Sentenza — n. 32663/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 2 luglio 2019, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza, 16 marzo 2018, con cui il Tribunale in sede, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato gli imputati Bruna Loss e Fineias Minarini ciascuno alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 3.334 di multa, in quanto ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286 del 1998 per avere occupato alle proprie dipendenze un lavoratore straniero irregolare perché privo di permesso di soggiorno, adibendolo ad attività di trasportatore della ditta "Italbrasil Service", di cui la Loss era legale rappresentante e il Minarini gestore di fatto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 22 d.lgs. n. 186/1998, art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 32663/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Va ricordato che la norma incriminatrice punisce "il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato". La norma non postula un'assunzione, intesa quale atto formalizzato che costituisce il rapporto durevole di lavoro, ma menziona l'occupazione', ossia una situazione fattuale conseguente tanto alla conclusione di un regolare contratto, quanto alla fruizione, in via di fatto ed al di fuori di ogni regolarizzazione, dell'impegno lavorativo altrui dietro corresponsione di un compenso.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LOSS BRUNA nato a VITORIA( BRASILE) il 10/06/1981 MINARINI FINEIAS nato a BAIXO GUANDU( BRASILE) il 01/01/1975 avverso la sentenza del 02/07/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che-14a-searAgse-c-Neclaadn_ Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. M. Francesca Loy, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 2 luglio 2019, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza, 16 marzo 2018, con cui il Tribunale in sede, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato gli imputati Bruna Loss e Fineias Minarini ciascuno alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 3.334 di multa, in quanto ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286 del 1998 per avere occupato alle proprie dipendenze un lavoratore straniero irregolare perché privo di permesso di soggiorno, adibendolo ad attività di trasportatore della ditta "Italbrasil Service", di cui la Loss era legale rappresentante e il Minarini gestore di fatto.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, con atto cumulativo a firma dei comuni difensori avvocati Alessandro Sacca e Daniele Maggi, per chiederne l'annullamento per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice. Nulla dimostra che gli imputati fossero a conoscenza della posizione irregolare dello straniero e sul punto entrambe le decisioni di merito non hanno speso una parola di motivazione; la Loss, per quanto dalla stessa precisato, pur rivestendo la qualità di rappresentante legale dell'impresa, era totalmente estranea alla sua gestione, svolta esclusivamente dal coniuge; anche con riferimento a quest'ultimo, la mancata instaurazione di un rapporto di lavoro formale non aveva dato luogo a procedure di controllo e di identificazione che avrebbero potuto far emergere l'irregolarità della condizione dello straniero e la condotta meramente negligente non è idonea ad integrare la contestata fattispecie; - violazione di legge in relazione all'art. 22 d.lgs. n. 186/1998 con riferimento alla qualità di datore di lavoro necessaria per la configurazione del reato.
L'imputata non aveva mai rivestito la veste di datore di lavoro dello straniero; quest'ultimo aveva avuto contatti e ricevuto direttive esclusivamente dal Minarini, unico ad occuparsi della gestione dell'impresa. L'oggettivo divario esistente tra le rispettive posizioni avrebbe dovuto, comunque, condurre ad una diversificata quantificazione della pena.3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137/2020, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa M. Francesca Loy, ha concluso, chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva il Collegio che i ricorsi appaiono inammissibili.
1. Va ricordato che la norma incriminatrice punisce "il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato". La norma non postula un'assunzione, intesa quale atto formalizzato che costituisce il rapporto durevole di lavoro, ma menziona l'occupazione', ossia una situazione fattuale conseguente tanto alla conclusione di un regolare contratto, quanto alla fruizione, in via di fatto ed al di fuori di ogni regolarizzazione, dell'impegno lavorativo altrui dietro corresponsione di un compenso.
Quanto all'individuazione del soggetto qualificabile come datore di lavoro, premesso che la previsione normativa riguarda qualsiasi datore di lavoro, anche se privo della qualità di imprenditore, sanzionando l'indebita occupazione irregolare, va qui ribadito che autore del reato può essere sia il soggetto che provvede alla formale assunzione del lavoratore straniero mediante stipulazione di contratto di lavoro, sia chi occupi alle proprie dipendenze, avvalendosi in proprio favore della relativa prestazione lavorativa, soggetti in condizione di irregolarità, anche se non contattati ed assunti personalmente, quando vi sia la consapevolezza di tale profilo di illegalità e si benefici comunque della loro attività.
2. Tanto posto, entrambe le sentenze di merito hanno evidenziato che: il soggetto extracomunitario indicato nell'imputazione era stato sorpreso alla guida dell'autocarro intestato alla Italbrasil Service all'atto del controllo effettuato dal personale di polizia; era risultato sprovvisto di documenti e di permesso di soggiorno; aveva riferito di lavorare per la Italbrasil Service e di essere, di volta in volta, contattato per l'esecuzione delle consegne dal sig. "Fines", che lo remunerava a fine giornata; la sua posizione non era mai stata contrattualmente strutturata proprio perché egli era privo di permesso di soggiorno. 2.1.
Da tali premesse si è dedotto, con corretto procedimento inferenziale, il ruolo di collaboratore operativo svolto dal Minarini nell'impresa intestata alla moglie, che lo abilitava a pattuire le condizioni occupazionali con i dipendenti, proprio come verificatosi nel caso in esame. Le precisazioni rese dallo straniero sull'attività lavorativa sistematicamente prestata, ma non contrattualizzata a causa della sua posizione irregolare, mostrano all'evidenza l'inconsistenza della tesi difensiva circa il difetto in capo al Minarini della consapevolezza di tale profilo di illegalità; questione, peraltro, prospettata per la prima volta in questa sede, essendosi l'imputato limitato nell'atto di appello a sollecitare l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen.. 2.2.Quanto alla posizione della Loss, che si assume essere stata sbrigativamente liquidata, valorizzando la sola posizione di garanzia di legale rappresentante dell'impresa datrice di lavoro, i giudici di merito hanno, al contrario, affrontato il tema dell'addebitabilità soggettiva della condotta e dell'effettiva consapevolezza in capo all'imputata del rapporto instaurato di fatto con il dipendente, evidenziando come la predetta non poteva ritenersi ignara della irregolare occupazione dello straniero, avendo ella stessa affermato "di dare una mano nell'amministrazione, lavorando in ufficio".
E a tale profilo fattuale, incentrato sul concreto coinvolgimento della ricorrente nella condotta materiale attribuibile al coniuge, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a sostenere che l'espressione utilizzata dall'imputata ("dare una mano in ufficio"), ben avrebbe potuto indicare "una semplice attività di riordino e pulizia dei locali oppure di segreteria". Tanto basta a riscontrare la manifesta infondatezza anche dell'ulteriore profilo di censura sull'indifferenziato trattamento sanzionatorio, potendosi qui solo aggiungere che la pena inflitta ai ricorrenti è stata attestata sulla soglia insuperabile del minimo edittale e che la Corte di appello ha stimato il precedente specifico dell'imputata ostativo al riconoscimento di qualsivoglia beneficio.
3. In conclusione, i ricorsi, fondati su argomentazioni generiche e del tutto incoerenti con le ragioni della decisione, devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità delle impugnazioni (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00 pro capite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de