Sentenza — n. 32676/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon decreto del 25 giugno 2020 la Corte di appello di Roma, giudicando a seguito del rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza della Sez. 5, n. 52068 del 18 novembre 2019, ha ordinato, nei confronti di Giuliano Valente, Romanella Fabbriciani, Augusto Valente ed Helena Valente, la confisca di alcuni beni siti in Roma e Venezia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 611 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32676/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Romanella Fabbriciani, Augusto Valente ed Helena Valente, il 4 marzo 2021, e Giuliano Valente, il 12 marzo 2021, hanno depositato memorie di replica ex art. 611 cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRI7TO 1. I ricorsi di Giuliano Valente e Romanella Fabbriciani sono fondati con esclusivo riferimento all'immobile di Venezia, Sestiere Cannareggio, e, per il resto, inammissibili, al pari di quelli di Augusto ed Helena Valente.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: VALENTE GIULIANO nato a L'AQUILA il 27/08/1950 FABBRICIANI ROMANELLA nato a ROMA il 16/02/1950 VALENTE AUGUSTO nato a ROMA il 25/04/1973 VALENTE HELENA nato a ROMA il 26/06/1975 avverso il decreto del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in relazione all'immobile di Venezia ed al ricorso dei terzi interessati e, per il resto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 25 giugno 2020 la Corte di appello di Roma, giudicando a seguito del rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza della Sez. 5, n. 52068 del 18 novembre 2019, ha ordinato, nei confronti di Giuliano Valente, Romanella Fabbriciani, Augusto Valente ed Helena Valente, la confisca di alcuni beni siti in Roma e Venezia.
2. Il predetto provvedimento è stato reso nell'ambito del procedimento di prevenzione promosso a carico di Giuliano Valente, il riconoscimento della cui pericolosità sociale ha condotto alla ablazione del patrimonio accumulato nell'epoca di sua manifestazione, ivi compresi un immobile nel Sestiere Cannareggio di Venezia, acquistato nel 2005 ed intestato alla moglie Romanella Fabbriciani, e due appartamenti in Roma, Via del Fiume Giallo, n. 440, acquistati nel 1994 e di proprietà dei figli Augusto ed Helena Valente.
3. La Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento, ha posto l'accento, quanto agli immobili di Via del Fiume Giallo, sulla necessità di provare — in uno alla sproporzione tra la situazione economica degli apparenti titolari ed il valore dei beni — l'effettiva disponibilità dei beni in capo al proposto. Ha addebitato alla Corte di appello di essere incorsa in difetto di motivazione per avere presunto implicitamente la fittizietà dell'intestazione dalla sproporzione del valore dei beni rispetto alle disponibilità dei proprietari ed aggirato le obiezioni difensive fondate sul rapporto parentale tra proposto ed intestatari — in ipotesi idoneo a giustificare la sostanziale donazione dei beni — e l'esclusivo utilizzo dei due immobili attraverso l'evocazione dell'orientamento giurisprudenziale per cui il sequestro e la confisca di prevenzione possono avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi in tal caso ritenere la sussistenza di una presunzione di «disponibilità» di tali beni da parte del prevenuto — senza necessità di specifici accertamenti — in assenza di elementi contrari anche al di fuori dei limiti posti dall'art. 26 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. 6, n. 43446 del 15/06/2017, Cristodaro e altri, Rv. 271222;
Sez. 5, n. 8922/16 del 26/10/2015, Poli e altro, Rv. 266142). La Quinta Sezione della Corte di cassazione ha aggiunto che tale principio presuppone, però, la convivenza tra il proposto ed i familiari intestatari dei beni e sprovvisti di autonoma capacità economica, che deve essere positivamente dimostrata (anche su base logica, purché dotata di idonei fondamenti fattuali), pena altrimenti il sostanziale aggiramento del contenuto precettivo della disposizione di cui al citato art. 26, ed ha rilevato che di tale dimostrazione non vi era traccia alcuna nel provvedimento sottoposto al suo vaglio.
Per quanto concerne, invece, l'immobile veneziano, la Corte di cassazione ha opinato che la circostanza che il suo acquisto sia avvenuto all'interno del perimetro temporale di pericolosità di Valente non esimeva la Corte territoriale dal dimostrare — nei limiti probatori propri del procedimento di prevenzione — l'effettiva sproporzione di tale specifico acquisto rispetto alle condizioni economiche contingenti del nucleo familiare, tanto più che il giudice di primo grado aveva escluso la confiscabilità del bene proprio in ragione della riconosciuta compatibilità dell'acquisizione del bene con tali condizioni.
Il provvedimento impugnato, hanno continuato i giudici di legittimità, non ha invece motivato sul punto, né tantomeno ha confutato — violando così l'obbligo di motivazione rafforzata che doveva invece caratterizzare la decisione di riformare in senso sfavorevole il decreto appellato — le argomentazioni spese in proposito dal Tribunale.
4. La Corte di appello di Roma, nel decreto reso a seguito del disposto rinvio, ha ritenuto, quanto agli immobili di Via del Fiume Giallo, che, pacifica l'incapienza di Augusto ed Helena Valente all'epoca di acquisto degli immobili, risulti dagli atti anche la convivenza dei due giovani nel nucleo familiare del padre. In proposito, ha osservato che, se al tempo del procedimento di primo grado, i due figli erano, l'una, sposata e, pare, nel 2006 emigrata in Anzio e poi rientrata in Roma nell'appartamento in via del Fiume Giallo n. 440, int. 11, l'altro, certamente in grado di vivere da solo nell'interno sub 12, la situazione era, al contrario, ben diversa nel 1994, epoca in cui era pienamente sussistente la posizione di dominus del proposto sugli immobili intestati ai figli.
Rilevato che i parametri necessari devono essere accertati al tempo dell'acquisto e non a quello del procedimento di prevenzione, ha escluso la necessità di ricorrere a presunzioni di sorta, in presenza di elementi che attestano univocamente, ed in positivo, la convivenza, nel 1994, tra Giuliano Valente ed i figli. A tal fine, ha evidenziato che Helena ed Augusto Valente avevano, al momento dell'acquisto, rispettivamente ventuno e diciannove anni e, totalmente privi di redditi, non erano in grado di acquistare quote nella cooperativa Quadrifoglio né, tantomeno, di sostentarsi e gestire economicamente in autonomia gli immobili.
Ha aggiunto che Giuliano Valente, rappresentante legale della Quadrifoglio della Fortuna, società cooperativa edilizia a r.I., dal 23 dicembre 1991 al 27 novembre 2009 e, successivamente, liquidatore della società, si era trovato nella posizione ideale per acquistare quote intestandole a sé e ai suoi congiunti- conviventi, i quali, per quanto emerso nel procedimento di prevenzione, non hanno materialmente sopportato alcun esborso ed hanno, in sostanza, assunto la veste di meri prestanome. Inoltre - ha chiosato - se, da un canto, l'inizio della pericolosità sociale è posto al 1992, non può trascurarsi, dall'altro, che nei decreti di primo e secondo grado si fa esplicito riferimento ai reati di falso commessi dal prevenuto a partire dal 1991 e si tiene espressamente conto «delle imposte evase dall'omessa dichiarazione dei redditi relativa ai compensi acquisiti negli anni precedenti e delle falsificazioni dei bilanci a partire da quello del 1991 e che proseguiva poi con le illecite accumulazioni e le condotte oggetto dei procedimenti penali sopra specificati».
Ne discende, proseguono i giudici del rinvio, che l'accumulazione illecita da parte del proposto ha avuto inizio quantomeno dal 1991, ciò che ha consentito l'impiego e il reimpiego di redditi in parte illeciti, attività che si è concretamente manifestata nel 1992, con confusione nel patrimonio ufficiale del proposto e dei suoi fiduciari; tanto, senza alcun animus donandi nei confronti dei figli, bensì con l'intento di mimetizzare i beni che Valente via via andava acquisendo, mentre non è dato ipotizzarsi una lecita donazione effettuata con impiego di redditi formati illecitamente.
Conclusivamente, la Corte di appello ha reputato l'inidoneità delle ulteriori allegazioni della difesa dei terzi nel presente giudizio — tra cui copia di tutte le bollette relative ai consumi negli immobili de quibus agitur nel corso degli anni — ad indurre una diversa valutazione del complesso delle evidenze disponibili. Per quanto attiene all'immobile veneziano, la Corte di appello ha ritenuto che la Fabbriciani abbia utilizzato, per acquistarlo al prezzo di 400.000 euro, le somme ricavate dalla vendita, risalente al 2005, di un negozio e di botteghe da parte della Valimm s.n.c., società costituita dai coniugi Valente-Fabbriciani per mascherare investimenti effettuati grazie a provvista di origine illecita.
Ha, quindi, ascritto a Giuliano Valente, il quale condivideva con la moglie la disponibilità dell'immobile, di avere opportunamente determinato «l'intestazione esclusiva alla moglie onde poter mimetizzare il bene con l'apporto della coniuge fiduciaria, mediante atto di acquisto come "prima casa" per la coniuge che necessariamente dovette trasferire in Venezia la propria residenza per gli adempimenti fiscali agevolati, il tutto con grande "comodità" per il proposto, assiduo frequentatore del vicino Casinò, dichiaratosi infatti quale domiciliato in Venezia ed effettivo utilizzatore di detto immobile».5.
Giuliano Valente propone, con il ministero dell'avv. Marco Franco, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge sul rilievo che la Corte di appello avrebbe disposto la confisca dell'immobile sito in Venezia - per essere stata a tal fine utilizzata la provvista tratta dalla vendita di beni intestati alla Valimm s.n.c. - senza considerare che i cespiti alienati dalla predetta società erano stati acquistati nel 1989, ovvero in epoca antecedente alla manifestazione della pericolosità sociale di Giuliano Valente, né spiegare perché la vendita del negozio e delle botteghe eseguita nel 2005 abbia avuto ad oggetto beni acquisiti, in precedenza, grazie all'investimento di risorse di matrice illecita.
6. Romanella Fabbriciani, Augusto Valente ed Helena Valente propongono, a loro volta, ricorso per cassazione, sottoscritto dall'avv. Francesco Petrelli, con il quale articolano tre motivi, il terzo dei quali coincide con quello proposto da Giuliano Valente. Con i primi due motivi i terzi interessati eccepiscono, invece, violazione di legge, sub specie di carenza assoluta di motivazione, in relazione alla disposta confisca degli immobili di Via del Fiume Giallo, n. 440, Roma. Addebitano alla Corte di appello di avere eluso le stringenti indicazioni contenute nella sentenza di annullamento e di non avere in alcun modo dimostrato che l'investimento — eseguito nel momento, rimasto ignoto, in cui Augusto ed Helena Valente sottoscrissero le quote della società cooperativa Quadrifoglio della Fortuna, anziché in quello dell'intestazione degli appartamenti — sia avvenuto con risorse fornite dal padre in epoca compresa nella perimetrazione temporale della sua pericolosità sociale, né che lo stesso Giuliano Valente abbia mai avuto l'effettiva disponibilità dei beni, gestiti dai formali intestatari quantomeno a far data dal 1996, secondo quanto da loro già documentalmente dimostrato.
7. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in relazione all'immobile di Venezia ed al ricorso dei terzi interessati e, per il resto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
8. Romanella Fabbriciani, Augusto Valente ed Helena Valente, il 4 marzo 2021, e Giuliano Valente, il 12 marzo 2021, hanno depositato memorie di replica ex art. 611 cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRI7TO 1. I ricorsi di Giuliano Valente e Romanella Fabbriciani sono fondati con esclusivo riferimento all'immobile di Venezia, Sestiere Cannareggio, e, per il resto, inammissibili, al pari di quelli di Augusto ed Helena Valente.
2. Preliminarmente, va attestata, a confutazione dell'eccezione sollevata dal Procuratore generale in sede di requisitoria, l'ammissibilità del ricorso di Giuliano Valente il quale, sebbene non vanti alcun diritto alla restituzione dell'immobile sito in Venezia, intestato alla moglie, è interessato a dimostrare che l'acquisto è stato operato con risorse — il prezzo della vendita, risalente al 2005, del complesso immobiliare della Valimm s.n.c. — lecite per essere pervenuti detti alla società nel 1989, ovvero in epoca diversa da quella rientrante nel perimetro della sua pericolosità sociale.
Tanto, in ossequio al condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «In materia di misure di prevenzione, nel caso di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del proposto che si limiti a dedurre l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva del bene in capo al terzo intestatario, mentre è ammissibile il ricorso del proposto che, senza negare l'esistenza del rapporto fiduciario, alleghi di aver acquistato i beni lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all'ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l'applicazione del provvedimento» (Sez. 1, n. 20717 del 21/01/2021, Loiero, Rv. 281389;
Sez. 1, n. 50463 del 15/06/2017, Mangione, Rv. 271822).
3. La Corte di appello, in sede di rinvio, ha ritenuto che l'immobile veneziano è stato acquistato, per il prezzo di 400.000 euro, da Romanella Fabbriciani il 30 marzo 2005, grazie alla disponibilità del provento della cessione, formalizzata a distanza di pochi mesi, da parte della Valimm s.n.c., società riconducibile alla famiglia Valente ed il cui amministratore unico era il proposto Giuliano Valente, di taluni beni. Ha, quindi, tratto argomento dalla confisca, ormai definitiva, della Valimm s.n.c. e di tutti gli immobili ad essa intestati per desumere che i beni venduti nel 2005 da tale società erano stati acquistati utilizzando le risorse rivenienti dagli illeciti commessi da Giuliano Valente il quale, attraverso la complessa operazione di vendita ed acquisto, ha, nella sostanza, schermato, con la compiacenza della moglie, la titolarità dell'appartamento in laguna, del quale è stato, per sua stessa ammissione, principale, effettivo utilizzatore.Così facendo, il giudice del rinvio ha, tuttavia, trascurato di considerare che il compendio immobiliare (botteghe e negozio) venduto con atto del 28 settembre 2005 è stato acquistato dalla Valimm s.n.c. il 22 dicembre 1989, ovvero in un frangente temporale precedente rispetto alle manifestazioni della pericolosità sociale di Giuliano Valente.
Soccorre, sul punto, l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità che, se, da un canto, ammette che «In tema di misure di prevenzione, è legittima la confisca di beni acquistati con il ricavato dalla dismissione di altri beni, la cui acquisizione non trova conforto in una proporzionata disponibilità finanziaria, reddituale o comunque lecita, nel periodo di riferimento» (Sez. 2, n. 27932 del 15/03/2019, Italia, Rv. 276667; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone, Rv. 256267), specifica, dall'altro, che «La pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale» (Sez.
U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605). Il provvedimento impugnato si palesa, dunque, viziato nella parte in cui assume che l'acquisto dell'attico di Sestiere Cannareggio è stato reso possibile dalla disponibilità di risorse ricavate dalla cessione di immobili che Giuliano Valente aveva, tramite la Valimm s.n.c., acquistato, nel 1989, giovandosi dei profitti conseguenti alla commissione di illeciti espressivi di pericolosità sociale. Tanto impone l'annullamento, per questa parte, del decreto impugnato, con rinvio alla Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio, volto a verificare — alla luce di tutte le informazioni disponibili e, precipuamente, della complessiva sperequazione tra risorse lecite ed impieghi nell'intero periodo di pericolosità sociale, dell'epoca di acquisto del complesso immobiliare poi venduto nel 2005, della successione temporale tra gli atti traslativi compiuti nel corso degli anni (e, in particolare, di quelli risalenti al 2005, essendo la vendita posteriore di alcuni mesi all'acquisto) e tenendo altresì conto dell'obbligo di motivazione rafforzata che grava sul giudice di appello che accolga l'impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso la decisione di primo grado, reiettiva della proposta di confisca — se sussista sproporzione tra le entrate del proposto e del suo nucleo familiare e l'investimento concretatosi nell'acquisizione dell'attico in Venezia.
4. A diverse conclusioni deve, al contrario, pervenirsi in relazione agli appartamenti di Roma, Via del Fiume Giallo, n. 440. Al riguardo, la Corte di appello, preso atto del principio di diritto statuito con la sentenza di annullamento e, specificamente, della necessità di comprovare, in positivo e senza ricorrere a presunzioni, la convivenza tra gli apparenti titolari dei beni ed il genitore, portatore di pericolosità sociale, e, quindi, l'effettiva disponibilità dei beni in capo a quest'ultimo, ha seguito un percorso argomentativo conforme a logica, fedele alle risultanze istruttorie e, comunque, non connotato da mera apparenza, sì da convincere della manifesta infondatezza dei ricorsi.
Ha, in primo luogo, condivisibilmente affermato che la valutazione da compiersi deve essere riferita all'epoca dell'acquisto, il 1994, e non al tempo successivo, irrilevanti rivelandosi, pertanto, gli elementi, di natura documentale, che attestano come i due giovani, a distanza di anni, abbiano disposto degli immobili, concedendoli in locazione e\o sopportando le spese relative alla fornitura di energia elettrica e gas. Coglie nel segno, in proposito, il Procuratore generale laddove segnala, nella requisitoria, che, trattandosi di alloggi assegnati ai germani Valente quale controvalore delle quote, a loro intestate, della Società Cooperativa a r.l.
Quadrifoglio della Fortuna, il momento dell'acquisto della proprietà coincide con quello della stipula del contratto con effetto traslativo, in forza di un principio che, a dispetto di quanto obiettato dai ricorrenti, si applica, oltre che alle iniziative di edilizia pubblica, che fruiscono di contributo statale, anche a quelle di stampo eminentemente privatistico (così, tra le altre, Cass. civ, Sez. 2, sent. n 16305 del 26/07/2011, Rv. 618718). Né, va opportunamente aggiunto, i germani Helena ed Augusto Valente — i quali, si rammenta, avevano da poco compiuto, al tempo degli acquisti, la maggiore età ed erano privi di qualsivoglia reddito — hanno avuto cura di spiegare quando e come abbiano sottoscritto le quote della Cooperativa, per quale valore, quale esborso abbiano, nell'occasione, sopportato e da dove sia pervenuta la relativa provvista.
I ricorrenti hanno, per tale via, serbato un contegno omissivo che accredita, sul piano indiziario, la tesi che li vuole, nella circostanza, meri prestanome del padre e conduce, per converso, alla definitiva svalutazione della versione difensiva, compiutamente articolata con la memoria di replica ma, nondimeno, contrastante con la già effettuata individuazione nella data dell'atto traslativo del momento di ingresso dei beni nella disponibilità dei titolari, sia apparenti che reali. La Corte di appello ha sottolineato, piuttosto, che Giuliano Valente, esclusivo ed incontrastato dominus della cooperativa, aveva manifestato la propria pericolosità sociale già all'esordio degli anni '90, rendendosi protagonista di illeciti suscettibili di garantirgli un significativo ritorno economico ed ha, quindi, inferito che l'investimento compiuto nel 1994 sia stato opera del proposto il quale, lungi dal rendersi autore di un gesto di liberalità nei confronti della prole, ha inteso consolidare, con le predette acquisizioni immobiliari, i profitti garantitigli dalle fruttuose pratiche illecite cui egli si era dedicato, in modo pressoché professionale, già da alcuni anni.
Di tal fatta, ha individuato un nitido collegamento tra le relazioni esistenti tra Giuliano Valente ed i figli, qualificate in termini di convivenza, e l'acquisto dei due appartamenti, che il prevenuto, forte della posizione di preminenza assunta in seno alla società cooperativa, ha agito nell'interesse proprio, congiuntamente ricorrendo alla fittizia intestazione dei beni a soggetti che, per il legame familiare e, di conseguenza, fiduciario e per la contingente dipendenza economica, si sono prestati a fungere da paravento per un'operazione strumentale all'investimento dei redditi illecitamente conseguiti dallo stesso Valente e, dunque, al conseguimento di un incremento patrimoniale direttamente ascrivibile alla sua sfera economica.
Il ragionamento sviluppato dalla Corte di appello appare senz'altro idoneo a colmare le lacune ravvisate dalla Quinta Sezione della Corte di cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio, mentre le obiezioni difensive, articolate, da ultimo, con la memoria di replica, non si affrancano da una prospettiva di confutazione e rivalutazione del materiale istruttorio, in quanto tale priva di attitudine dimostrativa del dedotto vizio di violazione di legge.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi di Helena ed Augusto Valente devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. \
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente al sequestro dell'immobile in Venezia, Sestiere Cannareggio, e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di Valente Giuliano e di Fabbriciani Roma nella. Dichiara inammissibili i ricorsi di Valente Augusto e Valente Helena,