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Sentenza — n. 32268/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32268/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32268/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe, emessa in data 11 novembre 2020, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza avanzata nell'interesse di Americo Di Leone di applicazione della disciplina della continuazione ai reati oggetto delle sentenze:

Regesto Legislator

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artt. 648 cod. pen, artt. 81 cod. pen, art. 442 cod. proc. pen, art. 416-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32268/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso osservando che l'interpretazione senz'altro prevalente, confermata anche dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, è nel condivisibile senso che, in ipotesi di continuazione in esecutivis, per i reati giudicati con il rito abbreviato, si determina, al momento della determinazione della pena o dell'aumento, la riduzione di cui all'art. 442 cod. proc. pen., mentre i reati giudicati con rito ordinario devono veder computare una pena, o un aumento di pena, senza la riduzione prevista dalla suddetta norma, riduzione che per essi non trova alcuna giustificazione, avendo, pertanto, il giudice dell'esecuzione esattamente provveduto nella quantificazione degli aumenti contestati dal ricorrente.

Parole chiave

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adeguamento della pena sanzioni penali riduzione della pena esecuzione della pena sanzione sostitutiva errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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artt. 648 cod. pen
sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 5 novembre 2018, irrevocabile il 24 settembre 2019, con cui Di Leone era stato condannato alla pena di anni sette, mesi sei di reclusione ed euro 5.400,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 648 cod. pen., 7 dl.
artt. 81 cod. pen
Avverso tale decisione ha proposto ricorso il difensore di Di Leone chiedendone l'annullamento sulla scorta di un unico motivo con cui lamenta la violazione degli artt. 81 cod. pen.
art. 442 cod. proc. pen
Posto ciò, nella prospettazione del ricorrente, siccome tale reato più grave era stato accertato a seguito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, tale elemento dovrebbe determinare il medesimo iter dosimetrico - con la riduzione di pena ex art. 442 cod. proc. pen.
art. 416-bis cod. pen
La pena complessivamente determinata con l'ordinanza del 7 novembre 2018 era stata quella di anni diciassette di reclusione, previa individuazione della pena base, corrispondente al reato più grave, individuato in quello di cui all'art. 416-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI LEONE AMERICO nato a MONDRAGONE il 31/05/1970 avverso l'ordinanza del 11/11/2020 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; lette/eCrttite le conclusioni del PG nOttluiteo, R.. Cet b9 id diA Cgt rzi 1C AL (Mi fro. Diu, &t C9

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa in data 11 novembre 2020, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza avanzata nell'interesse di Americo Di Leone di applicazione della disciplina della continuazione ai reati oggetto delle sentenze:

1) sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 19 aprile 2018, irrevocabile il 28 febbraio 2020, con cui Di Leone era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per i reati di cui agli artt. 629, secondo comma, in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. e 7 dl. n. 152 del 1991, accertati nell'agosto 2012;

2) sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 5 novembre 2018, irrevocabile il 24 settembre 2019, con cui Di Leone era stato condannato alla pena di anni sette, mesi sei di reclusione ed euro 5.400,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 648 cod. pen., 7 dl. n. 152 del 1991, accertati tra il 2000 e il 2002. Tali reati, come da istanza, sono stati ritenuti, per la considerata unitarietà del disegno criminoso, avvinti ai reati già riuniti in continuazione con l'ordinanza emessa in data 7 novembre 2018 dalla Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, provvedimento che aveva quantificato, per i reati ivi inclusi, la pena complessiva in quella di anni diciassette di reclusione.

Con l'ordinanza in esame, il giudice dell'esecuzione ha quantificato per i due suindicati reati, ritenuti satellite nella struttura della già sussistente continuazione, rispettivamente, l'aumento di pena di anni due, mesi nove di reclusione per i reati accertati con la sentenza sub 1) e l'aumento di pena di anni tre, mesi tre di reclusione per quello oggetto della sentenza sub 2), con nuova determinazione della pena complessiva in quella di anni ventitré di reclusione.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il difensore di Di Leone chiedendone l'annullamento sulla scorta di un unico motivo con cui lamenta la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 442 e 671 cod. proc. pen. Assodato l'accoglimento dell'istanza di applicazione della continuazione, il giudice dell'esecuzione, secondo la difesa, ha tuttavia errato nel computo degli aumenti relativi ai reati divenuti satellite: infatti, non sarebbe stato considerato che la pena base, già individuata nell'ordinanza del 7 novembre 2018, era relativa a reato accertato in giudizio di cognizione celebrato con il rito abbreviato; pertanto, avrebbe dovuto applicarsi il principio di diritto secondo cui, quando il reato più grave tra quelli riuniti in continuazione è stato giudicato con il rito abbreviato, la diminuzione della pena per il rito alternativo deve essere applicata dopo che sono stati calcolati gli aumenti per tutti i reati satellite, prescindendo dal rito, ordinario o alternativo, con il quale sono stati giudicati.

La ragione per la quale il trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto ispirarsi a questo principio - argomenta il ricorrente - consiste nel fatto che, in dipendenza del cumulo con quello più grave accertati in abbreviato, la continuazione tra il reato già giudicato e il reato sub iudice implica, in ogni caso, una riconsiderazione del fatto già definitivamente accertato, sia pure al solo fine di riconoscerne la dipendenza dall'unico disegno criminoso, con la conseguente necessità di identificazione del trattamento sanzionatorio stabilito con la sentenza di condanna: in tal senso, si argomenta, l'intangibilità del giudicato sussiste solo in relazione al reato più grave, mentre il giudice può, con riguardo alla continuazione esterna, determinare gli aumenti di pena ex novo per i reati satellite; di conseguenza, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto individuare la pena base in ragione del reato più grave, applicare gli aumenti nel limite dell'art.78 cod. pen. e, in ultimo, applicare la riduzione relativa al rito abbreviato.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso osservando che l'interpretazione senz'altro prevalente, confermata anche dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, è nel condivisibile senso che, in ipotesi di continuazione in esecutivis, per i reati giudicati con il rito abbreviato, si determina, al momento della determinazione della pena o dell'aumento, la riduzione di cui all'art. 442 cod. proc. pen., mentre i reati giudicati con rito ordinario devono veder computare una pena, o un aumento di pena, senza la riduzione prevista dalla suddetta norma, riduzione che per essi non trova alcuna giustificazione, avendo, pertanto, il giudice dell'esecuzione esattamente provveduto nella quantificazione degli aumenti contestati dal ricorrente.

4. La difesa del ricorrente ha rassegnato memoria contenente motivi aggiunti con cui, oltre a riprendere e illustrare il tema affrontato con l'atto d'impugnazione, segnala che il giudice dell'esecuzione non si è attenuto al criterio di proporzionalità dei singoli aumenti, da tenersi costantemente presente, in attuazione del principio di uguale trattamento: in tal senso risulterebbero sproporzionati entrambi gli aumenti apportati con il provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.2. La questione giuridica sottesa alla doglianza che sostanzia il ricorso risulta essere stata affrontata e definita - in senso difforme da quello prospettato da Di Leone - dal consesso più autorevole della giurisprudenza di legittimità in tempo antecedente all'introduzione dell'incidente di esecuzione. 2.1. Va premesso che, come si desume dal contenuto del provvedimento impugnato, coniugato con quello dell'istanza, l'applicazione della continuazione ai reati oggetto delle due sentenze indicate sub 1) e sub 2) ha determinato l'inserzione dei medesimi nel più ampio reato continuato già ritenuto con l'ordinanza, emessa in precedenza, in sede esecutiva, dalla Corte di appello di Napoli il 7 novembre 2018.

Con quest'ultimo provvedimento, erano stati avvinti in continuazione i reati accertati con tre sentenze: A) la sentenza della Corte di appello di Napoli del 19 luglio 2016, irrevocabile il 18 aprile 2017; B) la sentenza della Corte di appello di Napoli dell'8 gennaio 2016, irrevocabile il 3 novembre 2016; C) la sentenza della Corte di appello di Napoli del 16 ottobre 2015, irrevocabile il 22 novembre 2016. La pena complessivamente determinata con l'ordinanza del 7 novembre 2018 era stata quella di anni diciassette di reclusione, previa individuazione della pena base, corrispondente al reato più grave, individuato in quello di cui all'art. 416-bis cod. pen., accertato con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 19 luglio 2016, irrevocabile il 18.04.2017. 2.2.

Posto ciò, nella prospettazione del ricorrente, siccome tale reato più grave era stato accertato a seguito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, tale elemento dovrebbe determinare il medesimo iter dosimetrico - con la riduzione di pena ex art. 442 cod. proc. pen. - per tutti i reati componenti il reato continuato come progressivamente ampliato, con particolare riferimento ai reati oggetto delle sentenze sub 1) e sub 2) oggetto del provvedimento impugnato, indipendentemente dal tipo di giudizio all'esito del quale essi erano stati accertati, sulla scorta del principio secondo cui, quando il reato più grave tra quelli riuniti in continuazione è stato giudicato con il rito abbreviato, la diminuzione della pena per il rito alternativo deve essere applicata dopo che sono stati calcolati gli aumenti per tutti i reati satellite, prescindendo dal rito, ordinario o alternativo, con il quale sono stati giudicati.

3. In contrario, deve invece darsi continuità al principio di diritto - affermato dalle Sezioni Unite e condiviso dal Collegio - secondo cui l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi - siano essi reati satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma 2, 4 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547 - 01).

Chiarito ciò, nemmeno coglie nel segno il riferimento, operato dal ricorrente, al metodo di calcolo della pena all'esito di rito abbreviato, nel senso che la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito a prova contratta si applica dopo che la pena è stata determinata, in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 e ss. cod. pen., in particolare della disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta: principio che (come specifica la motivazione di Sez.

U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692 - 01) afferisce al giudizio di cognizione, ma non va traslato alla sede esecutiva. Va, infatti, ad ogni buon fine, ribadito che, in executivis, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito opera necessariamente prima del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. peli., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta (Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020, Mabouka, Rv. 278494 - 01;

Sez. 5, n. 43044 del 04/05/2015, Dedinca, Rv. 265867 - 01). Alla stregua di questi ineludibili principi, pertanto, la doglianza articolata dal ricorrente si rivela manifestamente priva di pregio giuridico.

4. Consegue l'inammissibilità del motivo su cui è stata unicamente fondata l'impugnazione. Ciò determina, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., l'inammissibilità dei motivi nuovi di cui all'indicata memoria: se è, infatti, vero che, fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice dell'impugnazione motivi nuovi, è del pari assodato che l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi. Nel caso di specie, l'inammissibilità del ricorso si comunica alla memoria contenente il motivo nuovo, al di là dell'intrinseca genericità della questione di proporzionalità degli aumenti addotta con l'atto suppletivo suindicato.

5. Alla pronuncia di inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma alla cassa delle ammende nella misura che, in ragione del contenuto dei motivi dedotti, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 giugno 2021 Il Consi liere estensore r