Cassation court dismisses appeal against preventive measure violation due to lack of specific danger reassessment after long detention.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding that the defendant violated preventive security measures by being absent during a control. The defendant argued the witness failed to verify prior notification and that danger was not reassessed after long detention, but the court found these claims generic and unsupported by specific evidence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 75 comma 1 d.lgs. n. 159 del 2011; Art. 15 d.lgs. n. 159 del 2011: A violation of preventive measure obligations is not constituted if the measure's execution was suspended for long-term detention without a subsequent judicial reassessment of social danger.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ELIA CESARE nato a COSENZA il 21/07/1984 avverso la sentenza del 24/09/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Assunta Cocomello, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione del Tribunale di Cosenza del 6 marzo 2017 nella parte in cui aveva dichiarato Cesare D'Elia responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, perché -sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di permanere presso la propria abitazione tra le 21.00 e le 7.00- non vi ottemperava, risultando assente da casa in occasione del controllo eseguito alle ore 22.00 del 6 ottobre 2015.
2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore, articolando un unico motivo, col quale deduce vizio di motivazione per travisamento della prova e contraddittorietà, in quanto il teste Gonzales, che aveva visto rientrare in casa l'imputato oltre l'orario consentito, non aveva verificato se il sottoposto avesse preventivamente informato o meno dell'uscita l'organo di p.g. delegato ai controlli, da individuarsi nella competente stazione dei carabinieri.
3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 6, dl. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. Il difensore, avvocato Cristian Cristiano, ha trasmesso le sue conclusioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso e prospettando un ulteriore profilo di nullità della decisione impugnata che avrebbe dovuto pervenire a pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto, stante l'omessa rivalutazione della pericolosità del prevenuto all'atto della sottoposizione alla misura, la cui esecuzione era rimasta sospesa durante il periodo di detenzione dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso si contraddistingue per la genericità delle censure (replicanti l'omologo motivo di appello) e per la sua manifesta infondatezza.
2. Invero, per come emerge dalla congiunta lettura delle due conformi decisioni di merito, il D'Elia non ha fornito alcuna spiegazione, né nell'immediatezza del controllo né successivamente, del perché si trovasse, ben oltre l'orario consentito, fuori dalla propria abitazione, né ha riferito di aver preventivamente informato dell'uscita l'autorità preposta al controllo, sicché il relativo accertamento -del tutto ultroneo- eseguito dal verbalizzante presso la sala operativa anziché presso la competente caserma dei carabinieri, non inficia la valutazione condotta dai giudici di merito, apparendo anzi difficile comprendere la rilevanza e la pertinenza dell'obiezione difensiva in assenza di allegazione di una qualsivoglia giustificazione da parte dell'imputato ovvero di una preventiva comunicazione all'Autorità che non si afferma essere avvenuta e preternnessa nella valutazione operata a causa dell'incompletezza degli accertamenti condotti dal teste verbalizzante. Donde l'insussistenza, ove mai esistente, del dedotto travisamento di prova decisiva.
2. Quanto all'ulteriore profilo di censura, svolto solo con le conclusioni scritte rassegnate in questa sede, concernente l'omessa rivalutazione della pericolosità del ricorrente al momento della sottoposizione alla misura, la deduzione è generica in carenza di specificazione del titolo di esecuzione (custodia cautelare o espiazione pena) e risultando già dallo stesso capo di accusa che la misura di prevenzione, disposta con decreto in data 29/01/2014, è stata eseguita in data 2/09/2015, dopo un periodo di sospensione non protrattosi per almeno due anni.
Non è discutibile che, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011, debba ritenersi non configurabile nei confronti del destinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura.
Va, però, precisato che in motivazione l'autorevole pronunciamento ha puntualizzato, nel solco della declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 15 del citato decreto, di cui alla pronuncia n. 291 del 2013 del giudice delle leggi, nonché alla luce degli interventi legislativi succedutisi in materia - con particolare riferimento, da ultimo, alla legge 17 ottobre 2017 n. 161, art. 4 che ha introdotto, nel corpo dell'art. 14 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, i commi 2 bis e 2 ter,- che la verifica della pericolosità debba avvenire ad opera del tribunale, anche d'ufficio, dopo la cessazione della detenzione - che però sia stata determinata dall'espiazione di pena - la quale si sia protratta per almeno due anni (Sez.
U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952). Nella medesima prospettiva si è quindi affermato che la concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consente, all'esecuzione di quest'ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale (Sez. 1, n. 29475 del 01/03/2019, Papaluca, Rv. 276806).2. Per le considerazioni che precedono il ricorso, generico in ogni sua deduzione, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così