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Sentenza — n. 32672/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32672/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32672/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Perugia, decidendo quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di riconoscimento della continuazione avanzata da Mor Tourè in relazione ai fatti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, oggetto delle condanne: (a) a mesi sei di reclusione ed euro 1.800 di multa inflitta con sentenza della Corte di appello di Perugia del 16/07/2018;

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. n. 309/1990, art. 442 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 32672/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Risulta, invero, a p. 4 del provvedimento, che la Corte di appello ha posto a base del calcolo il reato di maggiore gravità, correttamente individuato ex art.187 disp. att. cod. proc. pen., sulla base dell'entità della pena inflitta, al netto della riduzione per il rito, in quello giudicato dalla sentenza sub c) emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e ha ritenuto congruo, in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., un aumento per ciascuno dei reati satellite "corrispondente alla metà della pena inflitta con le varie sentenze".

Parole chiave

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adeguamento della pena riduzione della pena riduzione della multa commisurazione della pena per traffico di stupefacenti individualizzazione della commisurazione penale remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Perugia, decidendo quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di riconoscimento della continuazione avanzata da Mor Tourè in relazione ai fatti di cui all'art. 73 d.P.R.
art. 442 cod. proc. pen
pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
pen., sulla base dell'entità della pena inflitta, al netto della riduzione per il rito, in quello giudicato dalla sentenza sub c) emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e ha ritenuto congruo, in applicazione dei criteri di cui all'art.
art. 133 cod. pen
pen., e ha ritenuto congruo, in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., un aumento per ciascuno dei reati satellite "corrispondente alla metà della pena inflitta con le varie sentenze".
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOR TOURE nato il 18/02/1985 avverso l'ordinanza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Elisabetta Ceniccola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Perugia, decidendo quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di riconoscimento della continuazione avanzata da Mor Tourè in relazione ai fatti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, oggetto delle condanne: (a) a mesi sei di reclusione ed euro 1.800 di multa inflitta con sentenza della Corte di appello di Perugia del 16/07/2018;

b) a mesi quattro di reclusione ed euro 688,00 di multa, inflitta con sentenza della medesima Corte di appello del 27/02/2015;

c) ad anni uno mesi due di reclusione ed euro 2.000 di multa inflitta con sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara in data 26/03/2015. Determinava, quindi, la pena prendendo a base il fatto reato di cui alla terza sentenza, che aveva inflitto al Mor quella di anni uno mesi due di reclusione ed euro 2.000 di multa e su tale pena applicava a titolo di continuazione mesi tre di reclusione ed euro 900 di multa per il reato di cui alla sentenza sub a) e mesi due di reclusione ed euro 300 di multa per il reato di cui alla sentenza sub b), determinando la pena complessiva in anni uno mesi sette di reclusione ed euro 3.200 di multa.

2. Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore, il quale lamenta violazione di legge in relazione agli artt.442 e 671 cod. proc. pen. per omessa riduzione di un terzo delle pene computate in aumento per i fatti di reato giudicati con rito abbreviato dalla sentenze sub a) e b).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso appare infondato.

1. Il ricorrente ha ricordato che, secondo l'insegnamento di questa Corte, in tema di riconoscimento della continuazione in executivis, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena, inflitto in applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen. e il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum.Ma questa Corte, che ha interamente esaminato il provvedimento, è giunta alla conclusione che, diversamente da quanto si opina nell'atto di impugnazione, il giudice dell'esecuzione ha, senza possibilità di equivoci, considerato ed operato la riduzione del rito.

Risulta, invero, a p. 4 del provvedimento, che la Corte di appello ha posto a base del calcolo il reato di maggiore gravità, correttamente individuato ex art.187 disp. att. cod. proc. pen., sulla base dell'entità della pena inflitta, al netto della riduzione per il rito, in quello giudicato dalla sentenza sub c) emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e ha ritenuto congruo, in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., un aumento per ciascuno dei reati satellite "corrispondente alla metà della pena inflitta con le varie sentenze".

Nel rifarsi espressamente alla pena finale inflitta dal Giudice della cognizione dopo l'operata riduzione per il rito, la Corte di appello ha inequivocabilmente presupposto e considerato l'anzidetta riduzione, a nulla rilevando l'omesso formale riferimento ad essa, di cui infondatamente si duole il ricorrente pur a fronte del chiaro sviluppo del calcolo seguito nella quantificazione della pena unica, che è stata determinata partendo da quelle finali irrogate nei giudizi definiti con il rito speciale.

2. Al rigetto del ricorso consegue ope legis la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2021 Il