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Sentenza — n. 32504/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32504/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32504/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 11 novembre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato nell'interesse di Gurpreet Singh, detenuto nella Casa circondariale di Viterbo, avverso il provvedimento di espulsione emesso dal Magistrato di sorveglianza di Viterbo in data 8 luglio 2020 ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Secondo il Collegio, infatti, doveva escludersi la rilevanza della mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dall'interessato, atteso che l'art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286 del 1998, invocato dalla difesa, si riferiva all'espulsione amministrativa e non all'espulsione quale misura alternativa alla detenzione, disciplinata dall'art. 16, comma 5, dello stesso decreto.

Regesto Legislator

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art. 143 cod. proc. pen, art. 666 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32504/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto all'argomento del Tribunale, secondo cui l'omessa comunicazione del decreto al difensore integrerebbe una nullità sanabile ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., per essersi il ricorrente avvalso della facoltà al cui esercizio l'atto era preordinato, in realtà l'omissione in parola rappresenterebbe una nullità di ordine generale a regime intermedio, concernente l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e incidente sul diritto alla difesa.

Parole chiave

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diritto di traduzione difficoltà linguistiche grave deficienza del procedimento all'estero espulsione giudiziaria estradizione semplificata diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

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art. 143 cod. proc. pen
pen.), il diritto alla traduzione dell'atto consegue alla previsione generale dell'art. 143 cod. proc. pen., essendo la traduzione funzionale all'esercizio delle facoltà processuali, in primo luogo l'opposizione, che determinano l'avvio della procedura giurisdizionalizzata dettata in materia di esecuzione.
art. 666 cod. proc. pen
Sotto altro profilo, la difesa lamenta la mancata designazione di un difensore, tanto più che l'interessato era detenuto e non comprendeva il contenuto del provvedimento notificatogli, con violazione della disciplina dettata, per il procedimento di sorveglianza, dall'art. 666 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186), alla declaratoria di inammissibilità non deve conseguire, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Singh Gurpreet, nato in India in data 8 aprile 1977, avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma in data 11 novembre 2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 11 novembre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato nell'interesse di Gurpreet Singh, detenuto nella Casa circondariale di Viterbo, avverso il provvedimento di espulsione emesso dal Magistrato di sorveglianza di Viterbo in data 8 luglio 2020 ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Secondo il Collegio, infatti, doveva escludersi la rilevanza della mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dall'interessato, atteso che l'art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286 del 1998, invocato dalla difesa, si riferiva all'espulsione amministrativa e non all'espulsione quale misura alternativa alla detenzione, disciplinata dall'art. 16, comma 5, dello stesso decreto.

Inoltre, la omessa notifica del provvedimento di espulsione al difensore di fiducia non aveva inciso sul diritto di difesa, avendo il difensore proposto comunque opposizione, in data 22/7/2020, sicché l'omessa comunicazione del decreto espulsivo poteva ritenersi sanata. Nel merito, il Collegio capitolino ha, infine, osservato che il primo Giudice aveva correttamente riscontrato la sussistenza delle condizioni di legge (ovvero la non ostatività dei titoli in esecuzione, la pena residua non superiore a due anni, la condizione di irregolarità del soggiorno sul territorio nazionale, l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 16, comma 9, stesso decreto).

2. Gurpreet Singh ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Giuseppe Moreno Gullì, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 2, comma 6, 13, comma 7, d.lgs. n. 286 del 1998, 143 cod. proc. pen. e degli artt. 16, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, 96, 178, comma 1, lett. c), 666, 678 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata traduzione degli atti in una lingua comprensibile all'interessato e con riferimento alla mancata nomina di un difensore e mancato avviso del difensore. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) , cod. proc. pen., che il decreto di espulsione sia stato notificato in lingua italiana al destinatario, senza provvedere alla sua traduzione, con violazione sia dell'art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286 del 1998, secondo cui il provvedimento espulsivo deve essere tradotto in una lingua conosciuta dal destinatario, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola, sia dell'art. 2, comma 6, stesso decreto, che prevede analoga disposizione nell'ambito dei principi generali del Testo unico Immigrazione, sia dell'art. 143 cod. proc. pen., il quale prevede il diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali, rimettendo al giudice di merito l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana, nel caso di specie totalmente omesso.

Sotto altro profilo, la difesa lamenta la mancata designazione di un difensore, tanto più che l'interessato era detenuto e non comprendeva il contenuto del provvedimento notificatogli, con violazione della disciplina dettata, per il procedimento di sorveglianza, dall'art. 666 cod. proc. pen., che prevede la i necessaria partecipazione del difensore, nonché dell'art. 16, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, il quale stabilisce che il decreto sia comunicato anche al difensore e che, ove lo straniero non sia assistito da un difensore di fiducia, il magistrato di sorveglianza deve provvedere alla nomina di un difensore d'ufficio.

Quanto all'argomento del Tribunale, secondo cui l'omessa comunicazione del decreto al difensore integrerebbe una nullità sanabile ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., per essersi il ricorrente avvalso della facoltà al cui esercizio l'atto era preordinato, in realtà l'omissione in parola rappresenterebbe una nullità di ordine generale a regime intermedio, concernente l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e incidente sul diritto alla difesa.

3. In data 28/4/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Muovendo dall'analisi della prima questione, giova premettere che l'espulsione prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 15, legge 30 luglio 2002, n. 189, si configura come una sanzione sostitutiva alla detenzione in carcere avente chiare finalità di deflazione penitenziaria (cfr. Sez. 1, n. 17255 del 17/3/2008, Lagji, Rv. 239623), di natura amministrativa atipica (così Corte cost., ord. n. 226 del 2004), adottata dal magistrato di sorveglianza con decreto emesso nell'ambito di un procedimento giurisdizionale, sempre che ricorrano talune specifiche condizioni, tra le quali la sussistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998 per l'espulsione amministrativa.

Richiamo quest'ultimo che rafforza la tesi, affermata anche dalla Corte costituzionale, della natura sostanzialmente amministrativa della misura in questione. Consegue a tale premessa che anche con riferimento all'espulsione prevista dall'art. 16 deve riconoscersi il diritto alla traduzione dell'atto, secondo la previsione dell'art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286 del 1998 (a mente del quale «il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola»).

In ogni caso, dal momento che la procedura di applicazione di tale peculiare istituto si caratterizza per un meccanismo a contraddittorio differito, in cui l'opposizione è disciplinata dalle norme del procedimento di sorveglianza (e, dunque, dalle disposizioni di cui agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen.), il diritto alla traduzione dell'atto consegue alla previsione generale dell'art. 143 cod. proc. pen., essendo la traduzione funzionale all'esercizio delle facoltà processuali, in primo luogo l'opposizione, che determinano l'avvio della procedura giurisdizionalizzata dettata in materia di esecuzione. 2.1.

Le considerazioni che precedono, pur imponendo di configurare l'obbligo della traduzione del provvedimento espulsivo (così Corte costituzionale, ord. n. 226 del 2004; Sez. 1, n. 40086 del 3/10/2012, Abdeldayenn, non massimata), non comportano, tuttavia, che la mancata osservanza di tale obbligo determini la nullità del decreto che dispone la misura in questione. Costituisce principio consolidato, dettato in materia di sentenze, ma di portata certamente più generale, che la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta non integra un'ipotesi di nullità della stessa, quanto uno slittamento dei termini per impugnare, i quali decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile (Sez. 2, n. 45408 del 17/10/2019, Kartivadze, Rv. 277775 - 01).

Ne consegue, pertanto, che il motivo di impugnazione dedotto sul punto avrebbe l'unico effetto di consentire la regolarizzazione dell'eventuale omissione, rimettendo il condannato in termini per la proposizione dell'omissione. 2.2. Tuttavia, l'esigenza di tutelare le facoltà difensive del detenuto deve essere improntata, anche in rapporto alle esigenze di stabilizzazione della procedura espulsiva, a un principio di effettività della tutela, il quale a sua volta impone che l'interessato prospetti un reale vulnus alla possibilità di difendersi attraverso lo strumento dell'opposizione.

In altre parole, è necessario che il detenuto alleghi il concreto pregiudizio che sia derivato dalla mancata traduzione, con riferimento all'impossibilità di formulare tempestiva opposizione oppure di rappresentare la difensore di fiducia argomenti decisivi ai fini della eventuale proposizione dell'opposizione. E tuttavia, nel caso di specie, il ricorso non ha dedotto alcunché al riguardo, sicché le censure difensive si palesano, in definitiva, come generiche.

3. Venendo alla questione della mancata comunicazione del decreto al difensore di fiducia e alla mancata nomina di un difensore di ufficio, anche in questo caso deve ritenersi pacifico l'obbligo di provvedere sia alla comunicazione, sia alla nomina del difensore di ufficio in caso di mancanza del difensore di fiducia. Secondo quanto, infatti, stabilito dall'art. 16, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, il decreto motivato di espulsione è comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza; e nel caso in cui lo straniero non sia assistito da un difensore di fiducia, il magistrato di sorveglianza provvede alla nomina di un difensore d'ufficio.

Anche in questo caso, tuttavia, non appare dubitabile che la nomina del difensore di ufficio al momento dell'emissione del decreto di espulsione sia finalizzata alla tutela effettiva del diritto di difesa, essendosi prevista, nel procedimento di opposizione, la partecipazione necessaria della difesa. Tuttavia, anche in questa ipotesi, una volta che il destinatario dell'espulsione, come avvenuto nel caso in esame, ha provveduto a nominare il difensore di fiducia, il quale ha poi proposto opposizione, esplicando altresì, nel relativo procedimento, il ministero defensionale, non è dato intravvedere quale concreta lesione alle facoltà difensive della parte possa essersi determinata.

Ne consegue che, anche con riferimento alla seconda questione, le doglianze difensive si configurano come generiche e, pertanto, inammissibili.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile/ fe M p rz,u2, r gyg Non ravvisandosi, nella specie, le condizioni per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (cfr. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), alla declaratoria di inammissibilità non deve conseguire, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della cassa delle ammende. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile i