Sentenza — n. 32494/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 17 febbraio 2020 la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza, 29 novembre 2017, del Tribunale Udine di condanna dell'imputato Diego De Forni in relazione al reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, commesso il 6 luglio 2016 e consistito nell'inottemperanza al provvedimento del Questore di Udine che gli imponeva il divieto di rientro nel territorio di quel comune per la durata di anni tre.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 32494/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La condotta sanzionata dall'art. 76, comma 3, D.Lgs. n. 159 del 2011 consiste nella contravvenzione alle disposizioni di cui all'art. 2 del medesimo decreto legislativo, il quale stabilisce testualmente che «qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate».
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE FORNI DIEGO nato a VALDAGNO il 26/07/1960 avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; LIh .étied4*". y *' Pstero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO ubblico Mini• • • che ha concluso chiedendo C)).i/l04.4ii•Wt4t.titt` ‘*ktA )33aeb,k)i, :444 AdUrl 23(.1,5""•
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 17 febbraio 2020 la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza, 29 novembre 2017, del Tribunale Udine di condanna dell'imputato Diego De Forni in relazione al reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, commesso il 6 luglio 2016 e consistito nell'inottemperanza al provvedimento del Questore di Udine che gli imponeva il divieto di rientro nel territorio di quel comune per la durata di anni tre.
2. Avverso la precisata sentenza ha proposto ricorso l'imputato per il tramite dei suoi difensori, deducendo violazione degli artt. 2 e 76 d.lgs. n. 159/2011, per non avere la Corte di appello assolto l'imputato, previa disapplicazione del decreto del Questore siccome privo della prescrizione di fare rientro nel luogo di residenza, che costituisce presupposto necessario del divieto di rientro nel comune dal quale è disposto l'allontanamento e condizione imprescindibile per la legittimità del provvedimento, sindacabile dal giudice penale perché presupposto del reato.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del D.L. n. 37/2020, il Procuratore Generale. Dr.ssa Franca Zacco, ha rassegnato le proprie conclusioni con requisitoria con la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e dunque meritevole di accoglimento.
2. La condotta sanzionata dall'art. 76, comma 3, D.Lgs. n. 159 del 2011 consiste nella contravvenzione alle disposizioni di cui all'art. 2 del medesimo decreto legislativo, il quale stabilisce testualmente che «qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate».
Dalla lettura della norma che individua e descrive i presupposti e il contenuto del provvedimento amministrativo, la cui inosservanza integra il reato e ne costituisce il necessario antecedente logico-giuridico, si evince che la legittima emissione del provvedimento da parte del questore postula la sussistenza di una duplicità di condizioni, che devono ricorrere entrambe in modo congiunto, come rivelato dalla scelta lessicale della congiunzione "e", rappresentate, da un lato, dal giudizio di pericolosità che deve essere formulato nei confronti della persona appartenente a una delle categorie indicate nel precedente art. 1, e, dall'altro, dal dato di fatto che la persona si trovi fuori del luogo di residenza.
Perché l'atto amministrativo sia conforme alla fattispecie tipica descritta dalla legge, è necessario che il contenuto del provvedimento preveda, quale presupposto necessario dell'impartito divieto di rientro, in difetto di autorizzazione, o prima del termine imposto, nel comune dal quale la persona viene allontanata, l'ordine di fare ritorno nel luogo di residenza con foglio di via obbligatorio. L'accertamento della presenza della persona in un luogo diverso da quello di residenza e l'ordine conseguente di farvi immediato rientro costituiscono, dunque, condizioni indispensabili e non scindibili della legittima emissione della contestuale inibitoria, rivolta al medesimo soggetto, di fare ritorno nel luogo dal quale viene allontanato.
Da ciò discende che l'assenza nel provvedimento del Questore del suddetto accertamento e/o del conseguente necessario ordine di "rimpatrio" rende l'atto amministrativo difforme dalla fattispecie tipica e carente di uno degli elementi essenziali previsti dall'art. 2 D.Lgs. n. 159 del 2011 e la relativa carenza produce la nullità strutturale dell'atto per mancanza di uno degli elementi essenziali, secondo la previsione dell'art. 21 -septies della legge n. 241 nr, del 1990 che ha introdotto la disciplina sul procedimento amministrativo. Ed allora, la necessaria compresenza e correlazione, nel provvedimento del questore, di entrambe le intimazioni, di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel comune oggetto dell'ordine di allontanamento, la prima delle quali costituente condizione e antecedente logico dell'altra, comporta che entrambe devono concorrere a integrare, sul piano oggettivo, la fattispecie legale tipica del provvedimento, la cui corretta formazione ed esistenza costituisce il presupposto del reato derivante dall'inosservanza di una delle sue prescrizioni; con la conseguenza che la mancanza dell'una o dell'altra prescrizione, determinando la carenza di uno degli elementi essenziali dell'atto amministrativo, che ne condizionano la validità e dunque la legittimità, fa venir meno lo stesso presupposto logico-giuridico della condotta incriminata, costituita ex art. 76, comma 3, D.Lgs. n. 159 del 2011 dalla violazione della disposizione di un provvedimento validamente e legittimamente formato ( tra le molte:
Sez. 1, n. 4074 del 09/01/2019, Pg in proc. Pipis, Rv. 275159; in termini conformi: Sez. 1, n. 11645 del 10/01/2020, Pm in proc. Seferovic, Rv. 278587; Sez. 1, n. 13975 del 05/03/2020, Kim, Rv. 278821; Sez. 1, n. 7894 del 21/11/2019, dep. 2020, Pg in proc. Sterchele, Rv. 278077; Sez. 1, n. 4374 del 20/12/2019, dep. 2020, Vabba, Rv. 278158).
3. Poiché nel caso di specie è pacifico, perché riscontrato in atti, che il provvedimento del Questore che ordinava l'allontanamento dell'imputato dal territorio del Comune di Udine per la durata di anni tre non era accompagnato da una contestuale intimazione rivolta al De Forni di fare rientro nel luogo di residenza, la decisione della sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in