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Sentenza — n. 32675/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32675/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32675/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 15 settembre 2020 la Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione, proposta nell'interesse di Giuseppe Angotti, avverso il provvedimento emesso in data 10 settembre 2019, col quale era stata dichiarata inammissibile l'istanza del condannato, finalizzata a conseguire l'accertamento della non esecutività della sentenza emessa a suo carico dalla stessa Corte di appello in data 20 marzo 2015, irrevocabile il 23 giugno 2015, e la restituzione nel termine per proporvi impugnazione.

Regesto Legislator

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art. 175 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32675/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore, il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello erroneamente rilevato la tardiva proposizione dell'istanza ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. in dipendenza dell'omessa considerazione del fatto che la sentenza contumaciale, emessa a suo carico, era venuta a conoscenza dell'imputato condannato soltanto a fine maggio 2019, con la richiesta di copia dell'incarto processuale, dalla cui consultazione erano emerse " le grossolane anomalie che avevano portato alla celebrazione di un processo in appello in sua contumacia".

Parole chiave

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termine processuale perentorio estensione della procedura riconoscimento e esecuzione procedimento in corso perenzione dell'esecuzione della decisione decisione pendente lite

Disposizioni normative citate

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art. 175 cod. proc. pen
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore, il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello erroneamente rilevato la tardiva proposizione dell'istanza ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANGOTTI GIUSEPPE nato a CATANZARO il 22/03/1955 avverso l'ordinanza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Perla Lori, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 15 settembre 2020 la Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione, proposta nell'interesse di Giuseppe Angotti, avverso il provvedimento emesso in data 10 settembre 2019, col quale era stata dichiarata inammissibile l'istanza del condannato, finalizzata a conseguire l'accertamento della non esecutività della sentenza emessa a suo carico dalla stessa Corte di appello in data 20 marzo 2015, irrevocabile il 23 giugno 2015, e la restituzione nel termine per proporvi impugnazione.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore, il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello erroneamente rilevato la tardiva proposizione dell'istanza ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. in dipendenza dell'omessa considerazione del fatto che la sentenza contumaciale, emessa a suo carico, era venuta a conoscenza dell'imputato condannato soltanto a fine maggio 2019, con la richiesta di copia dell'incarto processuale, dalla cui consultazione erano emerse " le grossolane anomalie che avevano portato alla celebrazione di un processo in appello in sua contumacia".

3. Va premesso che l'odierno ricorrente con l'originaria istanza depositata presso la cancelleria della Corte di appello di Firenze in data 21 giugno 2019, ha chiesto l'accertamento di non esecutività della sentenza emessa dalla stessa Corte il 20 marzo 2015 e la restituzione nel termine per proporvi impugnazione sul presupposto della nullità degli atti processuali e comunque per la mancata conoscenza della pendenza del procedimento e della sentenza contumaciale che l'aveva definito. L'incidente di esecuzione così introdotto è stato definito con ordinanza della Corte adita in data 10 settembre 2019.

Successivamente in data 17 ottobre 2019 lo stesso condannato a mezzo del difensore ha proposto opposizione, dolendosi dell'erronea declaratoria di inammissibilità della richiesta di restituzione nel termine per tardività.3.1. Va, in primo luogo, rilevato che avverso la prima decisione emessa dal giudice dell'esecuzione il condannato ha esperito uno strumento processuale irrituale e non consentito e che, pertanto, la decisione assunta, oggi impugnata, deve essere annullata senza rinvio per avere deciso in secondo grado in materia per cui non è ammessa impugnazione di merito, in quanto la decisione emessa dal giudice dell'esecuzione ex art. 670, commi 1 e 3, cod. proc. pen., è impugnabile soltanto mediante ricorso per cassazione. 3.2.

La proposta opposizione va, pertanto, qualificata come ricorso per cassazione e ne va dichiarata l'inammissibilità per genericità e, comunque, per manifesta infondatezza delle articolate doglianze. 3.3. Ed invero, con l'impugnazione all'odierno esame, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato accoglimento della richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di secondo grado, il ricorrente si limita a sollecitare il riesame del thema decidendum, senza censurare in modo specifico ed intelligibile la declaratoria di inammissibilità, ma semplicemente reiterando l'assunto, già disatteso, di avere avuto conoscenza del provvedimento solamente "a fine mese di maggio 2019", dopo la consultazione e la richiesta di copie del fascicolo processuale.

Di contro, il giudice dell'esecuzione ha ben evidenziato che, per quanto affermato dallo stesso instante nel proposto incidente, il condannato era venuto a conoscenza del provvedimento in data 2/04/2019, allorquando gli era stato notificato il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 32/2017 SIEP, nel quale erano esattamente indicati tutti gli estremi identificativi della sentenza contumaciale (numero del procedimento e della sentenza, autorità emittente, data, oggetto, titolo e data di commissione del reato, pena inflitta) sicché l'istanza restitutoria (depositata il 21 giugno 2019) era stata formulata senza l'osservanza del termine previsto a pena di decadenza, inutilmente spirato alla data del 2 maggio 2019.

Il giudice dell'esecuzione ha, dunque, correttamente riscontrato la intempestività della richiesta, individuando senza equivoci il momento in cui si è verificata la conoscenza del provvedimento da parte del ricorrente, collegata alla comunicazione di un atto formale che gli ha consentito di avere sicura consapevolezza dell'esistenza del provvedimento e precisa cognizione dei suoi estremi e del suo oggetto.

4. In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio ai sensi dell'art. 620, lett. i), cod. proc. pen. , e, qualificata l'opposizione come ricorso, ne va dichiarata l'inammissibilità, cui consegue, la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche al versamento di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo liquidare in euro 3.000,00. P. Q. M. Visti gli artt. 620, comma 1, lett. i), e 621 cod. proc. pen., annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché ha deciso in secondo grado in materia per cui non è ammessa impugnazione di merito, e, qualificata l'opposizione come ricorso, ritiene il giudizio e lo dichiara inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro