Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 32667/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32667/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32667/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza resa in data 25 novembre 2019, la Corte di appello di Napoli confermava la decisione del 22 giugno 2017, con la quale il Tribunale in composizione monocratica di quella città aveva condannato Francesco SAVARESE alla pena di un anno di reclusione per non aver ottemperato all'Ordine emesso dal Questore di Napoli il 27 dicembre 2013 con il quale si vietava di detenere apparati radar, visori notturni o altri oggetti atti a consentirgli di sottrarsi ai controlli di polizia (art. 76, comma 2, in relazione all'art. 3, commi 4 e 5, d. Igs. n. 159/2011). 1.1.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 47 cod. pen, art. 81 cod. pen; Sentenza — n. 32667/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo alla violazione dell'art. 81 cod. pen., non avendo la Corte di merito adeguatamente apprezzato l'omogeneità delle violazioni e la contiguità temporale tra le stesse.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, dovendosi ritenere fondato il primo, assorbente, motivo di ricorso.

Parole chiave

Generato dall'IA
abuso di impianti di telecomunicazioni diritto all'antenna reati contro la sfera personale riservata restrizioni accessorie prove acquisite tramite sorveglianza divieto di dissimulare il proprio viso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 47 cod. pen
Esclusa, perciò, la configurabilità dell'errore di diritto inevitabile, la Corte di merito escludeva anche la ravvisabilità dell'errore sul fatto ai sensi dell'art. 47 cod. pen.
art. 81 cod. pen
Inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo alla violazione dell'art. 81 cod. pen., non avendo la Corte di merito adeguatamente apprezzato l'omogeneità delle violazioni e la contiguità temporale tra le stesse.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAVARESE SALVATORE nato a NAPOLI il 30/11/1953 avverso la sentenza del 25/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo \ II.E.L.. conclude chicdendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore ci.4.,.. V- /L/avvocato DEZIO MAURO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 25 novembre 2019, la Corte di appello di Napoli confermava la decisione del 22 giugno 2017, con la quale il Tribunale in composizione monocratica di quella città aveva condannato Francesco SAVARESE alla pena di un anno di reclusione per non aver ottemperato all'Ordine emesso dal Questore di Napoli il 27 dicembre 2013 con il quale si vietava di detenere apparati radar, visori notturni o altri oggetti atti a consentirgli di sottrarsi ai controlli di polizia (art. 76, comma 2, in relazione all'art. 3, commi 4 e 5, d. Igs. n. 159/2011). 1.1.

I fatti, secondo la concorde ricostruzione operata dai Giudici di merito, erano stati accertati nel corso della perquisizione domiciliare eseguita dalla Polizia giudiziaria nei confronti dell'imputato il 14 febbraio 2014 in via Cristallini, quando venne rilevato che su entrambi i televisori collocati nell'appartamento ispezionato risultavano proiettate le immagini dell'intera strada su cui insisteva lo stabile. Si verificò, nell'occorso, che tale visione era resa possibile grazie a due telecamere nascoste dietro due pannelli di ferro e installate sotto due balconi di pertinenza di due appartamenti situati in diversi edifici. 1.2.

La Corte di appello confutava tutti i motivi di gravame. 1.2.1. In primo luogo, escludeva la sussistenza dei presupposti che giustificassero la disapplicazione del provvedimento del Questore violato, atteso che detto provvedimento, oltre a richiamare i presupposti oggettivi della condanna per delitto non colposo e la sottoposizione alla misura della prevenzione della sorveglianza speciale, aveva evidenziato un ulteriore elemento idoneo a dare ragione dell'attuazione delle misure applicate, costituito dal fatto che il SAVARESE era stato arrestato, nel corso dell'esecuzione della misura di prevenzione, per violazione degli obblighi impostigli, in quanto sorpreso mentre si associava a soggetti pregiudicati, condotta per la quale aveva poi riportato una condanna con sentenza definitiva. 1.2.2.

In secondo luogo, giudicava infondato la Corte partenopea il motivo con cui si censurava una non consentita interpretazione estensiva del precetto penale con riferimento alle telecamere quali apparati radar o visori notturni. Non era necessario essere dotati di particolari competenze tecniche per ricondurre le apparecchiature trovate in possesso dell'imputato nell'alveo degli strumenti idonei a captare, alla stregua dei visori notturni, immagini anche in condizioni di limitata luminosità. Né si poteva tacciare la norma di indeterminatezza, come sostenuto dalla difesa, dal momento che in essa gli elementi fattuali vengono descritti in modo preciso, con l'indicazione della condotta violata, degli oggetti la cui detenzione è vietata e la sanzione irrogata.

Rappresentava un dato di intuitiva evidenza e non già una non consentita interpretazione estensiva del precetto penale ritenere che, se il legislatore del 1965 e sino all'attualità non aveva mutato il catalogo degli apparati di cui era possibile vietare l'uso, tra i quali i visori notturni, era perché in detta categoria andavano compresi tutti gli apparecchi atti a permettere la visione delle immagini anche in ore serali con visibilità limitata, quindi anche le telecamere installate dal SAVARESE all'interno della propria abitazione, che, nel tardo pomeriggio di un giorno di febbraio, avevano consentito all'imputato di visionare e monitorare l'intera via Cristallini. 1.2.3.

Esclusa, perciò, la configurabilità dell'errore di diritto inevitabile, la Corte di merito escludeva anche la ravvisabilità dell'errore sul fatto ai sensi dell'art. 47 cod. pen. Non era ipotizzabile che il SAVARESE ignorasse che le sue telecamere fossero dotate della funzione di visione notturna, in quanto, come accertato in occasione del controllo in ora crepuscolare, gli apparati erano perfettamente funzionanti. Inoltre, a ulteriore dimostrazione della consapevolezza della illiceità della condotta in capo all'imputato, doveva considerarsi il fatto che le microcamere proiettanti le immagini della strada nella sua abitazione erano accuratamente celate dietro due pannelli in ferro e collocate sotto due balconi relativi ad appartamenti ubicati in due stabili diversi da quello del SAVARESE, in modo non solo funzionale alla ripresa della strada, ma anche tale da evitare di far ricadere sul predetto sospetti in caso di controlli non estesi alla sua privata dimora. 1.2.4.

Respingeva, infine, la Corte di appello la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione con reato già giudicato, in quanto non poteva l'imputato prevedere, quando nel dicembre 2013 frequentava pregiudicati, di violare un divieto al quale egli non era stato ancora in concreto sottoposto, essendogli stato notificato il relativo provvedimento solo in data 8 gennaio 2014.

2. Ha proposto ricorso l'interessato, per il tramite del difensore, sviluppando i seguenti motivi. 2.1. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo agli artt. 3, commi 4 e 5, e 76, comma 2, d. Igs. n. 159/2011. Si duole il ricorrente che la sentenza abbia assertivamente definito legittimo il provvedimento impositivo del Questore senza articolare un percorso argomentativo sul rispetto dei parametri normativi cui è subordinata l'efficacia di ogni atto amministrativo discrezionale. Si censura la motivazione come insufficiente nell'essersi riferita unicamente alla sussistenza dei due presupposti oggettivi, non potendo ritenersi la lacuna colmata dal richiamo alla violazione del divieto di associarsi abitualmente con persone pregiudicate, posto che l'abitualità non poteva riscontrarsi in un incontro occasionale con un pregiudicato, come accaduto nel caso di specie.

La Corte di merito non si era uniformata all'insegnamento della Suprema Corte, secondo il quale la motivazione del provvedimento del Questore impositivo dei divieti aggiuntivi deve prendere in considerazione la personalità del destinatario e il possibile uso degli apparati da parte del medesimo.2.2. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ed erronea interpretazione con riguardo agli artt. 3, commi 4 e 5, e 76, comma 2, d. Igs. n. 159/2011. Si evidenzia che la norma che si assume violata non contiene alcun richiamo al divieto di possedere e utilizzare telecamere, sicché i Giudici di merito, nell'equiparare visori notturni e telecamere, avevano operato un'arbitraria e illogica interpretazione estensiva della norma, oltre a non essersi avvalsi di una perizia tecnica che potesse corroborare tale equiparazione.

Quanto alla necessità di possedere competenze tecniche per la chiara comprensione della norma, la Corte di appello aveva eluso il quesito con clausole di stile, finendo con il ritenere competenze tecniche adeguate semplicemente "un dato d'intuitiva evidenza". Liquidare come "non pertinente" il richiamo alla sentenza De Tommaso della Corte EDU integrava un'ulteriore illogicità, atteso che quella decisione aveva affrontato specificamente, con riguardo alle misure di prevenzione personali, il tema della difettosa qualità della base legale della limitazione della libertà, come ostativa, per la sua vaghezza e imprecisione, alla accessibilità da parte dell'interessato.

La Corte di Napoli aveva avvalorato l'estensione analogica in contrasto con la riserva di legge costituzionalmente garantita. 2.3. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo alla violazione degli artt. 5 e 47 cod. pen. Verificare se in concreto vi fosse stata una erronea percezione del dato normativo o una erronea percezione degli elementi materiali del reato costituiva il punto nodale del processo che la Corte di appello aveva affrontato con superficialità e argomenti "capziosi". Le particolari competenze tecniche richieste per la corretta interpretazione e percezione della norma impositiva dei divieti la rendevano incomprensibile a chi non fosse in possesso di tali conoscenze, il che determinava una situazione per la quale il soggetto agente poteva involontariamente incorrere nella violazione del precetto, non avendone compreso il limite e la portata.

Non si poteva sostenere che il semplice posizionamento di due telecamere delle quali non si sapeva con certezza che funzionassero anche di notte - e quindi concettualmente differenti dai visori notturni - potesse essere dolosamente lesivo del precetto. Il SAVARESE avrebbe dovuto avere competenze tali da comprendere che tra i visori notturni potessero rientrare in senso estensivo anche le telecamere, il che aveva determinato una situazione di ignoranza inevitabile del precetto ovvero di errore sul fatto, incidente sulla volontarietà della violazione e sulla punibilità dell'agente. 2.4.

Inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo alla violazione dell'art. 81 cod. pen., non avendo la Corte di merito adeguatamente apprezzato l'omogeneità delle violazioni e la contiguità temporale tra le stesse.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, dovendosi ritenere fondato il primo, assorbente, motivo di ricorso.

2. Giova premettere che la giurisprudenza di questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla violazione dei divieti aggiuntivi all'avviso orale, punita dall'art. 4, commi 4 e 5, della previgente legge n. 1423/56 (ora dall'art. 76, comma 2, in relazione all'art. 3, commi 4 e 5, del d. Igs. n. 159 del 2011), ha ammesso lo «scrutinio postumo» dei suddetti divieti. Si è affermato che «in tema di misure di prevenzione nei confronti di persone socialmente pericolose, il divieto del questore di possedere o utilizzare il telefono cellulare quale apparato di comunicazione ricetrasmittente imposto ai soggetti destinatari di avviso orale, dalla cui inosservanza dipende la configurabilità del reato di cui all'art. 4, comma quarto, della legge n. 1423 del 1956, può essere disapplicato dal giudice penale qualora sia privo di specifica motivazione e non indichi le ragioni che hanno determinato l'emissione di tale prescrizione» (Sez. 1, n. 28796 del 3/12/2013 dep. 2014, Rotunno, Rv. 261409).

Si richiede che, al di là della sussistenza dei presupposti di legittimità formale concernenti la condanna per delitti non colposi, lo specifico divieto risulti giustificato dalla necessità di prevenire la commissione di condotte illecite, sicché il giudizio prognostico, che legittima dal punto di vista sostanziale l'applicazione di tali gravosi divieti, deve essere giustificato da una specifica motivazione che tenga conto delle condizioni personali del prevenuto e che selezioni, all'interno dei vari ed eterogenei divieti oggi indicati dall'articolo 3, comma 4, del d.

Igs. n. 159/2011, quello che risulta più confacente a tutelare la collettività dalla ritenuta pericolosità sociale del soggetto. Il principio, cui il Collegio intende dar seguito, è stato, di recente, ribadito da Sez. 1, n. 13765 del 25/2/2020, Silvano, Rv. 278820.

3. Ciò posto, rileva il Collegio che nel provvedimento che si assume violato, emesso dal Questore di Napoli in data 27 dicembre 2013 nei confronti del SAVARESE, già condannato per delitto non colposo e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, risultano imposti tutti, indistintamente, i divieti aggiuntivi elencati dal comma 4 dell'art. 3 d. Igs. n. 159/2011 (estesi dal comma 5 ai soggetti sottoposti alla sorveglianza speciale), in quanto, in costanza di misura, era stato arrestato per "violazione degli obblighi impostigli".

Il provvedimento, in esame, risulta, quindi, del tutto privo di motivazione per quel che qui rileva, in quanto, da un lato, non si rinviene in esso alcuna valutazione in ordine alla necessità dell'applicazione congiunta di tutti i divieti e alla sussistenza di una correlazione tra essi e la pericolosità sociale del sottoposto, dall'altro, è assente la specifica motivazione a sostegno del particolare divieto di possedere n titili77are apparati radar o visori notturni.Specifica motivazione esigibile non solo per il generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi che impongono limiti ai diritti soggettivi, ma anche perché l'art. 3, comma 4, citato non prevede come conseguenza obbligata della misura di prevenzione (avviso orale o sorveglianza speciale) nei confronti di determinati soggetti il divieto di possedere o utilizzare apparati radar o visori notturni, ma dà al Questore la possibilità di imporre il suddetto divieto, ovviamente in considerazione della personalità del sottoposto e del possibile uso da parte di questi degli apparati in esame.

4. La mancanza di motivazione rilevata nel provvedimento amministrativo in parola conduce alla sua disapplicazione e, conseguentemente, all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, mancando, nel caso di specie, il presupposto del reato contestato (l'esistenza di un valido provvedimento impositivo del divieto di possedere qualsiasi apparato radar o visori notturni). Le ulteriori censure restano assorbite.