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Sentenza — n. 32257/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32257/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32257/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con provvedimento in data 4 giugno 2019 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala disponeva l'archiviazione del procedimento n. 4118/2017 a carico di ignoti per il reato di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286/1998, accertato in Pantelleria il 31 agosto 2017, ordinando, ai sensi dell'art. 12, comma 4 ter, del citato decreto, la confisca del natante utilizzato per commettere il reato e, per l'effetto, rigettando la richiesta di restituzione del gommone avanzata nell'interesse di Amenallah Ben Mohamed Ben Haj Mohamed Lassoued. In data 19 giugno 2020 il Tribunale di Trapani, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., qualificava l'appello interposto avverso l'indicato provvedimento nell'interesse di Amenallah come incidente di esecuzione, disponendo la trasmissione degli atti al competente giudice dell'esecuzione.

Regesto Legislator

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art. 12 d.lgs. n. 286/1998, art. 310 cod. proc. pen, artt. 125 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32257/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In via preliminare non può essere condivisa la richiesta del concludente Procuratore generale di qualificare il ricorso come opposizione. Per come evidenziato nel §.1. del Ritenuto in fatto, il ricorrente ha avanzato richiesta di restituzione prima del provvedimento del 6 aprile 2019, decisione dal contenuto composito, con essa essendo stata disposta l'archiviazione del procedimento, il rigetto dell'istanza di restituzione del natante e la confisca del medesimo bene. Il rimedio dell'opposizione alla statuizione di diniego della restituzione della res risulta, dunque, già esperito con l'atto di appello, di poi qualificato come incidente di esecuzione, sicché correttamente la decisione assunta risulta essere stata impugnata con il ricorso per cassazione.

Parole chiave

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migrazione illegale documenti di viaggio polizia degli stranieri principio di non respingimento allontanamento in diritto degli stranieri confisca di beni

Disposizioni normative citate

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art. 12 d.lgs. n. 286/1998
4118/2017 a carico di ignoti per il reato di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286/1998, accertato in Pantelleria il 31 agosto 2017, ordinando, ai sensi dell'art.
art. 310 cod. proc. pen
In data 19 giugno 2020 il Tribunale di Trapani, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., qualificava l'appello interposto avverso l'indicato provvedimento nell'interesse di Amenallah come incidente di esecuzione, disponendo la trasmissione degli atti al competente giudice dell'esecuzione.
artt. 125 cod. proc. pen
Avverso la precisata ordinanza ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge (artt. 125 cod. proc. pen., 240 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMENALLAH BEN MOHAMED BEN HA) MOHAMED LASSOUED nato a TUNISI( TUNISIA) il 18/10/1960 avverso l'ordinanza del 19/03/2020 del GIP TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Giulio Romano, che ha chiesto di qualificare il ricorso come opposizione e di disporre la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento in data 4 giugno 2019 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala disponeva l'archiviazione del procedimento n. 4118/2017 a carico di ignoti per il reato di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286/1998, accertato in Pantelleria il 31 agosto 2017, ordinando, ai sensi dell'art. 12, comma 4 ter, del citato decreto, la confisca del natante utilizzato per commettere il reato e, per l'effetto, rigettando la richiesta di restituzione del gommone avanzata nell'interesse di Amenallah Ben Mohamed Ben Haj Mohamed Lassoued. In data 19 giugno 2020 il Tribunale di Trapani, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., qualificava l'appello interposto avverso l'indicato provvedimento nell'interesse di Amenallah come incidente di esecuzione, disponendo la trasmissione degli atti al competente giudice dell'esecuzione.

Con ordinanza emessa in data 19 marzo 2020, il G.i.p. del Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione, rinnovando il diniego di restituzione del bene, già in sequestro e successivamente confiscato. A ragione osservava che l'istante non aveva offerto prova della titolarità del diritto sul bene e infondata era pure la sua deduzione di essere estraneo al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina perché il natante gli sarebbe stato rubato, come da denunzia di furto sporta in data 30 agosto 2017.

2. Avverso la precisata ordinanza ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge (artt. 125 cod. proc. pen., 240 cod. pen. e 12, comma 4 ter, D.Igs. n. 286/1998) con riferimento alla erronea applicazione dei parametri di estraneità al reato e di buona fede del terzo, proprietario del bene confiscato. Secondo il ricorrente, l'iter argomentativo del provvedimento è privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, dunque, inidoneo a rendere comprensibile il discorso giustificativo della decisione.

Amenallah è del tutto estraneo alla vicenda relativa all'immigrazione clandestina degli extracomunitari identificati a bordo dell'imbarcazione di sua proprietà, non ha beneficiato dei profitti da essa derivati né ricorrono le condizioni per poter configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'altrui uso illecito del bene, dal momento che il natante gli era stato sottratto mentre si trovava in custodia in un cantiere nautico in forza di regolare contratto di locazione di ormeggio, come comprovato dagli allegati tagliandi di pagamento.

La ritenuta strumentalità della denuncia di furto, che si assume essere stata presentata solo dopo aver appreso l'insuccesso della traversata, si basa sulla erronea valorizzazione delle dichiarazioni dei migranti, affatto contraddittorie nell'indicazione del giorno, ma soprattutto del luogo da cui aveva avuto inizio il viaggio. Quanto alla non dimostrata proprietà del mezzo chiesto in restituzione (riscontrata dai documenti allegati al ricorso), solo per mero errore il ricorrente aveva prodotto a corredo dell'istanza documentazione relativa ad altra imbarcazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare non può essere condivisa la richiesta del concludente Procuratore generale di qualificare il ricorso come opposizione. Per come evidenziato nel §.1. del Ritenuto in fatto, il ricorrente ha avanzato richiesta di restituzione prima del provvedimento del 6 aprile 2019, decisione dal contenuto composito, con essa essendo stata disposta l'archiviazione del procedimento, il rigetto dell'istanza di restituzione del natante e la confisca del medesimo bene. Il rimedio dell'opposizione alla statuizione di diniego della restituzione della res risulta, dunque, già esperito con l'atto di appello, di poi qualificato come incidente di esecuzione, sicché correttamente la decisione assunta risulta essere stata impugnata con il ricorso per cassazione.

2. Nel merito l'impugnazione appare quanto meno infondata. 2.1. Il giudice dell'esecuzione ha fatto corretta interpretazione ed esatta applicazione del principio, in forza del quale "In materia di reati di immigrazione clandestina, il terzo, che invochi il dissequestro e la restituzione del mezzo utilizzato per il trasporto dei migranti, è tenuto a provare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l'estraneità al reato, intesa come assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito della cosa" (Sez. 1, n. 48673 del 23/09/2015, Frigo Hellas Company Ltd., Rv. 265427;

Sez. 1, n. 68 del 17/10/2013, dep. 2014, Falcone, Rv. 258394; Sez. 1, n. 45473 del 25/10/2005, Libursky, Rv. 233358). 2.2. Ebbene, è del tutto evidente che il ricorrente non ha fornito dimostrazione dei fatti costitutivi della sua pretesa.Innanzitutto, non ha offerto la prova della titolarità del diritto vantato giacché, come espressamente ammesso, ha erroneamente presentato a corredo dell'istanza documentazione relativa ad altro natante. E tanto già è sufficiente a destituire di fondamento l'impugnazione, dal momento che la relativa documentazione allegata al ricorso non è esaminabile da questo giudice di legittimità, potendo semmai costituire sopravvenienza oggettiva da far eventualmente valere con nuova istanza al giudice di merito.

Parimenti, dal testo del provvedimento impugnato non emerge alcun riferimento alla circostanza che il furto del natante si sarebbe consumato all'interno di un cantiere nautico ove il battello si trovava regolarmente ormeggiato, come il ricorrente vorrebbe inammissibilmente in questa sede provare attraverso allegazione dei tagliandi di pagamento. 2.3. Né l'impugnante articola mirate deduzioni funzionali a contestare il congruo argomentare del giudice dell'esecuzione, che ha stimato niente affatto decisiva e dirimente la denuncia, 30 agosto 2017, del furto dell'imbarcazione asseritamente subito il precedente 29 agosto, osservando al riguardo come la sua attendibilità fosse seriamente minata dalle dichiarazioni dei migranti rinvenuti a bordo dell'imbarcazione alle ore 9.20 del 31 agosto 2017, avendo costoro concordemente riferito di essere partiti tre giorni prima (quindi in data antecedente alla esecuzione dell'azione predatoria) e di essere alla deriva da due giorni.

Ha, quindi, ritenuto di non poter considerare il ricorrente estraneo al reato ipotizzato a di carico di ignoti nel procedimento archiviato, impeccabilmente rilevando in diritto che, ai fini della qualifica di persona estranea al reato, non è sufficiente che il soggetto non abbia veste di concorrente nel reato, ma occorre altresì che lo stesso non abbia beneficiato in alcun modo dei profitti derivati e che versi in una posizione soggettiva di affidamento incolpevole o buona fede, mentre nel caso all'esame la parte istante non era riuscita a dimostrare l'insussistenza di alcun tipo di colpevole collegamento, diretto o indiretto, ancorché non punibile, con la consumazione dell'illecito.

3. Il ricorso, privo di fondamento, va dunque respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc