Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 32661/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32661/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32661/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza resa in data 15 marzo 2017 all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Crotone dichiarava Umberto Cimieri responsabile del reato di cui all'art. 9, comma 2, I. n. 1423 del 1956 (fatto commesso il 18/09/2008) e, riconosciute le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla ritenuta recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, con la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di mesi dieci di reclusione. Investita dell'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza emessa in data 28 maggio 2019, confermava la sentenza di primo grado.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 32661/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 9, comma 2, I. n. 1423 del 1956 (fatto commesso il 18/09/2008) e, riconosciute le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla ritenuta recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, con la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di mesi dieci di reclusione. Investita dell'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza emessa in data 28 maggio 2019, confermava la sentenza di primo grado.

Parole chiave

Generato dall'IA
vizio di procedura oltraggio alla corte notifica tardiva dei difetti procedura per diffamazione omissione di soccorso contumacia
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIMIERI UMBERTO nato a CROTONE il 23/08/1964 avverso la sentenza del 28/05/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; ud. LOY che ha concluso chiedendo Lette le conclusioni del pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. M. Francesca Loy, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza resa in data 15 marzo 2017 all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Crotone dichiarava Umberto Cimieri responsabile del reato di cui all'art. 9, comma 2, I. n. 1423 del 1956 (fatto commesso il 18/09/2008) e, riconosciute le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla ritenuta recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, con la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di mesi dieci di reclusione. Investita dell'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza emessa in data 28 maggio 2019, confermava la sentenza di primo grado.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore, articolando un unico motivo, con il quale denunzia l'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al • i \ difensore di fiducia, avvocato Mario Prato.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 D.L. n.137 del 2020, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. M. Francesca Loy, ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. Il ricorso deve essere accolto. Dalla documentazione allegata all'impugnazione e dall'esame degli atti risulta che, per mero errore di trasmissione, alla notifica telematica eseguita all'avvocato Mario Prato, difensore di fiducia dell'imputato, era stato allegato il decreto di citazione per l'udienza del 23 aprile 2019 relativo a diverso imputato e a diverso procedimento, mentre il giudizio di appello nei confronti del Cimieri era stato celebrato all'udienza del 28 maggio 2019, previa nomina di difensore di ufficio al sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

L'omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per la celebrazione del giudizio abbreviato di appello determina una nullità di ordine generale intermedio che non è sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto d'ufficio e non rilevando il carattere facoltativo della sua partecipazione a tale giudizio (Sez. 1, n. 11248 del 04/03/2009, Ilardi, Rv. 242850; Sez. 6, n. 37532 del 07/07/2016, Senatore, Rv. 268154; Sez. 5, Sentenza n. 11756 del 14/02/2020, rossetti, Rv. 279037).Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso in Roma, il 16 marzo 2021 onsi