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Sentenza — n. 32259/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32259/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32259/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 22/1/2020, il Magistrato di sorveglianza di Udine respinse il reclamo contro la sanzione di 10 giorni di esclusione dalle attività in comune, inflitta a Oscar Pecorelli, ai sensi dell'art. 39, n. 5, Ord. pen. per violazione degli artt. 77, comma 1, nn. 15 e 21, Reg. esec. Ord. pen., per avere rivolto espressioni offensive al comandante di reparto in una missiva al medesimo diretta, datata 6/11/2018. 1.1. Con ordinanza in data 25/8/2020, il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di Pecorelli avverso il predetto provvedimento.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 32259/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'art. 77, comma 1, reg. esec. ord. pen. configura come illecito disciplinare, al punto n. 15, i casi di «atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell'istituto per ragioni del loro ufficio o per visita»; e, al punto n. 21, i «fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori». 2.1. Il ricorso deduce, con il primo motivo, la non riconducibilità della condotta ascritta al detenuto alle fattispecie di illecito disciplinare contestate, ovvero la sussumibilità del fatto storico attribuitogli nella fattispecie di cui all'art. 77, d.P.R. n. 230 del 2000.

Parole chiave

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sanzione disciplinare pene e misure procedura disciplinare militare sanzione disciplinare del notaio sanzioni pecuniarie oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Claudio Sforza, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pecorelli Oscar, nato a Napoli in data 11/4/1979, avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Trieste in data 25/8/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 22/1/2020, il Magistrato di sorveglianza di Udine respinse il reclamo contro la sanzione di 10 giorni di esclusione dalle attività in comune, inflitta a Oscar Pecorelli, ai sensi dell'art. 39, n. 5, Ord. pen. per violazione degli artt. 77, comma 1, nn. 15 e 21, Reg. esec. Ord. pen., per avere rivolto espressioni offensive al comandante di reparto in una missiva al medesimo diretta, datata 6/11/2018. 1.1. Con ordinanza in data 25/8/2020, il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di Pecorelli avverso il predetto provvedimento.

Nel frangente, il Collegio ha ritenuto: che non vi sia l'obbligo di sospensione del giudizio disciplinare in presenza di una informativa di reato, prevista solo facoltativamente dall'art. 79, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230; che il detenuto aveva attribuito al comandante di reparto, nella missiva inviatagli, una condizione di instabilità mentale e una volontà persecutoria, con espressioni oggettivamente lesive dell'onore e del prestigio del pubblico ufficiale; che pur in assenza di una esplicita motivazione sul punto da parte del giudice disciplinare, il tipo di sanzione e la sua durata, inferiore al massimo, era coerente e proporzionata ai fatti indicati in motivazione.

2. Oscar Pecorelli ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Claudio Sforza, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e/o carenza manifesta illogicità della motivazione in relazione all'insussistenza delle condizioni di esercizio dell'azione disciplinare di cui agli artt. 38 Ord. pen. e 77 d.P.R. n. 230 del 2000. 2.2.

Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 38 Ord. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sanzione disciplinare applicata al detenuto. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., l'esercizio da parte del Giudice di una potestà riservata dalla legge a organi amministrativi, avendo il Tribunale di sorveglianza integrato illegittimamente la motivazione del provvedimento disciplinare.

3. In data 22/2/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. In data 6/4/2021 la difesa del detenuto ha depositato una memoria contenente motivi aggiunti, con cui è stato dedotto che Pecorelli avrebbe partecipato alle attività trattamentali, portando positivamente avanti il percorso di rieducazione e offrendo plurime manifestazioni di resipiscenza. Per tale motivo, la motivazione del provvedimento sarebbe carente nella parte in cui richiamerebbe, a sostegno della decisione, unicamente i rapporti disciplinari, omettendo di sottoporli a un vaglio bilanciato con il complessivo percorso rieducativo del soggetto. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. L'art. 77, comma 1, reg. esec. ord. pen. configura come illecito disciplinare, al punto n. 15, i casi di «atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell'istituto per ragioni del loro ufficio o per visita»; e, al punto n. 21, i «fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori». 2.1. Il ricorso deduce, con il primo motivo, la non riconducibilità della condotta ascritta al detenuto alle fattispecie di illecito disciplinare contestate, ovvero la sussumibilità del fatto storico attribuitogli nella fattispecie di cui all'art. 77, d.P.R. n. 230 del 2000.

In particolare, quanto all'ipotesi prevista dal punto n. 21, la direzione sarebbe stata tenuta a verificare, con un primo vaglio, se sussistessero gli estremi di un reato, escludendo la violazione disciplinare in mancanza di taluno degli elementi previsti dalla norma. Nel caso di specie, premesso che il Magistrato di sorveglianza, nell'analizzare la posizione di Pecorelli, avrebbe illegittimamente esteso la propria valutazione a una missiva da lui rivolta alla Direzione, mai oggetto di contestazione disciplinare, la missiva del detenuto al Comandante non configurerebbe alcun reato di calunnia, né di diffamazione, non essendovi stata alcuna divulgazione della stessa, se non ad opera dello stesso Comandante.

E ove si fosse ritenuta configurabile un'ipotesi di ingiuria, non si potrebbe che prendere atto che essa è stata ormai depenalizzata. Allo stesso modo, quanto all'oltraggio a pubblico ufficiale, il fatto dovrebbe avvenire in luogo pubblico e/o aperto al pubblico; sicché essa andrebbe esclusa in caso di missiva indirizzata direttamente al destinatario. Osserva, nondimeno, il Collegio come già l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza avesse evidenziato che la condotta ascritta al detenuto integrava un'ipotesi di atteggiamento offensivo ai danni di un operatore penitenziario e che, dunque, tale contestazione sarebbe stata sufficiente a determinare l'applicazione della sanzione disciplinare ai sensi del n. 15 dell'art.

77. Ciò per l'assorbente ragione che la fattispecie disciplinare contemplata da tale disposizione non prevede la realizzazione di una condotta di rilevanza penale, quanto la semplice lesione dell'integrità morale o del personale decoro dell'operatore. E del resto la motivazione del Tribunale di sorveglianza si sviluppa, precipuamente, nella direzione della fattispecie contemplata dal n. 15 dell'art. 77 e non di quella contemplata dal n. 21, sicché le doglianze articolate con il primo motivo di ricorso sono, sul punto, generiche, concernendo prevalentemente il profilo della irrilevanza penale della condotta, comunque non centrale nella complessiva economia della decisione.2.2.

Sotto altro profilo, la difesa opina l'assenza di volontà dell'offesa, avendo Pecorelli sottolineato di non avere inteso offendere il destinatario della missiva, sicché non sarebbe configurabile alcuna violazione dell'art. 77, comma 1, n. 15, reg. esec. Inoltre, affinché si possa parlare di lesione dell'onore, bisognerebbe contestualizzare l'offesa, rapportandola all'ambito spazio-temporale nel quale è stata pronunziata, tenendo conto della sua obiettiva capacità offensiva e dei rapporti tra le parti, sicché la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe in proposito carente.

Anche tale argomento, tuttavia, è nondimeno inammissibile, risolvendosi in una censura fattuale, ovvero nella apodittica e generica affermazione della mancanza di una reale volontà di offendere in capo al detenuto; volontà che l'ordinanza ha invece, motivatamente, ravvisato, sicché l'opposta affermazione finisce per assumere un carattere meramente confutativo.

3. Con il secondo motivo la difesa evidenzia come lo stesso Tribunale di sorveglianza abbia ammesso che la decisione disciplinare non contenga una esplicita motivazione in relazione alla scelta della sanzione inflitta; ciò che integrerebbe una violazione dell'art. 38, comma 2, Ord. pen., dovendo ogni provvedimento disciplinare essere motivato e che non potendo il Tribunale di sorveglianza sostituirsi, nella relativa valutazione, al Consiglio di disciplina. Mentre con il terzo motivo, correlato al precedente, la difesa opina che l'Autorità giudiziaria dovrebbe limitarsi al controllo della decisione amministrativa assunta dal Consiglio di disciplina, tanto più che il Tribunale utilizzerebbe solo i parametri relativi alla natura e gravità del fatto senza analizzare, non avendone gli elementi, il comportamento e le condizioni personali del soggetto, che costituirebbero, in tesi, elementi necessari ai fini della valutazione. 3.1.

Il secondo e il terzo motivo attengono alla natura della cognizione dell'Organo giurisdizionale, chiamato ad esercitare il controllo sulla decisione dell'Amministrazione penitenziaria; controllo che, per espressa previsione normativa, si estende anche al merito della decisione nel caso in cui, come nella specie, venga applicata l'esclusione dalle attività in comune, secondo quanto stabilito dall'art. 69, comma 6, lett. a), Ord. pen. (a mente del quale, quando decide, in sede di reclamo giurisdizionale sull'applicazione della sanzione disciplina della esclusione dalle attività in comune, il magistrato di sorveglianza è chiamato a valutare «anche il merito dei provvedimenti adottati»).

E dal momento che la valutazione della magistratura di sorveglianza si estende anche al merito della decisione dell'organo di disciplina, deve ritenersi che il magistrato e il tribunale di sorveglianza possano valutare la congruità della sanzione rispetto alla gravità della violazione disciplinare accertata. Dunque, operando una complessiva rivalutazione del fatto, deve certamente ritenersi consentito all'organo giudiziario di sovrapporre il proprio apprezzamento rispetto alla decisione amministrativa; e ciò, inevitabilmente, anche sul piano della indicazione degli aspetti della concreta vicenda disciplinare che debbano, o non debbano, essere valorizzati ai fini di tale apprezzamento.

Ne consegue, pertanto, l'infondatezza delle censure difensive articolate con il secondo e con il terzo motivo di ricorso.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PER QUESTI MOTIVI Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 7/5/2021 Il Consigì\iere