Sentenza — n. 32499/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da Piccolo Gaetano, avverso il decreto del Ministro della Giustizia di proroga per anni due, del regime di sorveglianza ex art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354. Il detenuto, condannato per molteplici titoli di reato, ha un fine pena al 4.09.2050. Piccolo è risultato esponente di rilievo del clan camorristico Belforte, fra quelli che hanno supremazia nel territorio di Caserta, Marcianise e zone limitrofe, clan che mantiene forte radicamento sul territorio. Anche la perdurante capacità di Piccolo di mantenere concreti rapporti con l'organizzazione era ritenuta esistente dal Tribunale di sorveglianza anzidetto.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 32499/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354. Il detenuto, condannato per molteplici titoli di reato, ha un fine pena al 4.09.2050. Piccolo è risultato esponente di rilievo del clan camorristico Belforte, fra quelli che hanno supremazia nel territorio di Caserta, Marcianise e zone limitrofe, clan che mantiene forte radicamento sul territorio. Anche la perdurante capacità di Piccolo di mantenere concreti rapporti con l'organizzazione era ritenuta esistente dal Tribunale di sorveglianza anzidetto.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PICCOLO GAETANO nato a MARCIANISE il 26/01/1959 avverso l'ordinanza del 15/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; latte,/saatite-k~e+trstarrrcrérFG- Letta la requisitoria del dott. R. Seccia sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione con cui si richiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da Piccolo Gaetano, avverso il decreto del Ministro della Giustizia di proroga per anni due, del regime di sorveglianza ex art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354. Il detenuto, condannato per molteplici titoli di reato, ha un fine pena al 4.09.2050. Piccolo è risultato esponente di rilievo del clan camorristico Belforte, fra quelli che hanno supremazia nel territorio di Caserta, Marcianise e zone limitrofe, clan che mantiene forte radicamento sul territorio. Anche la perdurante capacità di Piccolo di mantenere concreti rapporti con l'organizzazione era ritenuta esistente dal Tribunale di sorveglianza anzidetto.
2. Ricorre per cassazione, Piccolo Gaetano, con il ministero dei difensori di fiducia, avvocati Mariano Omarto e Angelo Raucci, e deduce quanto segue. La difesa, con il ricorso, articola un unico motivo con cui denuncia la violazione dell'art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354. Il sodalizio di riferimento sarebbe ormai cessato. Si assume che le informative non confermano l'affermazione di persistente operatività del clan Belforte. Più complessivamente sarebbero assenti gli elementi, sia oggettivi che soggettivi, da cui potesse trarsi la capacità di perdurante collegamento di Piccolo con una struttura associata. Anzi, il detenuto aveva dato prova di dissociazione dalla consorteria e nessuna relazione comportamentale proveniente dal carcere di Terni sarebbe pervenuta. La censura, dunque, si incentra essenzialmente sull'omessa valutazione dei presupposti legittimanti il cd. regime detentivo differenziato.
3. Il ricorso è infondato e va respinto. Ai fini della proroga del regime di cui all'art 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354, l'attualità dei collegamenti va appurata secondo i seguenti principi. 3.1. Questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 22721 del 26/03/2013, Di Grazia Rv. 256495) ha spiegato che, anche a seguito delle modifiche introdotte all'art. 41 bis Ord. Pen. dalla legge n. 94 del 2009, il controllo di legalità del Tribunale di sorveglianza in ordine ai decreti di proroga del regime di detenzione differenziato deve consistere nel verificare se sussiste l'effettivo pericolo di permanenza di collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata (Sez. 7, Ordinanza n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248: secondo cui il controllo di legalità del Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato consiste nella verifica, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza) (conformi N. 22721 del 2013 Rv. 256495).
Si è anche annotato che, ai fini della proroga del regime di detenzione differenziata, ai sensi dell'art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, non è necessario l'accertamento della permanenza dell'attività della cosca di appartenenza e la mancanza di sintomi rilevanti, effettivi e concreti, di una dissociazione del condannato dalla stessa, essendo sufficiente la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l'ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario (Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019, Belforte, Rv. 276483). 3.2.
Il Tribunale ha ritenuto valide le indicazioni contenute nel decreto di proroga, sottolineando, tra l'altro, come Piccolo Gaetano fosse elemento di vertice della struttura camorristica, inizialmente nota come clan Belforte, che ha la supremazia nella zona territoriale di Caserta, Marcianise e aree adiacenti. In questa logica si è richiamato l'assetto del clan stesso anche dopo la scelta intrapresa da uno dei vertici storici del gruppo, Belforte Salvatore, assetto che metteva capo a Esposito Antonio, già referente maddalonese per conto dei Belforte, attraverso l'attuazione della logica delittuosa collegata a fatti essenzialmente estorsivi.
Ciò ha dato, pertanto, conto della capacità di un elemento storico di vertice, come Piccolo Gaetano, di riprendere contatti e collegamenti con un territorio in cui erano mutati gli assetti criminali. Il ruolo di Piccolo, in ragione della sua biografia criminale e della intervenuta scelta di collaborazione intrapresa da Salvatore Belforte, risultava dunque immutato e per più versi immutato. Di tanto la difesa del ricorrente mostra di non prendere atto adducendo la condotta formalmente corretta serbata in carcere ultimamente dal detenuto per prospettare come illegittimo il decreto ministeriale che assume emesso in violazione dei parametri normativi imposti, là dove contrariamente esso ha lo scopo precipuo di evitare che, ripristinandosi il regime ordinario, Piccolo possa riprendere il suo ruolo rinnovando i collegamenti con il gruppo di appartenenza, ancora esistente e operativo.
4. Alla luce di quanto premesso il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma il 29 aprile 2021 Il Consigliere estensore il Pr sidente Antoni Cairo Vf nzo Si ni c CoS DEPOSrr.TA