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Sentenza — n. 32505/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32505/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32505/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello dell'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta dai difensori di Angelo Cirelli di declaratoria di non esecutività della sentenza della stessa Corte del 28/1/2011 con la quale era stata confermata quella del Tribunale dell'Aquila di condanna per il delitto di cui all'art. 374 bis cod. pen. L'estratto contumaciale della sentenza di appello era stato notificato all'imputato; in esso erano correttamente indicati gli estremi della sentenza impugnata, cosicché non rilevava l'erronea indicazione, nel dispositivo della sentenza di appello, del Tribunale e della data in cui era stata emessa la sentenza di primo grado. La Corte sottolineava che l'imputato era stato assistito sia in primo grado che in appello dal medesimo difensore di fiducia.

Regesto Legislator

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art. 374 bis cod. pen, art. 161, comma 4 cod. proc. pen, art. 175 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32505/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Come è noto, prima della riforma introdotta dalla legge n. 67 del 2014, la notifica dell'estratto contumaciale all'imputato faceva decorrere il termine per proporre impugnazione avverso la sentenza (nel caso di specie: la sentenza di appello) e, pertanto, costituiva il passaggio necessario per la irrevocabilità della sentenza stessa. Peraltro, per la sua validità non era affatto richiesta la effettiva conoscenza della sentenza da parte dell'imputato, ma era sufficiente la regolarità formale, tanto che l'estratto poteva essere notificato anche ex art. 161, comma 4 cod. proc. pen. (giurisprudenza costante; ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 4783 del 25/01/2012 Cc. (dep. 07/02/2012) Rv. 251863 - 0).

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate censura formulata in modo carente correzione di errore materiale oltraggio alla corte obbligo di articolare le censure censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 374 bis cod. pen
art. 161, comma 4 cod. proc. pen
Peraltro, per la sua validità non era affatto richiesta la effettiva conoscenza della sentenza da parte dell'imputato, ma era sufficiente la regolarità formale, tanto che l'estratto poteva essere notificato anche ex art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
art. 175 cod. proc. pen
Come è noto, a seguito di una riforma intervenuta in conseguenza di una pronuncia della Corte EDU, l'art. 175 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIRELLI ANGELO nato a SANTA CROCE DI MAGLIANO il 06/11/1963 avverso l'ordinanza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; lette le conclusioni del PG Simone Perelli che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello dell'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta dai difensori di Angelo Cirelli di declaratoria di non esecutività della sentenza della stessa Corte del 28/1/2011 con la quale era stata confermata quella del Tribunale dell'Aquila di condanna per il delitto di cui all'art. 374 bis cod. pen. L'estratto contumaciale della sentenza di appello era stato notificato all'imputato; in esso erano correttamente indicati gli estremi della sentenza impugnata, cosicché non rilevava l'erronea indicazione, nel dispositivo della sentenza di appello, del Tribunale e della data in cui era stata emessa la sentenza di primo grado. La Corte sottolineava che l'imputato era stato assistito sia in primo grado che in appello dal medesimo difensore di fiducia.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Angelo Cirelli, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione. La Corte territoriale aveva completamente eluso l'argomento dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza, nonostante la correzione fosse stata chiesta dal Procuratore Generale. La correzione dell'errore materiale era finalizzata a dare alla parte la possibilità di esercitare il proprio diritto di impugnazione. Inoltre, l'ordinanza affermava che l'estratto contumaciale della sentenza di appello era stato notificato all'imputato, circostanza negata dal ricorrente e che non poteva essere presunta: non essendo stato rinvenuto il fascicolo processuale, la Corte territoriale avrebbe dovuto propendere per l'ipotesi di omessa notifica.

3. Il Procuratore generale, Simone Perelli, nella requisitoria scritta conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

1. Il ricorrente sostiene che il mancato rinvenimento del fascicolo processuale, cui conseguiva l'impossibilità di verificare la ritualità della notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di appello, non permetteva di ritenere effettuata la notifica e, di conseguenza, di ritenere decorsi i termini per la presentazione del ricorso per cassazione e irrevocabile la sentenza. Il Procuratore Generale concorda sul fatto che la mera regolarità formale della notificazione dell'atto non costituisce prova sufficiente della sua conoscenza da parte dell'imputato. Si tratta di due questioni differenti che possono essere trattate separatamente.

2. Come è noto, prima della riforma introdotta dalla legge n. 67 del 2014, la notifica dell'estratto contumaciale all'imputato faceva decorrere il termine per proporre impugnazione avverso la sentenza (nel caso di specie: la sentenza di appello) e, pertanto, costituiva il passaggio necessario per la irrevocabilità della sentenza stessa. Peraltro, per la sua validità non era affatto richiesta la effettiva conoscenza della sentenza da parte dell'imputato, ma era sufficiente la regolarità formale, tanto che l'estratto poteva essere notificato anche ex art. 161, comma 4 cod. proc. pen. (giurisprudenza costante; ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 4783 del 25/01/2012 Cc. (dep. 07/02/2012) Rv. 251863 - 0).

La mancata effettiva conoscenza della sentenza di condanna poteva portare, piuttosto, alla restituzione nel termine per proporre impugnazione: ma sussisteva incompatibilità logica e giuridica tra la denuncia della nullità della notifica dell'estratto contumaciale e la contestuale proposizione dell'istanza di restituzione in termini, la quale presupponeva la ritualità dell'atto cui era legato il termine scaduto mentre nel caso di sussistenza della nullità nessuna decadenza dal termine si era verificata, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, l'unico rimedio consentito era l'incidente di esecuzione con contestuale impugnazione tardiva (Sez. 5, Sentenza n. 4223 del 09/12/2008 Cc. (dep. 29/01/2009) Rv. 242949 - 01).

Come è noto, a seguito di una riforma intervenuta in conseguenza di una pronuncia della Corte EDU, l'art. 175 cod. proc. pen. in tema di restituzione nel termine fu modificato prevedendo, in sostanza, una presunzione di non conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato, con la conseguenza che l'istanza poteva essere rigettata solo se il giudice rinveniva la prova della effettiva conoscenza del provvedimento. Alla luce di tale riforma si giustificano quellt pronunce, menzionate dal ricorrente e dal Procuratore generale, che avevano ritenuto insufficiente la regolarità formale della notifica dell'estratto contumaciale a ritenere provata l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, salvo che la stessa fosse stata effettuata a mani proprie; la mera regolarità formale non era, quindi, sufficiente per respingere l'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione.

3. Venendo al caso in esame, la Corte territoriale, in primo luogo, sottolinea che "nell'originale della sentenza di secondo grado si dà atto che l'estratto contumaciale della stessa è stato notificato in data 21/10/2011 al Cirelli, dichiarato contumace in appello". Di conseguenza, è inesatto affermare, come fa il ricorrente, che il mancato rinvenimento del fascicolo processuale impediva alla Corte di avere contezza dell'avvenuta notifica dell'estratto contumaciale: l'attestazione del Cancelliere di avvenuta notifica, finalizzata a quella relativa alla mancata proposizione del ricorso per cassazione nei termini previsti, costituisce prova che la notifica era stata effettuata; la contestazione, quindi, avrebbe dovuto essere specifica e non generica.

4. Quanto, invece, alla effettiva conoscenza del provvedimento, rilevante ai fini della decisione sull'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la Corte territoriale correttamente sottolinea che l'imputato era assistito dal difensore di fiducia, sia in primo grado che nel giudizio di appello, così dovendosi ritenere che egli conosceva con certezza la sentenza che era stata emessa dalla Corte territoriale. In effetti, la assistenza da parte di un difensore di fiducia fornisce certezza in ordine alla conoscenza da parte dell'imputato dell'esito del giudizio: non a caso, la riforma dell'art. 175 cod. proc. pen. operata dal decreto-legge 17 del 2005 introdusse anche l'art. 157 comma 8 bis cod. proc. pen. che prevede che le notifiche all'imputato successive alla prima sono eseguite presso lo studio del difensore di fiducia; norma basata proprio sul presupposto del mantenimento del rapporto professionale tra legale e cliente.

Di conseguenza la mancata proposizione del ricorso per cassazione poteva essere, al limite, addebitata al difensore: ma questa Corte ha più volte ribadito che il mancato o l'inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non sono idonei a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, poiché consistono in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo (Sez. 6, Sentenza n. 3631 del 20/12/2016 Cc. (dep. 24/01/2017) Rv.269738 - 01).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16 luglio 2021