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Sentenza — n. 32501/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32501/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32501/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da Nicolò Di Trapani avverso il decreto del Ministro della Giustizia di applicazione di proroga del regime di sorveglianza ex art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354. Il detenuto, condannato per associazione mafiosa, omicidio e altro, sconta la pena dell'ergastolo. E' stato il capocosca del mandamento di Resuttana di Palermo, legato da affinità ai Madonia e storicamente partecipe delle riunioni con i più importanti esponenti di vertice di Cosa Nostra. Viene, ancora, indicato come inserito nel clan di appartenenza, avendo interloquito per il tramite di sua sorella, Maria Angela, con membri della cosca mafiosa. L'operatività dell'associazione di riferimento è stata, del resto, riscontrata e nessun elemento, nella condotta inframuraria, è emerso in senso sintomatico di un'autentica dissociazione del detenuto.

Regesto Legislator

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art. 125 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32501/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con l'impugnazione, pertanto, più che censurare un'effettiva violazione di legge si tende a ottenere da questa Suprema Corte una rivalutazione del quadro di merito già correttamente scrutinato con un ragionamento immune da ogni censura. Alla luce di quanto premesso il ricorso deve essere ritenuto inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro, tenuto conto del grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Parole chiave

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proroga della curatela proroga della misura terapeutica proseguimento dell'erogazione delle prestazioni assistenza ulteriore differimento dell'esecuzione della pena assenza prolungata

Disposizioni normative citate

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art. 125 cod. proc. pen
e dell'art. 125 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI TRAPANI NICOLO' nato a CINISI il 08/06/1961 avverso l'ordinanza del 22/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; Letta la requisitoria della dott.ssa Felicetta Marinelli sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione con cui si richiede il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da Nicolò Di Trapani avverso il decreto del Ministro della Giustizia di applicazione di proroga del regime di sorveglianza ex art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354. Il detenuto, condannato per associazione mafiosa, omicidio e altro, sconta la pena dell'ergastolo. E' stato il capocosca del mandamento di Resuttana di Palermo, legato da affinità ai Madonia e storicamente partecipe delle riunioni con i più importanti esponenti di vertice di Cosa Nostra. Viene, ancora, indicato come inserito nel clan di appartenenza, avendo interloquito per il tramite di sua sorella, Maria Angela, con membri della cosca mafiosa. L'operatività dell'associazione di riferimento è stata, del resto, riscontrata e nessun elemento, nella condotta inframuraria, è emerso in senso sintomatico di un'autentica dissociazione del detenuto.

2. La difesa, con il ricorso, sviluppa un unico motivo con cui lamenta la violazione dell'art. 41-bis Ord. pen. e dell'art. 125 cod. proc. pen. per assenza di effettiva motivazione circa le condizioni legittimanti la proroga. Nel reclamo si era evidenziato che, essendo detenuto da 24 anni, Di Trapani si trovasse oramai in condizioni tali da determinare l'assenza di rischio della ripresa dei contatti con il clan. Non si sarebbe avuta risposta nel provvedimento che avrebbe offerto una motivazione apparente e incongrua, oltre che superficiale nella valutazione della buona condotta, serbata dal detenuto per 24 anni. Il ricorrente aveva, tra l'atro svolto attività lavorativa remunerata e il decreto ministeriale di proroga era stato emesso senza l'evidenziazione di fatti precisi e dei soggetti con cui egli potrebbe avrebbe potuto conservare i postulati collegamenti.

3. Il ricorso è manifestamente infondato deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 22721 del 26/03/2013, Di Grazia Rv. 256495) ha spiegato che, anche a seguito delle modifiche introdotte all'art. 41 bis Ord. Pen. dalla legge n. 94 del 2009, il controllo di legalità del Tribunale di sorveglianza in ordine ai decreti di proroga del regime di detenzione differenziata deve consistere nel verificare se sussiste l'effettivo pericolo di permanenza di collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata (Sez. 7, Ordinanza n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248: secondo cui il controllo di legalità del Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato consiste nella verifica, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza) (conforme N. 22721 del 2013 Rv. 256495). 3.2.

Il provvedimento impugnato, invero, sottolinea .come il rischio di riattivazione dei collegamenti con l'organizzazione di appartenenza si coglie riflettendo sui rapporti con la sorella del Di Trapani, aspetto che il ricorso non prende in considerazione adeguata e che, al contrario, rappresenta il nucleo essenziale di applicazione della proroga disposta. Del resto, si è già avuto modo di esplicitare che, affinché sussista la possibilità di disporre la prosecuzione del regime differenziato di detenzione occorre la prova che dia conto del rischio che il singolo soggetto riprenda i collegamenti con la struttura di riferimento, struttura che qui deve considerarsi, ha annotato il Tribunale, ancora attiva nonostante la detenzione degli elementi di vertice, proprio in ragione per persistere in regime di libertà della di Matteo Messina Denaro.

Con l'impugnazione, pertanto, più che censurare un'effettiva violazione di legge si tende a ottenere da questa Suprema Corte una rivalutazione del quadro di merito già correttamente scrutinato con un ragionamento immune da ogni censura. Alla luce di quanto premesso il ricorso deve essere ritenuto inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro, tenuto conto del grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 aprile 2021 Il Consigliere estensore il P ente Antonibl Cairo Vincenzo Si Ltn, En.)