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Sentenza — n. 32269/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32269/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32269/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 26 novembre 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di Antonino Lo Nigro di applicazione della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze:

Regesto Legislator

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artt. 81 cod. pen, art. 9 cod. pen, art. 497-bis cod. pen; Sentenza — n. 32269/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tale allegazione - poi corroborata dall'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 10 marzo 2017 in imputazione che ha contemplato, sia pure senza porla a base della cautela, l'accusa di cui all'art. 497-bis cod. pen., per possesso di documento falso valido per l'espatrio, riferita alla data del 28 febbraio 2017 e al luogo di Amsterdam, dove Lo Nigro era stato sorpreso con il detto documento falsificato - non risulta preso in considerazione (se del caso, per essere motivatamente disattesa) nell'ordinanza impugnata.

Parole chiave

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inchiesta per falsità atti esibizione di documenti d'identità uso di false generalità false dichiarazioni senza giuramento prove acquisite tramite sorveglianza contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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artt. 81 cod. pen
art. 9 cod. pen
art. 497-bis cod. pen
Tale allegazione - poi corroborata dall'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 10 marzo 2017 in imputazione che ha contemplato, sia pure senza porla a base della cautela, l'accusa di cui all'art. 497-bis cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO NIGRO ANTONINO nato a PALERMO il 27/06/1979 avverso l'ordinanza del 26/11/2019 del GIP TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; lette/-eefitite le conclusioni del PG STafatJv To C-ci CHE j-kg C,j'i Iro Zínt-Iti 2.z,(9 rt /;'0 ept./ AIwvi- o ,DfLu,' D R,D1 i prézZA eu FfrAfn

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 26 novembre 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di Antonino Lo Nigro di applicazione della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze:

1) sentenza emessa il 30 gennaio 2019 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, confermata dalla sentenza della Corte di appello in data 24 aprile 2019, irrevocabile il 13 dicembre 2019, con cui Lo Nigro era stato condannato alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 75 d.lgs. n. 159 del 2011, indicato come commesso in Palermo, dal 2 al 10 novembre 2016;

2) sentenza emessa, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., il 21 maggio 2018, irrevocabile il 20 novembre 2019, con cui a Lo Nigro era stata applicata la pena di anni due, mesi di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 497-bis, 477, 482 cod. pen., indicati come accertati in Aquino, il 6 maggio 2018. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che, alla luce dei principi contestualmente esposti, non fosse emersa la prova dell'identità del disegno criminoso alla base di quei reati.

2. Avverso questa ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Lo Nigro chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con cui denuncia la violazione degli artt. 125 e 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. e il corrispondente vizio motivazionale. Puntualizzati gli snodi essenziali delle due vicende processuali che avevano condotto alle condanne per i reati oggetto dell'istanza, la difesa segnala l'assoluta carenza della motivazione che ha caratterizzato il provvedimento impugnato, tanto da far ritenere del tutto mancante l'apparato argomentativo posto alla sua base: il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che il reo, senza soluzione di continuità, aveva omesso di ottemperare alla prescrizione di presentarsi alla polizia giudiziaria dal 10 novembre 2016 al 5 maggio 2018, non per il ristretto intervallo supposto nell'ordinanza.

In concreto, non si sarebbe considerata, quindi, l'effettiva ricostruzione della vicenda che aveva contemplato la perdurante violazione da parte di Lo Nigro dell'obbligo di presentazione suddetto, fino all'arresto in Olanda nel febbraio 2017, quando era stato trovato in possesso di un documento falso, senza che si fosse proceduto per il secondo delitto per mancanza della condizione di procedibilità ex art. 9 cod. pen., fino a quando il Pubblico ministero aveva poi proceduto allorquando era avvenuto l'arresto di Lo Nigro il 6 maggio 2018.Tutti questi dati sarebbero stati ignorati dal giudice dell'esecuzione, che così non avrebbe valutato l'uso del documento falso attuato da Lo Nigro, non solo al momento dell'arresto, bensì durante tutto il periodo di irreperibilità, al fine della verifica dell'unitarietà del disegno criminoso prospettata con l'istanza.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, avendo il giudice dell'esecuzione omesso di motivare in ordine agli elementi emergenti dalle produzioni documentali, con particolare riferimento alla prospettata possibilità che Lo Nigro avesse preordinato, se non preconfezionato, la falsificazione dei documenti nello stesso momento in cui aveva deliberato di violare gli obblighi connessi alla misura di prevenzione con condotta permanente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte ritiene che il ricorso sia da accogliere nei sensi che seguono.

2. Si osserva, in premessa, che il giudice dell'esecuzione ha concluso per l'assenza di prova del medesimo disegno criminoso affermando che la diversa tipologia dei reati commessi e la cornice spazio-temporale eccessivamente ampia erano tali da non consentire l'individuazione dell'iniziale programmazione, sia pure generica, del secondo reato al momento della commissione del primo, giacché Lo Nigro, dal 2 al 10 novembre 2016, non aveva ottemperato alle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, reato accertato con la prima sentenza, e, poi, soltanto il 6 maggio 2018 era stato arrestato in flagranza per i reati di contraffazione possesso di documenti falsi, accertati con la seconda sentenza. In tale quadro è stato considerato mancante ogni elemento idoneo a consentire di affermare che la contraffazione di documenti fosse strumentale alla violazione della misura di prevenzione e che già nel 2016 Lo Nigro avesse già deliberato la futura commissione del reato perpetrato due anni dopo.

3. Questa conclusione - siccome imperniata sull'analisi delle violazioni antigiuridiche oggetto dell'istanza come risultanti dalle sole contestazioni contemplate dalle rispettive imputazioni, senza però un adeguato esame delle relative motivazioni, in rapporto alle allegazioni svolte dall'istante circa il carattere risalente delle falsificazioni dei documenti e del relativo uso in corrispondenza della, pure prospettata come perdurante, sua condotta di sottrazione alle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione - non appare, tuttavia, sorretta da un'adeguata base giustificativa.Invero, il ricorrente, oltre al richiamo del complessivo contenuto accertativo dei reati oggetto dell'istanza emergente dal testo delle due decisioni, aveva segnalato di non avere più ottemperato alle prescrizioni stabilite dalla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, impostagli, non soltanto per il ristretto periodo oggetto della suindicata contestazione, ma in modo ininterrotto dal 2 novembre 2016 in poi, non avendo più rispettato da quel giorno l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

Tale allegazione - poi corroborata dall'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 10 marzo 2017 in imputazione che ha contemplato, sia pure senza porla a base della cautela, l'accusa di cui all'art. 497-bis cod. pen., per possesso di documento falso valido per l'espatrio, riferita alla data del 28 febbraio 2017 e al luogo di Amsterdam, dove Lo Nigro era stato sorpreso con il detto documento falsificato - non risulta preso in considerazione (se del caso, per essere motivatamente disattesa) nell'ordinanza impugnata.

La conseguente prospettazione difensiva - inerente al fatto che la condotta di violazione delle prescrizioni, pur sanzionata dal primo titolo con riferimento al periodo dal 2 al 10 novembre 2016, si era in realtà protratta in modo ininterrotto fino al reato successivamente contestato a Lo Nigro come accertato il 6 maggio 2008, di guisa che, stante anche l'accertamento intermedio del 28 febbraio 2017, i reati di possesso di documento falso, ex art. 497-bis cod. pen., e di formazione di documento falso, ex art. 477 e 482 cod. pen., accertati in Aquino il 6 maggio 2018 e posti a base della seconda sentenza, erano da ritenersi commessi, non solo al momento dell'arresto, bensì durante tutto il periodo di irreperibilità, con conseguente necessità di valutazione alla loro stregua dell'allegazione di unitarietà del disegno criminoso - avrebbe dovuto, quindi, formare oggetto di disamina e di specifica motivazione.

Invece, il giudice dell'esecuzione, parametrando l'analisi ai soli dati estrinseci esposti nelle imputazioni, ha dato per assodato che agli accertamenti dei fatti corrispondesse la natura puntuativa delle rispettive condotte, così dando per acquisita la sussistenza fra le stesse di un rilevante lasso temporale, pari a circa un anno e mezzo, laddove, nella prospettazione del condannato, sostenuta quanto meno in punto di allegazione dalla documentazione processuale dal medesimo prodotta, la violazione della misura di prevenzione era durata ininterrottamente nel tempo e, nel relativo intervallo, egli si era eclissato all'estero riuscendo a preservare la sua, illegale, condizione proprio grazie ai documenti falsi già programmati, predisposti e usati nello stesso tempo, salvo che poi tali documenti, oltre ad essere stati rilevati una prima volta ad li Amsterdam il 28 febbraio 2017, sono nuovamente emersi al successivo accertamento del 6 maggio 2018.

La mancata verifica delle corrispondenti prospettazioni fa sì che il discorso giustificativo espresso nell'ordinanza impugnata non sia pervenuto a costituire un apparato argomentativo idoneo a sorreggere la determinazione per cui ha optato il giudice dell'esecuzione. La motivazione resa, dunque, pur essendosi mossa nell'alveo di un'apparente attinenza ai principi operanti in tema di continuazione, ha implicitamente ma apoditticamente dequotato gli elementi ulteriori prospettati dall'istante in senso sintomatico del medesimo disegno criminoso limitandosi all'affermazione generica dell'assenza dell'unitarietà progettuale, senza operare riferimenti anche alle circostanze fattuali - almeno in via prognostica, non irrilevanti - allegate dall'interessato.

4. Posto ciò, resta assodato il principio di diritto secondo cui, nel procedimento esecutivo avente ad oggetto l'applicazione della continuazione, incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di - o, se si vuole adottare un concetto più centrato sul momento della susseguente verifica ufficiosa, l'interesse primario ad - allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451 - 01;

Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580 - 01), muovendosi in tal senso dal condiviso principio, specificato dalla giurisprudenza di legittimità nella sua più autorevole composizione, secondo cui "il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea" (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01). Tuttavia - a fronte delle prospettazioni svolte dall'istante, con il riferimento alla richiamata esistenza degli ulteriori indici sintomatici della dedotta unitarietà della programmazione dei succitati reati - lo scrutinio del giudice dell'esecuzione si è risolto in un discorso giustificativo che, omettendo di affrontare compiutamente gli snodi evidenziati dal condannato e qui considerati come degni di una analitica disamina, non ha delibato in modo compiuto gli elementi rilevanti, dimostrandosi inadeguato a sorreggere incensurabilmente la conclusione raggiunta.

5. Attesa l'emersione del rilevato vizio di motivazione, l'ordinanza deve essere annullata, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in diversa persona fisica (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 09/07/2013), per il nuovo giudizio che, pur svolgendosi con il dispiegamento della piena libertà valutativa da parte del giudice procedente, colmi la rilevata lacuna motivazionale nel rispetto dei principi di diritto testé esposti.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, Ufficio del Giudice delle indagini preliminar