivo del reato (Sez. 3, n. 29619 del 08/07/2010, Leorati, Rv. 248145) avente, come già precisato, natura abituale: ne discende che la competenza deve essere individuata nel luogo in cui le varie frazioni della condotta, per la loro reiterazione, hanno determinato il comportamento punibile (Sez. 3, n. 46705 del 03/11/2009, Caserta, Rv. 245605).

Parole chiave

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vigilanza dell'autorità competente indagine per riciclaggio di denaro competenza territoriale alternativa traffico qualificato di stupefacenti trasmissione per incompetenza reati di corruzione

Disposizioni normative citate

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art. 27 cod. proc. pen
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila, investito della richiesta di applicazione di misure cautelari presentata, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., dal Procuratore della Repubblica presso quell'ufficio, ha sollevato conflitto negativo di competenza.
art. 648 cod. pen
Ciò posto — ed avuto riguardo alla circostanza che, nel medesimo capo di imputazione, vengono contestate tanto la ricettazione quanto la sostituzione di persona — non può concordarsi con il Giudice per le indagini preliminari barese nel ritenere che il delitto sanzionato dall'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE L'AQUILA nei confronti di: GIP TRIBUNALE BARIcon l'ordinanza del 27/04/2021 del GIP TRIBUNALE di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO, che, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, ha chiesto, con requisitoria del 21 giugno 2021, dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9 aprile 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, in parziale accoglimento della richiesta del locale Procuratore della Repubblica, ha applicato misure cautelar' coercitive nei confronti di Roberto Marino, Luca Marino, Cesare Di Cesare, Antonio Massimo, Alfredo Massimo e Mykhaylo Duman, a vario titolo raggiunti, tra l'altro, da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti sanzionati dagli artt. 452 -quaterdecies e 648 cod. pen.. Con il medesimo provvedimento — emesso, ai sensi dell'art. 291, comma 2, cod. proc. pen., in presenza di ragioni di urgenza connesse al pericolo di reiterazione della condotta criminosa — il Giudice per le indagini preliminari barese ha dichiarato la propria incompetenza con riferimento a tutti gli indagati ed a tutte le imputazioni e disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, indicazione, quest'ultima, rettificata, già il 10 aprile 2021, con individuazione nel Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila dell'autorità giudiziaria competente.

Ha giustificato tale decisione con il rilievo che alcune delle condotte qualificate, al capo 1), ex art. 452 -quaterdecies cod. pen., sono state realizzate in territorio abruzzese, così come la ricettazione contestata al solo Cesare Di Cesare al capo 6), ed aggiunto che la maggiore gravità del delitto punito dall'art.648 cod. pen. e la sussistenza della connessione teleologica tra lo stesso ed il reato di cui al capo 1) determinano, in forza del disposto dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., la concentrazione della competenza in ordine a tutti i reati, ivi compresi quelli per cui non è stata richiesta o disposta l'applicazione di misure cautelari, in capo all'autorità giudiziaria competente per territorio, avente sede nel capoluogo del distretto, stante il disposto dell'art. 51, comma 3 -bis, cod. proc. pen..

2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila, investito della richiesta di applicazione di misure cautelari presentata, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., dal Procuratore della Repubblica presso quell'ufficio, ha sollevato conflitto negativo di competenza. Ha richiamato, al riguardo, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di competenza per territorio determinata da connessione, l'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri di determinazione della competenza sicché, ove si proceda per uno qualsiasi di essi e per reati connessi, anche più gravi, la competenza territoriale del primo esercita una "vis attractiva" anche sugli altri» (così, tra le altre, Sez. 1, n. 16123 del 12/11/2018, dep. 2019, Maxcoma Petroli S.p.a., Rv. 276391).

Ha, ulteriormente, notato che le investigazioni hanno portato alla luce l'attività di un'organizzazione criminale operante nella provincia di Foggia, ed in particolare nella città di San Severo, in cui operano i fratelli Marino — i quali la hanno ideata e, unitamente al camionista Cesare Di Cesare, gestita — mentre nel territorio di competenza dell'autorità giudiziaria aquilana si è verificato un unico, isolato conferimento di rifiuti, in quanto tale non idoneo a giustificare lo spostamento della competenza distrettuale da Bari a L'Aquila.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 21 giugno 2021, dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del proposto conflitto di competenza, in quanto l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, non appare risolvibile senza l'intervento di questa Corte.

2. Ritiene il Collegio che il conflitto debba essere risolto affermando la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari.

3. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha, invero, ricusato la propria competenza muovendo da un postulato — la commissione in territorio abruzzese del reato di maggiore gravità tra quelli contestati agli indagati — che, a ben vedere, si rivela fallace. Cesare Di Cesare risponde, al capo 6), della ricettazione di una carta di identità, rubata in bianco il 27 settembre 2010 dal comune di Vasto (Ch) ed utilizzata, con le generalità di Andrea Silvestri, socio accomandatario della «Silvestri Pallets s.a.s.», avente sede in Trento, per consentire a Di Cesare, presentatosi sotto falso nome e quale collaboratore di Silvestri, di stipulare con Gennaro Lombardi il contratto di locazione di un capannone, sito in San Salvo (Ch).

La contestata ricettazione è legata da rapporto di connessione con il delitto ex art. 452 -quaterdecies cod. pen. perché, stando all'impostazione accusatoria, la disponibilità dell'immobile era funzionale al conseguimento del profitto della gestione illecita dei rifiuti. Ciò posto — ed avuto riguardo alla circostanza che, nel medesimo capo di imputazione, vengono contestate tanto la ricettazione quanto la sostituzione di persona — non può concordarsi con il Giudice per le indagini preliminari barese nel ritenere che il delitto sanzionato dall'art. 648 cod. pen. sia stato commesso in territorio abruzzese.

Dalle informazioni disponibili risulta, infatti, che in quella regione avvennero tanto il furto della carta di identità in bianco, reato presupposto della ricettazione, quanto la sostituzione di persona, agevolata dalla disponibilità, in capo a Di Cesare, del documento contraffatto, nulla, al contrario, conoscendosi in ordine al luogo, oltre che al tempo, in cui l'indagato, peraltro nato e residente in Puglia, ne è venuto in possesso.

4. Non potendosi, dunque, determinare la competenza territoriale ai sensi degli artt. 8 e 9, comma 1, cod. proc. pen., la competenza per territorio spetta, per univoco indirizzo ermeneutico, al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati (Sez. U, n. 40537 del 16/07/2009, Orlandelli, Rv. 244330; Sez. 1, n. 35861 del 19/06/2019, Tribunale di Palermo, Rv. 276812; Sez. 2, n. 3850 del 21/10/2016, dep. 2017, Cassola, Rv. 269246). Occorre, pertanto, porre attenzione al delitto punito dall'art. 452- quaterdecies cod. pen., da considerarsi più grave, per i limiti edittali, rispetto a quello di sostituzione di persona ed alle contravvenzioni contestate ai capi 2), 3), 4) e 5 ).

Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti — già previsto dall'art. 260, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed oggi disciplinato, ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, dall'art. 452 -quaterdecies cod. pen. — ha natura di reato abituale proprio, in quanto necessariamente caratterizzato da una pluralità di condotte, alcune delle quali, singolarmente considerate, potrebbero non costituire reato, ed è configurabile nella condotta di chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, allestisce una organizzazione di traffico di rifiuti, volta a gestire continuativamente, in modo illegale, ingenti quantitativi di rifiuti.

Tale gestione deve concretizzarsi in una pluralità di operazioni con allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ovvero attività di intermediazione e commercio (cfr. Sez. 3, n. 28685 del 04/05/2006, Buttone, Rv. 234931; Sez. 3, n. 40827 del 6/10/2005, Carretta, Rv. 232348), che si connotino perché «abusive», ossia effettuate senza le autorizzazioni necessarie, ovvero con autorizzazioni illegittime o scadute, oppure ancora violando le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazione stesse (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 28158 del 02/07/2007, Costa, Rv. 236906;

Sez. 3, n. 40828 del 6/10/2005, Fradella, Rv. 232350). Sono, dunque, sanzionati comportamenti non occasionali di soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fanno della illecita gestione dei rifiuti la loro redditizia, anche se non esclusiva attività, per cui per perfezionare il reato è necessaria una, seppure rudimentale, organizzazione professionale (mezzi e capitali) che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo, ossia con pluralità di operazioni condotte in continuità temporale. Tali operazioni vanno valutate in modo globale: alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde, infatti, una unica violazione di legge, e perciò il reato è abituale dal momento che per il suo perfezionamento è necessaria la realizzazione di più comportamenti della stessa specie (cfr.

Sez. 3, n. 16036 del 28/02/2019, Zoccoli, Rv. 275395; Sez. 3, n. 52838 del 14/07/2016, Serrao, Rv. 268920; Sez. 3, n. 44629 del 22/10/2015, Bettelli, Rv. 265573).

5. La giurisprudenza di legittimità, occupandosi del tema della determinazione della competenza territoriale, ha costantemente ritenuto che «Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art. 260, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si consuma nel luogo in cui avviene la reiterazione delle condotte illecite» (Sez. 3, n. 48350 del 29/09/2017, Perego, Rv. 271798) quale elemento costitutivo del reato (Sez. 3, n. 29619 del 08/07/2010, Leorati, Rv. 248145) avente, come già precisato, natura abituale: ne discende che la competenza deve essere individuata nel luogo in cui le varie frazioni della condotta, per la loro reiterazione, hanno determinato il comportamento punibile (Sez. 3, n. 46705 del 03/11/2009, Caserta, Rv. 245605).

Nelle ipotesi, quale quella in esame, in cui le condotte in contestazione risultano commesse in luoghi diversi, rientranti nella competenza territoriale di differenti autorità giudiziarie, occorre, allora, accertare, in fatto, dove si è manifestata la reiterazione dei comportamenti che consente di ritenere integrato il delitto. Nel caso di specie, l'indagine ha disvelato l'attività di un gruppo organizzato facente capo ai fratelli Marino, titolari di un'impresa gestita in forma societaria ed avente sede in San Severo (Fg) — dove tutti e tre, peraltro, risiedono — la cui organizzazione è stata utilizzata per il traffico illecito di rifiuti, onde è congruo ritenere, sulla base delle evidenze disponibili, che nella cittadina pugliese si sia radicato il cuore operativo del fenomeno criminale oggetto di investigazione.Ulteriormente, va notato come gli illeciti smaltimenti di rifiuti, tradottisi, in sostanza, nella realizzazione di vere e proprie discariche abusive, hanno avuto luogo, per quanto emerge dai capi 2), 3), 4) e 5) della rubrica, dapprima, cioè tra agosto 2017 e maggio 2018, presso il piazzale ed i capannoni siti in San Severo e Chieuti, località entrambe ricadenti in provincia di Foggia, mentre l'utilizzo del capannone di San Salvo, località abruzzese, risale ad epoca posteriore, la fine dell'estate del 2018, momento in cui il reato, stando all'impostazione accusatoria, si era senz'altro perfezionato in tutti i suoi elementi costitutivi in ragione della reiterazione dei comportamenti abusivi.

A prescindere da criteri di ordine formale, il concreto atteggiarsi dell'addebito, per come in questa fase apprezzabile, consente, pertanto, di individuare nell'area foggiana il luogo di consumazione del reato sanzionato dall'art. 452-quaterdecies cod. pen. e nel Tribunale di Bari, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, l'autorità competente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 51, comma 3-bis, e 291 cod. proc. pen., a provvedere sulla richiesta di applicazione di misura cautelare.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Bari, al cui ufficio G.I.P. dispone trasmettersi