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Sentenza — n. 32679/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32679/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32679/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 27 gennaio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta ha rigettato l'appello proposto da Paolo Paone avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza della stessa città del 24 settembre 2020, con il quale gli è stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni. Il Tribunale di sorveglianza ha, in specie, desunto la pericolosità sociale di Paone — il quale ha espiato un periodo di detenzione perché condannato per i delitti di associazione mafiosa ed estorsione aggravata ex art. 416-bis.1. cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 203 cod. pen, art. 679 cod. proc. pen, art. 680 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 32679/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente, con memoria del 26 giugno 2021, ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale riproponendo e sviluppando gli argomenti introdotti con il libello introduttivo del presente giudizio.

Parole chiave

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assistenza riabilitativa attitudine all'integrazione esenzione dalla pena liberazione condizionale riabilitazione ripristino dello statuto di rifugiato

Disposizioni normative citate

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art. 203 cod. pen
L'applicazione, a pena espiata, della libertà vigilata, così come di ogni altra misura di sicurezza personale, postula, ai sensi dell'art. 203 cod.
art. 679 cod. proc. pen
— nonché dell'art. 679 cod.
art. 680 cod. proc. pen
La discrezionalità spettante, in proposito, al Magistrato di sorveglianza — ed al Tribunale di sorveglianza investito dell'appello previsto dall'art. 680 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
Dopo avere espressamente richiamato la necessità di tener conto, ai fini del prescritto vaglio della pericolosità sociale, di tutti i parametri previsti dall'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAONE PAOLO nato a SOVERIA MANNELLI il 05/12/1987 avverso l'ordinanza del 22/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAi9/ udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27 gennaio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta ha rigettato l'appello proposto da Paolo Paone avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza della stessa città del 24 settembre 2020, con il quale gli è stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni. Il Tribunale di sorveglianza ha, in specie, desunto la pericolosità sociale di Paone — il quale ha espiato un periodo di detenzione perché condannato per i delitti di associazione mafiosa ed estorsione aggravata ex art. 416-bis.1. cod. pen.

— dalla gravità delle condotte criminose delle quali egli è stato autore, dalla negativa biografia giudiziaria e dalle acquisite informazioni di polizia, che attestano che egli, già inserito nel gruppo di 'ndrangheta denominato «Cerra- Torcasio-Gualtieri» ed attivo in Lamezia Terme, con il ruolo di autista di Umberto Egidio Muraca, insieme al quale ha commesso il reato di estorsione ai danni di commercianti di quella zona, è successivamente transitato, dopo l'omicidio di Francesco Torcasio «Carrà», avvenuto il 7 luglio 2011, in altra compagine malavitosa, e danno conto di numerosi, ulteriori pregiudizi di polizia relativi anche a reati di notevole offensività.

2. Paolo Paone propone, con l'assistenza dell'avv. Antonio Larussa, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione. Lamenta, al riguardo, che il Tribunale di sorveglianza ha indebitamente sopravvalutato, nella formulazione del giudizio prognostico in ordine al suo futuro comportamento, i trascorsi criminali, peraltro lontani nel tempo, senza riservare adeguata considerazione al percorso carcerario ed alla condotta serbata in costanza di espiazione della pena, che gli è valsa l'ammissione alla liberazione anticipata, nonché all'indomani della scarcerazione, momento a partire dal quale egli si è dedicato ad onesta attività lavorativa. Censura, ulteriormente, l'ordinanza impugnata per avere tratto spunto da informative di polizia che non risultano ritualmente versate in atti.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorrente, con memoria del 26 giugno 2021, ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale riproponendo e sviluppando gli argomenti introdotti con il libello introduttivo del presente giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. L'applicazione, a pena espiata, della libertà vigilata, così come di ogni altra misura di sicurezza personale, postula, ai sensi dell'art. 203 cod. pen., l'accertamento della pericolosità sociale del condannato, ovvero la formulazione di un giudizio prognostico in ordine al futuro contegno del soggetto, con specifico riferimento alla commissione di reati. Detta verifica deve essere effettuata, secondo la previsione degli artt. 207 e 208 cod. pen. — nonché dell'art. 679 cod. proc. pen., che attribuisce la competenza al Magistrato di sorveglianza — anche nelle ipotesi in cui, disposta, con la sentenza di condanna, l'applicazione della misura di sicurezza, il decorso di un determinato torno di tempo tra la pronunzia e l'esecuzione della misura Impone di attualizzare il giudizio di pericolosità sociale.

La discrezionalità spettante, in proposito, al Magistrato di sorveglianza — ed al Tribunale di sorveglianza investito dell'appello previsto dall'art. 680 cod. proc. pen. — trova il consueto limite nella coerenza con i dati istruttori e nell'assenza di sintomi di grave deficit razionale e deve essere esercitata, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in considerazione non solo della gravità del fatto-reato ma anche di fatti successivi, come il comportamento tenuto durante l'espiazione della pena (quale risultante ad esempio dalle relazioni comportamentali e dall'eventuale concessione di benefici penitenziari o processuali), o come il comportamento tenuto successivamente alla riacquistata libertà (Sez. 1, n. 8242 del 27/11/2018, dep. 2019, Morreale, Rv. 274918;

Sez. 1, n. 1027 del 31/10/2018, dep. 2019, Argento, Rv. 274790; Sez. 1, n. 24179 del 19/05/2010, Coniglione, Rv. 247986).

3. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha fondato il rigetto dell'impugnazione proposta da Paone sull'apprezzamento, in primo luogo, del suo curriculum criminale, sintomatico di una proclività al crimine confermata dalle informazioni trasmesse dagli organi di polizia. Dopo avere espressamente richiamato la necessità di tener conto, ai fini del prescritto vaglio della pericolosità sociale, di tutti i parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. e, quindi, anche della condotta susseguente al reato e delle condizioni di vita familiare e sociale del soggetto, ha tuttavia omesso, sul punto, ogni considerazione, tralasciando di verificare, in particolare, se il comportamento tenuto in costanza di detenzione e lo svolgimento, documentato e debitamente autorizzato, di occupazione lavorativa in epoca successiva all'espiazione della pena costituiscano spia di effettivo successo del percorso rieducativo e positiva evoluzione della personalità, tale da incidere in modo significativo sulla pregressa propensione criminale.

Il Tribunale di sorveglianza — tenuto vieppiù conto del decorso di un apprezzabile lasso temporale tra la consumazione dei reati che sono valsi a Paone la condanna ed il momento di esecuzione della misura di sicurezza applicatagli nel processo penale — avrebbe dovuto, piuttosto, attualizzare il giudizio in ragione delle dedotte e più recenti sopravvenienze, soppesandone, in ragione dell'impegno profuso e dei risultati conseguiti, la reale consistenza e l'attitudine dimostrativa anche, se del caso, al fine di accertare la persistente congruità della durata della libertà vigilata, stabilita in sede di cognizione in misura largamente superiore al minimo di legge.

Il provvedimento impugnato si rivela, dunque, gravemente carente perché incentrato, pur al cospetto di specifiche deduzioni, sui soli trascorsi criminali del condannato, espressivi di una consuetudine con il crimine che egli sostiene essere stata quantomeno scalfita dagli operati interventi rieducativi e dalla adesione a più adeguati modelli comportamentali, assunto con il quale il Tribunale di sorveglianza avrebbe senz'altro dovuto confrontarsi.

4. Gli elementi testé delineati valgono a riscontrare la censura del ricorrente, perché mettono in luce aspetti di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione che impongono, in definitiva, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dal vizio riscontrato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta. Così deciso il 13/07/2021. Il Consigliere estensore Il Pr