Sentenza — n. 32659/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 14 ottobre 2019, ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova, 25 febbraio 2019, che aveva condannato Jonni Gomiero alla pena di giustizia per i reati, unificati per la continuazione, di furto pluriaggravato (artt. 624, 625, n. 2,5,7, 61, n. 5 e 7, cod. pen.) e di detenzione e porto di un ordigno esplosivo (artt. 2, 4, commi 1 e 2, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 525 cod. proc. pen, art. 468 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32659/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tanto premesso, la Corte di appello, citando arresti conformi della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che la presenza del teste all'ultima udienza e la conferma delle dichiarazioni rese al Collegio in diversa composizione nel corso dell'udienza del 1/02/2019 davano conto ex se dell'infondatezza dell'eccezione di nullità/inutilizzabilità formulata dalla difesa, non essendo in dubbio che il giudice che aveva deliberato la decisione era quello che aveva assunto la prova e che, pertanto, nessuna lesione del diritto di difesa si era verificata.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GOMIERO JONNI nato a DOLO il 09/08/1967 avverso la sentenza del 14/10/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo" 1. 3aZ:W2=1:1l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato BOLDRIN PAOLO del foro di VENEZIA in difesa di GOMIERO JONNI conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 14 ottobre 2019, ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova, 25 febbraio 2019, che aveva condannato Jonni Gomiero alla pena di giustizia per i reati, unificati per la continuazione, di furto pluriaggravato (artt. 624, 625, n. 2,5,7, 61, n. 5 e 7, cod. pen.) e di detenzione e porto di un ordigno esplosivo (artt. 2, 4, commi 1 e 2, lett.
a) e c), I. n. 895/1967, art. 61, n. 2 e 5, cod. pen.).
2. L'imputato propone ricorso a mezzo del difensore, articolando un unico motivo, con il quale si denunzia il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 525, comma 2, 526 e 546, comma 1, cod. proc. pen., violazione del diritto di difesa, del contraddittorio, dell'immediatezza, dell'oralità e del giusto processo, per avere la Corte di appello rigettato l'eccezione di nullità assoluta fondata sul fatto che la sentenza di primo grado era stata deliberata da un Collegio composto da giudici diversi rispetto a quelli dinanzi ai quali si era precedentemente svolta l'istruttoria dibattimentale.
In particolare, la Corte di appello ha ritenuto non integrata alcuna nullità della sentenza di primo grado e ha parimenti respinto l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste Marchioro, rese innanzi a Collegio in diversa composizione all'udienza del 1 febbraio 2019, rilevando che il teste era stato nuovamente escusso all'udienza successiva dai giudici che hanno poi deliberato la sentenza, che la deposizione resa mediante conferma delle dichiarazioni assunte dal Collegio sostituito era pienamente utilizzabile e che il diritto del contraddittorio era stato garantito dalla possibilità di controesame ad ampio spettro di cui la difesa dell'imputato aveva avuto la possibilità di avvalersi.
La soluzione offerta, ad avviso del ricorrente, è irrispettosa dei principi fissati con la recente sentenza n. 41736/2019 delle Sezioni Unite. Con tale autorevole pronunciamento si è espressamente statuito che, a seguito della rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del giudice, quest'ultimo, ove abbia ammesso la reiterazione della prova dichiarativa, è tenuto ad assumerla secondo le ordinarie modalità, con possibilità di disporre la lettura dei verbali delle precedenti dichiarazioni solo dopo lo svolgimento del nuovo esame.
Sicché le modalità di assunzione della prova, rinnovata a mezzo di mera conferma e ratifica da parte del teste delle dichiarazioni già rese, sono palesemente illegittime, violano il diritto di difesa e il principio di immediatezza e oralità della prova.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non merita considerazione alcuna.
1. I presupposti in punto di fatto della questione portata alla cognizione di questa Corte sono pacifici e riassunti nel provvedimento impugnato (e nello stesso ricorso a p. 6 e s.) come segue: - all'udienza del 15.5.2018 il Collegio insediato rendeva l'ordinanza ammissiva delle prove richieste dal P.M.: trascrizione delle intercettazioni e audizione del teste, maresciallo Marchioro; - l'esame del teste aveva inizio all'udienza del 22.11.2018; - all'udienza del 3.12.2018 il Tribunale, riconosciuto legittimo l'impedimento dell'imputato a comparire, rinviava il processo, raccogliendo anticipatamente il consenso delle parti alla prosecuzione dell'attività istruttoria dinanzi a collegio in diversa composizione; - alla successiva udienza dell'1/02/2019, il Tribunale, diversamente composto limitatamente a un componente, concludeva l'assunzione della prova dichiarativa, dopo aver respinto l'opposizione dell'imputato alla prosecuzione dell'attività istruttoria dinanzi a Collegio in diversa composizione; - all'udienza fissata per la discussione (25/02/2019) il Tribunale, tornato nella composizione originaria, rigettava l'eccezione di inutilizzabilità della prova vi raccolta alla precedente udienza; il teste Marchioro, presente in aula, veniva, comunque, riconvocato e risentito; il Presidente del Collegio gli chiedeva se intendeva confermare le dichiarazioni già rese davanti al precedente giudice del dibattimento, ottenendo risposta positiva; poi chiedeva alle parti se avevano domande da fare e, ottenuta risposta negativa, congedava il teste.
2. Tanto premesso, la Corte di appello, citando arresti conformi della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che la presenza del teste all'ultima udienza e la conferma delle dichiarazioni rese al Collegio in diversa composizione nel corso dell'udienza del 1/02/2019 davano conto ex se dell'infondatezza dell'eccezione di nullità/inutilizzabilità formulata dalla difesa, non essendo in dubbio che il giudice che aveva deliberato la decisione era quello che aveva assunto la prova e che, pertanto, nessuna lesione del diritto di difesa si era verificata.
3. La soluzione offerta dai giudici di appello merita integrale conferma. Secondo consolidato e maggioritario indirizzo giurisprudenziale, qui condiviso e riaffermato, nel caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento della persona fisica del giudice o della composizione del collegio giudicante, sono utilizzabili le prove assunte mediante conferma delle dichiarazioni rese in precedenza e legittimamente inserite nel fascicolo del dibattimento, sempre che la parte, ancorché non abbia manifestato il consenso all'utilizzabilità, sia stata messa in condizione di svolgere il controesame in modo ampio, formulando tutte le domande ritenute necessarie.
Ne consegue che, ove il soggetto esaminato confermi le precedenti dichiarazioni e le parti non ritengano di chiedergli chiarimenti o di formulare nuove domande e contestazioni, è legittimo utilizzare per relationem il contenuto materiale di tali precedenti dichiarazioni (Sez. 5, n. 10127 del 22/01/2018, Likja, Rv. 272671; Sez. 5, n. 52229 del 11/11/2014, Fortunato, Rv. 262122; Sez. 3, n. 50299 del 18/09/2014, S., Rv. 261387; Sez. 5, n. 21710 del 26/03/2009, Di Gregorio e altri, Rv. 243894; Sez. 5, n. 3613 del 07/11/2006, dep. 2007, P.G. in proc.
Arcidiacono e altro, Rv. 236044; Sez. 1, n. 41095 del 21/09/2004, Scavo, Rv. 230624). Il principio va ribadito per la sua correttezza e per la coerenza con l'esigenza di garantire concreta esplicazione del diritto di difesa e del contraddittorio, oltre che per la conformità all'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, espresso nella sentenza n. 2 del 15/01/1999, Iannasso, Rv. 212395, che ha ravvisato l'inutilizzabilità per la decisione della deposizione raccolta da giudice in seguito sostituito da altro magistrato nei soli casi in cui non si verifichi la ripetizione dell'adempimento e si proceda a mera lettura del verbale nell'assenza del consenso di tutte le parti.
Indicazioni conformi erano ricavabili anche dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sent. n. 17 del 24/01/1994), che già aveva escluso che l'obbligo di rinnovazione del dibattimento, nel caso di mutamento del giudice, possa pregiudicare l'utilizzo dei risultati dell'attività probatoria già eventualmente compiuta.
4. Ineccepibile è, dunque, la decisione avversata laddove ha chiarito che l'esame del teste Marchioro é avvenuta nel rispetto dei suddetti principi, avendo avuto le parti ampia facoltà di sottoporre ad esame e a controesame il predetto testimone; il Tribunale in diversa composizione ha, infatti, concretamente rinnovato l'istruttoria dibattimentale compiuta dal precedente giudice, rispettando il principio di immediatezza ed oralità, senza pregiudicare o comprimere in nessun modo le prerogative difensive, che avrebbero potuto esplicarsi nel corso dell'esame rinnovato della fonte dichiarativa.
Il ricorso proposto è, dunque, assolutamente pretestuoso, posto che la difesa è stata posta nelle condizioni di esaminare il teste e vi ha liberamente rinunciato, non formulando alcuna domanda e acconsentendo di fatto alla validità di una assunzione testimoniale per relationem. Sicché non è dato comprendere quale violazione dei diritti della difesa tale modus procedendi abbia potuto determinare.5. Sono, poi, non pertinentemente evocati i principi di diritto, recentemente fissati da questa Corte nella sua più autorevole composizione, cui la sentenza impugnata non si sarebbe attenuta.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 41736 del 30/05/2019, Bajramì, Rv. 276754, hanno chiarito che «In caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile». La suddetta pronuncia, nel ribadire la valenza fondante del principio di immutabilità del giudice di cui all'art. 525 cod. proc. pen. in linea con il canone dell'oralità che informa il processo accusatorio, ha, infatti, precisato tale principio deve essere, tuttavia, letto in correlazione con i poteri dispositivi delle parti in ordine alla prova ed agli oneri di impulso in cui i medesimi si declinano: si è, in tal senso, riaffermato come il diritto alla rinnovazione delle prove orali costituisca una facoltà delle parti, e sia subordinato alla previa indicazione, da parte delle stesse, dei soggetti da riesaminare, già indicati nella lista ritualmente depositata di cui all'art. 468 cod. proc. pen. o, eventualmente, in una nuova lista.
La rinnovazione della prova introdotta ad istanza di parte postula, pertanto, un ruolo attivo della parte medesima che - ove non esercitato mediante richiesta di riassunzione della prova orale già acquisita dal giudice in diversa composizione - preclude la deduzione della relativa questione non in virtù di un implicito consenso all'utilizzazione (consenso non rilevante, in presenza della sanzione di nullità assoluta di cuin all'art. 525 cod. proc. pen.), bensì alla stregua dei principi per cui i provvedimenti sull'ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia, se non espressamente modificati o revocati e secondo cui i verbali di dichiarazioni, rese dai testimoni in dibattimento dinanzi a giudice in composizione successivamente mutata, fanno legittimamente parte del fascicolo del dibattimento, dove non "confluiscono", bensì "permangono", e l'art. 511, comma 2, cod. proc. pen. ne consente la lettura e la conseguente utilizzazione ai fini della decisione se per qualsiasi ragione l'esame non abbia luogo, in detta previsione dovendo ritenersi comprese, oltre al caso della prova divenuta medio tempore irripetibile, le altre ipotesi in cui le stesse parti non abbiano richiesto la rinnovazione dell'esame, ovvero il giudice, valutando detta rinnovazione manifestamente superflua, abbia deciso di non ammetterla.
Orbene, nel caso al vaglio, neppure il ricorrente afferma di aver richiesto inutilmente la ripetizione dell'esame del teste. Ed invero, all'udienza del 1/2/2019 l'imputato, attraverso spontanee dichiarazioni, ha espresso unicamente la sua opposizione a che l'audizione del teste proseguisse dinanzi al collegio diversamente composto, dichiarando di revocare il consenso in tal senso prestato dal proprio difensore; alla successiva udienza del 25/2/2019, celebrata dal Tribunale nella sua originaria composizione, la difesa si è limitata ad eccepire l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste rese alla precedente udienza, senza richiedere la rinnovazione della prova, cui ha comunque provveduto il Tribunale di ufficio con modalità che questa Corte regolatrice ha già riconosciuto essere pienamente legittime.
6. Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000,00 (tremila) in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della