Sentenza — n. 32678/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Potenza in composizione monocratica, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di Nicola SELLITRI, condannato per tentato furto dal suddetto Tribunale con sentenza del 30 settembre 2015 (irrevocabile dal 6 ottobre 2016), al fine di poter beneficiare dell'effetto estensivo di cui all'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., derivante dalla sentenza di assoluzione dal medesimo reato dei coimputati Antonio VANNULLI e Mauro RENNA pronunciata, in riforma della decisione di primo grado, impugnata solo dai due menzionati imputati, dalla Corte di appello di Potenza in data 9 febbraio 2018.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 587 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32678/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Giova premettere che la norma di cui all'art. 587 cod. proc. pen. (che trova il suo antecedente storico nelle previsioni di cui agli artt. 203 e 544, co. 4, del codice del '30) costituisce, da sempre, espressione del più generale principio di unità e logicità della giurisdizione, in forza del quale non risulta ammissibile una disparità di trattamento oggettivo (non dipendente da cause personali) di condizioni di fatto e di diritto analoghe, dipendente dal diverso comportamento processuale tenuto in sede di impugnazione da soggetti raggiunti da accuse comuni.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SELLITRI NICOLA nato a CERIGNOLA il 12/05/1975 avverso l'ordinanza del 23/12/2020 del TRIBUNALE di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; lette/~e le conclusioni del PG ?>L4.-1._l_c ,t„ ; ,eQ
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Potenza in composizione monocratica, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di Nicola SELLITRI, condannato per tentato furto dal suddetto Tribunale con sentenza del 30 settembre 2015 (irrevocabile dal 6 ottobre 2016), al fine di poter beneficiare dell'effetto estensivo di cui all'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., derivante dalla sentenza di assoluzione dal medesimo reato dei coimputati Antonio VANNULLI e Mauro RENNA pronunciata, in riforma della decisione di primo grado, impugnata solo dai due menzionati imputati, dalla Corte di appello di Potenza in data 9 febbraio 2018.
A ragione della decisione, osservava che l'assoluzione di questi ultimi doveva considerarsi perfettamente compatibile con la responsabilità del SELLITRI. La Corte di appello, infatti, non aveva escluso l'effettiva valenza indiziaria del compendio vagliato dal primo Giudice, ma aveva ritenuto che, sulla base degli elementi acquisiti, non fosse stata raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della partecipazione al fatto di reato (anche) degli imputati appellanti. Precisava il Giudice a quo, a dimostrazione della non sovrapponibilità della posizione di questi ultimi a quella del SELLITRI, che costui venne fermato dai Carabinieri nella notte del 10 aprile 2010 dopo aver accompagnato sul luogo del tentato furto i coimputati VANNULLI, DAZZEO e RENNA.
Il SELLITRI, al momento del controllo e della sua identificazione, in esito a perquisizione veicolare fu trovato in possesso di un coltello. Gli altri tre imputati vennero fermati e identificati da altra pattuglia. Ad avviso del giudice dell'esecuzione, la circostanza della identificazione degli imputati avvenuta in momenti diversi e da diversi operanti di polizia giudiziaria non consentiva di ritenere estensibili al SELLITRI le ragioni poste a base della sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di appello nei confronti dei VANNULLI e del RENNA.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cessazione l'interessato, per il tramite del difensore, sviluppando i seguenti motivi. 2.1. Violazione dell'art. 606, lett. c), cod._proc. pen. per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto muovere valutazioni di merito in ordine alla responsabilità del SELLITRI, né avrebbe potuto paragonare la "posizione processuale" del predetto con quella dei coimputati, spettando tali compiti, semmai, al giudice naturale da individuarsi nella Corte di appello di Potenza.
Il giudice adìto, viceversa, si sarebbe dovuto limitare a valutare i profili di ammissibilità e legittimità dell'incidente di esecuzione proposto. 2.2. Violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La difesa del ricorrente si duole della "personale" interpretazione dei fatti di causa operata dal giudice dell'esecuzione, anzitutto, con riferimento alla diversità degli operanti che fermarono, in un primo tempo, il SELLITRI da solo, e, in un secondo tempo, i tre correi.6-t Infatti, sia nella prima che nella seconda occasione furono presenti gli App.
Mauro CARMELO e Walter MENDUTO, anche se nella seconda identificazione vennero coadiuvati dal Ten. Michelangelo STEFANO e Francesco D'AMORA. Il provvedimento censurato si palesava, poi, illogico nel confrontare la posizione processuale del SELLITRI con quella dei coimputati assolti. Tenuto conto che, secondo la ricostruzione dei fatti effettuata in cognizione, mentre i coimputati tentavano di impossessarsi dell'autovettura Volkswagen Touran targata DB 436 YB, il SELLITRI rimase appostato, in attesa, a bordo della propria auto, non si comprendeva perché i presunti autori materiali del reato fossero stati mandati assolti, mentre il SELLITRI, che si era limitato a dare un passaggio agli altri tre e non era mai sceso dal proprio veicolo, fosse stato condannato.
La sentenza di condanna nei confronti del ricorrente si mostrava, in definitiva, in contrasto con la pronuncia assolutoria emessa a beneficio dei correi.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso, in adesione alle ragioni svolte nel provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Giova premettere che la norma di cui all'art. 587 cod. proc. pen. (che trova il suo antecedente storico nelle previsioni di cui agli artt. 203 e 544, co. 4, del codice del '30) costituisce, da sempre, espressione del più generale principio di unità e logicità della giurisdizione, in forza del quale non risulta ammissibile una disparità di trattamento oggettivo (non dipendente da cause personali) di condizioni di fatto e di diritto analoghe, dipendente dal diverso comportamento processuale tenuto in sede di impugnazione da soggetti raggiunti da accuse comuni.
Il rimedio può essere considerato - lì dove si tratti di effetto favorevole della sentenza - di natura straordinaria, con la conseguenza di imporre, nei limiti della comunicabilità dell'effetto stesso, la rivedibilità del giudicato nel frattempo prodottosi (Sez. U., n. 9 del 24/3/1995, Cacciapuoti, Rv. 201304; Sez. U, n. 30347 del 12/7/2007, Aguneche ed altri, Rv. 236756). 2.1. Va, anche, ricordato che in sede applicativa si è ritenuto che il presupposto del «concorso di persone nel medesimo reato» va inteso in senso ampio, potendovi rientrare qualsiasi tipo di concorso, sia esso necessario, eventuale o improprio, dovendosi in sostanza assicurare l'estensione dell'effetto favorevole ai coindagati titolari della medesima posizione processuale (Sez. 1, n. 1454 del 14/10/2013, dep. 2014, Lipari, Rv. 258390;
Sez. 5, n. 30428 del 30/6/2011, Rv. 250809).
3. Il Tribunale di Potenza ha fatto corretta applicazione del rimedio disegnato dall'art. 587 cod. proc. pen., rispettandone l'essenza. Lungi dal procedere a indebite valtitazinni di merito in ordine alla responsabilità del SELLITRI, come dedotto dalla difesa, il giudice dell'esecuzione si è limitato, correttamente, ad escludere la praticabilità dell'estensione, rilevando che la Corte di appello di Potenza, nel pronunciare sentenza assolutoria a beneficio dei coimputati dell'odierno ricorrente (non appellante), non aveva escluso la materialità del fatto di reato oggetto della comune imputazione - circostanza, quest'ultima, di cui avrebbe potuto, all'evidenza, beneficiare anche il SELLITRI - ma aveva adottato la diversa formula "per non aver commesso il fatto", formula che determinava, innegabilmente, la compatibilità, sul piano della astrattezza, dei due diversi esiti processuali (condanna per il SELLITRI, assoluzione per il VANNULLI e il RENNA).
Il Giudice a quo ha, inoltre, inteso esplicare le ragioni per le quali le posizioni degli imputati coinvolti nel tentato furto non potevano considerarsi perfettamente sovrapponibili, enucleando dalla sentenza di condanna del SELLITRI taluni elementi circostanziali che distinguevano la sua dalla posizione dei correi siccome riassunta nella superiore esposizione in fatto. Anche a tale riguardo, non si può parlare, come fa la difesa del ricorrente, di indebito "paragone" fra le posizioni processuali operato dal giudice dell'incidente, avendo quest'ultimo operato, per un maggiore scrupolo motivazionale, una mera ricognizione esplicativa di elementi tratti da una sentenza irrevocabile.
4. Completamente versato in fatto, e apodittico, è il secondo motivo di ricorso, con il quale si intende contestare, in modo non ammissibile nella presente sede, la ricostruzione dei fatti eseguita dai giudici di merito.
5. Va ricordato, per completezza, che, al di fuori dell'ambito operativo dell'istituto dell'estensione dell'impugnazione, il soddisfacimento delle esigenze di giustizia e di uniformità dei giudicati è affidato allo strumento della revisione delle sentenze di condanna, il ricorso al quale resta, per l'interessato, impregiudicato.
6. Discende dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.