Sentenza — n. 32495/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe, in data 5 novembre 2018, la Corte d'appello di Lécce, sezione distaccata di Taranto, sugli appelli proposti aVverso la sentenza del 14 settembre 2017 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, dichiarata l'inammissibilità delle impugnazioni presentate nell'interesse di De Pace Salvatore, De Pace Cosimo, De Pace Gioacchino, ex art. 591 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 585 cod. proc. pen, art. 452-quater cod. pen, art. 544 comma 3 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 32495/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il motivo di ricorso contesta genericamente la propria responsabilità. Il ricorrente, dà atto la sentenza, aveva, peraltro, rinunciato ai motivi d'appello nel merito. L'appello, tuttavia, è stato dichiarato inammissibile, perché tardivo e su questo punto il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata. La decisione di primo grado era stata emessa il 14/9/2017 alla presenza degli imputati e depositata entro il termine di 90 giorni assegnato in dispositivo ai sensi dell'art. 544 comma 3 cod. proc. pen., che sarebbe decorso per l'utile deposito il 13/12/2017.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE PACE COSIMO nato a TARANTO il 15/02/1961 BOCCUNI ANTONIO nato a TARANTO il 07/07/1981 D'IPPOLITO EMANUELE nato a TARANTO il 22/04/1963 D'IPPOLITO FRANCESCO nato a TARANTO il 27/06/1965 DE PACE GIOACCHINO nato a TARANTO il 20/11/1982 DE PACE SALVATORE nato a TARANTO il 21/05/1986 avverso la sentenza del 05/11/2018 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; ZA4 f. '-trEkterTrPubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA f251 ha concluso chiedendo e, A,:to i îaArl (Ullornì i Skx bt. P. 433/29b- RITENUTO IN-FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, in data 5 novembre 2018, la Corte d'appello di Lécce, sezione distaccata di Taranto, sugli appelli proposti aVverso la sentenza del 14 settembre 2017 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, dichiarata l'inammissibilità delle impugnazioni presentate nell'interesse di De Pace Salvatore, De Pace Cosimo, De Pace Gioacchino, ex art. 591 lett.
c) cod. proc. pen., in relazione a quanto disposto dall'art. 585 cod. proc. pen. e, per quanto qui rileva, in parziale riforma della decisione anzidetta, rideterminava la pena, riducendola, nei termini seguenti nei confronti di: Boccuni Antonio ad anni quattro mesi quattro di reclusione; D'Ippolito Emanuele ad anni tre mesi sei di reclusione; rideterminava ancora la pena inflitta a D'Ippolito Francesco, ritenute le già concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante in quella di anni due mesi dieci di reclusione ed eliminava le relative pene accessorie.
Il presente giudizio nei confronti degli imputati era uno stralcio delle relative posizioni processuali, come da ordinanza pronunciata all'udienza del 4/12/2019, avendo i difensori dichiarato di aderire alla proclamata astensione del foro. Le pene inflitte ai ricorrenti, per quanto qui rileva, erano le seguenti: De Pace Salvatore era stato condannato per i reati sub A, B, Q, R, S, T, U, nonché ex art. 452-quater cod. pen. sub BB, assorbito quello ex 452-bis cod. pen., in continuazione, con le generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di anni cinque di reclusione;
De Pace Cosimo era stato condannato per i reati sub A, B, Q, 5, T, U, nonché ex art. 452-quater cod. pen. sub BB, assorbito quello ex 452-bis cod. pen., in continuazione, con le generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di anni quattro, mesi dieci di reclusione; De Pace Gioacchino era stato condannato per i reati sub A, Q, T, nonché ex art. 452-quater cod. pen. sub BB, assorbito quello ex 452-bis cod. pen., in continuazione, con le generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di anni quattro, mesi due di reclusione; Boccuni Antonio era stato condannato per i reati sub D, F, H, P, riqualificato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché ex art. 452-quater cod. pen. sub AA, assorbito quello ex 452-bis cod. pen., in continuazione, con le generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione, (poi in appello ridotta ad anni quattro, mesi quattro di reclusione) D'Ippolito Emanuele era stato condannato per i reati sub O, nonché ex art. 452-quater cod. pen. sub AA, assorbito quello ex 452-bis cod. pen., in continuazione, con le generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di anni tre, mesi dieci di reclusione (poi in appello ridotta ad anni tre, mesi sei di reclusione);D'Ippolito Francesco era stato condannato per i reati sub D, nonché ex art. 452-quater cod. pen. sub AA, assorbito quello ex 452-bis cod. pen., in continuazione, con le generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di anni tre, mesi dieci di reclusione (poi in appello, previa la ritenuta prevalenza delle generiche, rideterminata in anni due, mesi dieci di reclusione). 1.1.
Aveva osservato il Giudice per l'udienza preliminare che la responsabilità degli imputati era emersa dalle indagini compiute nell'anno 2015, attraverso le attività d'intercettazione e le riprese video eseguite. Si era documentato l'approvvigionamento di materiale impiegato per la preparazione di ordigni da impiegare nella pesca di frodo. Erano operativi, si legge, due gruppi, essenzialmente su base familiare che mettevano capo, l'uno a Pizzolla Cosimo e l'altro alla famiglia De Pace, dedita anche ad altri reati e che era stata reclutata, in definitiva, per l'esperienza che aveva maturato nel settore specifico della pesca di frodo.
• L'identificazione dei soggetti era ritenuta certa attraverso le intercettazioni telefoniche e i contenuti dei colloqui, spesso criptati, che alludevano a temi diversi, rispetto a quelli che le parole stesse esternavano. La Corte territoriale escludeva che per gli imputati che avevano rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità vi fosse spazio per escludere la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. Invero, ad eccezione di Caputo Giuseppe (separatamente giudicato) tutti gli imputati in appello avevano rinunciato ai motivi d'impugnazione, ad eccezione delle doglianze articolate sul trattamento sanzionatorio.
Annotava, in particolare, la decisione impugnata come per (Pizzolla Cosimo, Caputo Domenico, De Pace Giacinto) Boccuni e (Axo) la recidiva ricorresse e dovesse applicarsi non essendovi spazio neppure per un diverso bilanciamento tra circostanze. Discorso diverso si riteneva di fare per D'Ippolito Francesco (e Caforio Giuseppe), poiché costoro avevano preso parte a un solo episodio di pesca ed erano soggetti sostanzialmente immuni da pregiudizi. Escludeva, poi, la Corte territoriale che le doglianze avanzate nell'interesse di Caputo Giuseppe, (separatamente giudicato) fossero fondate.
Osservava che gli episodi di pesca di frodo, tra il giorno 1/9/2015 e il 9/10/2015, si dovessero leggere congiuntamente e non in maniera parcellizzata. Benché i sequestri e le attività di osservazione si fossero svolte solo in alcuni casi, era stata, comunque, riscontrata la pesca con le caratteristiche indicate e con l'impiego di cordite e tritolo, prelevato da Pizzolla e da Caputo, prima di uscire. L'attività si svolgeva sempre allo stesso modo e con l'ausilio di altri soggetti che segnalavano la presenza d'imbarcazioni o delle forze di polizia che avevano indotto, in talune occasioni, anche a nascondere il pescato o a liberarsene gettandolo in mare.
La Corte di merito si soffermava, poi, sul sequestro del tritolo che dava conto ai giudici di merito dell'impiego di esso nella pesca, che ne era seguita, con modalità illecite. Quanto alla condotta di cui al capo E), si riteneva la prova del concorso, inferendo la responsabilità dalla intervenuta adesione alla attività di pesca e dai contatti telefonici avvenuti durante l'esecuzione delle operazioni con (Caputo Domenico) altro concorrente rimasto a terra a fungere da vedetta. Quanto alla contestazione di cui al capo F), anche la Corte territoriale dava conto delle ragioni del concorso nel delitto, valorizzando il comportamento tenuto nella sistemazione dell'ordigno e nella fase della sua preparazione, spiegando perché il contatto con Boccuni -che sopraggiungeva sul posto- non fosse legato alla decisione di mangiare insieme un panzerotto, come riferito nell'intercettazione.
La Corte territoriale riteneva, poi, provato il concorso nei delitti di cui ai capi G, H e L, delitti che si erano risolti nella pesca di frodo, anticipata dalla preparazione dell'occorrente.
2. Ricorrono per cassazione: - De Pace Cosimo, che contesta, con il ministero dell'avvocato Enzo Sapia la propria responsabilità. In realtà la Corte d'appello aveva omesso di esplicitare, afferma, le ragioni a fondamento della decisione e, dunque, aveva omesso di svolgere un'analisi accurata delle modalità attraverso cui si era estrinsecata la condotta. Non era stata dimostrata, né la partecipazione del ricorrente agli utili, né la sua adesione alle battute di pesca. De Pace Cosimo era stato condannato per i reati sub A, B, Q, S, T, U, nonché ex art. 452-quater cod. pen., sub BB, assorbito quello ex 452-bis cod. pen., in continuazione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di anni quattro, mesi dieci di reclusione;
Il motivo di ricorso contesta genericamente la propria responsabilità. Il ricorrente, dà atto la sentenza, aveva, peraltro, rinunciato ai motivi d'appello nel merito. L'appello, tuttavia, è stato dichiarato inammissibile, perché tardivo e su questo punto il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata. La decisione di primo grado era stata emessa il 14/9/2017 alla presenza degli imputati e depositata entro il termine di 90 giorni assegnato in dispositivo ai sensi dell'art. 544 comma 3 cod. proc. pen., che sarebbe decorso per l'utile deposito il 13/12/2017.
Quel termine decorreva, infatti, ex art. 585 comma 2 lett.
c) cod. proc. pen. dalla scadenza di quello indicato dal giudice per il deposito dei motivi e si collocava in data 27 gennaio 2018 (sabato). L'impugnazione era stata al contrario proposta il 29 marzo 2018 ed era, pertanto, tardiva secondo il disposto dell'art. 591 comma 1 lett c) e comma 4 cod. proc. pen. -De Pace Gioacchino: a mezzo del ministero del suo difensore Fabrizio Lamanna sviluppa due motivi. Con il primo motivo lamenta la mancanza di motivazione. I giudici di merito in particolare avevano omesso di esplicitare le ragioni a fondamento della decisione di condanna non procedendo ad una analisi accurata delle modalità tipiche attraverso cui si sarebbe estrinsecata nel tempo la condotta del ricorrente.
Con il secondo motivo si duole il ricorrente della violazione della legge processuale. L'appello, afferma, era stato dichiarato inammissibile per tardività. Contrariamente l'impugnazione era stata presentata ritualmente e nei termini di cui all'art. 585 cod. proc. pen. là dove il cancelliere non avrebbe apposto il timbro del deposito. - De Pace Salvatore: con il ministero del suo difensore Fabrizio Lamanna sviluppa due motivi. Con il primo motivo lamenta la mancanza di motivazione. I giudici di merito in particolare avevano omesso di esplicitare le ragioni a fondamento della decisione di condanna non procedendo ad una analisi accurata delle modalità tipiche attraverso cui si sarebbe estrinsecata nel tempo la condotta del ricorrente.
Con il secondo motivo si duole il ricorrente della violazione della legge processuale. L'appello afferma era stato dichiarato inammissibile per tardività. Contrariamente l'impugnazione era stata presentata ritualmente e nei termini di cui all'art. 585 cod. proc. pen. là dove il cancelliere non avrebbe apposto il timbro del deposito. I ricorsi, possono essere trattati congiuntamente e devono essere ritenuti inammissibili. Le questioni sulla mancanza di prova della ritenuta responsabilità sono assorbite dall'intervenuta dichiarazione di rinuncia ai relativi motivi, ma in rito e, in via preliminare, la Corte d'appello ha correttamente ritenuto tardive le impugnazioni, come sopra esplicitato, nell'esame della posizione di De Pace Cosimo.
Non hanno fondamento i rilievi sulla opposta tempestività di fatto degli appelli, ritualmente consegnati al cancelliere e su cui sarebbe stata omessa l'attestazione relativa. Deve osservarsi che l'impugnazione si presenta con atto depositato nella cancelleria del giudice e fa fede, fino a querela di falso, il timbro e la data del deposito stesso. Gli argomenti sviluppati sul punto risultano, pertanto, solo affermati e non supportati. I ricorsi, dunque, sono manifestamente infondati e proposti fuori dei casi ammessi, con conseguente dichiarazione d'inammissibilità. - Boccuni Antonio: con il ministero dell'avvocato Luigi Esposito articola motivo unico di ricorso.
Si duole della violazione dell'art. 133 cod. pen. e del vizio di motivazione sull'operato aumento per la continuazione per il delitto di cui all'art. 73 comma 5 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 e per l'omessa motivazione sulla pena determinata in mesi nove. Nel corso del giudizio di merito il difensore aveva rinunciato ai motivi di gravame ad eccezione di quelli inerenti il trattamento sanzionatorio e la prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata e ritenuta. Per la motivazione sulla pena il richiamo ai criteri di cui all'alt 133 cod. pen. e la sentenza di primo grado, rispetto alla quale è stata operata una decisa riduzione inducono a concludere che si tratti di un fatto la cui lesività è stata adeguatamente ponderata (mesi nove, al cospetto dell'iniziale anni uno mesi tre di reclusione), trattandosi di cessioni di cocaina.
Da ciò discende l'inammissibilità della doglianza che si risolve in una deduzione di puro merito sanzionatorio che compete al Giudice territoriale non a questa Corte di legittimità. D'Ippolito Emanuele: con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Pierluigi Galasso e previa rinuncia a i motivi di appello sulla responsabilità, ricorre per cassazione deducendo il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che si sarebbero dovute concedere con giudizio di prevalenza.
Per il ricorrente si è fatto riferimento alla gravità delle condotte e alla ripetitività di esse. Il richiamo, pertanto, ai criteri di cui all'art 133 cod. pen. è sufficiente a integrare l'esplicitazione delle ragioni per cui non sia stato operato un giudizio di prevalenza delle anzidette circostanze, con conseguente inammissibilità della doglianza la cui valutazione discrezionale compete alla Corte distrettuale. D'Ippolito Francesco: con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Pierluigi Galasso e previa rinuncia a i motivi di appello sulla responsabilità, ricorre per cassazione deducendo il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che si sarebbero dovute riconoscere con giudizio di prevalenza.
Il ricorso di D'Ippolito Francesco è inammissibile per difetto di correlazione con la motivazione della decisione impugnata. A costui, infatti, sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante ed è stata inflitta la pena di anni due mesi dieci di reclusione. Da ciò discende l'inammissibilità della doglianza. Alla luce di quanto premesso i ricorsi devono essere ritenuti inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma alla cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro, tenuto conto del grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del