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Sentenza — n. 32500/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32500/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32500/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da Settimio Paviglianiti avverso il decreto del Ministro della Giustizia di proroga del regime di sorveglianza ex art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354. Il detenuto, condannato per associazione mafiosa ed altro, ha un fine pena al 18 ottobre 2031, con diversi ulteriori procedimenti pendenti a suo carico. Ha proposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui affida al Ministro per la Giustizia il potere di applicare il regime differenziato, considerato quale misura di prevenzione personale.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 32500/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354. Il detenuto, condannato per associazione mafiosa ed altro, ha un fine pena al 18 ottobre 2031, con diversi ulteriori procedimenti pendenti a suo carico. Ha proposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui affida al Ministro per la Giustizia il potere di applicare il regime differenziato, considerato quale misura di prevenzione personale.

Parole chiave

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criminalità persistente attività criminosa mantenimento della carcerazione di sicurezza proroga della carcerazione procedimento penale pendente crimine organizzato
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAVIGLIANITI SETTIMO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 04/03/1966 avverso l'ordinanza del 23/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; lettp/sentitp1 crmrhisinni rIpl PG Letta la requisitoria della dott.ssa Valentina Manuali, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Suprema Corte di cassazione che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con statuizioni consequenziali.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da Settimio Paviglianiti avverso il decreto del Ministro della Giustizia di proroga del regime di sorveglianza ex art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354. Il detenuto, condannato per associazione mafiosa ed altro, ha un fine pena al 18 ottobre 2031, con diversi ulteriori procedimenti pendenti a suo carico. Ha proposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui affida al Ministro per la Giustizia il potere di applicare il regime differenziato, considerato quale misura di prevenzione personale.

Il Tribunale di sorveglianza ha richiamato i precedenti che hanno scrutinato negativamente la questione anzidetta e, quanto ai presupposti legittimanti la proroga, ha rammentato che Paviglianiti è stato capo dell'omonima cosca, attiva in Calabria, a San Lorenzo e Bagaladi, con plurimi elementi convergenti inerenti ai persistenti collegamenti con la realtà criminale locale, 2. Avverso detto provvedimento Paviglianti, con il ministero del difensore di fiducia, ricorre per cassazione e sviluppa essenzialmente due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo reitera, con lunga analisi, la questione di costituzionalità dell'art. 41-bis Ord. pen., nella parte in cui riconosce al Ministro della Giustizia la titolarità del potere di proroga del regime detentivo differenziato. 2.2.

Con il secondo motivo rimarca la violazione degli artt. 41-bis e 14-ter Ord. pen.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. La deduzione sviluppata nel primo motivo è manifestamente infondata. La compatibilità con la Costituzione del potere ministeriale di proroga del regime di cui all'ad 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 (già in parte esaminata da Corte cost. 190 del 2010 e ritenuta inammissibile) è stata ribadita da più decisioni di questa Corte di legittimità (per tutte: Sez. 1, Sentenza n. 29143 del 22/06/2020, Libri Antonio, Rv. 279792, secondo cui si è ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis ord. pen., in relazione agli artt.2, 3, 13, 24, 111 e 117 Cost. nella parte in cui assegna al Ministro della giustizia e non all'autorità giudiziaria, la competenza a disporre l'applicazione o la proroga del regime detentivo speciale, trattandosi di misura non assimilabile alle misure di prevenzione personali, adottata o prorogata, con provvedimento autonomamente e congruamente motivato, reclamabile davanti all'autorità giudiziaria, all'esito di un procedimento camerale partecipato). 3.2.

Le deduzioni sviluppate nel secondo motivo di ricorso non si confrontano con il contenuto del provvedimento impugnato e si rivelano, per più versi, astratte e prive del crisma di specificità. Il Tribunale di sorveglianza ha valorizzato il profilo di pericolosità di Paviglianiti risultante dal decreto che il 26/10/2018 ha rinnovato la misura della sorveglianza speciale, chiarendo che non erano emersi elementi nuovi, idonei a segnare la rottura del legame associativo che aveva legato il ricorrente alla struttura criminale di cui era stato ritenuto vertice territoriale.

Né per la proroga del regime in atto occorreva un quadro probatorio caratterizzato da novità dovendosi, piuttosto, farsi leva sulla capacità del detenuto di riprendere i contatti che il regime differenziato aveva necessariamente reciso. In capo al Paviglianiti era stato, infatti, ritenuto il ruolo di capo della cosca attiva a San Lorenzo e Bagaladi, ruolo che aveva condizionato la vita amministrativa, politica e imprenditoriale dell'area. Ciò attraverso l'infiltrazione anche nel settore turistico balneare e l'esercizio di poteri direttivi come spiegato dai collaboratori di giustizia Ambrogio Giuseppe, Aiello Salvatore e Cuzzola Antonino.

Tutti ne avevano descritto le mansioni di primo piano e la gestione delle attività della cosca. Si sono richiamati, poi, alcuni vaglia ricevuti in carcere, tra i mesi di marzo e maggio, da soggetti con cui il detenuto non risultava avere contatti e la vanificazione di una parte delle registrazioni, durante alcuni colloqui con i familiari, realizzata attraverso l'abbassamento del timbro vocale. Elementi siffatti indicavano indiscutibilmente, secondo il Tribunale di sorveglianza, un persistente interesse a mantenere informazioni sull'area di riferimento e a permettere che il detenuto, là dove fosse stato interrotto il regime differenziato, potesse riprendere i contatti con il gruppo ancora ivi operante.

Con l'impugnazione, pertanto, più che censurare un'effettiva violazione di legge si tende a ottenere da questa Suprema Corte una rivalutazione del quadro di merito già correttamente scrutinato con un ragionamento immune da ogni censura. Alla luce di quanto premesso il ricorso deve essere ritenuto inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro, tenuto conto del grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso in Roma il 29 aprile 2021 Il Consigliere estensore il Presidente