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Sentenza — n. 32075/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32075/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32075/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di assise di appello di Bologna ha confermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Modena, che affermava la penale responsabilità di Said Boufes in ordine all'omicidio di Mohamed Hamid alias Ktabi EI Idrissi Hamid, commesso in Sassuolo il 20 agosto 2017, e, disapplicata la recidiva, esclusa l'aggravante dei motivi abbietti, concesse le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante della provocazione, tenuto conto, infine, della diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni otto di reclusione. 1.1. La Corte territoriale, in sintonia con il Giudice di primo grado, considera corretta la qualificazione giuridica come omicidio volontario del fatto, non riqualificabile in omicidio preterintenzionale, come invece invocato dalla difesa.

Regesto Legislator

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art. 584 cod. pen; Sentenza — n. 32075/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Marco Dall'Olio, conclude, con requisitoria scritta, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

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assassinio omicidio intenzionale indagine per omicidio omicidio colposo omicidio attentato

Disposizioni normative citate

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art. 584 cod. pen
in luogo della diversa fattispecie di omicidio preterintenzionale di cui all'art. 584 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOUFES SAID nato il 10/06/1976 avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; =Mi! Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO ere ha concluso et+ie~o e,o (C0 É>C., '1.2%

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di assise di appello di Bologna ha confermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Modena, che affermava la penale responsabilità di Said Boufes in ordine all'omicidio di Mohamed Hamid alias Ktabi EI Idrissi Hamid, commesso in Sassuolo il 20 agosto 2017, e, disapplicata la recidiva, esclusa l'aggravante dei motivi abbietti, concesse le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante della provocazione, tenuto conto, infine, della diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni otto di reclusione. 1.1. La Corte territoriale, in sintonia con il Giudice di primo grado, considera corretta la qualificazione giuridica come omicidio volontario del fatto, non riqualificabile in omicidio preterintenzionale, come invece invocato dalla difesa.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Said Boufes. 2.1 Con il primo motivo di impugnazione viene denunciata violazione di legge per avere la Corte di assise di appello ritenuto il reato commesso dall'imputato giuridicamente qualificabile come omicidio volontario ex art.575 cod. pen. in luogo della diversa fattispecie di omicidio preterintenzionale di cui all'art. 584 cod. pen. Lamenta la difesa che non sarebbe stato adeguatamente esplorato l'elemento soggettivo del reato al fine di accertare se la morte rappresentasse o meno un quid pluris rispetto all'evento effettivamente dall'imputato.

Rileva il difensore che: - le parole utilizzate dall'imputato in ik sede di interrogatorio quali "toccato sulla guancia", "vendicarmi" e "paura", così come quanto dal medesimo riferito nel corso del colloquio con il perito, farebbero intendere l'intenzione dell'imputato, peraltro da tutti conosciuto come persona pacata e non aggressiva, di sfregiare (usanza peraltro diffusa nel retroterra culturale arabo in segno di vendetta) e non di uccidere; - ove avesse voluto uccidere l'imputato avrebbe verosimilmente attinto lo stomaco e non il volto; - il perito e la consulente di parte, esperti di psichiatria forense, sembrano,concordi nel ritenere che l'intenzione dell'imputato fosse di sfregiare la vittima; - ad incidere sulla tipologia dell'evento fu il fatto che l'imputato non era in posizione statica al momento del colpo sferrato, come riferito dalla sentenza di appello, essendo egli sopraggiunto a grande velocità. 2.2.

Col secondo motivo di ricorso viene dedotta contraddittorietà della motivazione risultante dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. Si rileva che la visione di dette immagini smentisce l'affermazione della Corte territoriale secondo cui la violenza del colpo è stata determinata solo dall'energia cinetica impressa dall'imputato, atteso che la vittima nell'atto in cui era colpita era ferma in sella alla propria bici. Invero, dalle immagini, secondo la difesa si evince che la vittima sopraggiungeva ad alta velocità e interrompeva la propria corsa proprio in conseguenza dell'azione di Boufes sobbalzando in avanti in conseguenza della violenta frenata.

Osserva la difesa che questa reazione dinamica ha inciso sulla profondità e sulla precisione del colpo inferto e che le immagini chiare e inequivocabili, risultano travisate dal secondo Giudice laddove si riferisce allo stato di quiete della vittima nel momento in cui veniva attinta. Il difensore, pertanto, conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Marco Dall'Olio, conclude, con requisitoria scritta, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. Il difensore, invero, reitera i medesimi argomenti spesi con l'atto di appello, con un unico elemento di novità costituito dal travisamento del fatto, di cui al secondo motivo, dovuto alla circostanza che, come evincibile dalle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza, la vittima non sarebbe stata effettivamente ferma al momento dell'aggressione. Va, però, subito rilevato che il lamentato travisamento di dette immagini non è documentato, in violazione del principio di autosufficienza.E ciò a fronte di una sentenza, quale quella impugnata, che muove proprio dalle immagini videoregistrate ritenendole illuminanti circa la modalità omicídiaria e l'animus dell'imputato.

Rileva, invero, la Corte territoriale che alle ore 19.57.04 si vede sopraggiungere la vittima (Hamid) pedalando lentamente e che Boufes alle ore 19.57.05 si dirige verso il centro della carreggiata percorsa da Hamid per sbarrargli la strada e a cavallo tra il secondo 05 e il secondo 06 si vede sferrare un colpo al collo di Hamid fermo in sella alla sua bici. Ciò avveniva, in base alla ricostruzione dei Giudici di merito, dopo che Hamid e Boufes avevano litigato per una vendita di hashish per venti euro effettuata da Hamid determinando la rabbia di Boufes che avrebbe voluto lui vendere detto stupefacente, al che erano volati tra i due insulti, Hamid aveva colpito al capo con delle pietre l'imputato allontanandosi in sella alla propria bicicletta e quest'ultimo ripresosi dai colpi aveva spaccato una bottiglia di birra impugnando uno dei cocci residuati dalla rottura (come riferito in sede di incidente probatorio da El Berhoumi Mohamed) con il quale avrebbe sferrato il colpo.

Evidenzia la sentenza dì appello che, diversamente da quanto dedotto da tale Daafi (amico per sua stessa ammissione di Boufes) secondo cui nello scontro l'imputato sarebbe stato "sulla difensiva", dalle immagini si vede chiaramente Boufes piombare su Hamid e colpirlo con rapidità e decisione al collo, mentre dalle dichiarazioni di tre ragazzi che si trovavano sul marciapiede opposto rispetto al punto in cui avvenne l'aggressione emerge che la vittima dopo il colpo si portava una mano al collo e barcollava, mentre Boufes gli gridava qualcosa in lingua araba e subito dopo si dava alla fuga.

Rilevano ancora i Giudici di appello che il fatto che l'imputato fosse arrabbiatissimo con Hamid, in origine per il presunto sgarro derivante dalla cessìone dì droga a un cliente che riteneva "suo" e poi per l'aggressione che lo stesso aveva posto in essere nei suoi confronti, stato d'animo confermato dalle grida rabbiose seguite al colpo inferto alla gola di Hamid, è anche riscontrato da quanto raccontato da El Berhoumi, peraltro teste a lui non ostile essendo per suo stesso dire suo amico da quindici anni, laddove ha riferito che Boufes, ponendosi all'inseguimento di Hamid con il coccio di vetro in mano, urlava "ti prendo figlio di puttana".

Sottolineano detti Giudici come la richiesta di derubricazione in omicidio preterintenzionale si fondi su un presupposto da un lato smentito pacificamente dalle immagini videoregistrate, visionate dagli stessi giudici, e cioè che la bicicletta di Hamid stesse procedendo ad alta velocità quando egli veniva colpito al collo (mentre le immagini attestano che il veicolo, nel momento del colpo, era già fermo, essendo stato arrestato da Hamid perché Boufes si era posizionato al centro della carreggiata proprio al fine di bloccarlo), da un lato contrastante con le stesse dichiarazioni rese in atti dall'imputato, che in sede di interrogatorio non ha infatti in alcun modo menzionato una sua intenzione di sfregiare Hamid (come del resto nel colloquio con il perito psichiatra), ammettendo di averlo colpito ma per difendersi, vendicarsi delle botte che aveva ricevuto e allontanarlo perché aveva paura.

Evidenziano detti Giudici che: «la violenza del colpo è stata determinata quindi solo dall'energia cinetica impressa dall'imputato in quanto la vittima quando è stata colpita, come già rilevato, era ferma in sella alla bici, con il busto eretto»; - «il colpo è stato diretto con determinazione e certa volontà omicidiaria al collo e non al volto della vittima, come si evince anche dalle foto della salma, scattate in sede di autopsia, da cui si evince che il colpo provocò un amplissimo squarcio al collo ma non attinse il viso»; - «né l'imputato può avere sbagliato mira causa un movimento della vittima, poiché la stessa quando fu colpita era ferma, con il capo eretto, come si evince dalle immagine registrate, in atti»; - «la energia impiegata nello sferrare tale colpo è stata rilevantissima, circostanza resa evidente dal tipo di lesione inferta, in zona all'evidenza vitale»; - non vi è dubbio, per la forza del colpo, il mezzo omicidiarìo utilizzato e la zona attinta, che l'imputato abbia voluto cagionare la morte della vittima o perlomeno che si sia rappresentato il concreto rischio, accettandolo, che, a seguito del suo colpo, inferto con violenza alla gola, stringendo tra le mani un pezzo di vetro robusto e tagliente, la suddetta potesse morire.

Tale iter argomentativo risulta, oltre che coerente con le risultanze processuali di cui come si è detto non è documentato alcun travisamento, scevro da vizi logici e giuridici e del tutto conforme al dato normativo che si assume violato (artt. 575 e 584 cod. pen.) e alla sua interpretazione giurisprudenziale. Secondo cui sì configura il delitto di omicidio volontario - e non quello di omicidio preterintenzionale, caratterizzato dalla totale assenza di volontà omicida - qualora la condotta dell'agente, alla stregua delle regole di comune esperienza, dimostri la consapevole accettazione da parte del medesimo anche solo dell'eventualità che dal suo comportamento potesse derivare la morte del soggetto passivo (Sez. 1, n. 3619 del 22/12/2017 - dep. 25/01/2018, Marini e altro, Rv. 272050: fattispecie in cui i colpevoli, nel corso di una rapina commessa nell'abitazione di una persona anziana, le avevano oppresso ed occluso il naso e la bocca con un cuscino ed un canovaccio, impedendole di respirare e cagionandone la morte, intervenuta per soffocamento).

O, ancora, secondo cui il criterio distintivo tra l'omicidio preterintenzionale e l'omicidio volontario risiede nel fatto che, nel primo caso, la volontà dell'agente esclude ogni previsione dell'evento morte, mentre, nel secondo, la previsione dell'evento è necessaria e deve essere accertata in concreto, non essendo sufficiente la semplice prevedibilità dello stesso (Sez. 1, n. 4425 del 05/12/2013 - dep. 30/01/2014, Cutrufello e altri, Rv. 259014). 0, infine, secondo cui in tema di reati contro la persona, l'omicidio preterintenziónale si configura allorquando l'azione aggressiva dell'autore del reato sia diretta soltanto a percuotere la vittima o a causarle lesioni, così che la morte costituisca un evento non voluto, ancorché legato da nesso causale alla condotta dell'agente (Sez. 5, n. 36135 del 26/05/2011 - dep. 05/10/2011, S. e altri, Rv. 250935).

La Corte territoriale, in piena conformità ai principi di diritto dì cui a tali pronunce, sottolinea come nella specie le modalità dell'azione criminosa, siano espressive di un proposito omicidiario e senz'altro incompatibili con la mera preterintenzione. Il ricorrente, oltre a incorrere nella genericità e non autosufficienza col secondo motivo, con le censure di cui al primo motivo si limita a ripercorrere gli stessi rilievi difensivi con i quali la Corte di assise di appello di Bologna risulta essersi ampiamente confrontata, senza interloquire in questa sede in ordine al fatto che mai il Boufes avesse riferito della sua intenzione di sfregiare e non uccidere e alla prczezzlZagl y112 frase profferita dal suddetto durante la ricerca della vittima, che, unita al possesso di un frammento di bottiglia appena spaccata, rimanda, come evidenziato dalla sentenza in esame, univocamente ad una volontà omicidiaria.

Così incorrendo nella aspecificità e nel contempo sollecitando una rivalutazione di elementi fattuali non consentita in questa sede.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod, proc. pen., la condanna di Boufes al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende dì una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il r