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Sentenza — n. 32670/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32670/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32670/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, giudice dell'esecuzione, con provvedimento adottato de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l'istanza avanzata da Alberto Fiorentino, volta ad ottenere, in vista dei benefici penitenziari, la determinazione delle pene per i singoli reati di cui alla sentenza 28 settembre 2016, irrevocabile il 16 gennaio 2020, che lo aveva condannato alla complessiva pena di anni dieci mesi otto di reclusione, oltre alla multa, sul rilievo che non competeva al giudice dell'esecuzione l'eventuale scioglimento del cumulo ai fini dei benefici penitenziari.

Regesto Legislator

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art. 670 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32670/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 666, comma 2, cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l'istanza avanzata da Alberto Fiorentino, volta ad ottenere, in vista dei benefici penitenziari, la determinazione delle pene per i singoli reati di cui alla sentenza 28 settembre 2016, irrevocabile il 16 gennaio 2020, che lo aveva condannato alla complessiva pena di anni dieci mesi otto di reclusione, oltre alla multa, sul rilievo che non competeva al giudice dell'esecuzione l'eventuale scioglimento del cumulo ai fini dei benefici penitenziari.

Parole chiave

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esenzione dalla pena abbandono del procedimento penale confisca di valori patrimoniali atto sessuale con un detenuto differimento dell'esecuzione della pena chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 670 cod. proc. pen
Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'interessato a mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento per violazione di legge, in relazione all'art. 670 cod. proc. pen., e vizio di motivazione.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FIORENTINO ALBERTO nato a NAPOLI il 08/02/1961 avverso l'ordinanza del 29/07/2020 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Birritteri, che ha concluso per la qualificazione del ricorso quale opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione per l'ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, giudice dell'esecuzione, con provvedimento adottato de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l'istanza avanzata da Alberto Fiorentino, volta ad ottenere, in vista dei benefici penitenziari, la determinazione delle pene per i singoli reati di cui alla sentenza 28 settembre 2016, irrevocabile il 16 gennaio 2020, che lo aveva condannato alla complessiva pena di anni dieci mesi otto di reclusione, oltre alla multa, sul rilievo che non competeva al giudice dell'esecuzione l'eventuale scioglimento del cumulo ai fini dei benefici penitenziari.

2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'interessato a mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento per violazione di legge, in relazione all'art. 670 cod. proc. pen., e vizio di motivazione. Precisa il ricorrente di aver chiaramente indicato nell'istanza la finalità sottesa alla richiesta avanzata, volta all'eventuale ammissione del condannato ai benefici penitenziari e alla sua declassificazione da detenuto in alta sicurezza a detenuto comune. Spettava, dunque, al giudice adito procedere allo scioglimento del cumulo giuridico e alla individuazione e quantificazione delle necessarie indicazioni di pena relative ai reati posti in continuazione, trattandosi di attività rientrante nelle attribuzioni tipiche del giudice dell'esecuzione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e per carenza di attualità dell'interesse. Questa Corte ha avuto modo di affermare che la scissione del cumulo, in quanto non prevista e regolata esplicitamente dalla legge, avendo natura solo "ideale" o "temporanea", non può mai costituire oggetto di un procedimento a sé stante, ma deve essere necessariamente pronunciato in via incidentale, nell'ambito di un diverso procedimento, dal giudice funzionalmente competente, ove essa si appalesi come funzionale rispetto al raggiungimento di un determinato fine previsto e regolamentato dalla legge (Sez. 1, n. 4208 del 07/06/2000, Mammoliti, Rv. 216625).

Quando l'istanza è volta ad ottenere uno dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, non spetta al giudice dell'esecuzione individuare, in via incidentale e solo a tali fini, le porzioni di pena che si devono intendere già espiate o ancora da espiare, e dunque a specificare le pene per i singoli reati, ove in sentenza tale indicazione sia mancante, bensì alla Magistratura di sorveglianza, che è istituzionalmente preposta ad emettere provvedimenti concessori di misure alternative o premiali previste dall'ordinamento penitenziario (v., ex plurimis, Sez. 1, n. 52182 del 29/11/2016, Besiri, Rv. 269045;

Sez. 1, Sentenza n. 41340 del 15/10/2009, De Lido, Rv. 245075; Sez. 1, Sentenza n. 38333 del 2/10/2008, Confi, comp. in proc. Riina, Rv. 241311; Sez. 1, Sentenza n. 941 del 2/2/1999, Pistone, Rv. 212673). Spetta, invece, al giudice dell'esecuzione procedere in tal senso se sia richiesto per applicare la disciplina della continuazione o istituti di clemenza, oppure qualora occorra stabilire il limite di operatività della specifica causa estintiva che, per ragioni oggettive, non può essere indistintamente applicata sulla pena unitariamente considerata.

Non va, poi, sottaciuto che il ricorso manca di attualità dell'interesse e di specificità, perché neppure indica la tipologia del beneficio o dei benefici in funzione dell'accesso al quale o ai quali il detenuto ha richiesto lo scioglimento del cumulo giuridico, né considera il lontano fine pena e la tipologia dei reati per i quali è stata pronunciata la condanna la cui pena è in esecuzione, risultando dallo stesso ricorso e dal titolo esecutivo che la sanzione riportata è stata determinata, al netto della riduzione per il rito abbreviato, in anni otto mesi 10 giorni venti di reclusione per il più grave reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso e che l'aumento per la continuazione di mesi 21 e giorni dieci è stato inflitto per reati in prevalenza inclusi nel catalogo di cui all'art. 4 bis I. n. 354/1975.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ope legis la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000,00 (tremila) in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (sentenza Corte Cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ese processuali e della somma di euro tremila