Sentenza — n. 32671/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 29 giugno 2020 la Corte di assise di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta da Angelo Di Muro, diretta all'applicazione della disciplina della continuazione in executivis, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen, art. 416 bis cod. pen; Sentenza — n. 32671/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso non merita considerazione perché basato su motivi relativi ad aspetti fattuali e comunque non correlati alla motivazione del provvedimento impugnato.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MURO ANGELO nato a MELFI il 16/01/1963 avverso l'ordinanza del 29/06/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Birritteri, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 29 giugno 2020 la Corte di assise di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta da Angelo Di Muro, diretta all'applicazione della disciplina della continuazione in executivis, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra:
a) il reato ex art. 416 bis cod. pen. di cui alla sentenza 28 gennaio 2004 della Corte di assise di appello di Potenza, commesso sino alla metà degli anni '90 e b) il reato ex art. 416 bis cod. pen. di cui alla sentenza 24 febbraio 2016 della Corte di assise di appello di Potenza, commesso negli anni finali del decennio 2010. Rilevava, invero, detta Corte come al chiesto vincolo si opponessero la notevole distanza temporale tra i fatti e la considerazione secondo cui non potevano riunirsi in continuazione fatti di reato non ideati ab origine con la necessaria specificità e frutto di un autonomo e rinnovato prendere parte al fenomeno associativo.
2. Avverso l'indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento per assenza o apparenza di motivazione e violazione di legge in riferimento agli artt.81 cpv. cod. pen., 671 cod. proc. pen. e 186 disp. att. cod. proc. pen. per non avere il Giudice vagliato gli indici circa la sussistenza di un programma unitario, come descritto dall'art. 81, secondo comma cod. pen., cui erano riconducibili le condotte criminose ascritte al Di Muro, e adeguatamente motivato le ragioni a fondamento della propria decisione, in contrasto con l'art. 125, co. 3, cod. proc. pen..
Il ragionamento esposto nell'ordinanza, fondato sulla differenza dei tempi di perpetrazione dei reati, non può essere condiviso perché utilizza un dato giuridicamente non corretto né dirimente posto che, in tema di associazione per delinquere, il sopravvenuto stato detentivo non determina l'automatica cessazione della partecipazione al sodalizio criminoso pur in assenza di positive condotte di partecipazione; inaccettabile è l'accenno alla "significativa mutazione" della compagine sociale, dovuta ad evenienze (arresti, decesso di componenti apicali, defezioni e nuove affiliazioni) che non incidono sulla continuità nel tempo del medesimo organismo criminoso, mentre del tutto legittima era l'aspettativa del ricorrente di futura direzione del consesso mafioso da esso partecipato e, dunque, sin dall'inizio dell'adesione era previsto e prevedibile un significativo mutamento di ruolo; l'additato elemento distintivo e caratterizzante il sodalizio diretto dal Di Muro, costituito dalla contrapposizione armata con il clan Cassotta, è frutto della mancata effettiva disamina dei titoli in comparazione e in particolare della sentenza del 2004, in cui si dava atto del risalente conflitto tra i due gruppi criminali, in essere almeno sin dall'anno 1995, allorché si era verificata una rissa cui avevano preso parte, in posizione antagonista, Di Muro Angelo e Cassotta Sergio.
3. Con memoria, depositata il 10 febbraio 2021, di replica alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, il ricorrente ha ribadito i temi svolti con il ricorso, osservando: che lo iato temporale trascorso tra i fatti di reato è irrilevante se si considera la carcerazione patita dal ricorrente dal 5/11/2005 al 9/5/2007, né risultando in alcun modo acclarata una dissociazione medio tempore intervenuta; il Di Muro, una volta riacquistata la libertà, "è tornato ad assolvere il dovere di progressione partecipativa all'interno del medesimo gruppo associativo di precedente affiliazione"; nonostante la parziale diversa composizione del gruppo illecito, tra il prima e il dopo carcerazione, la volizione di fondo del ricorrente non è mutata, avendo seguitato il primario interesse di adesione al gruppo mafioso con definizione di intenti e di aspirazione verticistica; il conflitto armato con i Cassotta non risulta essere, diversamente da quanto opinato dalla Corte territoriale, un tratto distintivo del sodalizio promosso dal Di Muro, emergendo dalla sentenza del 2004 che la faida tra le due fazioni aveva avuto inizio sin dal 1991 con l'omicidio di Cassotta Ofelio ed era proseguita con reciproca eliminazione di esponenti del gruppo avversario, nonostante il tentativo esperito dal Di Muro di suggellare una tregua nell'incontro, riferito dal collaboratore D'Amato Alessandro, dell'8/09/2005 tra il ricorrente e Cassotta Marco Ugo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita considerazione perché basato su motivi relativi ad aspetti fattuali e comunque non correlati alla motivazione del provvedimento impugnato.
2. L'istituto della continuazione si fonda sul riconoscimento del medesimo disegno criminoso, che deve individuarsi nella anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e l'unitaria ideazione può essere ricostruita sulla base di una serie di indici (distanza cronologica tra i fatti, modalità della condotta, tipologia dei reati, omogeneità delle violazioni, causale, condizioni di tempo e di luogo), da cui desumere la prova positiva della sussistenza di una preordinazione di fondo affasciante le singole violazioni.Tali principi non subiscono deroghe nemmeno quando oggetto dei distinti giudicati siano la partecipazione a più organizzazioni criminose, oppure una pluralità di condotte relativa alla stessa associazione, temporalmente distanziate, rispetto alle quali il giudice dell'esecuzione deve essere guidato da un approccio casistico ed aderente alla realtà del fenomeno delittuoso e ripudiare soluzioni aprioristicamente favorevoli a ravvisare la continuazione, oppure a negarla.
Di per sé la natura di reato permanente non ostacola la possibilità di ravvisare la continuazione anche se la sua consumazione sia intervallata da periodi di detenzione o da pronunce di condanna, che, se imprevedibili per un qualunque soggetto dedito estemporaneamente ad attività illecita, possono, invece, essere accettati e prefigurati come concreta evenienza per un esponente mafioso di provata e risalente militanza ed aduso a violare la legge, ma non perciò intenzionato a recidere il vincolo associativo. In tali situazioni non può ritenersi escluso in via di principio il riconoscimento del vincolo della continuazione, ossia che le frazioni di condotta partecipativa alla stessa organizzazione siano riconducibili ad un reato unico, che trae la propria spinta motivazionale e la propria giustificazione finalistica nel pregresso accordo di ingresso nel sodalizio.
La questione verte in punto di fatto e deve essere oggetto di puntuale accertamento da condurre alla stregua di quanto emerso nei giudizi di cognizione, che, se sorretto da congrua motivazione, sfugge al sindacato conducibile in sede di legittimità. Certo è che l'indagine fattuale non può esaurirsi nella constatazione dell'identica tipologia di reato e nell'omogeneità della condotta, ma deve riguardare la natura del sodalizio, la sua concreta e perdurante operatività, le specifiche modalità esecutive, l'identità degli affiliati, la sfera di influenza esercitata.
Ciò significa che per ravvisare il vincolo della continuazione, a fronte della riconosciuta appartenenza di un determinato soggetto a sodalizi criminosi, occorre specificamente indagare sulla natura dei sodalizi, sulla loro concreta operatività in continuità temporale, così da verificare se l'iniziale deliberazione criminosa abbia trovato espressione concreta nella progressiva appartenenza a una pluralità di associazioni o anche ad una medesima organizzazione operante permanentemente al di là della cessazione della permanenza in corrispondenza della sentenza pronunciata in primo grado.
E sicuramente ad orientare tale indagine assume un particolare rilievo sia il profilo della contiguità temporale, sia quello della individuazione della compagine che concorre alla formazione del sodalizio, sia il programma operativo, elementi idonei a disvelare l'originaria unicità del momento deliberativo e il suo passaggio alla fase attuativa. Solo facendo riferimento a tali parametri può pervenirsi ad individuare la continuità del medesimo sodalizio e dell'apporto partecipativo del singolo sodale in attuazione dell'iniziale deliberazione adesiva, non interrotto dalla eventuale carcerazione o condanna, ed escludere che, per evenienze nuove ed impreviste, incompatibili con l'identità del disegno criminoso, egli si sia inserito in diversa o anche nella stessa formazione organizzata per effetto di un atto ideativo e volitivo autonomo.
3. A tali principi si è correttamente attenuta la Corte territoriale, pervenendo ad un approdo decisorio, adeguatamente e logicamente motivato. L'ordinanza impugnata ha in primo luogo valorizzato la frattura temporale, tutt'altro che trascurabile, esistente tra le due fattispecie associative: i fatti di reato di cui alla pronunzia del 20/01/2004 afferivano a condotte perpetrate in epoca successiva all'8/10/1991 e fino alla metà degli anni '90 e, peraltro, risultavano già unificate per la continuazione con la condotta associativa di cui alla sentenza del 27/10/1994, commessa a partire dalla fine degli anni '80 fino all'8/10/1991, mentre il reato ex art. 416 bis cod. pen. giudicato con la sentenza del 24/02/2016 atteneva a condotta delittuosa perpetrata almeno dall'1/01/2008, secondo la stessa prospettazione difensiva, sino alla seconda metà del 2010.
Ha preso atto, dunque, che il fatto giudicato con la sentenza del 2004 era stato unificato per la continuazione con il reato associativo giudicato con sentenza del 1994, in quanto episodi attuativi di uno stesso progetto criminoso realizzato senza soluzione di continuità; ha però ritenuto di non potervi rapportare anche le azioni partecipative accertate con la sentenza del 2016 sia per il significativo distacco temporale rispetto alle precedenti, pari a circa un decennio, sia e soprattutto perché il gruppo criminale, oggetto della seconda sentenza, sebbene operante nel medesimo ambito territoriale, era profondamente mutato quanto a compagine sociale e a programma operativo, per effetto di circostanze inimmaginabili al momento dell'iniziale affiliazione.
Non era dato ravvisare, infatti, alcuna omogeneità e continuità nel tempo tra l'originaria formazione partecipata dall'istante (in cui militavano Martorano, Stefanutti, Pecoriello, Calabrese, Di Muro Vincenzo, Delli Gatti e Petrilli) e quella operativa negli ultimi tre anni del 2010, nella quale l'unico elemento di raccordo soggettivo con la precedente era costituito dalla presenza dei fratelli di Muro; anche il programma operativo risultava significativamente difforme: non più traffico di sostanze stupefacenti, usura, estorsioni, ma acquisizione indebita di appalti pubblici e privati; assolutamente pacifico era, poi, il dato che la promozione e l'organizzazione dei due gruppi fosse riconducibile alla volontà di soggetti diversi e che il sodalizio operativo negli ultimi anni del 2010 era stato promosso dai fratelli di Muro, mossi dalla precipua finalità di neutralizzare definitivamente il contrapposto gruppo dei Cassotta, anche attraverso l'affiliazione di esponenti dello stesso, resisi disponibili all'eliminazione degli ex sodali.
La decisione impugnata, dunque, non presta il fianco a critiche, avendo espresso considerazioni dimostrative dell'avvenuta conduzione della necessaria analisi fattuale delle vicende oggetto dei due giudicati. L'apprezzamento del dato temporale di circa un decennio trascorso tra i fatti, in uno alla nuova compagine soggettiva e ai mutati interessi criminali, ha del tutto ragionevolmente indotto la Corte di merito ad escludere la sussistenza di indici positivi denotanti l'unicità del momento deliberativo che ha trovato espressione nell'adesione ai distinti sodalizi criminosi.
4. Le conclusioni raggiunte, coerenti con i principi giurisprudenziali in materia e sostenute da argomentazioni per nulla illogiche né contraddittorie con gli accertamenti eseguiti nelle competenti sedi di merito, non sono inficiate dalle dissenzienti deduzioni del ricorrente, delineate in chiave di mera contrapposizione argomentativa all'interpretazione del contenuto dei giudicati f(2/ ) offerta dal provvedimento impugnato che, con chiari riferimenti fattuali, ha fornito elementi di lettura non congruenti con la tesi difensiva, essendo rimasta attestata dalla sentenza del 2016 l'esistenza di un gruppo, costituito ed organizzato dal ricorrente, strutturato intorno a persone fisiche diverse, in esso transitate anche dalla opposta fazione, e operativo secondo strategie criminali mutate nel corso degli anni.
Né conducono a conclusione diversa le ulteriori argomentazioni difensive che, per superare lo iato temporale, tendono a spostare in avanti il momento di consumazione del sodalizio di cui alla sentenza sub 1) sino alla data della sentenza di primo grado, cui convenzionalmente si riconnette il momento finale della fattispecie associativa in caso di contestazione cd. aperta, senza specificamente confutare il diverso dies ad quem che si afferma essere stato accertato in sede di cognizione, o che insistono sulla originaria aspettativa o ambizione del ricorrente di direzione futura della associazione di appartenenza, proponendo una sorta di continuità in progressione, pur a fronte di diverse dinamiche temporali e criminali e di differenti contesti soggettivi in cui, con ruoli significativamente difformi, si sono realizzate le condotte partecipative, ritenute frutto di autonome e rinnovate risoluzioni.
5. L'idoneità del discorso giustificativo utilizzato dalla Corte territoriale e l'evidente insussistenza dei vizi denunciati comportano la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue ope legis la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000,00 (tremila) in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr