Sentenza — n. 32264/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe, emessa il 13 novembre 2020, la Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la domanda avanzata nell'interesse di Francesco Montesarchio di applicazione della continuazione tra il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso e gli altri reati di estorsione e danneggiamento, fra loro già avvinti in continuazione, oggetto della sentenza resa dalla Corte di appello di Napoli in data 8 luglio 2004, irrevocabile il 14 dicembre 2004, sub 1) nel provvedimento, e i reati di omicidio (ed altro) oggetto della sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Napoli il 10 febbraio 2014, irrevocabile il 21 aprile 2016, sub 2) nel provvedimento. La Corte di assise di appello ha ritenuto carente la prova che, nel momento genetico dell'associazione criminale a cui aveva aderito Montesarchio, fossero stati programmati, sia pure in linea generale, i reati di matrice omicidiaria oggetto dell'istanza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32264/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Da tali considerazioni derivano il rigetto, nel complesso, dell'impugnazione e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONTESARCHIO FRANCESCO nato a ACERRA il 26/06/1960 avverso l'ordinanza del 13/11/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; lette/s~e le conclusioni del PG f) nti eA d-h Cii UTo i.. iu r1m Or2t, hi&MD
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 13 novembre 2020, la Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la domanda avanzata nell'interesse di Francesco Montesarchio di applicazione della continuazione tra il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso e gli altri reati di estorsione e danneggiamento, fra loro già avvinti in continuazione, oggetto della sentenza resa dalla Corte di appello di Napoli in data 8 luglio 2004, irrevocabile il 14 dicembre 2004, sub 1) nel provvedimento, e i reati di omicidio (ed altro) oggetto della sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Napoli il 10 febbraio 2014, irrevocabile il 21 aprile 2016, sub 2) nel provvedimento. La Corte di assise di appello ha ritenuto carente la prova che, nel momento genetico dell'associazione criminale a cui aveva aderito Montesarchio, fossero stati programmati, sia pure in linea generale, i reati di matrice omicidiaria oggetto dell'istanza.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Montesarchio chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a un unico motivo con cui lamenta la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione. La difesa censura l'ordinanza impugnata osservando che i reati risultavano commessi nello stesso periodo di tempo, mentre il fatto che il clan De Sena fosse operativo nel territorio acerrano dal 1993 non elideva la constatazione che Montesarchio ne era divenuto associato, con ruolo apicale, dal luglio del 1999, per effetto del rito di affiliazione descritto dal collaboratore di giustizia Di Grazia, con la specificazione che ai fini della continuazione non rileva il momento della costituzione del clan, ma quello in cui il soggetto partecipa al medesimo.
La difesa, inoltre, evidenzia la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui non ha considerato che Montesarchio pacificamente era un promotore e organizzatore del clan De Sena e in tale attività aveva commesso un reato permanente: perciò, in ogni caso si trattava di una fattispecie classica di continuazione fra l'associazione e i delitti di omicidio, in tal senso segnalandosi come rilevanti le intenzioni manifestate da De Sena, con l'attiva e solidale presenza di Montesarchio, a Di Grazia e da questi poi riferite. Richiamando le dichiarazioni del suddetto collaboratore, la difesa sottolinea che da esse emergeva la partecipazione di Montesarchio alle riunioni in cui era stato deliberato l'omicidio di Antonello Di Sarno, Rosa Nettuno e Michele Ferrara al fine di garantire il predominio del clan De Sena, venendone corroborata la deduzione secondo cui Montesarchio aveva, nell'organizzazione criminale, un ruolo apicale fino a individuare gli esponenti delle contrapposte consorterie da eliminare e gli imprenditori da sottoporre a estorsione, con l'effetto che tutti questi reati non potevano non inquadrarsi in un preordinato disegno criminoso.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, avendo il giudice dell'esecuzione correttamente spiegato le ragioni per le quali al reato associativo non potevano ritenersi coordinati, nell'ambito di un unico progetto criminoso, gli omicidi accertati a carico del ricorrente con l'altra sentenza, non bastando al riguardo il generico inserimento nell'oggetto dell'attività associativa del singolo reato, ma occorrendo la conoscenza della volizione fin dall'inizio di tutti i singoli fatti criminosi, individuati almeno nelle loro specifiche ed essenziali connotazioni, laddove nel caso in esame è risultato escluso incensurabilmente che nel momento genetico della partecipazione associativa fossero stati progettati anche solo in via di massima i reati di sangue oggetto della decisione sub 2).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione è da ritenersi infondata e va, di conseguenza, rigettata.
2. Deve anzitutto prendersi atto che il giudice dell'esecuzione ha, con motivazione sufficiente e non illogica, reso chiari gli elementi concreti interpretati come dati contrari all'individuazione del medesimo disegno criminoso. Nell'alveo della considerazione già esposta in parte narrativa, il giudice dell'esecuzione ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della continuazione tra i suddetti reati, specificando che l'esame delle sentenze di merito fa emergere che, nella sostanza, gli omicidi, oltre ai tentati omicidi, accertati con la sentenza sub 2) non sono stati deliberati al momento della costituzione o, comunque, dell'ingresso di Montesarchio nella compagine associativa, nota come clan De Sena, già operante in precedenza.
Posto ciò, nel provvedimento impugnato, si è precisato che la semplice considerazione che la commissione degli omicidi potesse rientrare nei fini dell'associazione non può ritenersi sufficiente per ritenere provata l'identità del disegno criminoso, nemmeno essendosi ritenuto possibile valorizzare in tal senso il rito di affiliazione raccontato dal collaboratore Paolo Di Grazia, dal momento che - analizzati gli elementi scaturiti dalle sentenze di merito - tale rito, anziché determinare la nascita di un nuovo vincolo associativo, aveva semplicemente suggellato un'alleanza tra gruppi criminali già esistenti.
Conclusivamente, è mancata la prova che, nel momento genetico dell'associazione criminale di cui già faceva parte integrante Montesarchio, associazione attiva da prime del 1999 nel territorio di Acerra, fossero stati programmati, sia pure in linea generale, gli omicidi oggetto della succitata decisione. 2.1. Le obiezioni svolte dalla difesa circa il carattere cruciale del rito prospettato come di affiliazione raccontato dal suddetto collaboratore Paolo Di Grazia con riferimento al giugno - luglio 1999 e fatto coincidere con il periodo di preordinazione e organizzazione degli attentati omicidiari che avrebbero dovuto riguardare le persone di Gennaro Mariniello e Michele Ferrara, nonché gli attentati in danno di Antonello Di Sarno e Rosa Nettuno risultano adeguatamente contrastate dalle argomentazioni articolate nell'ordinanza impugnata.
In particolare, il fatto - evidenziato dal giudice dell'esecuzione - che l'affiliazione riferita da Di Grazia come avvenuta nel luglio 1999 non comportò l'ingresso di Montesarchio nella compagine criminale capeggiata da De Sena, ma soltanto una sorta di alleanza fra esponenti di varie cosche per il raggiungimento di determinati obiettivi criminali, mentre ben precedente era la collocazione del medesimo Montesarchio nella consorteria di riferimento, costituisce l'oggetto di una ricognizione motivata della valutazione di merito già compiuta dal giudice della cognizione, non suscettibile di essere ridiscussa in questa sede, in carenza di vizi motivazionali nel discorso giustificativo esposto nell'ordinanza impugnata. 2.2.
Alla stregua delle notazioni svolte dal giudice dell'esecuzione, pertanto, la complessiva vicenda inerente alle fattispecie di omicidi, consumati e tentati, accertati a carico di Montesarchio con la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 10 febbraio 2014 non risulta essersi comprovatamente inserita nella fase in cui si era determinata, in tempo antecedente alla deliberazione di quei fatti di sangue, l'adesione del medesimo Montesarchio al clan camorristico capeggiato da De Sena, avendo - la Corte territoriale - conseguentemente concluso che non era stato accertato il dato (cruciale) che, al momento dell'ingresso di Montesarchio nella compagine criminale, i reati di natura omicidiaria oggetto della suindicata decisione fossero entrati, quanto meno nelle loro linee generali, nell'orizzonte ideativo e volitivo del reo.
3. Le spiegazioni fornite dal giudice dell'esecuzione sono tali da contrapporre ai vari argomenti di critica sviluppati dal ricorrente un'interpretazione congrua e non illogica dei dati di fatto emergenti dalle vicende accertate nei processi di cognizione: interpretazione che le succitate censure non riescono a destrutturare in modo determinante. 3.1. La motivazione del provvedimento impugnato, con adeguata analisi delle sentenze accertative dei reati, fornisce, per vero, un quadro delle rispettive violazioni tale da asseverare il carattere non geneticamente ricollegabile alla sua partecipazione alla consorteria del concorso di Montesarchio nei suddetti reati omicidiari, di talché non si è profilato giuridicamente coerente avvincere nello stesso disegno criminoso il delitto di partecipazione di Montesarchio all'associazione per delinquere di stampo camorristico (con i reati già allo stesso riuniti in continuazione) e i reati accertati con la sentenza sub 2).
Le, pur articolate, considerazioni svolte in contrario dalla difesa, infatti, non scalfiscono la considerazione, esposta con completezza di argomenti e con iter logico razionale nell'ordinanza impugnata, che, al momento dell'ingresso nella compagine associativa da parte di Montesarchio, i suddetti reati omicidiari non erano stati in alcun modo oggetto di progettazione, nemmeno nelle loro linee generali. 3.2. Con specifico riguardo alla forza unificante del collegamento tra reato mezzo e reato fine, il giudice dell'esecuzione ha fatto retta applicazione del principio di diritto che sottolinea l'esigenza - per l'accertamento della continuazione tra reato associativo e reati fine - della verifica della sussistenza del medesimo disegno criminoso all'atto della costituzione del sodalizio, avuto riguardo alla posizione dell'interessato.
Per vero, è, in linea di principio, corretto ritenere ammissibile l'applicazione della continuazione tra reato mezzo (quello relativo all'associazione di stampo mafioso) e reati prospettati come reati fine (incluso anche quello di omicidio), a condizione che il giudice stabilisca puntualmente che i reati fine siano stati programmati, pur se nelle loro linee essenziali, sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso (Sez. 1, n. 12139 del 12/11/2018, dep. 2019, Munafò, non rnass.; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253 - 01;
Sez. 1, n. 8451 del 21/01/2009, Vitale, Rv. 243199 - 01), con la specificazione che, ove la partecipazione dell'interessato sia maturata in tempo diverso dalla costituzione del clan criminale, è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 - 01; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984 - 01).
Tale presupposto, tuttavia, è stato ritenuto, con congruo ragionamento, indimostrato nella vicenda ora scrutinata per le ragioni già enucleate. 3.3. Posta, dunque, la carenza di dimostrazione dell'avvenuta progettazione dei reati accertati con la sentenza sub 2) nella fase costitutiva dell'associazione per delinquere o comunque nella fase genetica della partecipazione di Montesarchio ad essa, si appalesano non determinanti le sollecitazioni formulate dal ricorrente per accreditare - peraltro senza superare le contrarie osservazioni rese nel provvedimento impugnato - la riconduzione dei reati omicidiari nell'alveo dell'attività criminale del gruppo: va ricordato, riaffermandolo, il principio di diritto secondo cui non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che - pur ove rientrino nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso e risultino finalizzati al suo rafforzamento - non erano programmabili ab origine, in quanto sono risultati legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv. 275334 - 02;
Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato; Rv. 259481 - 01; Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930 - 01). Sotto questo rilevante profilo, quindi, il ricorso non ha tenuto in adeguato conto il principio di diritto - che ha ricevuto conforto anche dalla più autorevole composizione del consesso di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e a cui si aderisce riaffermandolo - secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea).
4. Da tali considerazioni derivano il rigetto, nel complesso, dell'impugnazione e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle