Sentenza — n. 32674/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 1 luglio 2020 la Corte di appello di Perugia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di Massimiliano Chiapponi, volta ad ottenere la revoca della sentenza emessa a suo carico dalla Corte di appello di Ancona in data 16 novembre 2014, irrevocabile il 14 dicembre 2016, di condanna alla pena di anni uno mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 9, comma 2, I. n. 1423/1956, ritenendo che il principio enunciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 25 del 2019 non era applicabile al caso specifico.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 32674/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Lgs. n. 159 del 2011, il cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni cd. specifiche". Al punto 10. del Considerato in diritto, le Sezioni Unite hanno precisato: «... fino ad oggi la violazione dell'obbligo di rispettare le leggi è stato ritenuto reato autonomo, concorrente, ai sensi dell'art. 81, primo comma, cod. pen., con il reato comune commesso dal sorvegliato speciale qualificato, oppure se ne è riconosciuta la consumazione in relazione alla commissione di un illecito amministrativo. In altri termini, l'indeterminatezza del precetto è stata riempita facendo riferimento alla commissione di illeciti penali comuni o di illeciti amministrativi, con la conseguenza che il sorvegliato speciale viene punito due volte per il medesimo comportamento. ...
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHIAPPONI MASSIMILIANO nato a ANCONA il 24/12/1969 avverso l'ordinanza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 1 luglio 2020 la Corte di appello di Perugia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di Massimiliano Chiapponi, volta ad ottenere la revoca della sentenza emessa a suo carico dalla Corte di appello di Ancona in data 16 novembre 2014, irrevocabile il 14 dicembre 2016, di condanna alla pena di anni uno mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 9, comma 2, I. n. 1423/1956, ritenendo che il principio enunciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 25 del 2019 non era applicabile al caso specifico.
2. Ricorre per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato per violazione di legge in relazione agli artt. 75 d.lgs. n 159/2011 e 9 L. n. 1423/1956, per avere la Corte di appello motivato il rigetto in palese contrasto con il pronunciamento di incostituzionalità, osservando che il ricorrente non aveva tenuto una condotta genericamente non rispettosa delle leggi, ma aveva realizzato gravi e specifici reati e, quindi, violato specifiche disposizioni della legge penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita, dunque, accoglimento per le ragioni di seguito specificate.
1. L'ordinanza impugnata ha ritenuto di non poter accogliere l'istanza del ricorrente perché il Chiapponi, mentre era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non si era limitato a tenere una condotta genericamente non rispettosa delle leggi, ma aveva posto in essere numerosissime condotte criminose integranti specifici reati. Tale ratio decidendi è assolutamente distonica rispetto alle pronunzie della Consulta e delle Sezioni Unite di questa Corte.
2. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 25 del 2019, nel pronunciare l'illegittimità di entrambe le previsioni incriminatrici di cui all'art. 75, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159/2011, nella parte in cui incriminano l'obbligo di «di vivere onestamente» e «di rispettare le leggi», per violazione del canone di prevedibilità delle condotte penalmente sanzionate, ha osservato come esse determinassero un duplice effetto abnorme, ossia quello di "sanzionare come reato qualsivoglia violazione amministrativa" e, per il caso che la violazione dell'obbligo integrasse ex se un reato, come peraltro nel caso ora in esame, "di aggravare indistintamente la pena, laddove l'art. 71 cod. antimafia già prevede come aggravante, per una serie di delitti, la circostanza che il fatto sia stato commesso da persona sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione della misura".
3. Con l'autorevole pronunciamento appena richiamato si è dunque portato a completamento il processo di adeguamento del sistema interno alle previsioni della Convenzione, già realizzato, per via interpretativa, da Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496, che ha operato una lettura tassativizzante del diritto interno volta ad attribuire coerenza convenzionale e costituzionale alla norma di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, che ha sostituito l'art. 9, comma 2, I. n. 1423 del 1956, statuendo il principio di diritto per il quale "l'inosservanza delle prescrizioni generiche di vivere onestamente e di rispettare le leggi, da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non configura il reato previsto dall'art. 75, comma secondo, D.
Lgs. n. 159 del 2011, il cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni cd. specifiche". Al punto 10. del Considerato in diritto, le Sezioni Unite hanno precisato: «... fino ad oggi la violazione dell'obbligo di rispettare le leggi è stato ritenuto reato autonomo, concorrente, ai sensi dell'art. 81, primo comma, cod. pen., con il reato comune commesso dal sorvegliato speciale qualificato, oppure se ne è riconosciuta la consumazione in relazione alla commissione di un illecito amministrativo. In altri termini, l'indeterminatezza del precetto è stata riempita facendo riferimento alla commissione di illeciti penali comuni o di illeciti amministrativi, con la conseguenza che il sorvegliato speciale viene punito due volte per il medesimo comportamento. ...
Una volta affermato che l'obbligo di rispettare le leggi non integra la norma incriminatrice, il sorvegliato speciale che avrà commesso un reato comune o un illecito amministrativo sarà punito solo per questi, non anche per il delitto di cui al secondo comma dell'art. 75 cit. ... La commissione di reati comuni da parte del sorvegliato speciale potrà essere valutata dal giudice come dimostrazione di un atteggiamento non rispettoso dell'obbligo di vivere onestamente e di rispettare le leggi, obbligo generico e indeterminato che non può integrare una fattispecie penale, ma può costituire un presupposto per l'aggravamento della sorveglianza speciale, nell'ambito di un giudizio di prevenzione che deve affermare se un soggetto è pericoloso alla luce della sua precedente condotta, confrontata con i nuovi elementi acquisiti a giustificazione dell'aggravamento richiesto».
4. La soluzione fornita dal giudice dell'esecuzione non è, dunque, in linea con le superiori indicazioni ermeneutiche; essa prescinde, però, da una effettiva valutazione del titolo esecutivo di cui si è richiesta la revoca. In motivazione si accenna, infatti, alla circostanza che il ricorrente era stato, tra l'altro, tratto in arresto per lesioni aggravate dall'uso di armi e per porto abusivo di armi, condotta integrante non solo un reato comune, ma anche la violazione della prescrizione specifica di non detenere e portare armi.
5. Tanto impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia che, nel nuovo giudizio, dovrà verificare se le condotte per le quali è intervenuta la sentenza di condanna di cui si chiede la revoca costituiscano altrettante trasgressioni, non dell'obbligo di vivere onestamente e rispettare la legge, ritenuto vago ed indeterminato e certamente non integrato dalla commissione di reati comuni da parte del sorvegliato speciale, quanto di prescrizioni specifiche e puntuali imposte col decreto di sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, attraverso un concreto confronto con l'accusa come contestata nell'imputazione e ritenuta nella decisione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.