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Sentenza — n. 32668/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32668/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32668/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Alfio ARCODIA veniva rinviato a giudizio immediato davanti al Tribunale di Patti in composizione collegiale, per l'udienza del 24 marzo 2017, come imputato dei seguenti reati, commessi in S. Marco D'Alunzio (ME) il 10 agosto 2016: a) tentato omicidio, aggravato dai futili motivi (artt. 56, 575, 61, n. 1), cod. pen.), commesso in danno di Antonino NOTARO, aggredito con calci e pugni e accoltellato nella regione sinistra laterale del collo;

Regesto Legislator

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art. 56 cod. pen; Sentenza — n. 32668/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 5191 del 29.3.2000, Rv. 216473; Sez. 5, n. 119333 del 27.1.2005, Rv. 231708). Ed invero, se i motivi del ricorso per cassazione riproducono integralmente ed esattamente i motivi d'appello senza alcuno specifico, concreto, riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado (se non in modo "nominalistico"), le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perché non si raccordano, con una critica argomentata, a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi, come 4, prive del requisito della specificità richiesto, a pena d'inammissibilità, dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. (Sez.

Parole chiave

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tentato omicidio aggravato omicidio su richiesta della vittima assassinio qualificato vittima istigazione e aiuto al suicidio inchiesta penale per omicidio

Disposizioni normative citate

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art. 56 cod. pen
Doveva, inoltre, escludersi l'ipotesi di desistenza di cui al terzo comma dell'art. 56 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARCODIA ALFIO nato a SAN MARCO D'ALUNZIO il 31/01/1956 avverso la sentenza del 13/11/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; uzt cs, c.-, 1+4k-o-i4-igubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo act 0,, te, 23 .

RITENUTO IN FATTO

1. Alfio ARCODIA veniva rinviato a giudizio immediato davanti al Tribunale di Patti in composizione collegiale, per l'udienza del 24 marzo 2017, come imputato dei seguenti reati, commessi in S. Marco D'Alunzio (ME) il 10 agosto 2016:

a) tentato omicidio, aggravato dai futili motivi (artt. 56, 575, 61, n. 1), cod. pen.), commesso in danno di Antonino NOTARO, aggredito con calci e pugni e accoltellato nella regione sinistra laterale del collo;

b) minaccia aggravata (artt. 612, comma secondo, in relazione all'art. 339, e 61 n. 2), cod. pen.) in danno del predetto NOTARO, consistita nell'espressione della frase: "Io ti uccido...non Io dovevi fare...capitol li non mi interessa se mi arrestano tanto io ti uccido, ti ammazzo", proferita con l'ausilio di arma da taglio, spinta sulla gola della persona offesa;

c) porto abusivo del coltello di cui ai capi che precedono (art. 4 I. n. 110/75).

2. Con sentenza resa in data 28 settembre 2018, il Tribunale di Patti, sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, dai testi oculari Kevin CORONA e Matteo NOTARO e dal teste Amedeo ARCODIA (medico intervenuto d'urgenza sul luogo dei fatti), valutata la documentazione sanitaria acquisita, dichiarava l'imputato colpevole dei reati ascrittigli, unificati sotto il vincolo della continuazione, esclusa l'aggravante dei futili di motivi di cui al capo a) della rubrica e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di cinque anni di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge, nonché al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa in favore della costituita parte civile Antonino NOTARO.

3. Sugli appelli proposti dall'imputato e dal Procuratore generale territoriale, la Corte di appello di Messina, con sentenza del 13 novembre 2019, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rideterminava la pena in cinque anni e dieci mesi di reclusione. 3.1. La Corte distrettuale confutava i motivi di gravame della difesa, osservando, peraltro, come essi costituissero mera riproposizione di questioni già affrontate in primo grado. 3.1.1. Così, quanto alla configurabilità del reato contravvenzionale di cui al capo C), ribadiva che l'uso concretamente illecito (la commissione di altri reati) al quale era stato adibito il coltello dall'imputato e l'assenza di elementi da cui desumere un'esigenza specifica di un suo lecito utilizzo non consentivano di ritenere, nel caso di specie, giustificato il porto.

La circostanza - soltanto dedotta, ma non dimostrata - che l'ARCODIA fosse un agricoltore utilizzante il coltello per lavoro appariva inconducente, non essendo emerso che l'imputato, al momento dei fatti, avesse necessità di portare con sé l'arma, dovendo svolgere un'eventuale attività legata al suo lavoro per la quale la stessa si rivelasse indispensabile. Le gravi modalità del fatto, d'altro canto, inducevano ad escludere la ravvisabilità dell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 3 dell'art. 4 I. n. 110/75. 3.1.2. Andava, poi, confermata la correttezza della qualificazione giuridica del fatto sub A) come tentato omicidio.Invero, la scelta di una zona corporea vitale (vicina alla carotide) per affondare il fendente e le ripetute minacce di morte proferite nell'occorso dall'ARCODIA, costituivano, secondo i Giudici messinesi, emblematica conferma del fatto che l'imputato avesse in mente di uccidere la persona offesa.

Era, del resto, agevole osservare - proseguiva la Corte di merito - che, vista la posizione di assoluta predominanza assunta in concreto dall'imputato - a cavalcioni sull'anziana vittima, accasciata inerme al suolo - qualora egli avesse avuto l'intenzione solo di ferire il NOTARO, avrebbe potuto comodamente attingere altre zone del corpo, lontane da organi vitali. Comunque, certamente era configurabile nella specie il dolo alternativo. Doveva, inoltre, escludersi l'ipotesi di desistenza di cui al terzo comma dell'art. 56 cod. pen., atteso che l'imputato si era limitato a consentire al NOTARO di rialzarsi e cercare soccorso presso la vicina officina dopo aver posto in essere un'azione già integrante, in tutti i suoi elementi costitutivi, il delitto di tentato omicidio. 3.2.

Infine, la Corte di appello, aderendo parzialmente alle doglianze del Procuratore generale, tenuto conto delle complessive modalità dei fatti e del danno cagionato, decideva di rimodulare la riduzione applicata per la concessione delle attenuanti generiche in misura inferiore a un terzo.

4. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, sulla base dei seguenti motivi. 4.1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al porto abusivo di coltello. Diversamente da quanto affermato dalla Corte di merito, la circostanza che l'ARCODIA svolgesse l'attività di bracciante agricolo era emersa sia dal verbale di perquisizione e sequestro sia dal verbale di fermo, oltre che dall'interrogatorio di garanzia reso in data 17 agosto 2016 e dal verbale di vane ricerche redatto dai Carabinieri di San Marco d'Alunzio il 14 agosto 2016. I giudici territoriali, pertanto, avrebbero dovuto ritenere, in base a tali emergenze, come giustificato il possesso di quel coltello, in quanto strumento indispensabile nella quotidianità di un bracciante. Inoltre, in nessuna considerazione era stata tenuta la doglianza tesa ad invocare il riconoscimento del fatto di lieve entità. 4.2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla qualificazione di tentato omicidio e al mancato riconoscimento della desistenza. Le argomentazioni svolte dalla Corte distrettuale a proposito della sussistenza dell'animus necandi in capo all'imputato non erano condivisibili nella parte in cui si apprezzava, quale elemento sintomatico, la vastità e la profondità della ferita da taglio cagionata alla vittima in zona carotidea. La profondità della ferita, misurata in appena due centimetri, dimostrava, viceversa, esattamente il contrario. Ed infatti, se l'ARCODIA avesse avuto davvero l'intenzione di uccidere il rivale, avrebbe affondato il colpo e, grazie anche alla forma appuntitati (/> del coltello, avrebbe senza dubbio attinto le parti vitali della gola senza lasciare possibilità di sopravvivenza all'aggredito.

Era, pertanto, ragionevole credere che l'evento morte non ebbe a verificarsi non già per una "fortunata casualità", come affermato dai Giudici di appello, ma più verosimilmente per l'inidoneità dell'azione posta in essere dall'imputato. Né appariva convincente l'affermazione della Corte di merito sulla sussistenza del dolo alternativo, posto che le emergenze probatorie dimostravano che l'ARCODIA voleva ferire e non uccidere il NOTARO. Neppure persuadeva, per la sua superficialità, la motivazione della Corte territoriale nell'escludere l'ipotesi della desistenza, atteso che l'imputato, dopo un iniziale obnubilamento della sua ragione, era tornato in sé ed aveva volontariamente desistito dalla sua sciagurata azione.

5. Sono state depositate "note difensive" nell'interesse del ricorrente, con le quali si ribadiscono le argomentazioni svolte a sostegno del primo motivo di ricorso sul porto di coltello e ci si riporta a quelle articolare nel secondo motivo.

6. E' stato, infine, depositato, nei termini di legge, atto di costituzione quali parti civili dei signori Angela PRIOLA, Giuseppe Salvatore NOTARO, Paola Liliana NOTARO, Maria NOTARO e Valeria Franca NOTARO, tutti eredi di Antonino NOTARO, deceduto a Messina il 15 marzo 2019 (come desunto dal certificato di morte allegato all'atto di costituzione), con richieste conclusive di conferma della sentenza impugnata e delle statuizioni civili e di condanna alle spese indicate nell'acclusa nota.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per aspecificità, in quanto si limita, nella sostanza, a riprodurre gli stessi motivi sviluppati in sede di appello, già adeguatamente confutati dalla Corte di merito.

2. Giova rammentare che, nella giurisprudenza di questa Corte, è stato enunciato, e più volte ribadito, il condivisibile principio di diritto secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongano le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultino carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584;

Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 5191 del 29.3.2000, Rv. 216473; Sez. 5, n. 119333 del 27.1.2005, Rv. 231708). Ed invero, se i motivi del ricorso per cassazione riproducono integralmente ed esattamente i motivi d'appello senza alcuno specifico, concreto, riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado (se non in modo "nominalistico"), le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perché non si raccordano, con una critica argomentata, a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi, come 4, prive del requisito della specificità richiesto, a pena d'inammissibilità, dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/2/2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 6, n. 13449 del 12/2/2014, Kasenn, Rv. 259456; Sez. 2, n. 36406 del 27/6/2012, Livrieri, Rv. 253893; Sez. 1, Ord. n. 4521 del 20/1/2005, Orrù, Rv. 230751; Sez. 4, n. 5191 del 29/3/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 2, n. 11126 del 26/6/1992, Petrosillo ed altro, Rv. 192556). 2.1. Deve aggiungersi che le considerazioni esposte nei motivi di ricorso (sul carattere giustificato del porto di coltello, sulla qualificazione giuridica del fatto sub a) e sulla desistenza) si risolvono, essenzialmente, in generiche censure in punto di fatto, che, oltre a presentarsi come reiterative dei motivi di appello senza confrontarsi, in modo critico, con il complesso di argomentazioni svolte dai giudici territoriali a sostegno delle loro conformi decisioni, tendono ad accreditare, in ultima analisi, una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa, secondo una prospettazione che, tuttavia, non può trovare ingresso in questa sede di legittimità, atteso che il logico argomentare del giudice del merito non può essere alterato da una integrale "rilettura" delle evidenze probatorie, magari di equivalente logicità, ma che non vale, tuttavia, a dimostrare la manifesta illogicità della motivazione richiesta, per l'annullamento del provvedimento impugnato su tale punto, dall'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., e ciò anche dopo la riforma introdotta con la legge 20.2.2006 n. 46 (Sez. 2, n. 19584 del 5.6.2006, Capri ed altri, Rv. 233774).

3. In ogni caso, è opportuno evidenziare che la sentenza impugnata, in conformità dei consolidati principi sanciti da questa Corte, (ex multis: Sez. 1, n. 43250 del 13/4/2018, Alfieri, Rv. 274402), ha correttamente ravvisato, nel caso in esame, il dolo diretto del reato di omicidio, nella forma del dolo alternativo (il che implica, all'evidenza, la non configurabilità del meno grave reato di lesioni), in base ad un percorso argomentativo aderente alle risultanze processuali, mettendo in risalto, quali indici sintomaticamente convergenti nella direzione della previsione e della volontà, con scelta sostanzialmente equipollente, verso gli eventi di morte o lesioni:

a) la potenzialità dell'arma adoperata (un coltello);

b) la distanza ravvicinata tra aggressore e vittima (con il primo posto a cavalcioni del secondo, steso a terra inerme;

c) la direzione dell'unico colpo inferto verso organi vitali (zona carotidea);

d) l'accompagnamento dell'azione lesiva con minacce di morte. 3.1. Dedotto in fatto e manifestamente infondato, sul tema, è il riproposto rilievo difensivo sull'asserita scarsa profondità della ferita inferta (due centimetri), atteso che, come logicamente osservato dalla Corte territoriale alla luce della testimonianza del medico che soccorse d'urgenza la vittima e del referto ospedaliero, la coltellata sferrata dall'ARCODIA produsse un taglio della lunghezza di sei centimetri e, quanto alla profondità, non recise la carotide solo per il particolare spessore della sottocute del NOTARO (tre centimetri), provocando, comunque, una ferita "interessante cute, sottocute, muscolo platisma e muscoli pretracheali, con recisione del tendine del muscolo digastrico", nonché la "lesione del margine inferiore della ghiandola parotidea sinistra" (pag. 5 della sentenza impugnata).D'altro canto, in materia di tentato omicidio, ciò che ha valore determinante per l'accertamento della sussistenza dell'animus necandi, è l'idoneità dell'azione, la quale, diversamente da quanto sembrerebbe sostenere la difesa, va apprezzata - come correttamente esposto nella motivazione censurata - ex ante nella sua concreta obiettività, tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità attuative, senza essere condizionata dagli effetti raggiunti, perché, sotto questo aspetto, essa, per non aver conseguito l'evento, sarebbe sempre inidonea nel reato tentato, per cui la stessa figura del tentativo non sarebbe giuridicamente concepibile: va, dunque, ribadito che il giudizio di idoneità dell'azione non è una diagnosi, bensì una prognosi, anche se formulata ex post, ma con riferimento alla situazione così come presentatasi al colpevole al momento dell'azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili nel caso particolare (fra molte, Sez. 1, n. 2509 del 28/4/1989, dep. 22/2/1990, Rv. 183428;

Sez. 1, n. 1365 del 2/10/1997, dep. 5/2/1998, Rv. 209688).

4. Reiterativo, in fatto e palesemente infondato è il sottomotivo sulla desistenza. Al riguardo, va riaffermato che nei reati di danno a forma libera - qual è certamente l'omicidio - la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto, non essendo configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, come, appunto, accaduto nella vicenda in esame (fra le più recenti, Sez. 5, n. 18322 del 30/1/2017, De Rossi, Rv. 269797 - 01), in relazione alla quale, come puntualmente rimarcato dalla Corte messinese, l'imputato si allontanò dalla vittima solo dopo aver già sferrato la coltellata potenzialmente mortale.

5. Parimenti reiterativo, in fatto e manifestamente infondato è il motivo concernente il porto abusivo di coltello. Secondo la costante lezione di questa Corte, la destinazione degli strumenti di cui all'art. 4, comma secondo, I. n. 110/75, rilevante ai fini della giustificazione, deve essere legata da un nesso attuale di causalità all'attività da svolgere, o ad altra a essa, almeno indirettamente, collegabile, sicché il "giustificato motivo" del porto ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (Sez. 1, n. 578 del 30/9/2019, dep. 2020, Brahime, Rv. 278083;

Sez. 1, n. 3114 del 24/10/2011, dep. 2012, Capoccello, Rv. 251824; Sez. 1, n. 41098 del 23/9/2004, Caruso, Rv. 230630). In coerenza con gli enunciati principi, la Corte di merito ha ineccepibilmente escluso la ravvisabilità, nel caso di specie, del giustificato motivo del porto di coltello sol per il fatto che l'ARCODIA svolgesse l'attività di bracciante agricolo (documentata o meno), in mancanza di un qualsivoglia nesso attuale di causalità all'attività da svolgere e, soprattutto, in considerazione dell'uso concretamente illecito fatto dello strumento in funzione lesiva dell'incolumità personale altrui. 5.1.

Manifestamente infondata, infine, è la censura con cui ci si duole della mancanza di motivazione sul riconoscimento del caso di lieve entità, viceversa svolta in modo congruo dai Giudici di Messina, che ha logicamente escluso l'ipotesi lieve valorizzando le modalità del fatto, connotate dall'utilizzo del coltello per attentare alla vita della persona offesa.

6. Per le esposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, dal che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo indicare in euro tremila. Il ricorrente va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili eredi di NOTARO Antonino, che, in relazione alla qualità dell'opera prestata, si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili eredi di NOTARO Antonino, spese che liquida, come da richi