Sentenza — n. 32498/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da Nicola Accardo avverso il decreto del Ministro della Giustizia di applicazione per anni quattro del regime di sorveglianza particolare, di cui all'art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 (d'ora in avanti anche Ord. pen.). Il detenuto, condannato alla pena di anni 15 di reclusione per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., apparteneva alla storica famiglia mafiosa di Partanna; era nell'orbita di Cosa Nostra dal 1994, con una lunga esperienza in Venezuela, a diretto contatto con Matteo Messina Denaro. Per il Tribunale, pur nel quadro di una detenzione contrassegnata da condotta regolare, Accardo continuava a mantenere la qualificata capacità di riprendere pienamente il vincolo associativo all'interno del carcere, sia per il profilo criminale specifico, sia per la piena operatività del clan di appartenenza, con la conseguente emersione del pericolo attuale per l'ordine e la sicurezza, con la necessità di instaurare le regole di speciale sorveglianza dettate dall'art. 41-bis Ord. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416-bis cod. pen, artt. 678 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32498/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile e il provvedimento impugnato fa corretta applicazione dei principi enunciati. L'impugnazione non deduce effettivamente una violazione di legge, a fronte di una corretta valutazione già operata dal Tribunale degli elementi contenuti nel decreto ministeriale, con conseguente prognosi di pericolosità fondata specificamente sulla personalità del detenuto, che ha la capacità di mantenere i suoi legami in ragione dei rapporti con uno dei vertici di cosa nostra (Matteo Messina Denaro). 3.1. Questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 22721 del 26/03/2013, Di Grazia Rv. 256495) ha spiegato che, anche a seguito delle modifiche introdotte all'art. 41 bis Ord.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ACCARDO NICOLA nato a PARTANNA il 16/01/1965 avverso l'ordinanza del 08/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; leITC/sentite-lia-GonclusloguleL2.G. • Letta la requisitoria del Procuratore generale della Repubblica che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da Nicola Accardo avverso il decreto del Ministro della Giustizia di applicazione per anni quattro del regime di sorveglianza particolare, di cui all'art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 (d'ora in avanti anche Ord. pen.). Il detenuto, condannato alla pena di anni 15 di reclusione per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., apparteneva alla storica famiglia mafiosa di Partanna; era nell'orbita di Cosa Nostra dal 1994, con una lunga esperienza in Venezuela, a diretto contatto con Matteo Messina Denaro. Per il Tribunale, pur nel quadro di una detenzione contrassegnata da condotta regolare, Accardo continuava a mantenere la qualificata capacità di riprendere pienamente il vincolo associativo all'interno del carcere, sia per il profilo criminale specifico, sia per la piena operatività del clan di appartenenza, con la conseguente emersione del pericolo attuale per l'ordine e la sicurezza, con la necessità di instaurare le regole di speciale sorveglianza dettate dall'art. 41-bis Ord. pen.
2. Ricorre per cassazione Nicola Accardo, con il ministero del suo difensore di fiducia avvocato Giovanni Caracci e articola un unico motivo con cui lamenta la violazione degli artt. 678 cod. proc. pen. e 41-bis Ord. pen. Accardo non aveva mai riportato condanne definitive per associazione mafiosa e, dopo una condanna nel 1994, era emigrato in Venezuela per paura di ritorsioni. Ancora nel 2016-2017 la sua posizione era stata archiviata. Una volta detenuto in custodia cautelare, aveva serbato condotta regolare, non ponendo in essere mai comportamenti idonei a far ritenere se stesso un pericolo per l'ordine e per la sicurezza.
3. Il ricorso è inammissibile e il provvedimento impugnato fa corretta applicazione dei principi enunciati. L'impugnazione non deduce effettivamente una violazione di legge, a fronte di una corretta valutazione già operata dal Tribunale degli elementi contenuti nel decreto ministeriale, con conseguente prognosi di pericolosità fondata specificamente sulla personalità del detenuto, che ha la capacità di mantenere i suoi legami in ragione dei rapporti con uno dei vertici di cosa nostra (Matteo Messina Denaro). 3.1. Questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 22721 del 26/03/2013, Di Grazia Rv. 256495) ha spiegato che, anche a seguito delle modifiche introdotte all'art. 41 bis Ord.
Pen, dalla legge n. 94 del 2009, il controllo di legalità del Tribunale di sorveglianza in ordine ai decreti di proroga del regime di detenzione differenziata deve consistere nel verificare se sussiste l'effettivo pericolo di permanenza di collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata (Sez. 7, Ordinanza n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248: secondo cui il controllo di legalità del Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato consiste nella verifica, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza) (conforn3P.
N. 22721 del 2013 Rv. 256495). Si è anche annotato che ai fini della proroga del regime di detenzione differenziata, ai sensi dell'art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, non è necessario l'accertamento della permanenza dell'attività della cosca dì appartenenza e la mancanza di sintomi rilevanti, effettivi e concreti, di una dissociazione del condannato dalla stessa, essendo sufficiente la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l'ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario (Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019, Belforte, Rv. 276483), 3.2.
Il Tribunale ha ritenuto valide le indicazioni contenute nel decreto di proroga, sottolineando, tra l'altro, come il rinvenimento di alcuni pizzini, destinanti anche a Matteo Messina Denaro, relativi ad un'azienda in cui l'Accardo era socio, dimostravano il collegamento di costui con la latitanza di mafiosi di rilievo. Lo stesso riferimento alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, Franco Safina, che lo indicava come referente in Venezuela del traffico di sostanze stupefacenti, per conto dell'anzidetto Matteo Messina Denaro, confermavano il ruolo del ricorrente.
A conforto della tesi si era evidenziato che l'intercettazione del 2016, in cui si faceva riferimento alla disponibilità di pizzini ulteriori del Messina Denaro (che Accardo avrebbe dovuto smistare) dimostrava il collegamento tra il primo e il latitante e il rapporto di estrema fiducia che si era protratto nel tempo, rapporto nient'affatto dissoltosi nel corso degli anni. Di tanto la difesa del ricorrente mostra di non prendere atto, adducendo la condotta formalmente corretta serbata in carcere ultimamente dal detenuto per prospettare come illegittimo il decreto ministeriale che assume emesso in violazione dei parametri normativi imposti, là dove contrariamente esso ha lo scopo precipuo di evitare che, ripristinandosi il regime ordinario, Accardo possa riprendere il suo ruolo rinnovando i collegamenti con il gruppo di appartenenza, ancora esistente e operativo.
Con l'impugnazione, pertanto, più che censurare un'effettiva violazione di 3 il legge si tende a ottenere da questa Suprema Corte una rivalutazione del quadro di merito già correttamente scrutinato con un ragionamento immune da ogni censura. Alla luce di quanto premesso il ricorso deve essere ritenuto inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro, tenuto conto del grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 aprile 2021 Il Consigliere estensore il Pr idente Anton* Cairo Vinc