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Sentenza — n. 32262/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32262/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32262/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 9 ottobre 2020, il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto parzialmente l'istanza formulata nell'interesse di Giuseppe Mandaglio di applicazione in sede esecutiva della disciplina della continuazione fra i reati giudicati con le quattro sentenze meglio precisate in domanda applicando la disciplina del reato continuato alle violazioni accertate con le sentenze di cui ai nn. 1), 2) e 3), con rideterminazione della pena complessiva in quella di anni otto di reclusione ed euro 3.500,00 di multa, mentre non ha applicato la medesima disciplina unificante con riguardo ai reati di accertati con la sentenza sub 4), emessa dall'Autorità giudiziaria di Elche (Spagna), esecutiva il 9 febbraio 2011, riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 12, primo comma, nn. 1 e 2, cod. pen. dalla Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 27 gennaio 2015, esecutiva il 28 maggio 2015.

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen, art. 671 cod. proc. pen, art. 130 cod. proc. pen, art. 12 cod. pen, art. 730 cod. proc. pen, art. 12 c.p; Sentenza — n. 32262/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sotto il primo profilo, nel senso dell'esclusione della continuazione fra reati accertati dall'autorità giudiziaria italiana e i reati oggetto di una sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria straniera, nella specie spagnola, e riconosciuta in Italia opera il principio di diritto, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 8365 del 26/09/2013, dep. 2014, Piscioneri, Rv. 259035 -01; Sez. 1, n. 44604 del 24/10/2011, Figliolino, Rv. 251477 01), in consonanza con la valutazione a suo tempo compiuta dal Giudice delle leggi (Corte cost., sent. n. 72 del 1997), secondo cui l'art. 12, comma 1, cod. pen. non ricomprende il giudizio sull'eventuale continuazione fra le finalità per le quali è previsto il riconoscimento della sentenza penale straniera.

Parole chiave

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esecuzione di decisioni straniere adeguamento della pena continuazione dell'esecuzione sospensione di pena riestradizione sanzione internazionale

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Mandagli° chiedendone l'annullamento sulla base di un motivo, espressamente qualificato tale, con cui lamenta la violazione dell'art. 81 cod. pen.
art. 671 cod. proc. pen
e dell'art. 671 cod. proc. pen.
art. 130 cod. proc. pen
Il ricorrente ha anche chiesto quella che ha qualificato correzione dell'errore materiale del provvedimento, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.
art. 12 cod. pen
Con il motivo suindicato il ricorrente ha censurato la decisione impugnata per aver fatto riferimento unicamente all'art. 12 cod. pen.
art. 730 cod. proc. pen
ha escluso, per le suddette sentenze, la necessità del previo giudizio di riconoscimento ai sensi dell'art. 730 cod. proc. pen.
art. 12 c.p
3 d.lgs. 12 maggio 2016, n.
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Testo completo

eguente 4( SENTENZA sul ricorso proposto da: MANDAGLIO GIUSEPPE nato a GIFFONE il 30/03/1950 avverso l'ordinanza del 09/10/2020 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; letteis‘pti,te le conclusioni del PG o ou i etn. Jfin o trì o(.1 Cua PLA T•gAin rì Ì1/41(3l61i A-41 (5)2, aret ec2A-.5 _

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 9 ottobre 2020, il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto parzialmente l'istanza formulata nell'interesse di Giuseppe Mandaglio di applicazione in sede esecutiva della disciplina della continuazione fra i reati giudicati con le quattro sentenze meglio precisate in domanda applicando la disciplina del reato continuato alle violazioni accertate con le sentenze di cui ai nn. 1), 2) e 3), con rideterminazione della pena complessiva in quella di anni otto di reclusione ed euro 3.500,00 di multa, mentre non ha applicato la medesima disciplina unificante con riguardo ai reati di accertati con la sentenza sub 4), emessa dall'Autorità giudiziaria di Elche (Spagna), esecutiva il 9 febbraio 2011, riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 12, primo comma, nn. 1 e 2, cod. pen. dalla Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 27 gennaio 2015, esecutiva il 28 maggio 2015.

Il Tribunale, a ragione del provvedimento, per la parte reiettiva, ha ritenuto non suscettibile di essere posto in continuazione i reati accertati con la sentenza emessa dal Giudice spagnolo, pur se successivamente assoggettata a riconoscimento nell'ordinamento italiano, mentre per gli altri reati ha proceduto alla rideterminazione della pena complessiva, muovendo dall'individuata pena base e stabilendo di individuare gli aumenti per i reati satellite nella frazione della metà della pena irrogata in sede cognitiva per ciascuno di quei reati.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Mandagli° chiedendone l'annullamento sulla base di un motivo, espressamente qualificato tale, con cui lamenta la violazione dell'art. 81 cod. pen. e dell'art. 671 cod. proc. pen. e la mancanza della motivazione. Il ricorrente ha anche chiesto quella che ha qualificato correzione dell'errore materiale del provvedimento, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. 2.1. Con il motivo suindicato il ricorrente ha censurato la decisione impugnata per aver fatto riferimento unicamente all'art. 12 cod. pen. al fine di concludere negativamente in merito alla continuazione fra i reati accertati con le sentenze emesse dai giudici italiani e i reati accertati con l'ulteriore sentenza emessa dal giudice spagnolo, poi riconosciuta in Italia: viceversa avrebbe dovuto farsi riferimento alla disciplina di cui all'art. 16 d.lgs. n. 161 del 2010, secondo cui, quando è pronunciata sentenza di riconoscimento, la pena è eseguita secondo la legge italiana, in tal senso essendosi ritenuto anche da parte di un orientamento di legittimità che la continuazione rientra tra gli effetti dell'esecuzione in Italia della sentenza straniera. 2.2.

Con l'istanza di correzione dell'errore materiale il ricorrente evidenzia che nel quantificare gli aumenti il giudice dell'esecuzione, con riferimento al reato divenuto satellite accertato dalla sentenza del Tribunale di Torino del 13 gennaio 2015, ha operato la diminuzione della metà della pena irrogata in cognizione facendo, però, riferimento a quella stabilita dal giudice di primo grado ora indicato (anni quattro, mesi sette di reclusione, quanto alla pena detentiva), così omettendo di tener conto che tale pena in grado di appello era stata rideterminata in melius in quella di anni tre, mesi quattro di reclusione, sempre con riferimento alla penda detentiva, come da sentenza della Corte di appello di Torino del 13 novembre 2018.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso essendo, il motivo dedotto, collidente con l'orientamento giurisprudenziale che propende per l'inapplicabilità della continuazione fra il reato giudicato in Italia e quello giudicato con sentenza straniera riconosciuta nell'ordinamento italiano, non potendo per il resto disporsi la richiesta correzione dell'errore materiale, stante l'inammissibilità dell'impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato esclusivamente per l'aspetto trattato con quella che il ricorrente ha prospettato come istanza di correzione dell'errore materiale, in realtà concretante il secondo motivo di ricorso, mentre si rivela infondato in riferimento alla questione posta con il - primo - motivo di impugnazione.

2. Affrontando subito la tematica posta con il primo motivo, è da premettere che il giudice dell'esecuzione, a ragione del provvedimento reso, valutate le considerazioni svolte dall'istante circa l'applicabilità della continuazione al reato oggetto della sentenza straniera riconosciuta, per effetto della disciplina di cui al d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, di attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI, ha sottolineato che, al di là della questione giuridica posta dalla difesa, nel caso concreto, la sentenza di riconoscimento emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria, che aveva reso esecutiva in Italia la decisione spagnola, aveva esplicitamente riconosciuto il titolo unicamente ai fini di cui all'art. 12, primo comma, nn. 1 e 2, cod. pen.

Pertanto, ha argomentato il Tribunale nell'ordinanza oggetto di scrutinio, il sindacato del giudice dell'esecuzione è risultato per ciò solo espressamente circoscritto, attesi gli argini fissati dalla stessa Corte di appello nella sentenza di riconoscimento.3. L'assunto posto dal giudice dell'esecuzione alla base del rigetto dell'istanza di applicazione della disciplina della continuazione al gruppo di reati - partecipazione intenzionale ad attività criminali di un'associazione illecita, furto aggravato da intimidazione e falso documentale - accertati a carico di Mandaglio dalla Aud.

Provinciale Seccion 7 D Elche/Elx Spagna in data 29 settembre 1997, esecutiva il 9 febbraio 2011, poi riconosciuta, con esplicito riferimento agli effetti di cui all'art. 12, primo comma, nn. 1 e 2, cod. pen. dalla Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 27 gennaio 2015, esecutiva il 28 maggio 2015, è da ritenere correttamente orientato, anzitutto con riferimento al quadro generale dei rapporti fra sentenza emessa all'estero, successivo exequatur emesso con il riconoscimento dall'Autorità giudiziaria interna e istituto della continuazione e, poi, anche con riferimento al rilievo annesso all'esplicita limitazione fissata dal giudice emittente la pronuncia di riconoscimento. 3.1.

Sotto il primo profilo, nel senso dell'esclusione della continuazione fra reati accertati dall'autorità giudiziaria italiana e i reati oggetto di una sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria straniera, nella specie spagnola, e riconosciuta in Italia opera il principio di diritto, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 8365 del 26/09/2013, dep. 2014, Piscioneri, Rv. 259035 -01; Sez. 1, n. 44604 del 24/10/2011, Figliolino, Rv. 251477 01), in consonanza con la valutazione a suo tempo compiuta dal Giudice delle leggi (Corte cost., sent. n. 72 del 1997), secondo cui l'art. 12, comma 1, cod. pen. non ricomprende il giudizio sull'eventuale continuazione fra le finalità per le quali è previsto il riconoscimento della sentenza penale straniera.

La conseguente preclusione della questione si ritiene non superata neanche dalla previsione normativa costituita dall'art. 3 d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73 (successiva a quella invocata dal ricorrente), in quanto tale norma non ha innovato in ordine alle finalità per le quali è consentita la valutazione della sentenza straniera, essendosi limitata a reiterare le indicazioni del citato art. 12 sul punto e a estendere la possibilità di detta valutazione alle sentenze di condanna non riconosciute, purché oggetto di informazioni nell'ambito delle procedure comunitarie di assistenza giudiziaria (Sez. 5, n. 48059 del 02/10/2019, Balzano, Rv. 277650 - 01).

L'art. 3 d.lgs. n. 73 del 2016 (di attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale) non ha, dunque, mutato l'assetto più volte affermato con riferimento al quadro normativo previgente. 3.1.1. E' stato efficacemente chiarito - e il Collegio condivide e ribadisce tale orientamento - che l'istituto della continuazione non opera tra il reato giudicato in Italia e il reato giudicato con sentenza emessa da altro Stato membro dell'Unione europea, sentenza pur se non riconosciuta, ma avente efficacia giuridica nell'ordinamento italiano.

In tal senso, è stato precisato, infatti, che l'art. 3 cit. ha escluso, per le suddette sentenze, la necessità del previo giudizio di riconoscimento ai sensi dell'art. 730 cod. proc. pen. affinché assumano giuridica rilevanza, in sede di esecuzione in Italia della pena inflitta da sentenza emessa da giudice dello Stato, le statuizioni contenute nella sentenza estera emessa da autorità giudiziaria di un altro Stato membro, ma ciò ha effetto ai soli fini indicati dalla stessa norma, coincidenti con quelli indicati dall'art. 12, primo comma, n. 1), cod. pen.

Il riferimento alla "determinazione della pena" è rivolto, dunque, alle valutazioni sulla sanzione penale da infliggere nel giudizio di cognizione ovvero per le valutazioni sul punto da compiere nel corso delle indagini preliminari (Sez. 1, n. 25157 del 22 febbraio 2017, dep. 2018, Cat Berro, Rv. 273049 - 01, in motivazione), in quanto le decisioni di condanna emesse dall'autorità giudiziaria uno Stato membro dell'Unione europea assumono rilevanza nell'ordinamento giuridico dello Stato anche in fasi diverse (giudizio di cognizione e indagini preliminari) da quella dell'esecuzione della pena, unica rilevante in questa sede.

La previsione dell'efficacia diretta delle sentenze emesse in un altro Stato membro dell'Unione europea sancita dall'art. 3 d.lgs. n. 73 del 2016, quindi, non si profila aver mutato l'ambito di tale efficacia come in generale disciplinata dall'art. 12 cod. pen. 3.1.2. Quanto alle sentenze sottoposte al procedimento di riconoscimento, d'altro canto, la medesima conclusione - già affermatasi nell'interpretazione di legittimità (adde, fra le altre, Sez. 3, n. 2986 del 10/12/2015, deo. 2016, M., Rv. 266087 - 01, agli arresti già richiamati) - nemmeno appare attualmente contestabile, essendosi ribadita l'inapplicabilità in sede di esecuzione della disciplina della continuazione tra un reato giudicato in Italia e un reato giudicato con sentenza straniera, pur se riconosciuta nell'ordinamento italiano, poiché il vincolo della continuazione non rientra tra le condizioni cui può essere finalizzato il riconoscimento delle sentenze penali straniere, ex art. 12, primo comma, cod. pen.: l'entrata in vigore del d.lgs. n. 73 del 2016 cit., in quanto la disciplina introdotta con tale ultima fonte non ha introdotto alcuna modifica, nel senso - già esposto - che l'art. 3 del menzionato d.lgs. stabilisce la rilevanza delle decisioni di condanna pronunciate da determinate autorità giudiziarie straniere, essendo esse valutate, anche in assenza di riconoscimento e purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, per ogni determinazione sulla pena, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere.

In assenza di qualsiasi riferimento alla continuazione, non potrebbe ritenersi che l'istituto del reato continuato sia da equipararsi a un effetto penale della condanna, posto che la sua applicazione implica il giudizio di merito da parte del giudice che la riconosce, essendo per il resto indiscusso che la relativa disciplina comporta il riferimento a categorie di diritto sostanziale che si qualificano soltanto in ragione del diritto interno, sicché il riferimento alla determinazione della pena operato dalla norma suindicata nemmeno appare elemento idoneo a mutare il consolidato assetto ermeneutico pregresso (in tal senso Sez. 1, n. 36080 del 19/11/2020, Gallo, non mass.;

Sez. 1, n. 17502 del 23/01/2020, Lazri, Rv. 279364 - 01; Sez. 1, n. 3439 del 21/11/2017, dep. 2018, Fontana, non mass.). 3.1.3. Pertanto, il Collegio ritiene di dover condividere e riaffermare il consolidato orientamento dianzi esposto, non considerando elemento decisivamente dissonante neanche il riferimento ad altro insegnamento di legittimità, evocato dalla difesa del ricorrente (Sez. 6, n. 24889 del 09/06/2015, Fabian, Rv. 264127 - 01), inerente al riferimento alla disciplina del mandato di arresto europeo, con particolare riguardo al caso di successive richieste di consegna per l'estero a fini esecutivi, in relazione a cui si è specificato che la corte di appello, laddove debba opporre il rifiuto a norma dell'art. 18, comma 1, lett. r), della legge 22 aprile 2005, n. 69, disponendo l'esecuzione della pena in Italia, già in occasione della delibazione circa i presupposti per il riconoscimento della seconda decisione straniera può verificare l'eventuale sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati (oggetto di tale richiesta e quelli oggetto del primo mandato di arresto europeo), in tale prospettiva essendosi sostenuto che, in virtù dell'art. 16, comma 1, d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, quando è pronunciata sentenza di riconoscimento, la pena è eseguita secondo la legge italiana.

Invero, in disparte la peculiarità dell'ambito di riferimento, la decisione inerisce a reati tutti accertati dall'autorità giudiziaria straniera e pone la questione della continuazione intercorrente tra i medesimi in via generale, senza trattare quella — qui specificamente venuta in rilievo — della giuridica possibilità dell'applicazione della continuazione da parte del giudice italiano fra reati accertati dall'autorità giudiziaria italiana e delitti accertati con sentenza penale straniera ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 cod. pen.; questione a cui si ritiene di dover dare anche in questa sede soluzione negativa. 3.2.

A questo primo, generale argomento, peraltro, il giudice dell'esecuzione ha anteposto in via risolutiva l'altro argomento, quello relativo ai limiti del riconoscimento pronunciato dalla Corte di appello di Reggio Calabria con la sentenza del 27 gennaio 2015. Sul tema, la flebile contestazione del ricorrente non può condurre a obliterare il dato costituito dal rilievo che tale ultima sentenza ha riconosciuto e reso esecutiva nel territorio della Repubblica italiana la decisione pronunciata dall'Autorità giudiziaria spagnola nei confronti di Giuseppe Mandaglio "ai soli effetti di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 12 c.p." Orbene, come si è a fini generali già ricordato, il primo comma, n. 1, dell'art. 12 cit. funzionalizza il riconoscimento della sentenza penale straniera per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere; il primo comma, n. 2, della stessa norma coordina il riconoscimento della sentenza penale straniera al caso in cui la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, l'applicazione di una pena accessoria.

Assodato il conseguente limite oggettivo della sentenza di riconoscimento pronunciata ai sensi degli artt. 730 e ss. cod. proc. pen. e una volta escluso - per la ragione già esposta - che la disciplina della continuazione possa essere ricompresa fra gli effetti penali della condanna, non può non prendersi atto che la corrispondente disciplina - riferita a reati accertati dall'Autorità giudiziaria italiana e i reati giudicati dall'Autorità giudiziaria spagnola, oggetto della suddetta pronuncia di riconoscimento - esorbita in ogni caso da quelle legittimamente applicabili dal giudice dell'esecuzione.

Il primo motivo si rivela, pertanto, infondato.

4. In ordine alla seconda questione, dal ricorrente prospettata come di correzione dell'errore materiale, essa in realtà introduce un vero e proprio motivo di natura impugnatoria avverso la statuizione quantificativa della pena complessiva emessa dal giudice dell'esecuzione con riferimento ai reati per i quali ha applicato la disciplina della continuazione, 4.1. Si premette che il giudice dell'esecuzione, per la sfera in relazione alla quale ha riconosciuto l'identità del disegno criminoso, relativamente ai reati considerati satellite (di cui alle sentenze sub 2 e 3), ha stimato equo fissare il criterio deternninatore dei rispettivi aumenti nell'individuazione della frazione della metà delle pene irrogate a carico di Mandagli° dai giudici della cognizione.

Posto ciò, il ricorrente assume che, con riferimento a uno dei reati divenuti satellite, precisamente quello accertato dalla sentenza del Tribunale di Torino del 13 gennaio 2015, il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente applicato la deliberata riduzione della metà della pena irrogata in cognizione avendo avuto riguardo, in modo incongruo, all'esito della sentenza di primo grado, come se esso fosse quello conclusivo, laddove la Corte di appello di Torino aveva riformato la decisione del Tribunale quoad poenam, diminuendo la sanzione, sicché il risultato inerente all'aumento non sarebbe stato conforme al criterio enunciato, in danno del reo. 4.2.

L'istanza formulata dalla difesa sul punto è da qualificarsi come (motivo di) ricorso per cassazione, poiché la deduzione della parte censura un vero e proprio errore vizio della motivazione, in thesi contraddittoria rispetto al parametro prescelto e in relazione agli atti giudiziari di cognizione determinativi dell'effettiva sanzione, con effetti concreti sulla determinazione della pena complessiva. Per il resto, la regola stabilita dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., secondo la quale, per il principio di conservazione degli atti, l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte, deve trovare applicazione anche con riferimento al ricorso per cassazione impropriamente qualificato istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 48032 del 25/10/2019, P., Rv. 278013 - 01). 4.3.

Quanto allo scrutinio della doglianza, occorre prendere atto che effettivamente il giudice dell'esecuzione - prescelto, alla luce delle sentenze esaminate, il criterio volto a fissare gli aumenti per i reati satellite nella metà della pena irrogata in cognizione -, per quanto concerne la sentenza sub 3), non si è avveduto che la pena conclusivamente inflitta a Mandaglio non era quella irrogata con la sentenza del Tribunale di Torino del 13 gennaio 2015, pari ad anni quattro, mesi sette di reclusione ed euro 2.000,00 di multa: infatti, tale sentenza era stata parzialmente riformata dalla sentenza della Corte di appello di Torino in data 13 novembre 2018, quanto alla misura della pena, ridotta ad anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, sentenza poi impugnata in sede di legittimità, con declaratoria di inammissibilità del relativo ricorso (emessa da Sez. 2, n. 5486 del 21/01/2020).

Emerge, pertanto, l'errore compiuto dal giudice dell'esecuzione che, stabilito il suddetto parametro, ha sommato alla pena base di anni cinque di reclusione ed euro 2.000,00 di multa (individuata con riferimento alla sentenza sub 1) l'aumento (incontestato) di mesi nove di reclusione ed euro 500,00 di multa, inerente alla sentenza sub 2), e poi l'erroneo aumento di anni due, mesi tre di reclusione (entità arrotondata per difetto) ed euro 1.000,00 di multa, per la sentenza sub 3), pervenendo alla pena complessiva di anni otto di reclusione ed euro 3.500,00 di multa.

Il rilevato vizio comporta la necessità di annullare l'ordinanza impugnata con esclusivo riguardo al trattamento sanzionatorio scaturito dalla riconosciuta continuazione.4.4. In ragione del vizio constatato e del rilievo che il giudice dell'esecuzione ha già fissato il criterio a cui l'aumento di pena avrebbe dovuto e deve essere calcolato, si ritiene che la successiva determinazione dell'aumento di pena, correttamente estraibile dei fissati parametri, sia a rima obbligata, senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, sicché l'annullamento va pronunciato, ai sensi dell'art. 620, lett. 1), cod. proc. pen., senza rinvio.

In tale direzione, per la sentenza sub 3), l'aumento, in luogo di quello (oggetto di doglianza) di anni due, mesi tre di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, va fissato (muovendo dalla pena finale effettivamente irrogata in cognizione di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa) in anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 500,00 di multa. Consegue che la pena complessiva scaturente dall'applicazione della continuazione è da rideterminarsi in quella di anni sette, mesi cinque di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.

5. In definitiva, per questa parte e negli indicati termini, l'impugnazione va accolta, con il corrispondente annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e l'esatta fissazione del trattamento sanzionatorio scaturito dall'applicazione della continuazione, fermo il suo rigetto nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza