Sentenza — n. 32256/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon decreto in data 20 novembre 2019, la Corte di appello di Salerno - sezione misure di prevenzione- rigettava l'appello proposto dal Pubblico ministero, così per l'effetto confermando il provvedimento di prime cure, col quale era stata rigettata la richiesta di applicazione, nei confronti di Luigi Di Sarli, della misura patrimoniale della confisca di alcuni beni, tra cui -per quanto qui rileva- di un immobile per civile abitazione sito in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, n.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 321 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32256/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Prima la Guardia di finanza, poi il Pubblico ministero si erano, difatti, limitati a recepire tale dichiarazione, senza coltivare e promuovere gli accertamenti necessari per conferirle sostanza, verificando, come sarebbe stato necessario, l'effettiva esecuzione dei versamenti e l'accreditamento degli importi su eventuali conti correnti o depositi intestati alla venditrice. Al difetto di tracciabilità del denaro, in tesi impiegato nella transazione, si aggiungeva, poi, l'estrema genericità della dichiarazione della dante causa, che nulla aveva precisato sulle modalità di pagamento né offerto spiegazione alcuna in merito al sensibile divario esistente tra il prezzo asseritamente percepito e quello indicato nell'atto pubblico.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MoCurAfou C,,euznAj i c' fl l'n1Lt.0 i r i tj Pfit)( a° DI SARLI LUIGIinato a POLLA( ITALIA) il 14/12/1972 avverso l'ordinanza del 20/11/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Luigi Birritteri, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 20 novembre 2019, la Corte di appello di Salerno - sezione misure di prevenzione- rigettava l'appello proposto dal Pubblico ministero, così per l'effetto confermando il provvedimento di prime cure, col quale era stata rigettata la richiesta di applicazione, nei confronti di Luigi Di Sarli, della misura patrimoniale della confisca di alcuni beni, tra cui -per quanto qui rileva- di un immobile per civile abitazione sito in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, n.
35. Rilevava, invero, detta Corte che l'anzidetto cespite immobiliare, già sequestrato in sede penale ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 12 sexies D.L. n. 306/1992, era stato restituito con provvedimento -divenuto definitivo- del Tribunale del riesame, rispetto al quale il fatto nuovo dedotto dall'appellante -costituito dalle dichiarazioni della parte venditrice, Della Corte Alessandra, sul prezzo corrispostole per l'acquisto del bene, di gran lunga superiore a quello indicato nell'atto pubblico- non risultava ex se idoneo a superare la preclusione formatasi sul difetto del requisito di sproporzione.
2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione e argomentando- in sintesi- nei seguenti termini: la Corte ha sostanzialmente omesso di valutare le dichiarazioni della parte venditrice, che di certo non avrebbe avuto alcun interesse a mentire sul reale prezzo concordato ed effettivamente corrispostole per l'acquisto dell'immobile; né ha colmato le segnalate carenze disponendo, come era in suo potere fare, gli accertamenti che sarebbero stati necessari per la decisione.
3. Con memoria pervenuta in data 16 febbraio 2021 il difensore del Di Sarli, avvocato Stefania Forlani, ha insistito per il rigetto dell'impugnazione, confutandone le deduzioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita considerazione.1. Ed invero la Corte territoriale nel provvedimento impugnato ha dato conto del proprio giudizio, con motivazione intrinsecamente logica e coerente ai dati di causa, così confermando la sostanziale irrilevanza del preteso elemento nuovo prospettato dal P.m. appellante. Appare incensurabile, difatti, la decisione dei giudici del merito (avendo la Corte d'appello convalidato il giudizio di prime cure) che hanno escluso la decisività, e prima ancora la sufficienza, della dedotta prova nuova, costituita da una nota del 23 gennaio 2019, con la quale Della Corte Alessandra aveva riferito che il prezzo dell'immobile -indicato in 320.000,00 euro nell'atto di compravendita- "non era esatto", avendo ella ceduto l'abitazione per il maggiore importo di 1.187.000,00 euro.
Prima la Guardia di finanza, poi il Pubblico ministero si erano, difatti, limitati a recepire tale dichiarazione, senza coltivare e promuovere gli accertamenti necessari per conferirle sostanza, verificando, come sarebbe stato necessario, l'effettiva esecuzione dei versamenti e l'accreditamento degli importi su eventuali conti correnti o depositi intestati alla venditrice. Al difetto di tracciabilità del denaro, in tesi impiegato nella transazione, si aggiungeva, poi, l'estrema genericità della dichiarazione della dante causa, che nulla aveva precisato sulle modalità di pagamento né offerto spiegazione alcuna in merito al sensibile divario esistente tra il prezzo asseritamente percepito e quello indicato nell'atto pubblico.
In definitiva, quella sola dichiarazione non costituiva un elemento sufficiente ad infirmare il precedente giudizio, formulato nel procedimento penale e ribadito nel decreto di prevenzione impugnato, di liceità dell'acquisto e di proporzione rispetto a) al rilevante patrimonio immobiliare nella disponibilità dell'intero nucleo familiare del Di Sarli negli anni 2005 e 2008, in cui si era manifestata la sua pericolosità sociale;
b) al reddito netto dichiarato alle imposte (euro 532.925,00);
c) ai bonifici effettuati in favore del proposto dai genitori (euro 418.725,00);
d) all'avvenuto riscatto, nel medesimo lasso temporale, di polizze sulla vita (euro 29.105,85);
e) al mutuo bancario contratto per l'acquisto dell'abitazione (euro 400.000).
2. A fronte di tale corretta impostazione, le deduzioni del ricorrente risultano, dunque, all'evidenza infondate e non incidono sulla corretta motivazione del provvedimento che non può certo dirsi inesistente o meramente apparente. La motivata irrilevanza della prova richiesta esclude, poi, che si possa affermare vizio di mancata ammissione di prova decisiva, sul che l'impugnazione - ripetitiva di argomenti già disattesi- risulta anche aspecifica.
3. In conclusione il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua deduzione, deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammis