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Sentenza — n. 32258/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32258/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32258/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con provvedimento di cumulo pene concorrenti emesso il 24 settembre 2012, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari procedeva nei confronti di Fiorentino Carmelo al cumulo tra la pena dell'ergastolo e pene detentive temporanee, disponendo la pena unica dell'ergastolo e stabilendone la decorrenza dal 5/10/2008, data di inizio dell'esecuzione della pena perpetua. Con ordinanza del 14 agosto 2020 il Tribunale di Urbino, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'incidente proposto dal condannato, volto ad ottenere la rideterminazione della decorrenza della pena dal 21/12/1995.

Regesto Legislator

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art. 72 cod. pen, art. 73 c.p, art. 72 c.p; Sentenza — n. 32258/2021 — snpen · Corte di Cassazione: A sostegno di tale affermazione si è argomentato: "Il sistema del cumulo materiale delle pene adottato in linea generale dal codice penale nell'art. 73 c.p. riguarda difatti soltanto l'ipotesi di concorso materiale di reati puniti con pene temporanee. In caso di ergastolo il sistema è invece delineato dall'art. 72 c.p. e prescinde totalmente dal concorso materiale o giuridico tra i reati, prevedendo la sostituzione o assorbimento delle pene temporanee, a causa dell'evidente pratica impossibilità di aggiungere una frazione di pena temporanea ad una pena già perpetua.

Parole chiave

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sospensione di pena ritardo ingiustificato dell'azione penale proroga della carcerazione prescrizione della pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva inosservanza del termine perentorio

Disposizioni normative citate

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art. 72 cod. pen
In caso di ergastolo il sistema è invece delineato dall'art. 72 c.p.
art. 73 c.p
A sostegno di tale affermazione si è argomentato: "Il sistema del cumulo materiale delle pene adottato in linea generale dal codice penale nell'art. 73 c.p.
art. 72 c.p
In caso di ergastolo il sistema è invece delineato dall'art. 72 c.p.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FIORENTINO CARMELO nato a LECCE il 05/07/1961 avverso l'ordinanza del 14/08/2020 del TRIBUNALE di URBINOudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Alessandro Cimmino, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento di cumulo pene concorrenti emesso il 24 settembre 2012, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari procedeva nei confronti di Fiorentino Carmelo al cumulo tra la pena dell'ergastolo e pene detentive temporanee, disponendo la pena unica dell'ergastolo e stabilendone la decorrenza dal 5/10/2008, data di inizio dell'esecuzione della pena perpetua. Con ordinanza del 14 agosto 2020 il Tribunale di Urbino, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'incidente proposto dal condannato, volto ad ottenere la rideterminazione della decorrenza della pena dal 21/12/1995.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso il difensore di Fiorentino Carmelo, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il ricorrente era rimasto ininterrottamente detenuto dal 21/12/1995 e, in ossequio ai principi di "cumulabilità delle pene e di unicità dell'esecuzione" la decorrenza della pena avrebbe dovuto essere fissata a quella data. In ogni caso avrebbe dovuto essere accolta la richiesta subordinata di retrodatazione dell'inizio di espiazione della pena dell'ergastolo, stabilendone la decorrenza dall'1/04/2000, data in cui al Fiorentino, detenuto in espiazione di condanna a pena temporanea, era stata notificata l'ordinanza di custodia cautelare per il reato per il quale aveva riportato condanna alla pena perpetua.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

1. Non sussiste il denunciato vizio di violazione di legge con riferimento al rigetto dell'istanza di retrodatazione della decorrenza iniziale della pena dell'ergastolo; invero, il Tribunale, preso atto che per effetto del cumulo tra l'ergastolo, inflitto per i delitti di omicidio e violazione della legge sulle armi, ed altre pene detentive temporanee riportate dal Fiorentino in forza di altri titoli esecutivi, la pena unica risultante ai sensi dell'art. 72 cod. pen. è quella perpetua, come stabilito dal provvedimento di unificazione pene concorrenti della Procura Generale di Bari del 24/9/2012, ha offerto puntuale applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l'individuazione del momento di decorrenza iniziale dell'ergastolo, oggetto di cumulo con pene detentive temporanee, va fissata alla data di inizio della carcerazione per il reato a cui si riferisce.

A sostegno di tale affermazione si è argomentato: "Il sistema del cumulo materiale delle pene adottato in linea generale dal codice penale nell'art. 73 c.p. riguarda difatti soltanto l'ipotesi di concorso materiale di reati puniti con pene temporanee. In caso di ergastolo il sistema è invece delineato dall'art. 72 c.p. e prescinde totalmente dal concorso materiale o giuridico tra i reati, prevedendo la sostituzione o assorbimento delle pene temporanee, a causa dell'evidente pratica impossibilità di aggiungere una frazione di pena temporanea ad una pena già perpetua.

Ne deriva che, ove sia stato inflitto l'ergastolo e una volta che si è proceduto al cumulo delle pene che il condannato deve espiare, si instaura un unico rapporto esecutivo, nell'ambito del quale le singole pene temporanee ricomprese nel cumulo, inflitte per i vari reati che concorrono con il reato per il quale è stato irrogato l'ergastolo, perdono autonomia, venendo ad esse sostituito, entro determinati limiti, l'isolamento diurno" (Sez. 1, nr. 2750 del 21.07.1992, Potorti, Rv. 191381), e ciò sia che l'ergastolo sia stato inflitto per fatto commesso durante l'espiazione delle pene temporanee, sia che le pene temporanee siano state inflitte per reati commessi durante l'espiazione dell'ergastolo.

In altri termini, il momento iniziale dell'espiazione della pena perpetua non può essere anticipato ad una data antecedente a quella di commissione del reato per il quale essa è stata inflitta, ne' a quella del primo atto di privazione della libertà successivo a tale data, non potendo il condannato trarre vantaggio dal concorso di altre condanne a pene temporanee riportate, il cui rilievo resta confinato all'applicazione o estensione della sanzione dell'isolamento diurno (Sez. 5, n. 12288 del 14/11/2016, dep. 2017, Martinelli Rv. 269390 Sez. 1, nr. 3123 del 29.09.2011, Donatiello, Rv. 251818;

Sez 1, nr. 5396 del 13.01.2010, Finocchiaro, Rv. 246826; Sez. 1, nr. 10736 del 21.01.2009, PM in proc. Torre, Rv. 242880; Sez. 1, nr. 38024 del 30.09.2005, Gerace, Rv. 232461; Sez. 1, n. 17451 del 24/02/2005, P.G. in proc. Miano, Rv. 231437 Sez. 1, nr. 3004 del 24.06.1993, PM in proc. Mosella, Rv. 194825).

2. L'ordinanza impugnata risulta, pertanto, rispettosa dei superiori principi. Né si ritiene di poter pervenire a risultati differenti, in punto di individuazione di decorrenza della pena, in considerazione dell'altro profilo di violazione di legge e carenza di motivazione denunciato dal ricorrente per l'omessa considerazione da parte del Tribunale che in data 1/04/2000 era stata notificata al Fiorentino, detenuto in espiazione di pena per altri titoli, l'ordinanza cautelare per i reati di cui al procedimento penale per il quale è intervenuta condanna a pena perpetua.

Lo stesso ricorrente dà atto di essere stato assolto da quei reati all'esito del giudizio di appello con sentenza del 19/12/2002, sentenza annullata dalla Corte di cassazione con rinvio alla Corte di assise di appello di Bari che lo condannava alla pena perpetua con sentenza dell'11/01/2007, irrevocabile il 5/10/2008. Ebbene, la superiore regula iurist sarebbe stata disapplicata dal giudice dell'esecuzione laddove la decorrenza della pena perpetua fosse stata retrodatata alla data di esecuzione del titolo custodiale per i reati per i quali essa è stata inflitta, con l'illogica conseguenza di inserire nel periodo presofferto un arco temporale (dal 19/12/2002 al 5/10/2008) in cui il condannato era libero per quella causa, mentre i periodi di custodia cautelare sofferti per altri titoli in tale arco temporale non possono essere detratti dalla pena dell'ergastolo stante la natura perpetua delle stessa e le singole pene temporanee ricomprese nel cumulo con il reato per il quale è stato irrogato l'ergastolo, perdendo autonomia, restano assorbite nell'esecuzione della pena perpetua e da essa neutralizzate.

3. Nel caso in esame è pacifico che correttamente la decorrenza della pena è stata individuata nella data di inizio di esecuzione della pena perpetua (5/10/2008) ed è di tutta evidenza come non abbiano concreto rilievo i profili dedotti sul periodo di custodia cautelare sofferto precedentemente (da111/04/2000 al 19/12/2002), in relazione ai reati di cui alla successiva condanna all'ergastolo, come pure le prospettive in termini di futuri benefici penitenziari che, ovviamente, non possono avere significato sul tema in questione.

4. Il ricorso, privo di fondamento, va dunque respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.