Ordinanza — n. 32272/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA rt., fLA sul ricorso proposto da: DESOGUS CRISTIAN (RINUNCIANTE) nato a CAGLIARI il 27/08/1981 avverso l'ordinanza del 20/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; ette/sentite le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTE
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen, art. 591 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32272/2021 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; ette/sentite le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTE
Parole chiave
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seguente ORDINANZA rt., fLA sul ricorso proposto da: DESOGUS CRISTIAN (RINUNCIANTE) nato a CAGLIARI il 27/08/1981 avverso l'ordinanza del 20/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; ette/sentite le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTE
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Cristian Desogus ha proposto ricorso avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari il 20 aprile 2021, che ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., applicata con precedente ordinanza dello stesso Tribunale in data 21 maggio 2019, per la rivalutazione in peius della pericolosità sociale del condannato. A sostegno dell'impugnazione il ricorrente deduce la violazione dell'art. 47- ter, comma 1-ter, Ord. pen. e la contraddittorietà della motivazione. Successivamente, in data 15 giugno 2021, Cristian Desogus, comparso innanzi al Tribunale di sorveglianza di Cagliari nel corso di altro procedimento, ha reso una specifica dichiarazione con cui ha espressamente rinunziato all'impugnazione suindicata, ritenendolo conforme ai suoi interessi, al fine di consentire al Magistrato di sorveglianza di pronunciarsi su un'altra sua istanza.
Preso atto di quanto precede, l'intervenuta rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso proposto, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: la relativa pronuncia va assunta de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - trattandosi di causa di inammissibilità da ascrivere a volontà, e quindi a colpa, del ricorrente, in mancanza di elementi atti ad escludere tale colpa nella determinazione della causa stessa (arg. ex Corte cost. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 500,00: l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373;
Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 20 DEPOSiTATA IN CANCEILLRIA Il Consi iere estensore Il Presidente 2 6 AGO 2O21